L’udienza a distanza non può essere celebrata se sia stato disposto il deposito di note scritte

Redazione scientifica
23 Maggio 2023

Va rigettata la richiesta di svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza qualora sia stata già disposta la conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con l'udienza in presenza.

A seguito della “riforma Cartabia” l'unico caso in cui è consentito al giudice di celebrare l'udienza con modalità “ibrida” - cioè mista, in presenza e da remoto - è quello previsto dall'art. 127-bis comma 2 c.p.c., in cui a fronte di un provvedimento con cui il giudice abbia disposto lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, vi sia stata la richiesta di una delle parti a che essa si celebri in presenza. Da ciò consegue che va rigettata la richiesta di svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza qualora sia stata già disposta la conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con l'udienza in presenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.