Cumulo delle domande di separazione e divorzio nel caso di ricorso congiunto
30 Maggio 2023
Qualora nel ricorso congiunto i coniugi abbiano chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed abbiano formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi i sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno altresì confermare le condizioni a suo tempo formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che il collegio potrà ritenere ammissibile l'eventuale modifica unilaterale di dette condizioni solo in presenza di fatti nuovi ex art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo, il tribunale dovrà rigettare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
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