Ricorso per cassazione: il requisito di specialità della procura conferita su foglio separato nell’era del PCT
04 Settembre 2023
Massima
In caso di ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale in relazione al quale la procura difensiva sia stata redatta su supporto cartaceo e sottoscritta in modalità analogica dalla parte, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, attribuendo nella sostanza al difensore il potere (e la connessa responsabilità) di “attestare” la riferibilità di una qualsiasi procura difensiva, di per sé priva di qualunque carattere o connotato di specialità ad un determinato giudizio o provvedimento, mediante la mera allegazione al ricorso di essa, in copia di un originale sostanzialmente riproducibile in un numero indefinito ed illimitato di volte, anche in mancanza di precise circostanze oggettive di fatto che determinino la ragionevole presunzione che sia stata sottoscritta dalla parte, avendo preso visione del ricorso; oppure se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte. Il caso
Proposta opposizione all'esecuzione avverso una serie di cartelle di pagamento, questa veniva parzialmente accolta. Avverso la sentenza veniva proposto appello in relazione al capo sulle spese. Il Tribunale confermava la sentenza di primo grado. Pertanto, veniva proposto ricorso per cassazione. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la Corte in via preliminare verificava la validità della procura del difensore della parte ricorrente. Il ricorso risultava, infatti, redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata e depositato in modalità telematica, mentre la procura al difensore, il cui contenuto era del tutto generico, era stata redatta su foglio autonomo cartaceo con sottoscrizione autografa del ricorrente, autenticata nello stesso modo dal difensore, priva di data e luogo di emissione. Si pone, quindi, il problema di stabilire se in siffatta situazione possa ritenersi soddisfatto il requisito di “specialità” della procura difensiva richiesto dall'art. 83 c.p.c. e, specificamente per il ricorso per cassazione, dall'art. 365 c.p.c. La specialità della procura dovrebbe infatti risultare dal suo contenuto; tuttavia, ci si chiede se in tale fattispecie sia possibile la c.d. “congiunzione materiale” tra ricorso nativo digitale e procura cartacea, la quale è invero ammessa dalla giurisprudenza ma per il caso di ricorso e procura entrambi cartacei. La questione
La Corte di cassazione si interroga se la procura rilasciata su supporto cartaceo sottoscritta in modalità analogica dalla parte ed autenticata dal difensore nella stessa modalità, contenente un generico riferimento al “ricorso che precede”, possa ritenersi materialmente congiunta ad un ricorso nativo digitale, notificato a mezzo PEC e depositato in modalità telematica, considerato che nel caso di specie quella che è stata depositata telematicamente è solo la copia informatica di un originale cartaceo in possesso del difensore.
Le soluzioni giuridiche
La Terza sezione della Cassazione, trattandosi di una questione di massima di particolare importanza e certamente di interesse generale, potendo tale fattispecie verificarsi in un elevato numero di procedimenti, ritiene indispensabile rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Osserva al riguardo che il requisito di specialità della procura dovrebbe risultare dal suo contenuto, ovvero da un espresso riferimento ad un determinato giudizio o provvedimento da impugnare. Tuttavia, in base ad un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ritiene possibile che tale requisito sia soddisfatto sulla base della mera “collocazione topografica” della procura, cioè che la procura redatta in calce o a margine di uno degli atti introduttivi del giudizio soddisfi di per sé tale requisito, a prescindere da un esplicito riferimento agli estremi necessari ad individuare il giudizio per il quale essa è rilasciata. In tale situazione, infatti, la parte sottoscrive un documento che si trova già “materialmente” inserito nel contesto di un atto processuale in cui è individuato il giudizio, per cui un riferimento esplicito risulterebbe superfluo. Non sono, però, mancati contrasti interpretativi, i quali, con riguardo alla fattispecie della “congiunzione materiale” tra procura e ricorso per cassazione cartacei, sono stati composti con una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: «a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti»(Cass., sez. un., 9 dicembre 2022 n. 36057). Per la S.C., occorre, allora, stabilire se l'ipotesi portata alla sua attenzione sia riconducibile ai medesimi principi di diritto o se, quanto meno, tali principi siano applicabili in via analogica, in virtù dell'identità di ratio. Secondo quanto riportato nella pronuncia in esame la Corte non ritiene possibile una “congiunzione materiale” tra ricorso e procura; difatti, «un atto redatto su supporto cartaceo, i.e. “materiale”, non può essere congiunto “materialmente” ad un atto che non è “materiale”». Per la decisione in commento appare, allora, opportuno che siano le stesse Sezioni Unite della Corte a pronunciarsi definitivamente sulla stessa, «stabilendo se effettivamente debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione, attribuendo nella sostanza al difensore il potere (e la connessa responsabilità) di “attestare” la riferibilità di una qualsiasi procura difensiva di per sé priva di qualunque carattere o connotato di specialità ad un determinato giudizio o provvedimento, mediante la mera allegazione della stessa al ricorso, in copia di un originale sostanzialmente riproducibile in un numero indefinito ed illimitato di volte, anche in mancanza di precise circostanze oggettive di fatto che determinino la ragionevole presunzione che sia stata sottoscritta dalla parte avendo preso visione del ricorso, ovvero se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte». Osservazioni
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di questioni relative alla specialità e validità della procura conferita per il ricorso in cassazione, alla luce dell'intervenuta telematizzazione del procedimento dinanzi alla Suprema Corte. Per poter definire i contorni della questione è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., la procura deve essere speciale, vale a dire conferita con specificoriferimento al giudizio da instaurarsi dinanzi alla Cassazione (cfr. Cass., sez. un., 17 maggio 1961, n. 1161). Tuttavia, come su evidenziato, un consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene possibile che tale requisito possa ritenersi soddisfatto sulla base anche della mera “collocazione topografica” della procura: si ritiene, cioè, che la procura redatta in calce o a margine di uno degli atti introduttivi del giudizio soddisfi di per sé tale requisito, a prescindere da un esplicito riferimento agli estremi necessari ad individuare il giudizio per il quale essa è rilasciata. In tale situazione, la parte sottoscrive un documento che si trova già “materialmente” inserito nel contesto di un atto processuale in cui è individuato il giudizio stesso, onde un riferimento esplicito risulterebbe superfluo. Tale approccio liberale è stato affermato anche nell'ipotesi di procura apposta su foglio separato e congiunto al ricorso (cfr. Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2642 e n. 2646). Anche in tali casi, dunque, la specialità della procura deriva direttamente dalla sua collocazione topografica e non dal suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si registra tuttavia un indirizzo più rigoroso che esclude la validità del mandato tutte le volte in cui contenga espressioni tipiche delle fasi di merito o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr. Cass. 10 novembre 2021, n. 33274; Cass. 28 luglio 2020, n. 16040; Cass. 5 novembre 2018, n. 28146). Tale orientamento propone un trattamento differenziato delle distinte ipotesi di procura, partendo dal presupposto che la procura redatta su foglio autonomo è equiparata alla procura a margine o in calce ai soli fini della certificazione di autografia da parte del difensore, non anche ai fini della valutazione di specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. L'effetto di questa interpretazione appare quello di estendere il controllo sulla specialità della procura a valutazioni che investono non solo la collocazione topografica del mandato, ma anche il suo oggetto, con l'effetto di dare spazio ad un giudizio di incompatibilità del contenuto della procura rilasciata su atto separato più stringente e rigido di quello valevole per il caso di procura collocata a margine o in calce al ricorso. La giurisprudenza individua, quindi, criteri diversi per valutare il requisito della specialità, a seconda delle modalità con cui la procura è stata conferita. Nel caso di procura rilasciata su atto separato si impone, a pena di inammissibilità, lo specifico riferimento alla sentenza impugnata ed al giudizio per il quale viene utilizzata, essendo insufficiente il riferimento a tutte le fasi e gradi del processo (cfr. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266). Quando, invece, la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, la condizione di specialità resta assorbita dal contesto documentale in cui la procura si inserisce, costituendo essa un tutt'uno con l'atto di impugnazione (cfr. Cass. 30 novembre 2020, n. 27302). Fatta questa premessa, appare opportuno analizzare la fattispecie oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, la quale fa riferimento, nello specifico, ad una procura analogica, di contenuto generico, rilasciata su foglio separato relativa ad un ricorso in cassazione nativo digitale. A tal riguardo, la Corte osserva che in tale caso non è concepibile nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso e procura, in quanto tale fattispecie non può considerarsi equiparata alla redazione della procura in calce o a margine del ricorso. Un atto redatto su supporto cartaceo, che, come tale, ha carattere “materiale”, non può essere congiunto “materialmente” ad un atto che non è “materiale”. Il caso in esame non integra, poi, nemmeno un'ipotesi di congiunzione mediante strumenti informatici, che si configura qualora la procura sia redatta su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale. Infatti, nel ricorso che ha originato la decisione che qui si commenta la procura non era stata redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, ma su supporto cartaceo. Un riferimento all'ipotesi di procura rilasciata su supporto cartaceo è rinvenibile all'art. 83, comma 3, c.p.c., il quale, però, prevede solo la modalità della “trasmissione” della sua copia informatica, da parte del «difensore che si costituisce mediante strumenti telematici», cioè prevede semplicemente la modalità del possibile deposito, agli atti del processo civile telematico, della procura redatta su supporto cartaceo, consentendo, in sostanza, che ciò avvenga mediante la trasmissione di una copia informatica del documento originale, ma non prevede affatto una eventuale “congiunzione mediante strumenti informatici” tra la copia digitale della procura cartacea ed il ricorso digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici, ai fini del requisito di specialità, come avviene, invece, per la procura redatta su «documento informatico separato sottoscritto con firma digitale». Da tali osservazioni la Corte ricava pertanto la seguente conseguenza: non può ritenersi prevista alcuna equiparazione, sotto il profilo della collocazione topografica, tra una siffatta congiunzione che potrebbe definirsi, in un certo senso, «ibrida» e la “congiunzione materiale” tra procura e atto entrambi cartacei ovvero la “congiunzione mediante strumenti informatici” tra procura e atto entrambi digitali. Ad avviso di questa Corte, atteso che la «congiunzione ibrida» tra atti aventi diverso formato è solo un'astrazione concettuale, pare ancor più corretto affermare che l'art. 83 c.p.c. non prevede alcuna equiparazione tra la redazione della procura in calce o a margine dell'atto cui accede e la congiunzione, a tale ultimo atto, ove redatto in formato nativo digitale, di una mera copia digitale di una procura redatta in via analogica-cartacea su foglio autonomo. In definitiva, in caso di ricorso per cassazione in formato nativo digitale depositato mediante strumenti telematici, per la procura cartacea, necessariamente redatta su un foglio autonomo, non è possibile alcuna effettiva «congiunzione materiale» con il ricorso stesso e non è neanche possibile che si determini una situazione equivalente o almeno analoga a quella della procura cartacea materialmente congiunta al ricorso cartaceo o a quella della procura in formato nativo digitale congiunta con strumenti informatici al ricorso nativo digitale. Ciò in virtù del fatto che la procura cartacea non è affatto materialmente congiunta al ricorso telematico, neanche mediante mezzi informatici, perché questa congiunzione tra due documenti in formato differente è impossibile “in natura”. Quella che può essere allegata mediante strumenti informatici al ricorso è, infatti, solo una copia digitale della procura originale cartacea, non certo il documento su cui è redatta la procura. In caso, quindi, di procura cartacea è possibile depositare nel fascicolo telematico solo una copia in formato digitale, mentre l'originale resta nelle mani del difensore, a differenza di quanto avviene in caso di procura cartacea materialmente congiunta al ricorso cartaceo, laddove è l'originale che viene allegato al ricorso e deve essere depositato al momento della costituzione in giudizio. Pertanto, in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva è redatta su distinto supporto cartaceo e non è speciale “per contenuto”, in quanto priva di un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato, non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo telematico, a differenza di quanto avviene nel caso di ricorso anch'esso cartaceo, perché la procura non viene depositata nel fascicolo processuale nel suo unico originale, per cui nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione. Nell'ipotesi della procura cartacea redatta su foglio autonomo spillato al ricorso anch'esso cartaceo, l'equiparazione voluta dalla legge tra congiunzione materiale e “collocazione topografica in calce o a margine” può giustificarsi sia perché si presume che la stessa venga sottoscritta dalla parte dopo la congiunzione del relativo foglio a quelli sui quali è redatto il ricorso, di modo che effettivamente la situazione sia “equivalente” a quella della procura redatta in calce o a margine del ricorso, consentendo alla parte di rendersi conto de visu del giudizio per il quale conferisce il mandato al suo difensore, sia perché quella procura congiunta al ricorso viene depositata agli atti in originale e, dunque, essa si atteggia oggettivamente come procura “speciale” in quanto il supporto su cui viene redatta è, sin dal momento della sua sottoscrizione, effettivamente e definitivamente congiunto materialmente ad uno specifico ricorso, senza poter più essere da questo disgiunto, dovendo essere entrambi depositati “congiuntamente” nel fascicolo processuale (cfr. Cass., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057). Per una procura cartacea utilizzata in relazione ad un ricorso nativo digitale, quindi, non solo la congiunzione materiale non è ontologicamente possibile nel mondo reale, non solo tale congiunzione non è prevista dalla legge come equiparata alla sua collocazione in calce o a margine dell'atto, non solo l'allegazione non è idonea a far presumere che la parte l'abbia sottoscritta avendo preso visione del ricorso cui accede, ma la “specialità” non si realizza neanche ex post, laddove il suo contenuto sia generico e non intrinsecamente speciale, perché non si “specializza” mai, neanche dopo il deposito nel fascicolo processuale, come, invece, avviene per i casi di congiunzione “omogenea” previsti dalla legge, in quanto non può essere depositata in originale nel fascicolo processuale. La Corte, conclude, quindi, sottolineando che la situazione in oggetto merita particolare attenzione, non solo perché non è stata ancora presa in esame nei suoi esatti termini negli arresti nomofilattici delle Sezioni Unite di questa Corte, ma soprattutto perché si tratta di una questione sostanziale e non meramente formale. Infatti, quando la procura difensiva non può dirsi “speciale” per contenuto e neanche per oggettiva “collocazione topografica”, qualora si ammettesse che il requisito di specialità possa essere surrogato anche dal mero deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore, di una copia informatica del relativo documento, di contenuto del tutto generico o ambiguo o privo di univoci riferimenti al giudizio cui si riferisce, unitamente all'atto cui lo stesso dovrebbe accedere, si finirebbe per ammettere in sostanza una “tacita” abrogazione dell'art. 365 c.p.c. o, almeno, una sua radicale elusione. A sostegno della tesi contraria non rileva nemmeno che l'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, relativo alle notifiche degli atti giudiziari, sembra equiparare la fattispecie della copia digitale della procura cartacea allegata al messaggio di notifica a mezzo PEC e quella della procura nativa digitale allegata allo stesso messaggio PEC. Secondo tale disposizione, infatti, “la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”. Al riguardo, va sottolineato che, mentre la prima equiparazione tra procura redatta a margine o in calce al ricorso e procura nativa digitale allegata all'atto nativo digitale mediante strumenti informatici trova espresso fondamento nell'art. 83 c.p.c., così non è per quella relativa alla copia informatica della procura cartacea allegata al ricorso digitale, in quanto nel predetto art. 83 c.p.c. questa seconda equiparazione non è affatto prevista. D'altra parte, si tratta di una norma regolamentare che disciplina esclusivamente le modalità tecniche con cui si effettuano le notificazioni degli atti giudiziari e non i requisiti di specialità della procura difensiva, né tanto meno di quella necessaria ai fini del ricorso per cassazione, con l'evidente conseguenza che essa non è in grado di derogare alla norma di rito primaria sul punto espressamente dettata. Una disposizione avente ad oggetto i requisiti di specialità della procura difensiva, in particolare di quella per il ricorso per cassazione, oltre a dovere essere necessariamente una norma primaria di legge, dovrebbe al limite prevedere la modalità di “congiunzione” tra la procura o la sua copia e l'atto cui essa accede, da depositare nel fascicolo processuale; una siffatta norma è contenuta nell'art. 83 c.p.c. ma esclusivamente in relazione alla procura nativa digitale riferibile al ricorso nativo digitale. D'altronde, già in precedenza, la Corte aveva evidenziato che, ai fini della valutazione della validità della procura difensiva necessaria ai fini del ricorso per cassazione, non rileva la «riproduzione o segnalazione» di essa nella copia notificata del ricorso, ma esclusivamente la sua «presenza» nell'originale del ricorso stesso, cioè nel ricorso depositato agli atti del fascicolo processuale (cfr. Cass., sez. un., 19 novembre 2021, n. 35466). Ciò significa che la “congiunzione materiale” o anche mediante strumenti informatici, che è equiparata alla “redazione in calce o a margine” del ricorso, deve esistere con riguardo agli atti depositati nel fascicolo processuale, non con riguardo alle copie notificate alla controparte, in quanto nella copia del ricorso e, comunque, nel ricorso notificato alla controparte la procura potrebbe anche mancare. In definitiva, dall'analisi del dato normativo si evince che i requisiti di specialità della procura difensiva restano dettati esclusivamente nel Codice di procedura civile, il quale non prevede alcuna equiparazione, ai fini del requisito di specialità, tra la redazione della procura in calce o a margine di un atto processuale e la congiunzione mediante strumenti informatici tra tale atto, qualora esso sia nativo digitale, e la mera copia informatica della procura cartacea. Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, la procura difensiva, redatta su distinto supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore in modalità analogica, non potrebbe mancare di essere speciale almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”. Alla luce di tutto quanto evidenziato, la Corte ben avrebbe potuto pronunciarsi, nel caso in esame, ritendendo il ricorso inammissibile, stante il mancato rispetto del richiesto requisito di “specialità” della procura. Tuttavia, nonostante non ritenga possibile estendere l'indirizzo interpretativo secondo cui il requisito di specialità della procura può essere soddisfatto in virtù della sua “collocazione topografica” anche all'ipotesi in cui la costituzione avvenga in modalità telematica, il ricorso per cassazione sia in formato nativo digitale e la procura difensiva del tutto generica sia, invece, redatta, sottoscritta e autenticata su un distinto supporto cartaceo, la Corte ritiene necessario tener conto che nella stessa giurisprudenza di legittimità una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale. In particolare, nella citata decisione a S.U. n. 36057 del 9 dicembre 2022 sembrerebbe che la S.C. patrocini l'idea della possibile estensione dell'indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità della procura in virtù della “collocazione topografica” della stessa, anche nell'ambito del processo civile telematico. Le S.U. asseriscono infatti che, secondo la normativa regolamentare sul processo civile telematico, la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l'unico utilizzabile, quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Tuttavia, pare potersi trattare di un mero obiter dictum, in quanto il contrasto interpretativo esaminato e composto dalle Sezioni Unite aveva ad oggetto esclusivamente la questione relativa ai requisiti di specialità della procura redatta su supporto cartaceo allegata al ricorso per cassazione a sua volta redatto su supporto cartaceo. Va, però, evidenziato che, sebbene la procura depositata sia una mera copia informatica dell'originale cartaceo, non si può non tener conto del fatto che la legge pretende pur sempre l'attestazione di conformità del difensore a garanzia dell'autenticità della predetta procura. Inoltre, non va trascurato che più volte la Corte ha preferito soluzioni volte a consentire l'emanazione di una pronuncia sostanziale sorvolando su alcuni difetti meramente formali, invocando il c.d. principio del raggiungimento dello scopo. Si pensi solo per fare un esempio alla questione relativa alla notifica telematica di un ricorso nativo digitale privo di firma digitale. In tale situazione, la S.C. ha rimesso gli atti alle Sezioni unite, affinché questa stabilisca se il ricorso debba essere considerato inesistente o se invece esso sia meramente nullo, con la conseguente possibilità della sanatoria del vizio tramite il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., sez. trib., 9 giugno 2023, n. 16454).
Riferimenti
ACONE, La procura speciale alle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella Corte, in Corriere giuridico, 1997; ACONE, Realtà e trasfigurazione della procura speciale alle liti, in Corriere giuridico, 1998; CIPRIANI, Procura su foglio separato o procura presunta?, in Foro Italiano, I, 1997; GUARNIERI, Ricorso in cassazione e validità della procura speciale rilasciata su foglio separato: in attesa delle Sezioni unite, in judicium.it, 2022; MURRA, Procura speciale e procura spillata, in Giustizia civile, 1998; SUCCIO, Alle Sezioni Unite la questione relativa al difetto di firma digitale nel ricorso per cassazione telematico, in IUS PROCESSO CIVILE (ex Ilprocessocivile.it, IUS.giuffrefl.it) 2023.
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