Come si calcola il risarcimento per l’illecito endofamiliare da mancato riconoscimento di paternità? Con le tabelle di Milano

20 Ottobre 2023

La violazione dei doveri conseguenti allo  status  di genitore non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Prima Sezione civile e a seguito del quale l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio.

Il caso. l Tribunale, una volta accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. avanzata dall'attrice, ha riconosciuto un assegno mantenimento a favore della stessa e condannato il convenuto al pagamento di una somma di denaro pari a 40mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna. Tale decisione trovava, poi, conferma anche in sede di appello in quanto la dichiarazione giudiziale di paternità non era stata fondata semplicemente su un test del DNA, ma, in una prospettiva più ampia, anche sull'apprezzamento di ulteriori circostanze di fatto quali: la frequentazione da parte della madre dell'appellata della dimora del convenuto nel periodo a cui risaliva il concepimento; dall'iniziativa della madre di accertamento giudiziale di paternità sin dal 1991 e dal fatto che l'uomo si era già sottoposto volontariamente al test genetico prima dell'avvio del giudizio di primo grado.

Da qui, il ricorso principale promosso dal padre volto a contestare l'accertamento del rapporto genitoriale compiuto dalla Corte di merito e quello incidentale della figlia indirizzato a censurare le modalità con cui è stato individuato e quantificato il danno non patrimoniale da lei subito.

La valutazione dell'illecito endofamiliare. La Suprema Corte, nell'affrontare il caso in questione, ha ricordato che la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta l'obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Di conseguenza, a fini liquidatori, occorre procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili appena indicati.

Le ragioni del rinvio. Orbene, nella vicenda in esame la Corte di merito ha preso quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno le tabelle di Milano per la liquidazione del c.d. danno da lesione del rapporto parentale, nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo, adattando tale criterio alla particolarità della fattispecie. Questi adattamenti sono stati individuati, in termini favorevoli alla danneggiata, nella sofferenza morale e psichica subita da quest'ultima per essere vissuta senza l'apporto del sostegno economico e morale da parte della figura paterna, e in termini favorevoli al danneggiante, nella sua peculiare situazione economica nonché nel fatto che la perdita del rapporto parentale non aveva carattere definitivo.

Pertanto, il bilanciamento di queste circostanze, di valenza opposta, ha condotto la Corte di merito ad applicare una decurtazione del 75% sull'importo minimo previsto dalle tabelle di riferimento. A detta della S.C., però, una simile modalità di liquidazione del danno costituisce una patente violazione dell'art. 1226 c.c. La valutazione, infatti, operata dai giudici distrettuali, equivalente a una sostanziale svalutazione, se non vanificazione, del danno pur accertato nell'an, costituisce un apprezzamento che omette non solo di considerare specifiche circostanze del caso concreto con incidenza ablativa del danno, ma finisce per valorizzare, per contro, circostanze prive di incidenza negativa sull'ammontare del pregiudizio, ponendosi per di più in contrasto rispetto agli accertamenti compiuti.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.