Famiglie
ilFamiliarista

Risarcimento del danno esofamiliare

21 Gennaio 2022

Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare.
Inquadramento

L'unione familiare costituisce la più importante delle compagini sociali dove il singolo realizza la sua personalità. La Costituzione disciplina, nel dettaglio, una specifica ipotesi di “famiglia” ovvero quella fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e, in particolare, si occupa di dettare regole generali per quella che ha scelto di ospitare la genitorialità (art. 30 Cost.). Le altre forme familiari trovano comunque consenso nell'ambito della protezione costituzionale, in quanto formazioni sociali destinate ad affermare il valore della persona (art. 2 Cost.). In particolare, si inscrive nel concetto di famiglia anche quella omogenitoriale e, quindi, l'unione omoaffettiva in genere (C. cost. 15 aprile 2010, n. 138). Le unioni tra persone dello stesso sesso, pertanto, rientrano a pieno titolo nel concetto di famiglia, pure in un approccio interpretativo sistematico, all'interno della Carta dei Diritti fondamentali dell'Uomo (Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos c/ Grecia).

Che si debba parlare, ormai, di “famiglie” e non di “famiglia” è confermato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 che ha confezionato una «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». Nell'ambito di questo progetto di riforma, il Legislatore ha previsto l'istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

Il concetto di famiglia

La giurisprudenza costituzionale italiana, tuttavia, è ferma nell'affermare che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l'art. 29 Cost.) è quella definita dal codice civile del 1942, che stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso. L'unione tra persone dello stesso sesso è dunque «forma alternativa (e diversa dal matrimonio)» (Corte Cost., sentenza 11 giugno 2014 n. 170). Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Consulta, il Legislatore ha disciplinato l'unione tra persone dello stesso sesso in via autonoma, mediante l'introduzione di un istituto di nuovo conio: con la legge n. 76/2016 cd. Cirinnà, come noto, sono entrate in vigore le norme regolative delle “Unioni Civili” (art. 1, commi 1 – 34). Accanto alla qualifica soggettiva di “coniuge “(persona unita in matrimonio) si registra oggi quella di “unito civilmente” (secondo la dizione utilizzata dal Legislatore; già in Dottrina, opta per questo lessico, Cosmai): entrambe le connotazioni sono da inscrivere nel concetto di “status” (familiae), in virtù della modifica apportata all'art. 86 c.c. per effetto della quale lo “stato libero” viene meno anche per effetto dell'unione civile. L'unione civile è, dunque, la formazione sociale costituita - mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni - da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Una ulteriore forma familiare è la convivenza di fatto, oggi anch'essa regolata dalla legge cd. Cirinnà (v. art. 1 commi 36-65). Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile. La convivenza, però, non dà luogo a uno status. Giova ricordare come, già ben prima della legge Cirinnà, la giurisprudenza abbia qualificato come “famiglia” (seppur in fatto), quella che si costituisce senza un vincolo civile ufficiale e, in particolare, quella non fondata sul matrimonio (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013 n. 7214): famiglia che, in realtà, all'indomani delle modifiche introdotte dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, nemmeno potrebbe essere più descritta come «famiglia di fatto», essendo venute meno le differenziazioni normative fondate sull'appartenenza della prole a un nucleo familiare suggellato dal matrimonio o non; infatti, in tutti i casi, oggi, la disciplina normativa è uniforme e omogenea (artt. 337-bis e ss c.c.). Da qui l'abrogazione della distinzione tra famiglia legittima e famiglia naturale (art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 219/2012; art. 105 d.lgs. 154/2013). In buona sostanza, il vincolo familiare, che assume rilevanza giuridica, è una situazione «fattuale» in cui i partners condividono abitudini vita, si scambiano affettività e solidarietà e si legano sentimentalmente. Il legame prescinde dalla sessualità: sono i membri del vincolo affettivo a determinare i contenuti del legame, quanto alla intimità.

Il concetto di “famiglia” non trova varianti solo in senso “soggettivo”, ma pure in senso “oggettivo”, guardando, cioè, ai contenuti dell'unione. Trattandosi di una delle massime espressioni della libertà, la famiglia non può essere ricondotta forzosamente a un determinato modello, come se si trattasse di dovere conformare ogni unione a un “letto di Procuste”: la famiglia, fatta da singoli, sceglie essa stessa i contenuti del rapporto attraverso i quali i membri aspirano a realizzarsi come persone. Spicca, in questa prospettiva valutativa, la rilevanza della coabitazione: nei vari modelli di “famiglie” mantiene la sua connotazione di unione familiare anche quella in cui i partners non coabitano. Il fattore della convivenza certamente esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, ma la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita in cui non si attui una condivisione del medesimo ambiente domestico (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845). Addirittura è possibile che i due partners tengano separate e distinte le rispettive realtà individuali. È il fenomeno descritto dall'ISTAT in termini di “pendolarismo familiare”: sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e ben può dunque capitare che mantengano residenze anagrafiche diverse. Il pendolarismo non fa venire meno la connotazione familiare della unione che, dunque, resta “famiglia” (Trib. Milano, sez. IX, decr., 1 luglio 2013). Nel momento in cui si costituisce la famiglia, sorge in capo ai membri un obbligo di reciproca assistenza morale e materiale che, però, non cancella e nemmeno riduce il valore del “singolo”: le situazioni giuridiche soggettive di cui è titolare il membro, cioè, non possono essere soffocate dagli altri membri. La compagine familiare non lo autorizza. D'altro canto, riguardo ai terzi, sorge in capo ai membri un diritto inviolabile alla integrità delle relazioni familiari. La sua violazione costituisce illecito. Gli ultimi due profili appena esaminati introducono il tema degli illeciti nei rapporti di famiglia: l'illecito commesso dal terzo (c.d. illecito esofamiliare) e l'illecito commesso dal familiare (c.d. illecito endofamiliare).

Illecito esofamiliare

La famiglia è un'essenza tanto importante quanto delicata e fragile: i membri dell'unione si fondono, si compenetrano, costruiscono la loro vita insieme e, soprattutto, il loro futuro. Collaborano, in questo modo, alla società e contribuiscono ad arricchire la rete in cui respira la collettività del loro apporto personale, lavorativo e affettivo. Si tratta, dunque, di una formazione sociale che innerva il tessuto connettivo della società di energia. Ecco perché le fonti costituzionali (art. 2 Cost.) e quelle internazionali (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 7 della Carta di Nizza) predicano «l'intangibilità delle relazioni familiari» costituendo, le stesse, un valore di rango fondamentale. Questa essendo la “materia” di cui si compone la famiglia, è chiaro che la sua violazione ammette la vittima alla tutela risarcitoria prevista dagli artt. 2043, 2059 c.c.. Si tratta, infatti, di lesioni arrecate a valori presidiati a livello costituzionale (Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972). E non è tutto. Trattandosi di principi fondamentali per l'ordinamento italiano, è in contrasto con l'ordine pubblico internazionale una disciplina normativa che limiti o escluda il danno da lesione dei rapporti parentali come, in particolare, il danno da perdita del congiunto (come ad es., quella contenuta nell'art. 1327 ABGB, codice civile austriaco: v. Cass. civ., sez. III, sent., 22 agosto 2013, n. 19405). La violazione del rapporto familiare si realizza, in primis, nel caso di lesioni arrecate al congiunto: dove le lesioni siano letali, si consuma la massima violazione del rapporto parentale poiché viene causata la perdita del congiunto (cd. danno parentale). Il superstite ha diritto alla tutela rimediale risarcitoria (Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402): innanzitutto, patrimoniale (art. 2043 c.c.), dove la perdita del familiare abbia causato un danno suscettibile di valutazione economica. Si pensi al figlio che perda il padre produttore di reddito. Sussiste, però, come detto, anche un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). In questo caso, il superstite (danneggiato) che abbia perso il congiunto, chiede iure proprio il risarcimento del danno lamentando «l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., e ciò proprio in ragione della natura del valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela» (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ. n. 8828/2003; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2557). La perdita del congiunto abilita alla tutela risarcitoria per una indeterminata serie di pregiudizi. In primis, è certamente risarcibile il danno in sé da perdita del familiare, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e la perdita di un riferimento affettivo; in secundis è, poi, anche risarcibile l'eventuale danno alla salute che la perdita del congiunto abbia cagionato. Le singole conseguenze pregiudizievoli potranno costituire le distinte voci dell'unica posta risarcitoria liquidata. La perdita del familiare è risarcibile sin dal momento in cui nasce in capo al superstite il vincolo affettivo: pertanto, per i figli, la perdita del genitore è reclamabile sin dalla fase intrauterina dell'esistenza umana, a condizione che essa sia seguita dalla nascita. In altri termini, anche il soggetto nato dopo la morte del genitore, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 2014, n. 5509). In questo caso, il comportamento del terzo ha causato una lesione del diritto del figlio al godimento del rapporto parentale: diritto che, con le sue conseguenze pregiudizievoli, si perfeziona al momento della nascita del neonato. In questi casi, il figlio «è privato del rapporto parentale nascendo e non prima della nascita» (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700). Non è revocatoil nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento (morte del padre), sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento del figlio. La relazione col proprio genitore integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente. È controverso se il danno che il terzo arreca alla famiglia possa consistere nell'adulterio: ci si chiede, insomma, se il terzo che instaura una relazione con uno dei coniugi possa rispondere ex art. 2043 c.c. verso il partner tradito. L'opinione prevalente è negativa in quanto il terzo, legandosi anche solo occasionalmente al coniuge, non viola alcuna norma giuridica e dunque la condotta non è antigiuridica. Ovviamente, a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi dove, con colpa o dolo, il terzo assumesse un comportamento tale da provocare un vero e proprio danno alla salute al partner tradito.

Unione civile e convivenza di fatto

La compromissione del legame familiare che si sviluppa attraverso l'unione civile dà diritto anch'essa al risarcimento del danno, sussistendo sul punto piena equiparazione tra uniti civilmente e coniugati: la condotta del terzo che cagioni la morte dell'unito civilmente o una lesione allo stesso è dunque suscettibile di generare in capo al danneggiante un obbligo risarcitorio ex artt. 2043, 2059 c.c. a favore del partner superstite o comunque del partner della persona ferita. La strada risarcitoria in favore della compromissione del valore famiglia in coppie omosessuali non si deve alla Legge Cirinnà, essendo già invalsa nella giurisprudenza come imperativo discendente direttamente dall'art. 2 Cost. In materia di convivenza di fatto, l'art. 1 comma 49 della l. n. 76/2016 ha introdotto una disposizione abbastanza superflua: in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (v. tabelle di Milano che già prevedevano l'equiparazione. Per la morte del coniuge o del convivente, euro 163.990 – 327.990). Si tratta di una voce superflua perché “lo stato dell'arte” del diritto vivente era già così. Questa norma non considera il caso in cui al convivente sia stata arrecata una “lesione”: anche l'evento “lesione”, come quello “morte” provoca un obbligo risarcitorio a favore del convivente (Cass. civ. n. 8976/2015). La disposizione, dunque, se da un lato non era necessaria, dall'altro rischia addirittura di offrire (errati) spunti interpretativi per un trattamento deteriore a quello sino ad ora offerto dal costume pretorile collaudato. E' bene dunque precisare che: sia un caso di morte che lesione del convivente, il partner gode comunque del diritto al risarcimento, alle stesse condizioni previste per il caso dei coniugati o degli uniti civilmente. Occorrerà, però, dar prova dell'esistenza di una convivenza: questa prova può oggi essere offerta esibendo un contratto di convivenza o la comune residenza anagrafica.

Tipologie di illecito esofamiliare

La casistica, afferendo a un danno atipico, è ampia e variegata. Alcune ipotesi sono, però, più note anche per la ricorrenza statistica. Certamente più comune è l'ipotesi del danno parentale di cui già si è detto: il pregiudizio è nella perdita del congiunto. Illecito affine è quello relativo alle lesioni cagionate al congiunto, a causa del fatto illecito del terzo. Si pensi al coniuge che perda la capacità riproduttiva o all'illecito che privi la coppia della sessualità. La tutela risarcitoria è anche riconosciuta con riferimento alle relazioni familiari tra ascendenti e nipoti: ipotesi oggi ancor più solida, alla luce della recente riforma del diritto di famiglia che ha riconosciuto il diritto d'azione anche agli ascendenti (art. 317-bis c.c.).

Danno esofamiliare del concepito

Una ipotesi affrontata dalla giurisprudenza è quella della privazione del rapporto genitoriale ai danni di soggetto che sia solo concepito ossia nella fase intrauterina della sua esistenza. Si tratta di un danno esofamiliare commesso allorché la persona non è ancora nata. Giova premettere che il nostro ordinamento riconosce espressamente al concepito la possibilità di divenire titolare di diritti (art. 1 c.c., comma 2); nello stesso codice civile sono dettate disposizioni che attribuiscono diritti patrimoniali al concepito, segnatamente in tema di successione (art. 462, comma 1, c.c.) e di donazione (art. 784, comma 1, c.c.); forme di tutela del nascituro sono anche previste in altre leggi, quali la l. n. 40/2004, il cui capo 3^ contiene "Disposizioni concernenti la tutela del nascituro", la l. n. 405/1975, che per la parte di interesse attribuisce al nascituro la tutela del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 Cost., la l. n. 194/1978, per la quale la vita umana è tutelata fin dal suo inizio, l'art. 578 c.p. (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale) per quanto concerne i profili penali. Inoltre, analogo riconoscimento è intervenuto ad opera della giurisprudenza di Cassazione che, nell'affrontare i prospettati profili risarcitori, ha reiteratamente ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di danno proposta da soggetto non ancora nato alla data della commissione dell'illecito (C. 12/16754, C. 11/9700, C. 09/10741, C. 00/5881). Secondo la giurisprudenza prevalente, pertanto, può concludersi nel senso che anche al nascituro deve essere riconosciuta l'attitudine ad essere titolare di diritti. Ma in che veste? Sul punto, in tempi recenti, hanno offerto una soluzione le Sezioni Unite (Cass. n. 25767/2015): tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività - che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi - bensì considerandolo oggetto di tutela (Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27; Cass., sez. 3, maggio 2011 n. 9700; Cass. 9 maggio 2000, n. 5881). In altri termini, «si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c.». Ciò premesso può affrontarsi la questione della responsabilità civile del terzo per fatto illecito commesso allorché il danneggiato non era ancora nato, ma solo concepito.

Il risarcimento del danno parentale presuppone che il titolare della situazione giuridica soggettiva lesa sia «soggetto del diritto» e, quindi, munito di capacità giuridica (art. 1 c.c.): questa considerazione ha generato, sin da data risalente, una accesa diatriba attorno al diritto al risarcimento del danno del soggetto che sia nato dopo la morte del padre. Il caso è il seguente: un essere umano si trova nella fase intrauterina della sua esistenza (è nascituro in grembo materno); suo padre, in questa fase del suo sviluppo biologico, perde la vita a causa del comportamento di un terzo (es. sinistro stradale). Quando il concepito diventa persona umana, con l'evento della nascita, scopre di essere «figlio senza padre», a causa della condotta del terzo. A questo punto promuove l'azione ex artt. 2043, 2059 c.c. contro l'autore del decesso del proprio genitore. L'azione è configurabile? Sul punto, non esiste una posizione univoca. Il primo orientamento (minoritario) si esprime in senso negativo ripudiando l'idea di una azione risarcitoria del bambino nato privo di padre, per far valere la perdita del genitore subita allorché egli era concepito. Ciò sostanzialmente sulla base di due argomenti principali: a) il nascituro è privo di personalità giuridica che acquisisce soltanto con la nascita, pertanto i casi in cui la legge attribuisce una limitata capacità giuridica al concepito hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione; tra questi casi non rientra il diritto a promuovere l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.; b) un danno può essere risarcito anche se si verifica successivamente all'evento dannoso ma è sempre necessaria una relazione intersoggettiva da ritenersi inesistente se il danneggiato non è ancor nato al momento in cui viene compiuto il fatto illecito. Secondo l'opposto orientamento, è riconoscibile tutela risarcitoria al nato orfano per la perdita del padre. Ciò, essenzialmente, sulla scorta di due argomenti principali: a) i danni di cui si chiede il ristoro non costituiscono pregiudizi del nascituro ma nocumenti del figlio ormai nato e, dunque, di una persona fisica certamente centro di imputazione di situazione giuridiche soggettive (soggetto del Diritto); il fatto illecito consumato durante la fase intrauterina genera conseguenze negative che si manifestano successivamente alla sua nascita; ciò vuol dire che non si pone alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento; b) la relazione intersoggettiva tra danneggiante e danneggiato non è un elemento della fattispecie ex art. 2043 e, pertanto, non è richiesto per la sua configurabilità; comunque, la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando il nascituro è venuto alla luce; in quel momento s'è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito per la lesione del diritto del figlio (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato. L'orientamento ormai prevalente riconosce anche al nascituro la titolarità per richiedere il risarcimento del danno esofamiliare (per la vasta giurisprudenza in argomento, v. Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014 n. 5509).

Vittime secondarie

L'illecito familiare che si consuma con la lesione di uno dei membri della famiglia colpisce in via diretta la vittima primaria dell'illecito e, in via secondaria, i congiunti (cd. vittime secondarie). Quanto al risarcimento del danno subito dalle vittime secondarie è noto che il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito (Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124) consente di poter affermare che il trauma ingiusto che colpisce la vittima primaria è idoneo ad arrecare un vulnus anche alla sfera dei soggetti a questa vicini, soggetti che divengono vittime secondarie. Ciò, invero, si verifica, non solo ove per la vittima primaria intervenga il decesso ma pure ove questa venga semplicemente ad essere offesa da lesioni. La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali/morte è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno non patrimoniale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo (Cass. civ. n. 8305/1996; Cass. civ. n. 12195/1998; Cass. civ. n. 8828/2003; v. Cass. civ., S.U., 22 maggio 2002, n. 9556). Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela. Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la risoluzione adottata dal Consiglio di Europa il 14 marzo 1975 (Résolution (75) 7 "rélative à la réparation des dommage en cas de lesions corporelles et de décés"), che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto. Va, tuttavia, precisato che il danno non patrimoniale di cui si discute è, comunque e pur sempre, un danno conseguenza che, dunque, va provato (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23865). Quanto alla prova, ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari (v. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1203). Si registra polifonia interpretativa quanto al requisito della convivenza, ai fini del risarcimento della vittima secondaria (Cass. civ., sez. III, sent., 16 marzo 2012, n. 4253). È, però, preferibile (e prevalente) l'indirizzo che esclude il requisito della coabitazione anche per una maggiore aderenza all'attuale evoluzione dei costumi sociali e familiari. Infatti, secondo i dati ISTAT è ormai noto come si sia affermata una ipotesi di famiglia non legata dalla abituale coabitazione: cd. pendolarismo familiare cui si è già fatto cenno. Secondo l'ISTAT, sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e che possono finanche avere residenze anagrafiche diverse.

In questi termini è la giurisprudenza più recente là dove afferma che, in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ., 25 giugno 2021 n. 18284).

Danno non patrimoniale

La condotta del terzo espone a risarcimento nell'ipotesi in cui sussista un pregiudizio. Il danno può essere anche non patrimoniale. Sul punto, come è noto, nelle prime interpretazioni che sono state fornite dell'art. 2059 c.c. – nella parte in cui prevede tale forma di risarcimento soltanto nei casi previsti dalla legge – si riteneva che la legge richiamata fosse esclusivamente quella penale. In questa prospettiva, diretta a valorizzare il profilo sanzionatorio del danno non patrimoniale – inteso come danno morale subiettivo (C. cost., sent., n. 184/1986) – era, pertanto, necessario che la condotta posta in essere integrasse gli estremi di un fatto penalmente illecito. La successiva giurisprudenza della Consulta (C. cost., sent., n. 233/2003) e anche della Corte di cassazione (Cass., S.U., sent., 11 novembre 2008, n. 26972) – dopo avere spostato il centro dell'analisi sul danneggiato, e dunque sui profili restitutori, e dopo avere identificato l'esatta natura del danno non patrimoniale come avulsa da qualunque forma di rigidità dommatica legata all'impiego di etichette o fuorvianti qualificazioni – ha allargato le maglie del risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che esso deve essere riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, oltre che nei casi specificamente previsti dal legislatore, quando viene leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato. In definitiva, l'attuale sistema della responsabilità civile per danni alla persona, fondandosi sulla risarcibilità del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è, pertanto, essenzialmente un sistema bipolare. La Corte di cassazione, riconducendo ad organicità tale sistema, ha, inoltre, elaborato taluni criteri, legati alla gravità della lesione, idonei a selezionare l'area dei danni effettivamente risarcibili (citata sentenza, Cass. civ., S.U., n. 26972/2008). Per la tutela risarcitoria, dunque, la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale; l'offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità; il danno deve essere risarcito quando non sia futile, vale a dire riconducibile a mero disagio o fastidio (v. C. cost., sent., 15 dicembre 2010, n. 355 che conforta, sui requisiti di serietà e gravità, la tesi sposata dalle Sezioni Unite).

Il danno esofamiliare che privi la persona del rapporto parentale causa uno sconvolgimento della vita che orbita nel concetto di danno non patrimoniale, soprattutto se il rapporto parentale sia compromesso come avviene nel caso di cd. danno parentale (da perdita del rapporto; si pensi, ad esempio, all'uccisione del congiunto). Su tale voce di danno, la prassi ormai consolidata è nel senso di ricorrere al sistema liquidatorio tabellare, mediante utilizzo delle cd. Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (ultima edizione: 2021). Per il sistema tabellare, «la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni)». Inoltre, «la difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione». Secondo la Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ., 29 settembre 2021 n. 26300).

Profili processuali

La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha confezionato una «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». Nell'ambito di questo progetto di riforma, il Legislatore ha previsto l'istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” (TPMF). Ebbene, l'art. 1, comma 24, lett. c), prevede di attribuire alla competenza del nuovo ufficio anche i “procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare”. Questa specifica dizione esclude, come è già ora, che l'azione del terzo possa ricadere nelle competenze del giudice di famiglia, anche all'indomani della istituzione del TPMF.

Casistica

Danno da lesione del rapporto parentale

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2021 n. 18284).

Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà. (Cass. civ., 5 novembre 2020 n. 24689)

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n. 26300).

La Cassazione ha ribadito che anche il soggetto nato dopo la morte del genitore, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2014, n. 5509).

In materia di danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel tentativo di offrire una analisi contenutistica della voce risarcitoria da riconoscere al danneggiato, ha precisato che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013 n. 19402)

Plurioffensività dell'illecito esofamiliare

Ritornando sul tema del carattere plurioffensivo dell'illecito esofamiliare, la Cassazione ha affermaTo che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231)

Risarcimento della lesione del rapporto parentale nei confronti di soggetti estranei al nucleo familiare

Sul tema della convivenza dei familiari, al fine di riconoscere la tutela rimediale risarcitoria, la Corte di Cassazione ha stabilito che: il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253)

*Scheda aggiornata alla legge 26 novembre 2021, n. 206.

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