Risarcimento del danno endofamiliare

Giuseppe Buffone
12 Gennaio 2022

Muovendo da un presupposto normativo del diritto penale (l'art. 649 c.p. che esclude la punibilità dei reati contro il patrimonio commesso da un familiare ai danni di un altro familiare), la pensée degli interpreti è stata, per lungo tempo, nel senso della non ammissibilità di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. imputabile all'uno dei familiari per il pregiudizio arrecato ad altro dei membri della famiglia. In questa lettura orientata alla consacrazione di un modello familiare in termini di “famiglia – istituzione”, gli interpreti hanno ritenuto che gli illeciti commessi all'interno della famiglia (cd. illeciti endo-familiari) trovassero già una specifica ed esaustiva tutela rimediale, disegnata dal Legislatore in modo settoriale al fine di escludere la permeabilità di questo tessuto normativo ad altre regole, disseminate in altri comparti ordinamentali. Questa linea interpretativa è andata sgretolandosi nel tempo e si è, infine, approdati a una lettura diametralmente opposta: la tradizione giuridica odierna, ormai acquisita, insegna che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare.
Inquadramento

L'unione familiare costituisce la più importante delle compagini sociali dove il singolo realizza la sua personalità. La Costituzione disciplina, nel dettaglio, una specifica ipotesi di “famiglia” ovvero quella fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e, in particolare, si occupa di dettare regole generali per quella che ha scelto di ospitare la genitorialità (art. 30 Cost.). Le altre forme familiari trovano comunque consenso nell'ambito della protezione costituzionale, in quanto formazioni sociali destinate ad affermare il valore della persona (art. 2 Cost.). In particolare, si inscrive nel concetto di famiglia anche quella omoaffettiva e, quindi, l'unione omosessuale in genere (Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138). Le unioni tra persone dello stesso sesso, pertanto, rientrano a pieno titolo nel concetto di famiglia, pure in un approccio interpretativo sistematico, all'interno della Carta dei Diritti fondamentali dell'Uomo (Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos c/ Grecia).

Che si debba parlare, ormai, di “famiglie” e non di “famiglia” è confermato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 che ha confezionato una «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». Nell'ambito di questo progetto di riforma, il Legislatore ha previsto l'istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

Il concetto di famiglia

La giurisprudenza costituzionale italiana, tuttavia, afferma che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l'art. 29 Cost.) è quella definita dal codice civile del 1942, che stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso. L'unione tra persone dello stesso sesso è dunque «forma alternativa (e diversa dal matrimonio)» (C. Cost., sentenza 11 giugno 2014 n. 170). Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Consulta, il Legislatore ha disciplina l'unione tra persone dello stesso sesso in via autonoma, mediante l'introduzione di un istituto di nuovo conio: con la legge n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà), come noto, sono entrate in vigore le norme regolative della unione civile (art. 1, commi 1 – 34). Accanto alla qualifica soggettiva di “coniuge “(persona unita in matrimonio) si registra oggi quella di “unito civilmente” (secondo la dizione utilizzata dal Legislatore; già in Dottrina, opta per questo lessico, L. M. Cosmai): entrambe le connotazioni sono da inscrivere nel concetto di “status” (familiae), in virtù della modifica apportata all'art. 86 c.c. per effetto della quale lo “stato libero” viene meno anche per effetto dell'unione civile. L'unione civile è, dunque, la formazione sociale costituita - mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni - da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Una ulteriore forma familiare è la convivenza di fatto, oggi anch'essa regolata dalla legge cd. Cirinnà (v. art. 1 commi 36-65). Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile. La convivenza, però, non dà luogo a uno status. Giova ricordare come, già ben prima della legge Cirinnà, la giurisprudenza abbia qualificato come “famiglia” (seppur in fatto), quella che si costituisce senza un vincolo civile ufficiale e, in particolare, quella non fondata sul matrimonio (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013 n. 7214): famiglia che, in realtà, all'indomani delle modifiche introdotte dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, nemmeno potrebbe essere più descritta come «famiglia di fatto», essendo venute meno le differenziazioni normative fondate sull'appartenenza della prole a un nucleo familiare suggellato dal matrimonio o non; infatti, in tutti i casi, oggi, la disciplina normativa è uniforme e omogenea (artt. 337-bis e ss c.c.). Da qui l'abrogazione della distinzione tra famiglia legittima e famiglia naturale (art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 219/2012; art. 105 d.lgs. 154/2013). In buona sostanza, il vincolo familiare, che assume rilevanza giuridica, è una situazione «fattuale» in cui i partners condividono abitudini vita, si scambiano affettività e solidarietà e si legano sentimentalmente. Il legame prescinde dalla sessualità: sono i membri del vincolo affettivo a determinare i contenuti del legame, quanto alla intimità.

Il concetto di “famiglia” non trova varianti solo in senso “soggettivo”, ma pure in senso “oggettivo”, guardando, cioè, ai contenuti dell'unione. Trattandosi di una delle massime espressioni della libertà, la famiglia non può essere ricondotta forzosamente a un determinato modello, come se si trattasse di dovere conformare ogni unione a un “letto di Procuste”: la famiglia, fatta da singoli, sceglie essa stessa i contenuti del rapporto attraverso i quali i membri aspirano a realizzarsi come persone. Spicca, in questa prospettiva valutativa, la rilevanza della coabitazione: nei vari modelli di “famiglie” mantiene la sua connotazione di unione familiare anche quella in cui i partners non coabitano. Il fattore della convivenza certamente esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, ma la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita in cui non si attui una condivisione del medesimo ambiente domestico (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845). Addirittura è possibile che i due partners tengano separate e distinte le rispettive realtà individuali. È il fenomeno descritto dall'ISTAT in termini di “pendolarismo familiare”: sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e ben può dunque capitare che mantengano residenze anagrafiche diverse. Il pendolarismo non fa venire meno la connotazione familiare della unione che, dunque, resta “famiglia” (Trib. Milano, sez. IX, decr., 1 luglio 2013). Nel momento in cui si costituisce la famiglia, sorge in capo ai membri un obbligo di reciproca assistenza morale e materiale che, però, non cancella e nemmeno riduce il valore del “singolo”: le situazioni giuridiche soggettive di cui è titolare il membro, cioè, non possono essere soffocate dagli altri membri. La compagine familiare non lo autorizza. D'altro canto, riguardo ai terzi, sorge in capo ai membri un diritto inviolabile alla integrità delle relazioni familiari. La sua violazione costituisce illecito. Gli ultimi due profili appena esaminati introducono il tema degli illeciti nei rapporti di famiglia: l'illecito commesso dal terzo (c.d. illecito esofamiliare) e l'illecito commesso dal membro della famiglia (c.d. illecito endofamiliare).

Illecito endofamiliare

Il diritto di famiglia prevede rimedi tipici per le violazioni che uno dei coniugi o genitori dovesse porre in essere nell'ambito della famiglia: ad es., per il matrimonio, l'addebito della separazione. In passato, si riteneva che tali forme speciali di tutela escludessero la forma rimediale generale prevista dall'art. 2043 c.c.. In altri termini, si escludeva che, in caso di illecito endofamiliare, fosse configurabile una responsabilità risarcitoria aquiliana di un familiare verso l'altro. Questa opinione è stata disattesa a partire da Cass. civ., sez. I, sent., 10 maggio 2005, n. 9801 che ha ufficialmente e definitivamente legittimato l'ingresso della responsabilità civile risarcitoria in ambito endofamiliare (Porreca P., La lesione endofamiliare del rapporto parentale come fonte di danno, in Giur. it., 2005, 1633). Costituisce acquisizione da tempo ormai condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. La famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost., che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa. Ne consegue che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La sentenza n. 9801 del 2005 (Cass. civ. n. 9801/2005) ha, dunque, ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, conseguentemente, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. civ., sez. I, sent., 20 giugno 2013, n. 15481). Giova ricordare, però, che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria; così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno.

Così ragionando, la giurisprudenza ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, conseguentemente, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. civ., sez. I, sent., 20 giugno 2013, n. 15481). Con il termine “danno endofamiliare” si fa, dunque, riferimento al pregiudizio (vuoi patrimoniale, vuoi non patrimoniale) causato all'interno della compagine familiare da un componente all'altro: una lesione endogena del rapporto familiare che fa parte dell'ampio genus dell'art. 2043 c.c. (le forme sono le più varie: danno da adulterio, danno da privazione del rapporto genitoriale, etc.).

La tutela risarcitoria è ammessa anche nell'ambito di una famiglia non fondata sul matrimonio (v. Cass. civ., sez. I, sent., 20 giugno 2013, n. 15481) e, in generale, nei legami affettivi non fondati su un vincolo giuridico formatosi secondo le forme tipiche previste dalla legge (es. matrimonio civile).La violazione dei diritti fondamentali della persona è, infatti, certamente configurabile anche all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (v., in tal senso, Cass., sent., n. 4184/2012). Del resto, ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto. Siffatto percorso è stato in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, già nella sentenza n. 237 del 1986 (C. cost. n. 237/1986), ebbe ad affermare che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche». L'affermazione secondo la quale per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, si trova poi nella sentenza n. 138 del 2010 (C. Cost. n. 138/2010). Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce della Cassazione che hanno, tra l'altro, riconosciuto il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (v. Cass., sent., n. 12278/2011; Cass. n. 23725/2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, ancorché di fatto (v. Cass., sent., n. 3923/2012; Cass. n. 17195/2011). Né può, infine, sottacersi l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8 l. n. 848/1955), il quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio (v., per tutte, CEDU, sent., 24 giugno 2010, sez. I, caso Schalk e Kopft contro Austria). Va aggiunto che, per effetto della riforma del diritto di famiglia (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) non è nemmeno più qualificabile la distinzione tra famiglia di fatto e famiglia di diritto: tutte le famiglie sono, sulla base del nuovo formante legislativo, famiglie di “diritto”, poiché omologa è la disciplina per il figlio che sia nato all'interno o fuori del matrimonio (artt. 337-bis e ss c.c.). Tra le ipotesi di danno endofamiliare di maggiore diffusione spiccano: il danno da infedeltà consumata con modalità tali da pregiudicare l'onore e la salute del partner tradito; il danno da mancato riconoscimento del figlio; il danno da abbandono morale e materiale del familiare; il danno da privazione della sessualità coniugale.

Come va risarcito il danno endofamiliare? La liquidazione va fatta in modo equitativo ex art. 1226 c.c.. Tuttavia, in materia di danno da privazione del rapporto genitoriale, l'orientamento pretoriale maggioritario si spinge verso criteri unitari oggettivi.

In merito alla quantificazione in concreto, la giurisprudenza di merito prevalente (App. Brescia 1 marzo 2012; Trib. Milano 16 luglio 2014) ritiene che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, sia applicabile, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657). Secondo questa interpretazione, si applica la voce tabellare per «perdita del congiunto» nella misura che varia – in base al caso concreto – tra un quinto, un quarto, un terzo, o la metà.

Unioni civili e convivenze

La compromissione del legame familiare che si sviluppa all'interno dell'unione civile o della convivenza di fatto dà diritto anch'essa al risarcimento del danno, sussistendo sul punto piena equiparazione tra le diverse forme di famiglia. In senso rafforzativo, basti considerare che la legge cd. Cirinnà ha previsto che «quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile».

Tipologie di illecito endofamiliare

Una prima ipotesi di illecito endofamiliare è quello derivante dalla violazione del dovere di fedeltà. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo ius in corpus - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge. Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo. In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali, sulla base dei principi già sopra esposti, perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra la succitata violazione ed il danno, che per essere a tal fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (Cass. civ., sez. I, sent., 15 settembre 2011, n. 18853).

E' bene precisare che l'obbligo di fedeltà non discende ex lege per gli uniti civilmente: al fine, dunque, di ipotizzare un rimedio risarcitorio, occorrerà in questo caso dar prova dell'esistenza di una specifica pattuizione dei partners in tal senso. L'obbligo della fedeltà, infatti, può discendere anche da una scelta dei partners, a prescindere dalle previsioni normative; proprio così come i coniugi possono, come detto, escludere l'obbligo della fedeltà. Più difficile è la questione in tema di convivenza: potrebbe oggi ritenersi che i conviventi potrebbero includere l'obbligo della fedeltà nel contratto di convivenza; ma, a ben vedere, tale contratto ha contenuto patrimoniale e regola aspetti tipicamente patrimonialistici. Non vi è tuttavia motivo per non ritenere che anche i conviventi possano stabilire i contenuti del loro vivere insieme ed eventualmente vincolarsi alla esclusività sessuale. Anche in questo caso, l'obbligo della fedeltà avrà origine da una previsione pattizia e potrà fondare una pretesa risarcitoria, se violato (nei termini già detti).

Un'altra ipotesi particolarmente importante di illecito endofamiliare è quello da privazione del rapporto genitoriale. Il nostro ordinamento attribuisce un primato alla dignità della persona, anche del minore, che viene ormai considerato soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti. In materia di famiglia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto nemmeno di valida eccezione di ignoranza scusabile (Cass. pen., sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 48272). In questa solida cornice in cui la trama si costituisce di norme costituzionali e sovranazionali, affiora come primario il diritto del figlio a essere educato, istruito e cresciuto dai propri genitori. Entro la lente dei commentatori, il vincolo filiale va letto, da un primo angolo visuale, nell'ottica di ciò cui sono tenuti il padre e la madre: esso non è fatto solamente di supporti materiali, ma, anche e soprattutto, della realizzazione di un referente dialogico e, insieme, evolutivo. Attraverso la figura materna e paterna il minore sviluppa armoniosamente la sua identità e attraverso i genitori il fanciullo rinviene il grimaldello che lo traghetta dal cantuccio familiare al tessuto sociale. Senza entrambi i genitori il minore viene privato della «famiglia», l'ambiente primario, la società naturale all'interno della quale i singoli si costruiscono come adulti e come persone. Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c.: Cass. civ., S.U., sent., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. n. 26975/2008). La conclusione è che senz'altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell'assenza del genitore. Il pregiudizio è di due tipi: patrimoniale e non patrimoniale. Quello patrimoniale afferisce alla perdita di sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente. Tale danno è costituito, anche, dalla perdita delle chances che il figlio avrebbe potuto avere se educato e cresciuto dal proprio genitore.

Quanto al danno non patrimoniale, esso involge lo strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minorenne privata del genitore per volontà unilaterale di quest'ultimo. Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave (elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.: v. C. cost., sent., 15 dicembre 2010, n. 355).

In questo contesto, costituisce, in particolare, illecito endofamiliare, quello di danno per mancato riconoscimento di paternità. Questa fattispecie illecita è attribuita al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio e presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2021 n. 22496)

Nella teoria dell'illecito endofamiliare, la giurisprudenza più recente afferma che esso, ove commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole, può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala (Cass. civ. n. 11097/2020).

Profili processuali

Il codice prevede specifiche ipotesi in cui la responsabilità risarcitoria può essere fatta valere in occasione di procedimenti di famiglia o minorili: ad es., l'art. 709-ter c.p.c. Quid juris, però, per l'azione risarcitoria ordinaria? Può essere promossa nel giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316, comma 4, c.c.? Secondo l'orientamento maggioritario e prevalente, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent. 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I , 8 settembre 2014 n. 18870; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). L'orientamento contrario, invece, valorizzando l'esigenza di economica processuale, ammette la trattazione cumulata della domande e afferma che «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione per la condotta del marito» (v. App. Roma 12 maggio 2010 in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 866). Questo indirizzo ha avuto di recente nuova linfa ed è confermato de jure condendo.

Orbene, la legge 26 novembre 2021, n. 206 ha confezionato una «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». Nell'ambito di questo progetto di riforma, il Legislatore ha previsto l'istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” (TPMF). Ebbene, l'art. 1, comma 24, lett. c), prevede di attribuire alla competenza del nuovo ufficio anche i “procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare”.

Questa espressa dizione normativa va nel senso del definitivo superamento della questione relativa alla ammissibilità della proponibilità della domanda risarcitoria nei riti speciali di famiglia, in genere – come detto - esclusa. Si aderisce, per vero, alle più recenti spinte della giurisprudenza che hanno ritenuto questa azione “accessoria” al sistema rimediale di protezione della famiglia e, dunque, proponibile in cumulo con le altre azioni. In tal senso, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che sia “consentita, nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato” (Cass. Civ. n. 27147/2021).

Casistica

Danno per mancato riconoscimento di paternità In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2021 n. 22496)

Risarcimento del danno per violazioni degli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale

L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. La consapevolezza di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205)

L'illecito endofamiliare si prescrive in 5 anni

La violazione di un diritto assoluto [...] che costituisca la causa petendi di un'azione risarcitoria, non trasforma [...] il conseguente diritto al risarcimento del danno in un diritto imprescrittibile, restando quest'ultimo collocato tout court nell'area dell'illecito aquiliano, disciplinato in via generale dalla regola prescrizionale di cui all'articolo 2947 c.c., qual che sia il fatto illecito che abbia cagionato il danno, qual che sia il diritto inciso dalla condotta illecita del danneggiante. Ne' maggior pregio può riconoscersi alla tesi [...] predicativa di una sorta di indefinita permanenza dell'illecito contestato poiché con essa inammissibilmente si confonde il momento della consumazione dell'illecito (di carattere evidentemente istantaneo, e già di per se produttivo di effetti ipoteticamente dannosi) con quello della permanenza dei suoi effetti (e delle conseguenze dannose risarcibili)

La prescrizione dell'illecito endofamiliare in danno del figlio si prescrive dal raggiungimento dell'indipendenza economica

Le conseguenze dell'illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori.. La prescrizione del danno, patrimoniale e non decorre, per il figlio nel momento in cui il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (Trib. Roma, sez. I, sent. 7 marzo 2014) L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020 n. 11097)

Illecito endofamiliare a mezzo di condotte omissive

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012 n. 5652)

Inammissibilità domanda di risarcimento nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio

L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638; Trib. Milano, sez. IX civ., sent. 6 marzo 2013; Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013)

*Scheda aggiornata alla Legge 26 novembre 2021, n. 206.