Il curatore del minore ha diritto ad un congruo compenso a carico del genitore soccombente

03 Novembre 2023

La questione affrontata dal Tribunale di Pisa ha ad oggetto la liquidazione del compenso del curatore del minore per l’attività da lui prestata giusta l’assenza di una disciplina normativa che la regolamenti.

Massima

Il curatore del minore può essere inquadrato nell'alveo del più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'art. 68 c.p.c.

Il suo compenso deve essere liquidato, a norma dell'art. 52 disp. att. c.p.c, con decreto del Giudice che lo ha nominato tenuto conto dell'attività svolta.

Quanto alla determinazione del compenso, trovano applicazione i criteri generali stabiliti dalle norme del Testo Unico in materia di spese di giustizia (artt. 49,50,51 del d.P.R. 115/2002). La sua quantificazione è da ritenersi a vacazione (o a tempo) e va parametrata alle difficoltà, alla completezza nonché alla durata dell'incarico.

L'onere del pagamento dei compensi deve gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale secondo la regola della soccombenza. Tenuto al pagamento è il genitore che con il proprio comportamento inadempiente ai doveri genitoriali ha reso necessaria la nomina del Curatore.

Il caso

Tizio è stato nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 78 c.p.c. curatore del minore nell'ambito di un procedimento giudiziario. Esaurito l'incarico, Tizio ha chiesto la liquidazione del compenso in ragione dell'attività svolta e dell'impegno profuso. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda e liquidato a favore del curatore una somma a titolo di compensi per l'attività espletata ponendola a carico della parte resistente.

La questione

La questione affrontata dal Tribunale di Pisa ha ad oggetto la liquidazione del compenso del curatore del minore per l’attività da lui prestata giusta l’assenza di una disciplina normativa che la regolamenti.

In particolare, i Giudici, dopo aver analizzato le attività svolte dal curatore richiamando le norme in materia (artt. 78, 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c.):

a) hanno definito l’inquadramento normativo della figura del curatore nonché la natura e tipologia dell’attività dallo stesso espletata;

b) hanno indicato i criteri da utilizzare per la determinazione e quantificazione del compenso spettante al curatore del minore;

c) hanno individuato il soggetto tenuto al pagamento del compenso del curatore del minore.

Le soluzioni giuridiche

La figura del curatore speciale del minore. Disciplina normativa

Il Curatore speciale è una figura indipendente che la legislazione italiana ha introdotto al fine di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra il minore ed i genitori. La sua funzione è quella di "dare voce" al minorenne all'interno del procedimento, in modo da poter perseguire il suo interesse quale obiettivo supremo.

Nello svolgimento del suo incarico, infatti, il Curatore ha il dovere/onere di compiere, in sostituzione del minore e nel suo esclusivo interesse, uno o più determinati atti (curator ad acta) ogni qualvolta tali atti non possano essere posti in essere da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a causa dell'insorgenza e sussistenza di un conflitto di interessi tra questi ultimi e il minore.

In altri termini, è colui che rappresenta e si sostituisce al minore nel processo in contraddittorio con i genitori (curator ad processum).

È importante anche sottolineare che il curatore non si deve limitare a rappresentare la volontà del minore ed a sostituirsi a lui nel processo, dovendo esprimere anche la propria volontà che deve essere guidata esclusivamente dal fine di perseguire l'interesse superiore del minore in nome del quale agisce.

Nello svolgimento di tale incarico, il curatore speciale dovrà pertanto valutare se l'azione giudiziale intrapresa, e i provvedimenti in atto, sono idonei a perseguirle e soddisfare detto interesse nel migliore dei modi.

La figura del Curatore trova la propria disciplina in ambito processuale.

L'art. 78 c.p.c. dispone che, se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace un Curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un Curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

La riforma Cartabia (prevista dalla legge delega n. 206/2021 e attuata dal d.lgs. n.149/2022) ha riformato, poi, la figura del curatore speciale ampliandone i poteri e i motivi di nomina.

Il d.lgs. 149/2022, novellando il codice di rito con l'inserimento del nuovo art. 473-bis.8 c.p.c. in vigore dal 28 febbraio 2022 prevede, infatti, che il Giudice nomini d'ufficio il Curatore e a pena di nullità degli atti del procedimento in quattro casi ovvero:

a) quando il PM ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o qualora uno abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) nel caso di provvedimenti exart. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e ss. l. 184/1983

c) qualora, dai fatti emersi nel procedimento, venga alla luce una situazione di grave pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori;

d) nel caso di richiesta del minore ultraquattordicenne.

Il secondo comma dell'art. 473-bis.8 c.p.c. ha introdotto poi un'ipotesi di nomina facoltativa del Curatore da parte del giudice riconducibile a tutte quelle situazioni in cui i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Gli incombenti del Curatore del minore

Un aspetto estremamente delicato è quello relativo al ruolo che in concreto il Curatore è chiamato a svolgere.

Al Curatore speciale la Riforma Cartabia ha riconosciuto sia il potere di rappresentanza processuale del minore, sia quello di rappresentanza sostanziale. Tuttavia le singole attività effettivamente svolte non sono normate ed indicazioni in tale senso possono desumersi dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo il quale prevede che nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo: a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente; b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante; c) determinare l'opinione del fanciullo e informarne l'autorità giudiziaria.

Si ritiene, infatti, che per poter rappresentare il minore e tutelare i suoi diritti e interessi il Curatore debba:

- incontrarlo e ascoltarlo, raccogliendo le sue opinioni in relazione a quanto accade in giudizio, così da riferirlo al giudice;

- dialogare con le altre parti del giudizio (giudice, genitori, famiglie affidatarie e servizi sociali), mantenendo sempre la sua indipendenza;

- informarlo dell'andamento del procedimento che lo riguarda, dei possibili sviluppi e conseguenze che le eventuali statuizioni potranno avere sulla sua esistenza.

Si tratta, quindi, di una attività estremamente delicata, articolata, oltre che impegnativa, dal momento che:

- presuppone lo svolgimento di molteplici incombenti (spesso gravosi anche in termini di tempo);

- può essere esercitata solo figure professionali preparate sotto il profilo giuridico, educativo e psicologico dovendo le stesse esercitare adeguatamente il potere di rappresentanza previsto dalla legge.

Il Tribunale di Pisa, nella pronuncia in commento, rimarca questi aspetti chiarendo infatti che:

a) nella prassi i curatori sono per la stragrande maggioranza avvocati specializzati in diritto di famiglia, reduci da corsi di formazione specifici, che fanno applicazione, nell'esercizio dell'incarico, non solo delle proprie “doti umani di equilibrio e buon senso” ma anche del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali;

b) che l'incarico di Curatore si articola in più incontri, colloqui, udienze e si snoda su un arco temporale rilevante dovendo quest'ultimo procedere non solo all'ascolto del minore ma anche dirimere possibili contrasti tra i genitori ed effettuare trasferte.

La complessità dell'attività del Curatore del minore può desumersi anche dalle raccomandazioni del CNF, pubblicate il 22 giugno 2022, sul rispetto del dovere di indipendenza, competenza professionale, correttezza e lealtà per gli Avvocati chiamati a svolgere l'incarico di Curatore.

Quella del curatore è, quindi, un'attività molto importante, che richiede di rapportarsi con il minore e di ascoltarlo, di relazionarsi con i genitori e con i loro difensori e con gli operatori dei Servizi

La natura onerosa dell'attività svolta del Curatore

Un'altra delicata questione riguarda la natura dell'attività svolta dal Curatore. Si è posto, infatti, il problema di capire se la stessa debba ritenersi gratuita o onerosa considerato che la normativa (anche quella introdotta con la Riforma Cartabia) non disciplina tale aspetto né tanto meno prevede un compenso per l'incarico di Curatore.

La questione è stata spesso dibattuta e a colmare il vuoto normativo è intervenuta la giurisprudenza con pronunce a volte discordanti.

Per molto tempo si è, infatti, sostenuto che il curatore speciale del minore avesse un incarico onorifico e quindi privo di retribuzione (cfr. anche Cass. civ. 13 maggio 2015, n. 9816).

Tanto che anche lo stesso CNF, intervenuto sul tema, ha chiarito che l'incarico di Curatore del minore debba essere svolto a titolo gratuito senza che possa neppure presentarsi istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Cfr. Parere Consiglio nazionale forense, 20 dicembre 2022, n. 55).

Un'altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che al curatore speciale nominato ex art. 320 c.c. e 78 c.p.c. fosse applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 379 c.c. che, pur stabilendo la gratuità dell'ufficio, prevede tuttavia che il giudice tutelare possa assegnare al tutore una equa indennità (Trib. Mantova, 22 Novembre 2012. Est. Bernardi).

Si è poi anche sostenuto che il curatore del minore assumesse la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato. I compensi non andrebbero, quindi, liquidati dal Giudice ma dovrebbero essere corrisposti da colui nel cui interesse ha agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato (Cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021). Secondo tale pronuncia il curatore speciale figurerebbe, quindi, come una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e come tale può assumere qualunque iniziativa senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del Giudice (che quindi può impugnare) e ciò indipendentemente dalla volontà delle altri parti processuali e dei Servizi Sociali.

Il Tribunale di Pisa, con il decreto in commento, partendo dal presupposto che il vuoto normativo non può giustificare la gratuità dell'incarico di Curatore ( si legge, infatti, nel provvedimento che “ sarebbe irrazionale che al diligente espletamento di un incarico foriero di gravose ed impegnative attività…non consegua un corrispondente diritto al compenso) ha fornito, invece, un'interpretazione costituzionalmente orientata inquadrando la figura del Curatore nell'alveo degli “ausiliari del Giudice” di cui all'art. 68 c.p.c.ovvero alla stregua di “persona idonea al compimento di atti” che il Giudice può nominare nei casi previsti dalla legge.

Sotto tale profilo il Tribunale ha richiamato l'art. 3 del d.P.R. 115/2002 (il Testo unico in materia di spese di giustizia”) che definisce espressamente “ausiliario del magistrato” anche “…qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.

I Giudici hanno quindi escluso la riconducibilità della figura del Curatore a quella del “mandatario” (cioè, colui che compie uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante) in ragione del fatto che l'incarico:

(i) viene assegnato dal Giudice e dall'interessato;

(ii) ha ad oggetto il compimento di attività variegate (quali ad esempio i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore) non riconducibili esclusivamente agli atti giuridici in senso tecnico.

Ritenuta, dunque, l'onerosità dell'attività svolta dal curatore (cfr. anche Cass. civ., 3 gennaio 2019 n. 9) e considerato che lo stesso è assimilabile ad un Ausiliario del Giudice, i Giudici del Tribunale di Pisa chiariscono che il suo compenso debba essere liquidato con decreto dal Giudice che lo ha nominato ai sensi degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.

Tali disposizioni prevedono, infatti, che il compenso degli ausiliari nominati dal Giudice è da quest'ultimo liquidato tenuto conto dell'attività da loro svolta (art. 52) e che nel decreto di liquidazione debba anche essere indicata la parte che è tenuta a corrisponderlo (art. 53).

I criteri e i parametri di liquidazione del compenso del Curatore

L'altra questione affrontata dal Tribunale di Pisa concerne l'individuazione dei criteri normativi da seguire per la liquidazione del compenso del Curatore, tenuto conto del fatto che l'incarico viene spesso svolto da Avvocati.

Si è posto, infatti, il problema di capire se dovessero o meno trovare applicazione le tabelle dei parametri forensi per la liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati previste dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.

Il provvedimento in commento ha escluso l'applicabilità di detta normativa ritenendo, invece, che la liquidazione dei compensi del Curatore debba avvenire secondo i criteri generali stabiliti dalle disposizioni di cui (artt. 49 e 51) del d.P.R. 115/2002.

Ciò in quanto il Curatore non svolge solo attività “prettamente difensive” ma attività “più tipiche” quali quella di rappresentare l'interesse del minore nei rapporti con i genitori e con il Giudice procedendo al suo ascolto.

Le norma sopra richiamata prevede, infatti, che “Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico” (art 49) stabilendo, inoltre, nella determinazione dell'onorario il Giudice debba “tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.

I Giudici del Tribunale di Pisa hanno, altresì, chiarito che il compenso del Curatore non è a tariffa fissa ma variabile (c.d. onorari a vacazioni).

Lo stesso deve, quindi, essere liquidato, così come prevede anche l'art. 51 d.P.R 115/2022, valutando non solo la difficoltà dell'incarico svolto ma anche la sua durata.

Il soggetto tenuto al pagamento del compenso del Curatore

L'ultima questione affrontata dal Tribunale di Pisa concerne l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso liquidato al Curatore.

In alcuni Tribunali si è diffuso l'orientamento per cui il pagamento del compenso del Curatore sia “garantito” dall'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia (artt. 74 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Tale tesi è stata in particolare avvallata facendo leva sull'agevolazione prevista dall'art. 76 d.P.R. 155/2002. Detta norma dispone, infatti, che ai fini dell'ammissione al beneficio si tenga conto del solo reddito personale del richiedente (e quindi del solo minore) e non anche quello dei familiari conviventi nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.

Il Tribunale di Pisa ha, tuttavia, preso le distanze da tale orientamento ritenendo, al contrario, che debbano essere i genitori a farsi carico delle spese dovute in favore dei figli (e quindi anche dei compensi del Curatore) alla luce del principio generale dell'obbligo di mantenimento della prole che trova il proprio fondamento non solo nella Costituzione (art. 30) ma anche in molte norme del nostro ordinamento (artt. 147, 148,316, 316-bis, 320 c.c.).

I Giudici chiariscono infatti che l'art. 76 d.P.R. 155/2002 sopra richiamato non può trovare applicazione in quanto, anche laddove dovesse sussistere un conflitto di interesse, il genitore ha comunque “l'obbligo giuridico di perseguire l'interesse vero e ultimo del figlio minore e quindi pagare il compenso del Curatore nella misura liquidata dal Giudice trattandosi appunto di spesa necessaria nel superiore interesse del figlio minore ”.

A giudizio del Tribunale di Pisa, considerato che la nomina del Curatore speciale del minore è sovente frutto di comportamenti assunti dai genitori contrari ai doveri genitoriali, sarebbe contrario a giustizia far ricadere sull'Erario i suoi compensi e le sue spese.

Nei procedimenti in cui vi è conflitto tra i genitori (le più elevate contrapposizioni tra genitori sono relative alla concreta attuazione dei diritti della prole minorenne quali la bigenitorialità o cogenitorialità, l'educazione, il mantenimento, la capacità di ascolto) il figlio minorenne diviene infatti oggetto di contesa se non strumento di offesa. Si manifesta, così, un conflitto di interessi tra genitori e figli che dovrà essere valutato dal Giudice per la nomina anche d'ufficio del Curatore.

Il principio della soccombenza

Il c.d. principio della soccombenza è richiamato dall'art. 96 c.p.c. secondo il quale il Giudice – al termine di ogni grado di giudizio – condanna, per l'appunto, la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese, legali e processuali, da essa sostenute.

La regola della soccombenza deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Il Tribunale di Pisa ha ritenuto applicabile tale principio anche per quanto concerne il pagamento dei compensi liquidati al Curatore del minore ritenendo che detto pagamento debba essere affrontato dal genitore che col proprio comportamento illecito ha dato causa alla necessità della nomina del curatore.

Osservazioni

La pronuncia in commento risulta essere certamente significativa perché ha il pregio non solo di riconoscere il diritto del Curatore speciale del minore a essere retribuito ed individuare il soggetto tenuto al pagamento del compenso liquidatogli dal Giudice ma anche di valorizzare il prestigio, la delicatezza e l’importanza dell’incarico assunto.

In questa prospettiva appare comunque auspicabile un intervento del Legislatore per colmare il vuoto normativo venutosi a creare onde ottenere una disciplina organica riguardo il compenso per l’attività di Curatore del minore (sia sotto il profilo dell’an sia del quantum) così da assicurare la messa in atto di una prassi unitaria in tutti i Tribunali.

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