Successione internazionaleFonte: Reg. 4 luglio 2012 n. 650
06 Giugno 2022
Inquadramento
*Bussola aggiornata da F. Bava e V. Tagliaferri Il Regolamento n. 650/2012 prevede una disciplina uniforme di tutti gli aspetti di diritto internazionale privato inerenti alla materia successoria, che si sovrappone e si sostituisce, con limitate eccezioni, a quella contenuta nella l. 218/1995, per le successioni aperte dal 17 agosto 2015. La legge applicabile è fondata sul principio di unità della successione ed è quella della residenza abituale del de cuius, ma è prevista la possibilità di scegliere la legge della cittadinanza del de cuius così come di applicare - eccezionalmente - la legge di un altro Stato con cui il testatore aveva collegamenti più stretti. È tendenzialmente garantita la coincidenza tra forum e ius perché anche la giurisdizione è quella dello Stato della residenza abituale del de cuius al momento della morte ed è prevista una possibilità di professio iuris collegata all'optio legis; sono comunque dettati criteri di giurisdizione sussidiari per l'ipotesi che l'ultima residenza abituale del de cuius non sia in uno Stato membro ed altri destinati a trovare applicazione in casi particolari. Le decisioni emesse dai giudici degli Stati UE che aderiscono al Regolamento, così come le transazioni e gli atti pubblici, sono riconosciute automaticamente, mentre un procedimento giudiziale è previsto solo per ottenere l'esecutività e in caso di contestazione. Il Regolamento 650/2012
La disciplina internazionalprivatistica delle successioni è articolata in una serie di fonti a livello interno (artt. 46-50 l. 218/1995), internazionale (dove si riscontrano una serie di Convenzioni di cui la più importante è la Convenzione di Washington 26 ottobre 1973 recante norme uniformi di d.i.p. materiale in tema di forma del testamento internazionale, ratificata in Italia con l. 29 ottobre 1990, n. 387) ed ora anche comunitario, a seguito dell'entrata in vigore Reg. 650/2012, detto anche. Reg. Roma IV. Il Reg. Roma IV, cui non aderiscono Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda (considerando 82 e 83), disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni. Costituisce uno dei testi più omnicomprensivi e ambiziosi del sistema di d.i.p. europeo in fieri e si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015. Uno degli aspetti di maggiore rilevanza del Reg. Roma IV è che, al fine di consentire la pianificazione della successione e l'attribuzione dei diritti in capo agli eredi e ai legatari (a differenza di quanto avviene in alcuni ordinamenti europei), esso stabilisce il principio della coincidenza tra forum e ius, l'applicabilità di un'unica lex successionis indipendentemente dalla natura e dal luogo di situazione dei beni ereditari e il reciproco riconoscimento delle decisioni e degli altri atti che possono essere adottati nell'ambito della vicenda successoria. Il Regolamento contiene anche un'innovativa disciplina del certificato successorio europeo che ha valore di prova legale per quanto riguarda la sussistenza dei beni ereditari, l'individuazione di eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell'eredità e loro diritti e poteri, facilitando quindi la prova dei diritti che derivano da decisioni e atti notarili stranieri (art. 63). Il certificato costituisce titolo per l'iscrizione nei registri immobiliari (art. 69.5). L'art. 32 della l. 161/2014 individua nei notai l'autorità italiana competente al rilascio del certificato successorio. L'ambito di applicazione del Reg. Roma IV copre la materia della successione a causa di morte, intendendosi per tale «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte», sia che avvenga volontariamente sia ex lege (art. 3.1, lett. a)). Il Regolamento considera disposizioni a causa di morte il testamento, il testamento congiuntivo e i patti successori (art. 3.1, lett. b)). In una delle poche sentenze con cui sinora si è pronunciata sul Regolamento Roma IV, la Corte di Giustizia ha chiarito che ha natura successoria, e quindi rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento, la disposizione dell'art. 1371 del codice civile tedesco in base alla quale, se tra i coniugi vi è un regime di comunione limitato agli incrementi realizzati durante il matrimonio, quando il regime patrimoniale cessa per la morte di uno di essi, la quota successoria del coniuge superstite è maggiorata di un quarto a titolo di conguaglio degli incrementi patrimoniali (Corte di giustizia UE, 1 marzo 2018, C-558/16 Mahnkopf). L'art. 1 comma 1 sancisce l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento della materia fiscale (le imposte di successione continuano quindi ad essere regolate su base nazionale), doganale e amministrativa, mentre l'art. 1.2 prevede l'esclusione dal raggio di azione del Regolamento di taluni istituti civilistici pur collegati con la materia successoria, quali, ad esempio stato e rapporti di famiglia; capacità delle persone fisiche, salvo capacità di succedere (art. 23.2, lett. c)), di testare e di disporre e ricevere per testamento (art. 26.1, lett. a e b)), regimi patrimoniali tra coniugi, obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte, società, associazioni e persone giuridiche, trust, natura dei diritti reali e iscrizioni nei registri di diritti su beni mobili o immobili. Non essendo la sua applicazione subordinata alla sussistenza di particolari collegamenti della fattispecie concreta con l'ordinamento dell'UE (quali in astratto potrebbero essere la cittadinanza, la residenza o il domicilio del de cuius) il Regolamento ha – con limitate eccezioni – efficacia erga omnes per quanto riguarda le disposizioni in materia di giurisdizione (art. 4) e legge applicabile (art. 20). A partire dalla data prevista per la sua entrata in vigore, esso pertanto si sovrappone completamente alla disciplina della l. 218/1995, la cui applicazione è divenuta conseguentemente residuale ratione materiae (per quei pochi aspetti della materia successoria di cui il Regolamento non si occupa) et temporis. Il Regolamento prevale sulle convenzioni di cui sono parti esclusivamente due o più Stati membri in materie disciplinate dal Regolamento, mentre non pregiudica le convenzioni di cui sono parti anche (ma non solo) gli Stati membri (art. 75), come la citata Conv. dell'Aja del 1961 sulla legge applicabile alla forma dei testamenti. Legge applicabile alle successioni
Come la l. 218/1995, anche il Reg. Roma IV delinea un ambito di applicazione della lex successionis molto ampio e tendenzialmente omnicomprensivo, dato che regola l'intera successione, dall'apertura, all'individuazione dei beneficiari, al trasferimento dei beni ereditari (compresa la questione se il trasferimento avvenga automaticamente o a seguito di accettazione: considerando 42), alla divisione. Nell'elencazione esemplificativa dell'art. 23 sono infatti ricompresi presupposti, modalità, effetti (inclusa la responsabilità per i debiti ereditari) della successione e la divisione. Dato che ogni Stato disciplina le modalità operative dell'acquisto dei diritti reali sul proprio territorio, realisticamente si deve ritenere che, nonostante nulla sia disposto al riguardo, valga anche per il Reg. Roma IV la tradizionale distinzione che valeva nel vigore della l. 218/1995, nell'ambito dell'acquisto ereditario, tra il titolo di acquisto regolato dalla lex successionis e il concreto modo di acquisto dei beni ereditari, regolato dalla lex rei sitae. L'art. 23, lett. e), del Reg. Roma IV, che fa ricadere nell'ambito di applicazione regolamentare il trasferimento agli eredi dei beni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità, dovrebbe quindi essere inteso nel senso che la lex successionis stabilisce se è necessaria l'accettazione dell'eredità, mentre compete alla lex rei sitae chiarire se essa è sufficiente o se per l'acquisto del diritto reale si richiedono altri adempimenti quali trascrizioni, registrazioni, l'impossessamento o simili. Sono sottratte alla lex successionis e sottoposte a norme di conflitto speciali, in quanto ritenute meritevoli di un collegamento appropriato, le questioni in tema di validità delle disposizioni a causa di morte e delle dichiarazioni ad esse pertinenti (artt. 24-28), la commorienza (art. 32) e l'eredità vacante (art. 33). La lex successionis regola anche i beneficiari della successione, tra i quali, ai sensi dell'art. 23.2, lett. b), può essere ricompreso il partner, cioè il componente superstite dell'unione non matrimoniale. La questione relativa alla esistenza e validità di un'unione di questo genere è tuttavia sottratta all'ambito della lex successionis, che non contempla gli status personali e i rapporti di famiglia (art. 1.2, lett. a)), e andrà valutata in base alla legge che si ritiene applicabile alla questione preliminare. Nell'ambito di applicazione del Regolamento rientrano anche i patti successori (artt. 25 e 27). In generale si distinguono: i patti istitutivi, che sono veri e propri contratti ereditari con cui il de cuius dispone dei diritti derivanti dalla propria successione nei confronti di un beneficiario; i patti dispositivi con i quali il beneficiario dispone a favore di terzi dei diritti derivanti da una determinata successione non ancora aperta; e quelli rinunciativi con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che dovrebbero derivare da una successione non ancora aperta. L'art. 3.1, lett. b), riconduce sub specie di patto successorio “l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo”. Essendo incentrata sull'“accordo” diretto a conferire, modificare o revocare diritti nella successione futura, tale definizione ricomprende solo i patti successori istitutivi, non invece quelli dispositivi e rinunciativi, che sono dunque sottratti alla specifica disciplina stabilita per i patti successori dall'art. 25, e sottoposti alla generale lex successionis per quanto riguarda la loro ammissibilità, validità ed effetti. In Italia tutti i tipi di patti successori sono vietati e sanzionati con la nullità in forza di una regola risalente alla codificazione napoleonica (art. 458 c.c.). Seppur il nostro Paese con il nuovo art. 768 bis c.c., modificato dalla legge 14 febbraio 2006 n. 55 e richiamato dall'art. 458 c.c., ha introdotto il patto di famiglia, che rappresenta, per lo meno sotto il profilo formale, una deroga, al divieto di patti successori. Si deve però sottolineare come i patti successori siano ammessi in molti paesi di cultura affine alla nostra e contemplati sia dal Reg. 650/2012 che dalla Convenzione dell'Aja del 1989, e perciò, in una lettura moderna di diritto positivo, si deve ritenere che il divieto italiano non abbia valenza di clausola di ordine pubblico, e che possa quindi essere riconosciuta la validità dei patti successori ammessi dalla lex successionis straniera (cfr. Trib. Bolzano, 8 marzo 1968). Vi sono altri Paesi che vietano i patti istitutivi, ma ammettono la rinuncia all'eredità preventiva (Danimarca, Francia, Polonia, Slovenia), ed altri ancora dove i patti successori sono invece ammessi. Rientrano ad esempio nella definizione di patti successori accolta dal Regolamento i contracts to make a will tipici dei sistemi di common law, con cui una persona, denominata caregiver, accetta di prendersi cura di un'altra a condizione di essere contemplata nel suo testamento. La disciplina di conflitto del Reg. 650/2012 si applica erga omnes, cioè anche se la legge designata dai criteri di collegamento è quella di uno Stato terzo o che non aderisce al Regolamento (art. 20), e pertanto, a partire dalle successioni apertesi dopo il 17 agosto 2015, ha reso – con limitate eccezioni – solo residuale la disciplina di conflitto della l. 218/1995. Il Reg. 650/2012 pone come “criterio generale” ai fini della determinazione della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 21). Il criterio generale della residenza abituale del defunto si discosta dalla tradizione italiana, fondata sul criterio della cittadinanza, ma è conforme all'obiettivo dell'Unione Europea (ribadito anche dal considerando 23) di favorire la libera circolazione delle persone assicurando parità di trattamento a tutti gli individui che fanno parte della comunità stanziata nel territorio in cui vivono, indipendentemente dalla loro nazionalità. Per questo il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte è assunto anche come criterio di giurisdizione, determinando quindi la tendenziale coincidenza tra forum e ius. È però prevista la possibilità di applicare la legge di un altro Stato se dalle circostanze del caso concreto dovesse emergere che il testatore (non, dunque, la successione nel suo complesso) avesse avuto collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, non necessariamente membro dell'UE (art. 21.2 e considerando 24). L'art. 34 prevede il rinvio solo in un'ipotesi che nell'economia del Regolamento è destinata ad essere marginale, cioè quando i criteri di collegamento designano la legge di uno Stato terzo (cui sono assimilati gli Stati UE che non partecipano al Regolamento) e le norme di conflitto di tale Stato designano la legge del foro o di un altro Stato membro (sul presupposto che essa sia facilmente conoscibile per il giudice) o la legge di un altro Stato terzo che accetta il rinvio. Il rinvio si applicherà, ad esempio, nel caso in cui il de cuius cittadino di uno Stato membro risieda abitualmente in uno Stato terzo la cui disciplina di conflitto in materia di successione sia fondata sul criterio di collegamento della cittadinanza. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi designate in base ai “collegamenti manifestamente più stretti” (art. 21 comma 2), in caso di professio legis (art. 22,), in tema di forma (artt. 27 e 28, lett. b)), e con riferimento alle norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni. Per venire incontro alle esigenze di coloro che, pur essendosi trasferiti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, intendono mantenere un legame con l'ordinamento di origine, il Regolamento prevede la possibilità che il de cuius scelga la legge dell'ordinamento della propria cittadinanza al momento della scelta o della morte (art. 22.1) per regolare la propria intera successione con dichiarazione espressa nella forma di una disposizione a causa di morte (testamento o patto successorio) o che possa comunque ricavarsi da tale disposizione (art. 22.2). È invece escluso che tale scelta possa competere agli eredi prima o dopo la morte del de cuius. Il considerando 38 stabilisce comunque che la professio legis non dovrebbe frustrare le aspettative dei legittimari. In caso di scelta della disciplina del paese di cittadinanza da parte del de cuius, per mantenere la coincidenza tra forum e ius, alle persone interessate alla successione è attribuita la possibilità di rivolgersi al giudice dello Stato della legge scelta Gli artt. 24-26 contemplano una deroga all'applicazione della legge della residenza abituale del defunto al momento della morte, introducendo una sorta di legge successoria anticipata per il testamento, il testamento congiuntivo e i patti successori. Più precisamente, la legge successoria anticipata regola le questioni di ammissibilità e validità sostanziale (definite all'art. 26) di una disposizione a causa di morte (testamento, testamento congiuntivo, e patto successorio: art. 1, lett. d)), nonché gli effetti vincolanti dei patti successori (le obbligazioni che si producono tra i paciscenti) (art. 24). Sono tutte situazioni che il legislatore ha scelto, correttamente, di cristallizzare al momento della redazione dell'atto piuttosto che non della morte del testatore. Questa disposizione spezza dunque l'unitarietà della disciplina della successione in quanto sottopone la successione testamentaria ad una legge regolatrice che, seppure individuata in base allo stesso criterio di collegamento, potrebbe essere diversa da quella delle successioni ab intestato in relazione al diverso momento in cui il criterio di collegamento è preso in considerazione. Va poi considerato che tra le questioni di validità sostanziale dell'art. 26 non rientra il rispetto dei diritti dei legittimari. Perciò, se il testatore si trasferisce temporaneamente in un Paese dove non è prevista la quota di riserva, disereda il figlio che si è sempre disinteressato di lui, e negli ultimi anni della sua vita torna in Italia, si avrà che il testamento redatto nel Paese dove non è prevista la tutela dei legittimari è valido in base alla legge successoria anticipata di quel Paese, ma non può produrre tutti gli effetti che il testatore aveva di mira perché il successivo trasferimento della residenza abituale in Italia riconduce la disciplina della successione sotto la legge italiana che prevede la tutela dei legittimari e la riduzione delle disposizioni eccedenti la quota disponibile. La diseredazione del figlio, pur essendo perfettamente legittima in base alla legge che regola la validità del testamento, non lo è in base a quella che disciplina la successione in generale. Un discorso a parte deve essere svolto per capacità a succedere e forma del testamento. Infatti, sebbene il Reg. 650/2012 in generale escluda la capacità dal proprio ambito di applicazione (art. 1.2, lett. b)), riconduce la capacità di succedere nell'ambito della lex successionis (art. 23.2, lett. c)), la capacità di disporre per testamento e le incapacità speciali di disporre e ricevere per testamento nei confronti di determinate persone nell'ambito della legge che disciplina la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori (art. 26.1, lett. a) e b)). Disposizioni speciali sono, poi, dettate in tema di forma. In considerazione della sua natura di negozio mortis causa, che diventa efficace quando ormai non può più essere interpretato o modificato dal suo autore, il testamento è concepito in molti Paesi come atto rigorosamente formale, e ciò sia al fine di raggiungere il massimo grado di certezza possibile in ordine al suo significato, sia al fine di richiamare l'attenzione del testatore sull'importanza dell'atto di ultima volontà. Rientrano nella problematica della forma tutti gli aspetti che attengono alle modalità di manifestazione della volontà, comprese le questioni relative alla individuazione del tipo di forma (scrittura privata o atto pubblico), e i requisiti prescritti per ciascuna di tali forme (per es., la data e la firma nel testamento olografo, la presenza di testimoni nel testamento pubblico); attengono invece all'efficacia, non alla forma, del testamento le modalità di pubblicazione e le attività di vidimazione e controllo. Dato che molti ma non tutti gli Stati europei hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1961 sulla legge applicabile alla forma dei testamenti, il Regolamento 650/2012 si è occupato della materia introducendo, agli artt. 27-28, la disciplina di conflitto in tema di validità formale delle disposizioni mortis causa. La disciplina di conflitto ricalca comunque quella della Convenzione (che continua ad applicarsi per gli Stati aderenti: art. 75), che a sua volta è molto simile a quella posta in precedenza dall'art. 48 l. 218/1995. L'art. 27 si occupa della validità formale delle disposizioni a causa di morte (testamenti e patti successori: v. art. 3.1 lett. d)) redatte per iscritto. Esso non concerne quindi la validità delle disposizioni fatte oralmente che rimangono assoggettate all'art. 48 della l. 218/1995. Tale limitazione ha particolare rilievo per i testamenti nuncupativi (la giurisprudenza italiana non considera tali previsioni contrarie all'ordine pubblico), poiché le leggi che ammettono i patti successori ne richiedono sempre la forma solenne. L'art. 27.3 ha cura di precisare che rientrano nell'ambito della forma le “disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio” e quelle che stabiliscono “i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte”. L'art. 27 designa alternativamente ben otto leggi: alle sette contemplate anche dall'art. 48 della l. 218/1995 (la legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, la legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino, la legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza, con la precisazione che il Regolamento contempla la residenza abituale), si aggiunge infatti la lex rei sitae per quanto riguarda gli immobili (art. 27.1, lett. e)). Viene espressamente disposto che per stabilire se una delle persone interessate alla successione ha il domicilio in un determinato Stato, si applica la legge di tale Stato. La disciplina di conflitto dell'art. 27.1 si applica anche alla forma delle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione; le stesse sono comunque valide anche se rispondono ai requisiti richiesti da una sola delle leggi in virtù delle quali era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata (art. 27.2) Il Reg. 650/2012 contiene anche una disposizione speciale in tema di “Eredità vacante”. L'art. 33 dispone che, in mancanza di eredi o legatari designati da disposizioni a causa di morte e di persone fisiche chiamate a succedere in base alla lex successionis, uno Stato membro possa, in base alla propria legge, acquisire i beni presenti sul proprio territorio. Gli artt. 29 e 30 del Regolamento prevedono poi, rispettivamente, “disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell'eredità in determinate situazioni” (v. anche i considerando 43 e 44) e “norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni” (v. anche il considerando 54). Il Regolamento detta anche alcune regole di funzionamento concernenti il rinvio, l'ordine pubblico e gli ordinamenti plurilegislativi. L'art. 35 stabilisce invece che l'applicazione di una disposizione designata dalla legge del Regolamento può essere esclusa solo in caso di sua “manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale competente o di altra autorità che si occupa della successione”. La precisazione che l'incompatibilità deve essere manifesta conferma la tendenza riscontrabile in ambito europeo a considerare eccezionale il ricorso alla clausola di ordine pubblico. Il ricorso perciò all'esclusione per contrarietà all‘ordine pubblico internazionale sarà ipotizzabile per lo più con riferimento a disposizioni di Stati terzi (che possono venire in considerazione in virtù del carattere erga omnes del Regolamento), che prevedono discriminazioni a danno dei figli nati fuori dal matrimonio o fondate sul sesso o sulla fede religiosa dei beneficiari dell'eredità. In particolare, è opportuno segnalare come la Corte Edu si sia già pronunciata in una simile situazione, affermando che è contrario all'oprdine pubblico internazionale non consentire al soggetto che vuole disporre per testamento pubblico di regolare in tal modo la sua successione. Nello specifico, la Corte EDU ha stabilito che è contraria all'art. 14 della CEDU sul divieto di discriminazioni e all'art. 1 del Protocollo n. 1 sul divieto di discriminazione per motivi religiosi, la legge greca che, per la successione dei cittadini di religione musulmana richiama la legge religiosa (sharia), la quale prevede che in presenza di parenti prossimi l'eredità si devolve ab intestato mentre al testamento è assegnato un compito residuale, nella misura in cui non consente al testatore di addivenire alla successione secondo il diritto comune optando per la redazione di un testamento pubblico, perché questa sarebbe una discriminazione fondata sulla religione. (Corte di giustizia EU, 19 settembre 2018 Molla Sali c. Grecia, 20452/14). Non attengono invece all'ordine pubblico né il divieto di patti successori (che la legge italiana non consente ma che il Regolamento disciplina), né la tutela dei legittimari (che il nostro ordinamento assicura, ma alla quale non può attribuirsi valore di principio di ordine pubblico internazionale). Gli artt. 36-38, infine, dettano le regole di funzionamento che devono essere applicate nel caso in cui la disciplina di conflitto del regolamento conduca all'applicazione di leggi appartenenti ad ordinamenti plurilegislativi su base territoriale e personale. In sintesi, il richiamo deve ritenersi all'ordinamento nel suo complesso, che poi rimanda al sottosistema dal quale trarre le norme applicabili. In mancanza di norme che ripartiscono la competenza tra le varie unità territoriali, vengono dettati appositi criteri suppletivi per individuare il sottosistema competente. Si sottolinea, infine, come a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 24 giugno 2016, n. 1103 (che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi) e del Regolamento UE 24 giugno 2016, n. 1104 (che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate) sia opportuno verificare caso per caso se l'applicazione di una specifica legge ai rapporti patrimoniali comporti conseguenze anche in sede di successione. Giurisdizione
La legge 218/1995 (art. 50) delineava un ambito della giurisdizione italiana molto ampio che è stato ridimensionato dal Reg. 650/2012, il quale disciplina la competenza dei giudici sia nell'esercizio della giurisdizione contenziosa che di quella volontaria. Va, infatti, considerato che a differenza della Convenzione di Bruxelles e dei Regolamenti che l'hanno sostituita, e in linea invece con la tendenza inaugurata con il Reg. Bruxelles II bis e ancor di più con il Reg. 4/2009, le disposizioni sulla giurisdizione del Reg. 650/2012 non hanno un ambito di applicazione delimitato ratione personae in relazione al fatto che il convenuto sia domiciliato nell'UE, e si applicano quindi erga omnes, sostituendo – con limitate eccezioni – quelle contenute nella l. 218/1995. Le norme sulla giurisdizione sono contenute agli artt. 4-19 del Reg. 650/2012. In conformità ai princìpi generali, queste disposizioni disciplinano la competenza giurisdizionale generale, mentre quella interna è rimessa al diritto processuale degli Stati membri. Ai sensi dell'art. 3.2, gli “organi giurisdizionali” di cui viene disciplinata la competenza internazionale sono non solo le autorità giudiziarie degli Stati membri, ma qualsiasi autorità e i professionisti che esercitano analoghe funzioni in materia successoria, purché offrano garanzie di imparzialità e sia consentito il ricorso avverso le loro decisioni. L'art. 4 prevede come criterio di competenza generale la residenza abituale del defunto al momento della morte, realizzandosi così la coincidenza tra forum e ius. Se il de cuius non aveva la residenza abituale in uno Stato membro al momento della morte, l'art. 10 prevede la competenza sussidiaria del giudice dello Stato membro dove sono presenti beni ereditari (ne basta uno) a decidere sull'intera successione, se il de cuius era cittadino dello Stato del giudice al momento della morte o, in mancanza, se vi ha risieduto abitualmente e non sono trascorsi più di cinque anni. Allo scopo di mantenere la coincidenza tra forum e ius, che costituisce uno dei fondamenti della nuova disciplina, ma che verrebbe meno in caso di scelta della legge applicabile da parte del de cuius, è prevista una limitata possibilità di scelta del foro collegata all'electio iurisdelle parti interessate alla successione purché la scelta riguardi la legge di uno Stato membro (art. 5.1). La scelta può riguardare uno specifico organo giurisdizionale o tutti quelli dello Stato membro, e determina una competenza esclusiva. Dal punto di vista formale, la scelta deve essere effettuata con un accordo scritto, datato e firmato (la forma scritta è considerata equivalente ad una comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole) (art. 5.2). Tuttavia, dall'esame complessivo del Regolamento si evince che la competenza del giudice dello Stato della legge scelta può essere radicata, oltre che in forza di accordo ai sensi dell'art. 5, anche per accettazione espressa (o tacita) della giurisdizione, o nel caso in cui il giudice adito ai sensi degli artt. 4 o 10 declini la propria competenza ex art. 6, su richiesta di una delle parti del procedimento, a beneficio del giudice della legge scelta perché lo ritiene più adatto ad occuparsi del caso (forum non conveniens) (art. 7). La competenza del giudice dello Stato della legge scelta si estende anche alle parti del procedimento che non hanno sottoscritto l'accordo sulla scelta di legge se queste parti compaiono senza contestare la competenza, altrimenti il giudice deve dichiarare la propria incompetenza a beneficio dei giudici competenti in forza degli artt. 4 o 10 (art. 9: competenza fondata sulla comparizione). L'art. 11 prevede il. forum necessitatis, che viene in considerazione quando nessun giudice di uno Stato membro è competente in base agli altri criteri di giurisdizione (nell'ipotesi in cui la residenza abituale del de cuius né i beni ereditari sono nel territorio dell'UE), e qualora il procedimento non possa ragionevolmente essere svolto in uno Stato terzo con cui la controversia successoria ha uno stretto collegamento (ad es. per una guerra civile in corso); in questi casi la competenza spetta comunque – eccezionalmente – al giudice dello Stato membro con cui la causa abbia un sufficiente collegamento (ad es., se il defunto aveva in quello Stato una residenza non abituale o ne era cittadino senza avervi lasciato beni o se qualcuna delle parti interessate alla successione è cittadina di quello Stato o ivi residente). Il capo II, dedicato alla giurisdizione, si conclude con alcune regole in merito a l'adizione dell'organo giurisdizionale (art. 14), alla verifica della competenza (art. 15), alla ricevibilità (art. 16) e alla litispendenza, connessione e provvedimenti provvisori e cautelari (artt. 17-19).
Il Reg. 650/2012 prevede il riconoscimento automatico delle decisioni in materia successoria (artt. 39-41) anche in via incidentale da parte del giudice adìto. Per decisioni si intendono i provvedimenti in materia di successioni emessi all'esito di procedimenti contenziosi (o, si ritiene, anche di provvedimenti di volontaria giurisdizione, molto frequenti in materia successoria) da parte di giudici o di soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3.2 (art. 3.1, lett. g)). Il riconoscimento consiste nell'estensione (o, secondo una tesi, nell'assimilazione) degli effetti che la decisione produce nell'ordinamento di origine. Tra questi effetti vi è anche l'idoneità della decisione straniera ad essere trascritta o iscritta nei pubblici registri (es.: sentenza di divisione di beni immobili ereditari). In caso di contestazione, ai sensi dell'art. 39.2, la parte interessata a chiedere il riconoscimento in via principale può fare accertare che la decisione sia riconosciuta attraverso lo stesso procedimento previsto dagli artt. 45-58 per ottenere l'esecutività ed eseguire in qualunque Stato membro le decisioni già esecutive nello Stato membro dove sono state emesse (art. 43). Analogamente a quanto era previsto dal Reg. Bruxelles I (e diversamente invece da quanto ora stabilito dal Reg. Bruxelles I bis che lo sostituisce), il procedimento può essere esperito solo per far dichiarare l'esecutività o affermare il riconoscimento in caso di contestazione, non anche per farli negare: i motivi ostativi possono perciò essere fatti valere nella fase di opposizione contro la decisione sul riconoscimento o l'esecutività o in via principale secondo la procedura prevista dalle leggi locali (per l'Italia quella dell'art. 67 l. 218/1995). Sono previsti i seguenti motivi ostativi al riconoscimento (art. 40) che ricalcano quelli stabiliti dal Reg. Bruxelles I bis salvo per quanto riguarda il controllo della competenza (in taluni casi), che non è richiesto: la manifesta contrarietà della decisione all'ordine pubblico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto contumace in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese (salvo che, pur avendone la possibilità, abbia omesso di impugnare la decisione), l'incompatibilità con un'altra decisione emessa tra le stesse parti nello Stato in cui è chiesto il riconoscimento o con una decisione emessa precedentemente in un altro Stato membro tra le stesse parti e con il medesimo oggetto e titolo che possieda i requisiti per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. E', invece, escluso il riesame del merito (art. 41). Il procedimento per ottenere l'esecutività delle decisioni già esecutive nello Stato membro di origine (richiamato, come detto, anche per chiedere il riconoscimento in caso di contestazione) è articolato in due fasi, di cui la prima inaudita altera parte e la seconda – solo eventuale – in contraddittorio, è regolato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (art. 46.1) e si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria comunicata dallo Stato membro alla Commissione (per l'Italia è la corte di appello). La competenza territoriale è invece stabilita in capo al giudice del luogo di domicilio dell'esecutato o del luogo dell'esecuzione (art. 45.2). La prima fase del procedimento si conclude con la dichiarazione di esecutività, che viene rilasciata a seguito della semplice produzione della copia della decisione e dell'attestato previsto dall'art. 46 (art. 48; ma l'art. 47 chiarisce che l'attestato non è indispensabile) e di un controllo formale circa la sussistenza dei presupposti (competenza del giudice adito, decisione in materia successoria emessa ed esecutiva in uno Stato UE, legittimazione e interesse ad agire dell'istante). Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda è ammessa una dichiarazione di esecutività parziale (art. 55). In ogni caso, la decisione sulla domanda di esecutività viene notificata alle parti interessate (art. 49). La seconda fase viene instaurata a seguito di ricorso contro la decisione sull'esecutività, a cura della parte soccombente, dinanzi all'organo giurisdizionale che ciascuno Stato membro ha comunicato alla Commissione (in Italia è la corte di appello) entro un termine di trenta giorni dalla notifica (o comunicazione) della decisione, aumentato a sessanta se la parte è domiciliata in uno Stato diverso da quello dove è stata adottata la decisione (art. 50). La decisione sul ricorso è suscettibile di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale con le modalità che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione (in Italia la competenza spetta alla Corte di Cassazione) (art. 51). Si discute se si applichi il procedimento sommario di cognizione che l'art. 30 del d.lgs. 150/2011 prevede per i procedimenti di exequatur ex art. 67 l. 218/1995. Sia in primo che in secondo grado, la decisione sul ricorso deve essere adottata senza indugio e la dichiarazione di esecutività può essere rifiutata o revocata solo per i motivi ostativi del riconoscimento contemplati dall'art. 40 (art. 52). Come bilanciamento del fatto che può essere chiesto il riconoscimento e l'esecutività anche delle decisioni non passate in giudicato, è prevista la sospensione del procedimento, sia in 1° che in 2° grado, su istanza di parte, se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine (art. 53). Gli artt. 59 e ss. 61 del Regolamento prevedono il riconoscimento anche delle transazioni e degli atti pubblici. Il riconoscimento degli atti pubblici è disciplinato dall'art. 59 denominato “accettazione”, dando così appoggio alle istanze di certa dottrina – specie francese – secondo cui il concetto di riconoscimento dovrebbe essere limitato agli atti idonei ad acquisire efficacia di giudicato. Dal testo dell'art. 59 si desume che per accettazione si intende che gli atti pubblici hanno, anche nello Stato di destinazione, la stessa efficacia probatoria (normalmente privilegiata: in Italia v. art. 2700 c.c.) che hanno nell'ordinamento di origine, salvo che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato interessato (art. 59.1). Casistica
B. Barel, S. Armellini, Manuale di diritto internazionale privato, Giuffré, 2019; E. Calò, Le successioni nel diritto internazionale privato, 2007; D. Damascelli, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, Giuffré, 2012; A. Davì, A. Zanobetti, Il nuovo diritto privato europeo delle successioni, 2014; F. Mosconi, Campiglio Cristina, Diritto internazionale privato e processuale, 2015.
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