L’ascolto del minore può essere omesso se contrario al suo interesse e dandone adeguata motivazione
22 Novembre 2023
[…] Mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo. Con la presente ordinanza, la Prima sezione civile è tornata ad affrontare il tema dell'ascolto del minore e quello dell'affidamento dei minori ai servizi sociali. Il caso. Un padre aveva chiesto la modifica del provvedimento di affidamento delle figlie gemelle. Tale domanda, però, era stata respinta e pertanto l'uomo aveva deciso di appellare la decisione in questione. Nel giudizio di secondo grado così instaurato, si era costituita la madre delle minori, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del regime di affidamento vigente, nonché una migliore ripartizione delle spese straordinarie. La Corte d'appello, nominata una curatrice speciale alle minori, aveva respinto sia la richiesta di consulenza tecnica, essendovi in atti le relazioni dei servizi sociali, che quella di audizione delle minori dal momento che le bambine avevano dieci anni, erano state seguite dalla psicologa del consultorio familiare con modalità adeguate alla loro età e non avevano acquisito la maturità necessaria per esprimersi davanti all'autorità giudiziaria. Secondo i giudici di secondo grado, quindi, non ricorrevano le condizioni per modificare il regime di affidamento condiviso (con affidamento ai servizi per il sostegno) con collocamento delle minori presso la madre. Da qui, il ricorso per cassazione promosso dal padre volto a lamentare l'omesso ascolto delle minori. L'ascolto del minore. La disposizione di cui all'art. 315 -bis c.c. delinea l'istituto in questione non come un atto istruttorio, ma come un diritto personalissimo, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. In particolare, attraverso tale diritto, che costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore, è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo. Tuttavia, il giudice può, in ogni caso, omettere l'ascolto del minore qualora lo ritenga contrario al suo interesse dandone adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. n. 1474 del 25/01/2021; Cass. n. 16569 del 11/06/2021; Cass. n. 24626 del 14/08/2023). La decisione. Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, la Corte d'appello aveva ampiamente spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non ascoltare le due minori, di età inferiore a quella presuntiva del discernimento: le piccole, infatti, erano già state ascoltate, fuori dalle aule di giustizia, da una psicologa e in base a quanto emergeva dagli atti le stesse non erano in grado di esprimere in maniera libera e autonoma le loro opinioni in sede giudiziaria. Tale decisione, inoltre, non era assolutamente in contrasto con l'affermazione contenuta nelle relazioni del servizio sociale che le bambine avessero uno sviluppo psicologico e cognitivo nella norma; anzi, a detta degli Ermellini, l'affermazione de qua consolidava e convalidava il ragionamento espresso dai giudici di seconde cure e cioè che si trattava di due bambine, di anni dieci al momento del processo d'appello, che per quanto aventi uno sviluppo cognitivo nella norma, non avevano ancora raggiunto un discernimento sufficiente ad esprimersi innanzi al giudice. In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse ampiamente motivato le ragioni per cui era giunta alla conclusione che fosse un mezzo migliore per recepire le istanze e le esigenze delle minori quello dell'ascolto indiretto tramite cioè la psicologa dei servizi sociali. Fonte: dirittoegiustizia.it |