Il fermo amministrativo, conosciuto anche con il termine di “ganasce fiscali”, è un provvedimento attraverso il quale gli Enti Pubblici, grazie all'intervento dei Concessionari della riscossione, provvedono a “bloccare” un bene mobile registrato di proprietà di un debitore inadempiente.Purtroppo la crisi economica, che porta con sé gravi difficoltà dei contribuenti ad adempiere alle innumerevoli ed esose imposte, ha fortemente incrementato l'utilizzo di questo strumento da parte delle pubbliche Amministrazioni portandolo al limite spesse volte della violazione dello Statuto del Contribuente.Il provvedimento noto con il termine di fermo amministrativo, appartenente all'ambito della riscossione coattiva dei tributi erariali, venne introdotto nel nostro ordinamento nell'anno 1996 e più precisamente dell'articolo 1 comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in Legge n. 30 del 1997 che ha poi inserito l'articolo 91 bis del D.P.R. 602/73. Ab origine il fermo amministrativo aveva una funzione sussidiaria rispetto al pignoramento dei veicoli a fini fiscali senza comunque prescindere dal nesso causale tra fermo amministrativo e procedura di riscossione coattiva dei tributi.Cercando di ricostruire la ratio dell'istituto si può dire che piuttosto che dinanzi ad una misura esecutiva ci si trovi al cospetto di una misura cautelare provvisoria con effetti di conservazione della garanzia patrimoniale del credito tributario, creando un vincolo allo ius utendi ac fruendi del bene mobile registrato, palesandolo col divieto di circolazione.Le modifiche legislative susseguitesi nel corso del tempo hanno fatto in modo che il provvedimento di fermo amministrativo dalla sua natura di riscossione coattiva, abbia assunto i caratteri dello strumento cautelare, per una sorta di preparazione all'esecuzione forzata che non risponde pienamente alla disciplina del processo di esecuzione. In effetti con il provvedimento di fermo amministrativo si ottengono risultati diversi dal pignoramento non comportando alcuna sottrazione della disponibilità del bene del debitore vincolandolo al soddisfacimento del credito, ma ne viene unicamente inibita la circolazione, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative.Si può senz'altro affermare che la funzione del fermo amministrativo di conservare, cautelativamente, la garanzia patrimoniale del credito tributario sia divenuta marginale, mentre ha assunto un ruolo preminente la finalità dissuasiva dell'inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le somme contenute in cartella.
Inquadramento
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) bloccano, attraverso i servizi concessi dai concessionari della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute.
È una pratica in uso dal 1973 che coinvolge i veicoli a motore (non solo le automobili, quindi) impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. In questo lasso di tempo il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
non può circolare previa sanzione amministrativa;
non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito;
può essere venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, ma non potrà circolare o essere radiato dal PRA.
I soggetti scoperti a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 777 euro e 3114 euro, oltre alla confisca del mezzo. Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può forzare le vendita del mezzo. Il fermo amministrativo, atto definito dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo Codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.
Il provvedimento, conosciuto anche con il nome di “ganasce fiscali” , ha una natura giuridica incerta presentando sia i caratteri del provvedimento amministrativo, sia quelli del negozio cautelare. Il fermo amministrativo dei veicoli a motore venne introdotto nel nostro ordinamento giuridico mediante l'inserimento dell'articolo 91 bis del D.P.R. 602/73, e consente, agli organi competenti creditori del contribuente, tramite i concessionari della riscossione, di “bloccare” un bene mobile registrato del debitore inadempiente.
Generalmente tale provvedimento è conseguente al mancato pagamento di uno o più cartelle esattoriali, ma può scaturire anche da sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada, oltre ad eventuali sanzioni accessorie. La funzione sussidiaria del fermo amministrativo rispetto al pignoramento appare del tutto evidente, anche se volendo ricostruire la ratio dell'istituto, appare evidente che non ci si trova davanti ad una misura esecutiva dalla quale comunque promana, ma si sia di fronte ad una misura cautelare con effetti di conservazione della garanzia patrimoniale. Nell'articolo 86 del D.P.R. 602/73 sono evidenti le importanti novità relative all'istituto in oggetto:
• la prima in senso oggettivo: il fermo viene esteso alla generalità dei beni mobili registrati; • la seconda in senso soggettivo: l'istituto viene esteso anche ai soggetti coobbligati, introducendo in tal modo una sorta di obbligazione solidale.
Ulteriori ed addirittura più incisive modifiche al provvedimento sono state introdotte dal Decreto Legislativo 27 aprile 2001 n. 193 che ha integralmente sostituito il comma 1 dell'articolo 86 del D.P.R. 602/73 con:
- competenza ad emettere il provvedimento di fermo amministrativo attribuita direttamente al concessionario della riscossione, estendendone anche i provvedimenti di annullamento, revoca o ritiro; - disancoramento del fermo amministrativo dalla mancata realizzazione del pignoramento, individuando l'unico presupposto la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Questa seconda modifica permette al concessionario della riscossione, in maniera del tutto libera, di disporre il fermo amministrativo, posto che il termine dei sessanta giorni costituisce il dies a quo anche per l'esecuzione forzata.
Il concessionario ha ampia discrezionalità di scelta sullo strumento da utilizzare nell'azione sul soggetto inadempiente potendo ricorrere alla riscossione coattiva o al fermo amministrativo. Da rilevare che il concessionario ha una discrezionalità talmente ampia che può essere addirittura considerato arbitrio, visto che non esistono limiti espressamente posti dalla norma e può quindi decidere:
- An; - Quid; - Quantum.
Principali caratteristiche
Sembra dunque indubitabile che il provvedimento di fermo amministrativo non costituisce atto del procedimento di riscossione coattiva, ma ha assunto i caratteri dello strumento cautelare, o al più preparatorio dell'esecuzione forzata. Infatti con il fermo amministrativo si conseguono effetti del tutto diversi dal pignoramento non comportando nessuna sottrazione della disponibilità del bene del debitore, ma inibendone la circolazione, pena l'irrogazione di sanzioni. Inoltre, mentre l'esecuzione rende inefficaci le alienazioni del bene pignorato ai sensi dell'articolo 2913 del codice civile, il fermo rende solo opponibili al concessionario le eventuali successive alienazioni del bene.
Il concessionario ha comunque l'obbligo di motivare adeguatamente i fermi disposti al fine di giustificare scelte che potrebbero apparire troppo discrezionali. Si può senz'altro affermare che sia la ratio che la funzione dell'istituto siano state modificate cosicché la funzione conservativa, cautelativa e di garanzia patrimoniale sono divenute secondarie rispetto al ruolo preminente di finalità dissuasiva del comportamento inadempiente rispetto all'obbligo di pagare le somme risultanti dalla cartella.
Si ritiene che la norma andrebbe rivista ma non unicamente l'ambito che dispone il fermo amministrativo, ma anche e soprattutto la parte che attribuisce ai concessionari poteri in misura eccessiva ed indeterminata, fra l'altro ad un soggetto non chiamato a svolgere l'esercizio puro della funzione amministrativa, ma ente gestore di rapporti patrimoniali relativi alla concessione di un servizio pubblico.
Nel corso del tempo sono sorti problemi interpretativi in ordine alla competenza del giudice, ordinario o tributario, cui spettasse la risoluzione delle controversie relative alle opposizioni ai provvedimenti di fermo amministrativo.
Competenza della giurisdizione dei procedimenti di fermo amministrativo
Sulla competenza della giurisdizione dei procedimenti di fermo amministrativo ci sono due tesi contrapposte.
La prima quella dei giudici tributari che avoca a sé tale incombenza dato che, il fermo amministrativo avrebbe una funzione cautelare come il sequestro conservativo, cui si contrappone la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 2053/06 considerava il provvedimento di fermo amministrativo un vero e proprio atto esecutivo “funzionale all'espropriazione e dunque mezzo di realizzazione del credito”.
La Suprema Corte ha così affermato che la giurisdizione è del giudice ordinario, con la procedura di cui all'articolo 615 c.p.c., azionabile, a seconda del valore della lite innanzi al Giudice di Pace od al Tribunale territorialmente competente.
Il problema di attribuzione di competenze sembrava essere stato risolto dalla Legge 248/2006 che attribuiva la giurisdizione in materia di fermo alla cognizione del giudice tributario, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 64/2008 poi confermata dalla pronuncia 130/2008 hanno posto un veto contro qualunque ingiustificato ampliamento della giurisdizione tributaria, in violazione dell'art 102 della Costituzione. Tale impostazione è stata poi avvallata dalla Suprema Corte con l'ordinanza 1431/08 che ha inoltre stabilito la linea di demarcazione tra giurisdizione ordinaria e tributaria.
Secondo i Supremi Giudici la Legge 248/2006 manifesterebbe la volontà del Legislatore di escludere il fermo dei beni mobili registrati dalla sfera dell'espropriazione forzata arrivando così a generalizzare la giurisdizione dei giudici tributari e limitando quella del Giudice Ordinario all'espropriazione forzata in senso proprio.
Per individuare il Giudice competente dove impugnare il provvedimento occorre verificare alcuni dati:
se si tratta di un tributo, il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione Tributaria territorialmente competente;
se il credito non ha natura tributaria, dovrà essere adito il Giudice ordinario, che potrà essere Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competente, secondo la normale ripartizione delle cause per valore;
se il credito è misto, tributario e non, il giudizio va introdotto innanzi al Giudice Tributario, che dovrà poi separare i procedimenti mantenendo quello per cui è competente e rimettendo l'altro applicando il noto principio della translatio iudicii.
Il procedimento che porta al fermo amministrativo
L'ente creditore (es. Agenzia delle Entrate Riscossione) notifica al cittadino, attraverso l'uso di una cartella esattoriale, un'intimazione di pagamento di quanto dovuto all'ente creditore. Il soggetto avrà a disposizione 60 giorni di tempo, dalla notifica della cartella, per saldare il debito ed evitare l'uso delle “ganasce fiscali” al proprio mezzo.
Prima che venga attuata l'esecuzione del fermo, l'ente creditore dovrà notificare al debitore la volontà di procedere in tal senso attraverso una comunicazione preventiva.
Il preavviso concederà al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, diversamente il fermo diventerà effettivo.
Sul punto, però la Corte di Cassazione sez 5 con sentenza del 31 Maggio 2017 n. 13738 ha ritenuto comunque legittimo il fermo amministrativo posto in essere decorso oltre un anno dalla notifica del pagamento e senza procedere con la notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R: 602/1973 “atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicchè risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente”.
L'ente creditore non potrà procedere al fermo, per debiti inferiori ai 2.000 euro, se non dopo aver inoltrato al debitore almeno due solleciti e che il secondo sia stato notificato almeno due mesi dopo il primo: senza le due notifiche si avrà infatti un fermoamministrativo illegittimo.
Fermo amministrativo e credito vantato
Per disporre di un fermo amministrativo il debito deve superare i 50 euro.
Se il debito è compreso:
tra 50 euro e 500 euro: vengono emessi la cartella esattoriale e il sollecito di pagamento a cui segue il preavviso di fermo (può fermarsi un solo veicolo);
tra 500 euro e 2.000 euro: viene emesso il preavviso di fermo e nessun sollecito di pagamento (può fermarsi un solo veicolo);
tra 2.000 euro e 10.000 euro: viene emesso il preavviso di fermo e nessun sollecito di pagamento (possono fermarsi al massimo 10 veicoli).
In evidenza: casi di impossibilità di iscrizione di ipoteche sulla casa
Nel 2013 il Governo ha ratificato una norma che impedisce a Equitalia l'iscrizione di ipoteche sulla casa per debiti inferiori a 120.000 euro. Nel caso di assenza di beni immobili intestati al debitore, si dispone il fermo dell'intero parco macchine del debitore e dei co-obbligati.
Possibili soluzioni al ricevimento di un preavviso di fermo
Nel caso in cui un soggetto sia effettivamente debitore verso qualche ente, la soluzione unica è quella di pagare quanto indicato nella cartella esattoriale.
Qualora la somma sia troppo onerosa è possibile (dal 2013) richiedere una dilazione del pagamento da 72 e fino a 120 rate mensili.
Il fermo amministrativo si mantiene sul veicolo fino a quando il debito non è stato estinto. Tale condizione persiste, a seguito delle disposizioni di cui al D.lgs 159/2015, anche nel caso in cui si è fatto ricorso alla rateizzazione del debito e pagata la prima rata. Infatti, se fino all'entrata in vigore del suddetto decreto era sufficiente pagare la prima rata del debito per cancellare il fermo dal bene mobile registrato, con le nuove disposizioni sarà necessario pagare fino all'ultima rata. Il beneficio decade in caso di mancato pagamento di 8 rate. Analizzata nel dettaglio la cartella esattoriale, tutti i soggetti che riscontreranno eventuali contestazioni da sollevare su quanto richiesto dall'ente creditore potranno richiedere la sospensione della riscossione direttamente all'ente concessionario.
La domanda dovrà essere accompagna da documentazione utile a verificare l'eventuale sospensione. Nel caso in cui il fermo sia stato iscritto erroneamente il concessionario richiederà al PRA la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo.
Modalità di verifica dell'iscrizione di un fermo amministrativo sull'auto
È possibile verificare l'iscrizione di un fermo amministrativo tramite:
una visura della targa del veicolo, che può essere effettuato presso un ufficio PRA, pagando 6,00€;
una delegazione ACI, pagando 6,00 €;
un'agenzia pratiche auto;
Tramite il servizio on line visurenet dell'ACI, pagando 8,83 €.
In evidenza: auto usata e fermo amministrativo
Prima di acquistare un veicolo usato sarebbe meglio accertarsi che su di esso non ci siano gravami iscritti, poiché un fermo amministrativo emesso in data anteriore alla vendita del veicolo manterrà i suoi effetti anche dopo che sia avvenuto il passaggio di proprietà.
Di conseguenza il veicolo non potrà né circolare, né essere demolito, né essere radiato dal PRA.
In evidenza: veicolo venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo
Dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell'ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA, entro 10 giorni. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
In evidenza: acquisto di un veicolo usato iscritto a fermo amministrativo
Il veicolo deve restare bloccato e vige il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. É bene accertarsi che il veicolo non sia soggetto a fermo amministrativo e invitare il debitore a saldare il debito prima della vendita altrimenti Equitalia potrebbe addirittura vendere il mezzo appena acquistato. Pertanto è bene che il neoacquirente conosca la reale situazione e la accetti esplicitamente oppure, in alternativa, può chiedere l'annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d'acquisto del veicolo.
Le sanzioni
Chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una ulta compresa tra 777 e 3114 euro, oltre alla confisca del mezzo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto dovrà presentare all'ufficio provinciale del PRA:
il provvedimento di revoca in originale, che verrà rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di si chiede la cancellazione;
il certificato di proprietà, o il foglio complementare;
il modello NP-3, solo se non si usa la nota di richiesta del Certificato di Proprietà.
Per la cancellazione dovrà essere versata al P.R.A. un'imposta di bollo di euro 32,00 (se si utilizza il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta) oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).
Nel momento in cui verrà cancellato il fermo amministrativo sarà rilasciato il nuovo certificato di proprietà. Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente – a esempio perché basato su una somma non dovuta dal contribuente – il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo.
Pagamento del bollo sulle auto per veicoli in fermo amministrativo
Il bollo auto, correttamente chiamato tassa automobilistica, è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell'autoveicolo o motoveicolo. Si tratta quindi di una tassa di possesso, da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo del mezzo, che viene calcolata annualmente secondo direttive regionali, potenza del veicoli in kW e impatto ambientale. In caso di fermo amministrativo, si può dire che, alla luce della Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/2003, il bollo non è da pagare: essa chiarisce infatti che la documentazione attestante l'iscrizione di un fermo amministrativo produce effetti riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo.
Tale interpretazione, però, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 02/03/2017 n. 47, sembra essere valida solo per le contestazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, in quanto i fermi amministrativi discendenti da debiti di carattere tributario hanno uno scopo totalmente diverso rispetto a quelli derivanti, ad esempio, dalle infrazioni del codice della strada.
Il fermo “fiscale” a dire dei supremi giudici ha natura cautelativa, con carattere provvisorio, con scopo di “conservazione della garanzia patrimoniale … che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo”.
Fermo amministrativo e assicurazione
Le compagnie assicurative nel momento della stipula del contratto non verificano la presenza o meno di un fermo amministrativo sul veicolo da assicurare, partendo dal presupposto che loro non possono sapere a quale procedimento è soggetto il veicolo e lasciando all'assicurato l'onere di certificare che il suo veicolo sia idoneo alla circolazione (è scritto sul contratto).
In caso di sinistro la compagnia assicurativa non pagherà perché l'auto sotto fermo amministrativo non era autorizzata a Circolare.
Fermo amministrativo veicoli intestati a disabili e auto aziendali
I veicoli intestati a persone disabili possono essere sottoposti a fermo amministrativo, ma questo risulta essere illegittimo nel caso si riesca a dimostrare che:
il mezzo fermato sia l'unico a disposizione;
lo stesso è strumentale allo svolgimento dell'attività professionale e lavorativa.
Ricorso contro il fermo amministrativo
La competenza legata al ricorso contro il fermo amministrativo è legata alla natura del debito.
Ad esempio, se è legato a debiti come tasse, imposte, tributi vari è competente il giudice tributario mentre se è legato a multe non pagate è competente il giudice ordinario.
Nei casi in cui i debiti siano di diversa natura il ricorso deve essere presentato al giudice competente.
Riferimenti utili riguardanti le sentenze più autorevoli di ricorsi:
sentenza n. 392/2004 del TAR della Puglia (la mancanza o l'inadeguatezza del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo);
sentenza n. 3402/2004 del TAR del Lazio confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3259 del 13/07/2004 (il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo è sospendibile qualora vi sia una sproporzione tra l'importo dovuto e il danno derivante dal ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato).
In evidenza: sentenza della Corte di Cassazione n. 44498 del 2009
In merito alla domanda “è vero che la sentenza della Corte di Cassazione n. 44498 del 2009 dice che un mezzo sottoposto a fermo amministrativo può circolare?” si può rispondere dicendo che essa fa riferimento ad un fermo amministrativo riferito a una sanzione accessoria a una multa, ad esempio a seguito di un'infrazione del Codice della strada, e non come nel caso di una cartella esattoriale a garanzia del credito, pertanto resta valido il divieto di circolazione. A tal riguardo si è espresso il magistrato Elena Brandolini presso la Conte dei Conti:
il fermo a fini fiscali o ganasce fiscali introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) del D.L. 669/1996 convertito con modificazioni in Legge n. 30/1997 che ha aggiunto l'art. 91 bis al DPR n. 602/1973, relativo al fermo dei veicoli a motori e autoscafi, le cui modalità, termini e procedure attuative sono contenute nel D.M. n. 503/1998. La disciplina dell'Istituto è stata oggetto di due riforme importanti: dapprima è stata trasfusa nella disposizione dell'art. 86 del DPR 602/1973, come riscritta dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46/1999 (recante: “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'art. 1 della Legge 337/1998”) che ha sostituito tutto il Titolo II citato DPR 602/1973 ed ampliato l'ambito soggettivo dei destinatari del provvedimento che, comunque, mantiene inalterata la sua connotazione di strumento di conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario. La seconda riforma, più incisiva in quanto sposta dall'Ufficio Finanziario al Concessionario il potere di disporre la misura conservativa, è stata attuata dall'art. 1, comma 2, lett. q) del D.lgs. n. 193/2001, che ha riscritto il comma 1 dell'art. 86. L'adozione della misura del fermo, prima vincolata all'esito negativo del pignoramento, è ora rimessa alla valutazione discrezionale del concessionario;
il fermo dei veicoli previsto quale sanzione accessoria, per gravi infrazioni al codice della strada, disciplinato dall'art. 214 del Codice della strada, come formulato dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, il quale essenzialmente si caratterizza e si distingue per due elementi. Il primo è rappresentato dalla sua natura di sanzione amministrativa, poiché presupposto per la sua applicazione è l'inadempimento di una obbligazione bensì la riscontrata violazione della norma; il secondo attiene al fatto che il vincolo apposto sul bene comporta una sottrazione materiale del bene che viene ricoverato in un deposito. Secondo il disposto normativo, a seguito della constatazione delle infrazioni, infatti, l'organo di polizia “provvede direttamente a far cessare la circolazione e a far ricoverare il veicolo in un apposito luogo di custodia”. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada e contro l'ordinanza del Prefetto è possibile proporre opposizione dinanzi al Giudice Ordinario ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Detto tipologia di fermo si differenzia nettamente dal fermo amministrativo degli autoveicoliexart. 86 D.P.R. 602/1973 che, lungi dal potersi configurare come sanzione accessoria, nella sostanza appone un vincolo di indisponibilità del bene, ma non lo sottrae.
Riferimenti
Normativi:
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Giurisprudenza:
Corte di Cassazione sez 5 sentenza 31 Maggio 2017 n. 13738
Corte Costituzionale sentenza 2 Marzo 2017 n. 47
Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2012, n. 17844
Cass. civ., sez. trib., 21 marzo 2012, n.4505
Cass. civ., sez. VI, 5 dicembre 2011, n. 26052
Cass. civ., sez. trib., 11 novembre 2011, n. 23601
Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010, n. 11087
Corte Cost., ordinanza 8 maggio 2007, n. 161
Consiglio di Stato, ordinanza 13 luglio 2004, n. 3259
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza 23 giugno 2004, n. 3402
Prassi:
Guardia di Finanza, Circolare 19 marzo 2012, n. 83607
Agenzia delle Entrate, Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 27 dicembre 2005, n. 181/E
Ministero delle Finanze, Circolare 10 aprile 2003, n. 2
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 settembre 2000, n. 147
Agenzia delle Entrate, Circolare 10 luglio 1998, n. 180
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Sommario
Modalità di verifica dell'iscrizione di un fermo amministrativo sull'auto