Avviso di accertamento

Pierpaolo Ceroli
28 Settembre 2017

L'avviso di accertamento rappresenta quello strumento amministrativo per via del quale l'Amministrazione Finanziaria esercita la potestà impositiva formalizzando la propria pretesa nei confronti dei contribuenti.
Inquadramento

L'avviso di accertamento rappresenta quello strumento amministrativo per via del quale l'Amministrazione Finanziaria esercita la potestà impositiva formalizzando la propria pretesa nei confronti dei contribuenti.

L'appellativo di “avviso” trae origine nella storia dell'istituto dell'accertamento stesso, poiché nell'ambito delle prime leggi sull'imposta di ricchezza mobile, l'accertamento aveva luogo tramite un atto collettivo, ossia la tabella, di cui era dato “avviso” ai contribuenti.

Si deve ricordare che la natura giuridica di detto atto è quella a contenuto recettizio, per cui diventa produttivo di effetti solo nel momento in cui viene notificato.

A ciò si aggiunga che il potere di accertamento deve sottostare al rispetto di una serie di regole affinché non venga dichiarata l'illegittimità dell'atto.

Una importante novità, in merito a questa tipologia di atti, è quella introdotta dall'art. 29, D.L. n. 78/2010, che ha previsto che a far data dal 1° ottobre 2011, relativamente alle annualità successive al 2006, gli stessi siano esecutivi, inizialmente con riferimento alle imposte dirette, IVA ed IRAP, e via via a tutte le altre tipologie (ad esempio, ora anche gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con le modifiche introdotte dall'art. 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012).

Ciò tuttavia non vuol dire che gli avvisi di accertamento “non esecutivi” siano scomparsi definitivamente poiché potrebbero, ad esempio, non essersi prescritti i termini di quelle annualità in cui siano stati riscontrati violazioni di reato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In tal caso, questi faranno riferimento alla vecchia normativa per cui all'avviso di accertamento seguirà la notifica della cartella di pagamento.

Emissione, contenuto dell'avviso di accertamento

Propedeutica all'emissione dell'avviso di accertamento è l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria che può consistere in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (c.d. controllo formale sulle dichiarazioni) oppure concretizzarsi in una attività di indagine più specifica (c.d. controllo di merito).

L'emissione dell'avviso di accertamento rappresenta infatti, il momento terminale della verifica operata da parte degli uffici finanziari (Agenzia Entrate e del Territorio, Guardia di finanza) mediante il quale vengono rielaborati gli elementi e le informazioni reperite, anche mediante l'ausilio della Guardia di Finanza, dai quali emergono eventuali imponibili non dichiarati.

Generalmente l'attività di accertamento si articola nelle seguenti fasi:

  • Selezione dei soggetti da sottoporre a controllo ed acquisizione degli elementi fiscalmente rilevanti (cd. fase di iniziativa);
  • Selezione dei dati e degli elementi su cui l'accertamento deve fondarsi (cd. fase istruttoria);
  • Individuazione del contenuto dell'atto (cd. fase accertativa decisoria);
  • Notifica dell'atto (cd. fase integrativa dell'efficacia).

Va da se che l'accertamento può contemplare tutte le imposte del sistema tributario. Pertanto in riferimento alle imposte dirette, ci si dovrà rifare alle norme del D.P.R. 600/1973, ossia il testo unico sull'accertamento ed in particolare all'art. 42 “replicato” anche in ambito IVA nel d.P.R. 633/1972 all'art. 56.

L'atto di accertamento si compone di due parti: il dispositivo e la motivazione. Inoltre affinché lo stesso non sia dichiarato nullo deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

  • Imponibile/i accertato/i;
  • Aliquote applicate, o imposte liquidate al lordo ed al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta;
  • La motivazione per cui è scaturito, in altri termini i presupposti e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
  • Con riferimento agli avvisi emessi dal 1° ottobre 2011 è obbligatorio riportare anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di versamento delle somme entro il termine per la presentazione del ricorso.

In evidenza: Nuovo iter per gli accertamenti esecutivi emessi dal 1°.10.2011

Le novità introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010 rendendo esecutivi gli avvisi di accertamento emessi a far data dal 1° ottobre 2011 ha implicitamente modificato il sistema di riscossione delle somme richieste mediante gli stessi. Ciò ha infatti determinato una differente sequenza degli atti che dovranno essere notificati al contribuente una volta notificato il nuovo avviso di accertamento.
Il nuovo iter sarà pertanto il seguente:

  • l'Agente di Riscossione notifica direttamente il pignoramento entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
  • notifica l'intimazione ad adempiere quando il pignoramento non sia stato notificato decorso un anno dalla notifica dell'accertamento;
  • l'Agente di riscossione può ordinare misure cautelari in relazione al credito vantato.
Norme a tutela del contribuente

Lo statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) impone all'amministrazione finanziaria che gli atti di accertamento debbano contenere specifiche indicazioni riportate all'art. 7 benché la gran parte della giurisprudenza è concorde a ritenere che la mancanza di detti elementi non comportino la nullità dell'atto.

In evidenza: Art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente

“gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.

Detta disposizione è stata recepita sia dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi che dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.

Entrambe prevendono infatti che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma”.

Invalidità dell'avviso

Il testo unico sull'accertamento D.P.R. n. 600/1973 elenca una serie di requisiti di legittimità generalmente applicabili anche alle altre tipologie di imposte che l'avviso d'accertamento deve contenere pena la validità dell'atto e conseguentemente la nullità dello stesso.

Tra gli elementi più comuni, che comportano l'illegittimità dell'avviso vi rientrano:

  • La mancata sottoscrizione;
  • Il difetto di notifica;
  • La mancata indicazione delle aliquote;
  • Il difetto di motivazione;
  • La violazione delle norme procedimentali;
  • L'erronea interpretazione della legge fiscale.

In evidenza: Modalità di notifica e rinotificazione delle Cartelle di pagamento

I commi da 6 a 13 dell'art. 7-quater D.L. 193/2016, conv. con modifiche dalla L. 225/2016 dispongono che dal 1° Luglio 2017 tutti gli atti avvisi in materia di accertamento indirizzati ad imprese individuali, società o professionisti può avvenire mediante posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo del destinatario risultante nell'INI-PEC.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 n. 120768 precisa che i dati relativi all'indirizzo PEC per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati, possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC precedentemente trasmesso.

L'indirizzo PEC così comunicato può essere utilizzato sia dall'Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, devono essere notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, sia dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle Entrate.

L'Ufficio se dopo la notifica tramite PEC non riceve un esito positivo, in quanto la casella risulta satura, dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dalla precedente. Se anche in tale caso non risulta possibile inoltrare l'atto la notificazione dovrà avvenire tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Infocamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.

Inoltre, l'ufficio dovrà notificare l'atto al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende perfezionata:

  • per il notificante nel momento in cui il suo gestore della PEC trasmette la ricevuta di accettazione con cui certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore PEC o, comunque, nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

La notificazione della cartella di pagamento tramite PEC viene equiparata alla notificazione di un atto di precetto; ne consegue, che, decorsi 60 giorni dalla valida notificazione della cartella, in caso di mancato pagamento, l'Agenzia Entrate e Riscossione potrà esperire le azioni esecutive (e.g., pignoramento del conto corrente o del decimo dello stipendio), senza ulteriori preventivi avvisi (Nota informativa ODCEC Milano del 20 giugno 2017).

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto sez. I con sentenza 10 novembre 2016, n. 2593 accogliendo il ricorso presentato da un contribuente indirettamente evidenzia la nullità di un avviso di accertamento che non individua l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia per giungere al convincimento delle richieste.

Definitività dell'avviso di accertamento

In ultima analisi va ricordato che rappresentando l'avviso d'accertamento un potere autoritativo, nel caso in cui lo stesso non venga impugnato si avrà come conseguenza diretta l'impossibilità di contestare la maggior pretesa avanzata.

La definitività dell'atto scaturisce come diretta conseguenza di una delle seguenti cause appresso riportate:

  • decorrenza termine per la proposizione del ricorso;
  • estinzione del processo;
  • sentenza di rigetto passata in giudicato.
Termine per l'accertamento

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di nullità, entro il 31 dicembre del:

  • quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Questa è l'attuale formulazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 modificato dall'art. 1, comma 131 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con norme transitorie disciplinate dal comma 132 dell'art. 1 della citata L. n. 208/2015.

Prima di quest'ultimo intervento normativo i termini erano differenti: rispettivamente il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure il quinto in caso di omessa presentazione.

Era poi previsto che nel caso in cui la violazione avesse comportato una denuncia per uno dei reati fiscali, disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, i tempi per l'accertamento sarebbero stati raddoppiati. Tuttavia ai fini del raddoppio, il D.Lgs. n. 128/2015, attuativo della L. n. 23/2014 (cd. Delega fiscale), prevedeva che la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria dovesse necessariamente pervenire entro i termini sopra esposti.

Lo stesso decreto aveva disposto un periodo transitorio per specifici atti notificati entro il 02 settembre, ossia per:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni;
  • inviti a comparire;
  • processi verbali di constatazioni dei quali il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza,

il raddoppio dei termini operava solo se venivano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Atti notificati al contribuente entro il 2 settembre 2015;
  • il successivo atto impositivo notificato entro il 31 dicembre 2015.

Il legislatore fiscale, con l'intervento effettuato per tramite della legge di Stabilità 2016 ha, di fatto, abrogato la disciplina del raddoppio dei termini fin qui descritta, con effetto dagli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, secondo la disciplina transitoria del comma 132, art. 1 della L. 208/2015.

Come evidenziato dalla FNC nel documento del 15 dicembre 2016, questa seconda norma transitoria, che si allinea a quanto stabilito dall'art. 2, del D.Lgs. n. 128 del 2015 senza contemplare alcuna clausola di salvaguardia per gli atti già notificati, non contiene alcuna disposizione espressa di coordinamento con la disciplina transitoria previgente. Di conseguenza, gli interpreti, data la palese diversità tra le due norme, si sono interrogati in merito al regime applicabile agli avvisi di accertamento che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina intertemporale, avrebbero certamente beneficiato della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015.

Rimane infatti da chiarire quale sia il rapporto tra le due discipline transitorie. Sempre secondo la FNC una qualsiasi disciplina transitoria dipende da una disciplina principale efficace. Se viene meno la disciplina principale, viene meno altresì la disciplina transitoria.

Nel caso di specie, la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 218/2015 non può considerarsi vigente, poiché la Legge n. 208/2015 ha abrogato la modifica introdotta dal D.lgs. n. 218/2015 senza prevedere alcuna specifica disposizione in merito all'efficacia della disciplina transitoria. Ma non solo, la disposizione transitoria di cui all'art. 1 comma 132 della Legge 208/2015 dispone nello specifico proprio sulla inefficacia, ai fini tributari, della denuncia presentata oltre i termini ordinari di decadenza dall'azione impositiva, distinguendosi quindi rispetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 218/2015, che invece faceva salva, in generale, la validità degli atti già notificati. Pertanto, è applicabile il criterio di specialità, per cui la Legge 208/2015, essendo speciale, prevale sul D.Lgs. n. 218/2015.

Infine, non va taciuto che la Legge 208/2015 e il D.Lgs. n. 218/2015 disciplinano le medesime fattispecie. Ciò significa che è applicabile altresì il criterio temporale per cui la Legge 208/2015, essendo successiva, abroga il precedente D.Lgs. n. 218/2015.

Alla luce di quanto esposto, fa discutere la sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2016, n. 16728 che sembra incoerente con i criteri si risoluzione proposti dalla FNC (temporale e di specialità) e in contrasto con parecchia della giurisprudenza di merito.

Secondo la Suprema Corte la disciplina transitoria applicabile al raddoppio dei termini per l'accertamento si articola sui seguenti piani:

  • qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 “non siano stati ancora notificati”, si applica la nuova disciplina transitoria recata dalla legge di stabilità per il 2016;
  • qualora, invece, i medesimi avvisi di accertamento “siano stati già notificati”, si applica la vecchia disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il tema rimane ad oggi dibattuto, in attesa di chiarimenti ufficiali che possano azzerare tutti i dubbi creati dal mancato coordinamento tra le norme transitorie.

In evidenza: Nessun raddoppio dei termini per l'IRAP

Con l'Ordinanza n. 20435/2017 la Suprema Corte ha affermato che la disciplina del raddoppio dei termini non opera relativamente all'Irap in quanto non si tratta di un'imposta in relazione alla quale sono disposte sanzioni penali. Il D.Lgs. n. 74/2000 infatti non qualifica quale reato l'evasione dell'Irap e di conseguenza, non è concessa all'amministrazione finanziaria la facoltà di effondere un avviso di accertamento oltre ai termini ordinari, in quanto il raddoppio può aver luogo esclusivamente nel caso in cui la trasgressione implichi un onere di denuncia penale, per uno dei reati disciplinati dal D.Lgs n. 74/2000.

Con la Circolare n. 16/E del 28 Aprile 2016 la Direzione Centrale Accertamento ha voluto fornire a tutti gli Uffici delle linee guida di prevenzione e contrasto all'evasione. Infatti, da un lato li invita ad operare nell'ottica di instaurazione di un rapporto maggiormente collaborativo con il contribuente, seppur indiziato di evasione, nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e ragionevolezza valutando attentamente i risultati delle “indagini” che dovranno essere “… realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato”; dall'altro, viene evidenziata la necessità di creare una stretta e reale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali (es. G.d.F., Agenzia Dogane e monopoli, INPS, INAIL ecc.) in modo da rendere più tempestiva ed efficace l'individuazione di situazioni potenzialmente rischiose.

Fac simile avviso d'accertamento esecutivo

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ______/____ per l'anno ___ codice fiscale ________

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ____ – UFFICIO CONTROLLI

AVVISA

Il Signor ________

nato a __________ (...) il _______________

codice fiscale _______________

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno ______________

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

-_____________________

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".
Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), D.L. n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del D.L. n. 78/2010).
Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.
Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.
La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 – Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

  • dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 08/09/2015 (data esempio ndr.) il tasso del 3,5% ( art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 08/09/2015 (data esempio), fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).


MODALITÀ DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000 euro.
In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 D.Lgs. n. 218/1997).


Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:


- il Codice Ufficio : ____
- il Codice Atto : _______________
I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.



2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 D.Lgs. n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio : ____
- il Codice Atto : _____________________

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In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, D.L. n. 78/2010):


* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 08/09/2015 fino alla data di versamento inclusa.



3) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio

(D.Lgs. n. 546/1992 e D.L. n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, (per atti notificati fino al 31 dicembre 2017; per quelli notificati dal 1° gennaio 2018 la soglia è stata innalzata a 50.000 euro dall'art. 10 del D.L. n. 50/2017),

il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha finalità di prevenire le liti “minori”, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito



A CHI PRESENTARE IL RICORSO

Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: **********, e notificarlo a:

**************************************************

Via __________________________________________, Città_______________________________
(art. 4, D.Lgs. n. 546/1992).

La notifica può avvenire tramite:

  • ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
  • consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
  • spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

  • la Commissione tributaria provinciale presso cui è stato presentato il ricorso;
  • le generalità di chi presenta ricorso;
  • il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, co. 50, D.L. n. 98/2011);
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
  • il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
  • DIREZIONE PROVINCIALE DI ***************************************;
  • il numero dell'accertamento;
  • i motivi del ricorso;
  • le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n. 115/2002);
  • la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
  • la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.


Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 (per atti notificati fino al 31 dicembre 2017; per quelli notificati dal 01 gennaio 2018 la soglia è stata innalzata a 50.000 euro dall'art. 10 del D.L. 50/2017) soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del reclamo/mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

  • l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia, se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare la conformità della copia all'originale;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
  • la documentazione relativa al contributo unificato;
  • la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
  • la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 6-quater, D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI

Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 d.P.R. n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

  • dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del 8/9/2015 (data esempio) il tasso del 4% (art. 20 del d.P.R. n. 602/1973);

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a ****** Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : ________

- il Codice Atto : ______________________

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Se il contribuente presenta ricorso è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, D.L. n. 78/2010):

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 08/09/2015 (data esempio) fino alla data di versamento inclusa.



4) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalità indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), è intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'

art. 20

D.P.R. n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 08/09/2015 (data esempio) fino alla data di versamento inclusa.



5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 39 D.P.R. n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (per atti notificati fino al 31 dicembre 2017; per quelli notificati dal 01 gennaio 2018 la soglia è stata innalzata a 50.000 euro dall'art. 10 del D.L. 50/2017, ndr) soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.

Per le controversie di valore superiore a 20.000 euro (per atti notificati fino al 31 dicembre 2017; per quelli notificati dal 01 gennaio 2018 la soglia è stata innalzata a 50.000 euro dall'art. 10 del D.L. 50/2017, ndr) la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:
a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 D.P.R. n. 602/1973);
b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992).


6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3) può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo. È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).
L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).
Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.



7) Riesame
(DM n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.
L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.


8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a ____ euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 12 settembre 2012).


9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29, D.L. n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine per la presentazione del ricorso, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), D.L. n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, D.L. n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999).


9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010 e art. 15 D.P.R. n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:


(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:
a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 08/09/2015 (data esempio) e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 d.P.R. n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 d.P.R. n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999.



9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 D.Lgs. n. 472/1997 e art. 14 D.P.R. n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:


(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:
a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo all' 08/09/2015 (data esempio) e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 d.P.R. n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 D.lgs. n. 112/1999


9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), D.L. n. 78/2010 e art. 14 D.P.R. n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.


(*)A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:
a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo all'08/09/2015 (data esempio) e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 D.P.R. n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973).
c)gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 D.lgs. n. 112/1999.

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Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

______________

______________

Il presente atto si compone di ... pagine

E di n. ... allegati composti da n. ... pagine

Rottamazione ed avvisi di accertamento

Con il decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, il D.L. 148/2017, si aprono due possibilità per far aderire alla sanatoria delle cartelle sia i contribuenti che avevano aderito alla prima edizione ma ne erano decaduti per mancato versamento delle prime rate previste, sia i debitori più recenti, che hanno carichi affidati alla riscossione da gennaio 2000 a settembre 2017.

Entro il 7 dicembre 2017, il contribuente che ha aderito alla “prima” rottamazione (D.L. 193/2016) ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo incompleto le prime due rate in scadenza a luglio e settembre ha potuto regolarizzare la propria posizione e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto (prime due rate nonché la terza rata in scadenza lo stesso 30/11), senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Va sottolineato che, relativamente agli avvisi di accertamento l'art. 29 del D.L. 78/2010, e successive modifiche, introducendo l'immediata esecutività di tali atti decorsi i termini per presentare il ricorso e senza adempiere a quanto in essi contenuto, ha, in un certo qual modo, eliminato l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di inoltrare all'agente di riscossione l'iscrizione a ruolo e l'invio al contribuente della cartella di pagamento per rendere esecutivo il pagamento. Restando, in ogni caso, l'Agente della riscossione l'ente preposto all'incasso.

Tale caratteristica consente la loro inclusione tra gli atti che potrebbero formare oggetto di “definizione agevolata” ex art. 6 D.L. 193/2016.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E/2017 sulla base di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia 30 giugno 2011, n. 99696, ha chiarito che per gli accertamenti esecutivi l'“affidamento formale” della riscossione in carico all'Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza giornaliera). Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (per “carichi trasmessi” si intende quelli usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle entrate).

La definizione agevolata resta valida anche laddove il contribuente abbia già versato, seppur in ritardo, le rate di luglio e settembre. Tuttavia, per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell'adesione alla definizione agevolata (modello “DA-1”).

Una volta saldate le rate scadute insieme al pagamento della terza rata entro il 7 dicembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione, ricordando che l'eventuale quarta rata non è più da versare entro aprile 2018 bensì entro luglio 2018 (termine così prorogato dalla L. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017) e la quinta ed ultima rata a settembre 2018.

Per onorare il versamento sono utilizzabili le modalità già viste per la rottamazione. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione precisa nelle FAQ pubblicate sul sito che è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall'Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell'istanza di adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

La Rottamazione bis invece è una vera e propria seconda edizione della rottamazione di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016 ed è disciplinata dai commi 4 e ss. del D.L. 148/2017.

Rientrano nell'ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Fanno eccezione:

  • i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell'anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Il contribuente, invece, dovrà, entro il 15 maggio 2018, manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersi dell'agevolazione inviando apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet, ossia tramite:

  • “Fai D.A te”, il form online sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • pec da inviare alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità;
  • presentazione presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

Occorre, tuttavia, operare una distinzione tra:

  1. i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  2. i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi di cui al punto a), Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018, contenente:

  1. l'ammontare complessivo della somma dovuta;
  2. la data di versamento in unica soluzione ovvero la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento (RAV); in quest'ultimo caso sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura del 4,5% annuo (articolo 21, comma 1 del D.P.R. 602/1973).

Per questi soggetti il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l'ultima, entro il 28 febbraio 2019.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione (sito internet Agenzia delle entrate-Riscossione).

Con riguardo, invece, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per i carichi di cui al punto b), la suddetta comunicazione sarà inviata dall' Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 settembre 2018. Tra questi soggetti vanno ulteriormente distinti coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016: Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute, che dovranno obbligatoriamente essere saldate mediante versamento dell'importo residuo in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018 per poter accedere al beneficio della rottamazione.

Infatti, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta.

In seguito a ciò, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018, contenente le informazioni come già sopra descritte.

In entrambi i casi descritti il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate. Più precisamente:

  • l'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un'unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Essendo stata sostanzialmente richiamata la disciplina della prima edizione si ritiene siano replicabili le indicazioni fornite da ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate e riscossione), circa la comunicazione di cui trattasi.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono 5 le tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:

AT

Accoglimento totale della richiesta: il contribuente ha un importo da pagare per i debiti rottamabili e non ha nulla da pagare per eventuali debiti non rottamabili;

AP

Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti rottamabili che per quelli non rottamabili, il contribuente un importo da versare;

AD

Sia per i debiti rottamabili che per gli eventuali debiti non rottamabili nulla è dovuto;

AX

Per i debiti rottamabili non si dovrà pagare nulla mentre il contribuente avrà un debito residuo da pagare per i debiti non rottamabili;

RI

Rigetto della richiesta: i debiti che indicati nella dichiarazione di adesione non sono rottamabili. L'importo da pagare quindi è senza agevolazioni.

Ogni comunicazione contiene, inoltre, un prospetto di sintesi con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata in merito:

  1. al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
  2. al debito residuo oggetto di definizione;
  3. all'importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  4. al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), il contribuente troverà nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei “carichi non definibili” con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Prima di pagare, il contribuente dovrà verificare la correttezza del contenuto della comunicazione rispetto alle proprie risultanze. In questi casi, la lettera sbagliata fa aumentare il costo della rottamazione, sia dell'importo delle sanzioni sia dei relativi aggi, nonostante questi non siano dovuti.

In queste situazioni è bene che il contribuente abbia comunicato all'agente della riscossione, prima del 30 giugno, magari con una lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche all'ente impositore, le eventuali anomalie che dovrebbero essere eliminate per ricevere un conto corretto.

Nella prima edizione della rottamazione era stato chiarito anche il comportamento da adottare in caso di difformità delle comunicazioni pervenute anche dopo il 30 giugno.

Infatti, se i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella ricevuta non corrispondono a quelli che indicati nella dichiarazione di adesione, sarà reso disponibile sul sito dell'Agente un apposito servizio per guidare il contribuente nella compilazione della segnalazione di eventuali anomalie.

Qualora nella comunicazione ricevuta, il contribuente:

  • non riscontrasse la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicate nella propria dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, si consiglia di pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza della prima rata e segnalare poi le sole cartelle/avvisi che riscontrate come mancanti;
  • riscontrasse la presenza di cartelle o di avvisi che non erano state indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, si consiglia di pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che indicate nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza della prima rata e segnalare successivamente le sole cartelle/avvisi che non erano state indicate in precedenza.

I metodi di pagamento sono gli stessi di quelli già descritti in precedenza.

Per quanto riguarda invece gli ambiti applicativi soggettivi od oggettivi e gli ulteriori aspetti si ritiene rimangano validi i chiarimenti forniti dall'ex Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate con le Circolare 2/E e 8/E del 2017 in relazione alla prima edizione della Rottamazione, salvo le deroghe previste dall'art. 1 del D.L. 148/2017.

In caso di mancato perfezionamento della definizione a seguito di omesso/insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale:

  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza;
  • prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 6; in quest'ultimo caso la rateazione è consentita “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” alla data di entrata in vigore del D.L. 148/2017 (6/12/2017).
Riferimenti

Normativi

D.L. 148/2017

Artt. 1, 6, 7-quater D.L. 22 Ottobre 2016 n. 193 conv. con modifiche L. 1° Dicembre 2016 n. 225

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016

D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128

Legge 11 marzo 2014, n. 23

Art. 9 D.L. 2 marzo 2012, n. 16

Art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

  • Artt. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60

Art. 56, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza:

Cassazione 25 agosto 2017, n. 20435

Cassazione, 9 agosto 2016, n. 16728

CTP Taranto, Sez. I sentenza 10 novembre 2016, n. 259

Circolare Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 23/E

  • Circolare Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 22/E

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017, prot. n. 120768

Nota Informativa dell'ODCEC di Milano del 20 giugno 2017

Circolare Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017 n. 2/E

  • FNC documento del 15 dicembre 2016
  • FNC documento del 28 ottobre 2016
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 Aprile 2016, n. 16/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E

Prassi:

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 Aprile 2016, n. 16/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E

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