La valutazione di equità dell’assegno una tantum nella negoziazione assistita

30 Novembre 2023

Il provvedimento in esame risulta di particolare interesse poiché consente di offrire una panoramica dell’istituto della negoziazione assista, alla luce delle modifiche apportate per effetto della c.d. riforma Cartabia, anche relativamente all’entità dei poteri di controllo attribuiti all’autorità giudiziaria.

Massima

Va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’ulteriore corso del procedimento di negoziazione assistita, non potendo le condizioni prospettate dai ricorrenti relativamente alle modalità di mantenimento del coniuge debole portare alla concessione del relativo nulla osta da parte della Procura adita.

Il caso

A seguito di accordo concluso mediante il procedimento di negoziazione assistita ex art. 6,  d.l. 12 settembre 2014, n. 132, per mezzo del quale le parti intendevano pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio in precedenza concordate, queste ultime, per il tramite dei loro difensori, procedevano alla trasmissione dello stesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere il relativo nulla osta, necessario per dotare di efficacia le pattuizioni ivi contenute.

La Procura adita, verificato il contenuto dell'accordo in virtù del potere di controllo alla stessa attribuita, negava la concessione del relativo nulla osta, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento.

Nel motivare il provvedimento di remissione, il P.M. sollevava perplessità in relazione alle modalità di contribuzione previste in favore del coniuge debole e, in particolare, in riferimento alla sostituzione dell'assegno divorzile in precedenza previsto con il riconoscimento di una somma a titolo di una tantum, ritenuta non pienamente tutelante per il beneficiario, stante l'esiguità della stessa, pari a cinque anni di corresponsione dell'emolumento già goduto.

La questione

Il provvedimento in esame risulta di particolare interesse poiché consente di offrire una panoramica dell’istituto della negoziazione assista, alla luce delle modifiche apportate per effetto della c.d. riforma Cartabia, anche relativamente all’entità dei poteri di controllo attribuiti all’autorità giudiziaria.

Le soluzioni giuridiche

L'aspetto cruciale della vicenda, in relazione al quale la Procura della Repubblica di Ferrara ha ritenuto di non concede all'accordo concluso dalle parti il relativo nulla osta, è relativo alla esiguità della somma riconosciuta al coniuge debole, in sostituzione dell'assegno divorzile già previsto in suo favore, a titolo di una tantum, poiché considerata inidonea a tutelare gli interessi del beneficiario.

Sul punto occorre premettere che una delle criticità che il legislatore ha cercato di risolvere con la riforma attuata con la legge n. 206/2021 è proprio relativa alla possibilità di inserire, nell'ambito degli accordi conclusi ai sensi del d.l. n. 132/2014, la liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

Si tratta di una facoltà che nella inziale disciplina della negoziazione assistita era stata esclusa ostandovi il tenore letterale dell'art. 5 della legge n. 898/1970, nella parte in cui imponeva, per la valenza della previsione in commento e, soprattutto per il riconoscimento del carattere tombale della liquidazione una tantum, che il relativo accordo fosse sottoposto al giudizio di equità da parte del Tribunale. Pertanto, mancando nel procedimento che ci occupa un organo deputato a svolgere tale controllo, detta pattuizione era stata ritenuta incompatibile con il sistema delineato per la negoziazione assistita, dovendosi escludere, peraltro, che detto potere di controllo potesse essere sostituito dalla verifica svolta dal PM.

Tale rigidità era da porsi in relazione all'importanza degli effetti connessi alla liquidazione dell'assegno una tantum, relativi non solo all'impossibilità per il beneficiario di richiedere nel futuro un emolumento ulteriore a titolo di assegno divorzile, ma anche in relazione alla perdita del diritto alla quota del TFR, alla pensione di reversibilità e all'assegno a carico dell'eredità che accompagnano tale pattuizione.

Successivamente, in dottrina (Cfr M. Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Famiglia e Diritto, 2015, p. 295) era andata sviluppandosi una tesi differente, volta a superare tale criticità; secondo alcuni autori, infatti, il riconoscimento di una somma a titolo di una tantum ben avrebbe potuto essere inserita nell'accordo concluso a mezzo della negoziazione assistita, ma in tal caso, a differenza di quanto avveniva nell'ambito del giudizio di divorzio, la previsione in commento sarebbe stata priva del carattere tombale che la caratterizza. Ne deriva, quindi, che la sua eventuale pattuizione non avrebbe impedito al coniuge beneficiario di accampare successivamente altre pretese, eccependo l'iniquità della previsione per violazione dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970 a cui doveva riconoscersi carattere inderogabile. Appare abbastanza evidente che la soluzione di compromesso individuata dalla dottrina non abbia consentito di superare appieno la problematica, che nel tempo ha rappresentato un ostacolo al ricorso alla negoziazione assistita in tutti quei casi in cui per la risoluzione delle questioni di natura economica le parti intendevano procedere con il riconoscimento di una somma a titolo di una tantum.

Al fine di superare la limitazione imposta e di incentivare l'uso di strumenti di risoluzione alternativi delle controversie, il legislatore della riforma, sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuta dapprima la Commissione di studio presieduta dal prof. Alpa, e successivamente condivise dalla Commissione Luiso, è intervenuto sul punto mediante l'inserimento - ad opera del d. lgs n. 149/2022 con effetto a decorrere dai procedimenti instaurati successivamente dal 28 febbraio 2023 - all'articolo 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162, del comma 3 bis nel cui ambito ha affidato il controllo di equità richiesto dall'art. 5, comma 8 della legge n. 898/1970ai difensori delle parti, i quali, nel caso di previsione di corresponsione di una somma a titolo di una tantum, svolgeranno una funzionale del tutto assimilabile a quelle demandate al pubblico ufficiale.

Ebbene, in questo quadro normativo si inserisce la pronuncia in commento - relativa ad un accordo di negoziazione assistita raggiunto dalle parti in applicazione delle previsioni contenute al comma 3 bis dell'art. 6 del citato d.l. n. 132/2014, per effetto del quale le stesse intendono sostituire la vigente previsione della corresponsione dell'assegno divorzile con il riconoscimento di una somma a titolo di una tantum - che ci permette di interrogarci circa la portata dei poteri di controllo attribuiti sul punto alla Procura della Repubblica adita.

Come emerge dal tenore letterale del citato art. 3 bis del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, introdotto dal d. lgs n. 149/2022, il legislatore della riforma ha previsto in capo ai difensori delle parti l'onere di svolgere il controllo di equità previsto dall'art. 5 della legge sul divorzio, sicchè appare pacifico che la Procura della Repubblica adita, in sede di concessione del relativo nulla osta, debba verificare che l'accordo contenga tale attestazione da parte dei difensori degli ex coniugi. Tuttavia, nel provvedimento in esame la Procura si è spinta oltre, ritenendo di non doversi limitare ad un controllo formale, ma spingendosi alla verifica nel merito del contenuto degli accordi raggiunti dalle parti, finendo in tal modo per esprimere una valutazione circa la congruità della previsione in oggetto che, invece, la norma ha attribuito ai difensori delle parti e che è andata a sovrapporsi al controllo dagli stessi espletato.

Osservazioni

La materia oggetto del provvedimento in esame appare di grande interesse, trattandosi di un aspetto su cui, con ogni evidenza, andrà sviluppandosi un ampio dibattito giurisprudenziale e ciò sia in relazione alla ripartizione tra la Procura della Repubblica e i difensori delle parti dei poteri di controllo e di verifica che andranno espletati in caso di previsioni che contengano la dazione di somme una tantum, che in relazione al contenuto degli approfondimenti da espletare.

In linea di principio non può non osservarsi come, sin dall’introduzione della disciplina sulla negoziazione assistita, pur nel silenzio della legge circa il controllo demandato alla Procura in sede di concessione del relativo nulla osta, si è sempre ritenuto che lo stesso dovesse estendersi anche alla verifica della rispondenza delle pattuizioni contenute nell’accordo all’interesse dei figli, con la conseguenza che, per l’ipotesi in cui lo stesso non soddisfaceva adeguatamente la posizione di questi ultimi, ad esempio, con riferimento al regime di affidamento prescelto o in relazione alle modalità stabilite per la regolamentazione del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, avrebbe dovuto essere disposta la trasmissione al Presidente del Tribunale.

Analogamente al P.M. veniva riconosciuto il potere di verificare la legittimità delle pattuizioni concernenti l’assegnazione della casa coniugale oltre che la presenza di accordi contenenti un’adeguata contribuzione in favore della prole.

In analogia con quanto previsto in caso di presenza di figli da tutelare, non può escludersi che tali valutazioni dovessero riguardare anche la posizione del coniuge debole, pur rimanendone esclusa la fattispecie relativa al riconoscimento di un importo una tantum non rientrante nella disciplina pre vigente, nel contenuto possibile dell’accordo di negoziazione assistita.

Come detto, tale limitazione in conseguenza delle novità introdotte con la riforma Cartabia è stata eliminata mediante l’attribuzione di un potere di accertamento e di attestazione circa la congruità della previsione contenuta nell’accordo, espressamente attribuita dalla norma ai difensori delle parti e rispetto al quale occorrerà verificare in quale modo e con quale valenza potrà inserirsi anche il successivo controllo da parte della Procura della Repubblica e del Tribunale in caso di remissione degli atti.

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