L’adozione di maggiorenni è consentita a genitori di figli minorenni?

12 Marzo 2024

Adozione di maggiorenne in presenza di figli minore dell'adottante è sempre esclusa?

L'adozione di maggiorenni, a norma del secondo comma dell'art. 291 c.c., non è consentita alle persone che hanno discendenti. Tale limite rappresenta un retaggio dell'originale finalità di tale istituto giuridico: garantire una discendenza a coloro che non hanno figli biologici e che sono intenzionati a trasmettere il nome della loro famiglia e il loro patrimonio. La Corte Costituzionale con sentenza n. 557/1988, ridimensionando la valenza di tale originaria funzione, ha inizialmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non consente l'adozione di un maggiorenne a persone aventi discendenti maggiorenni e consenzienti. Con tale pronuncia è dunque venuto meno il divieto assoluto di adozione di maggiorenne in presenza di discendenti purché siano anche essi maggiorenni e abbiano prestato il loro consenso all'adozione. Allo stesso modo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 345/1992, ha poi ritenuto applicabile l'art. 297 comma 2 c.c. anche in presenza di discendenti maggiorenni interdetti ovvero incapaci di esprimere l'assenso all'adozione. Mentre, riguardo alla presenza di figli minorenni dell'adottante, la Corte Costituzionale, con sentenza Corte cost. n. 245/2004, ha, per converso, dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali minorenni riconosciuti dall'adottante. Sul tema è altresì intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2426/2006, ha evidenziato come la presenza di figli minorenni dell'adottante non può e non deve precludere in assoluto la costituzione di un vincolo adottivo bensì la valutazione deve essere compiuta caso per caso e in relazione all'interesse del singolo adottando maggiorenne. Nel caso di specie, la prima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato da un uomo intenzionato ad adottare la figlia maggiorenne di sua moglie con la quale aveva avuto altre due figlie, ancora minorenni. Di fatto, dunque, l'adottanda era sorella da parte di madre delle due figlie minori. Tra i motivi a sostegno dell'accoglimento della domanda del ricorrente, la Suprema Corte ha voluto chiarire che l'adozione di maggiorenne, rispetto al passato, dovrebbe assolvere oggi anche la funzione di consolidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. Tale finalità  è ancorata alla verifica da parte del Giudice del merito, tramite l'audizione dei figli minorenni dell'adottante, se capaci di discernimento o del loro curatore speciale, degli  interessi di tutti i familiari coinvolti, compresi i minori. Il giudice sarà poi necessariamente tenuto a verificare la “convenienza” dell'adottando, valutando la situazione economica di tutti i soggetti coinvolti, ma anche e soprattutto il contesto sociale e i legami affettivi, in modo tale che l'interesse di chi sarà adottato trovi effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente e di tutti i membri della sua famiglia. L'adozione di persone maggiorenni sta dunque mutando la sua configurazione sociologica sino al punto di dar sempre più rilevanza giuridica sia all'affectio familiaris tutelata dall'art. 31 della Costituzione che alla valutazione dei profili personalistici delle parti coinvolte.  Di conseguenza, a fronte del quadro appena delineato, l'adozione di un maggiorenne in presenza di un figlio minorenne è oggi consentita, a condizione che vi sia stata un'attenta valutazione da parte del giudice in ordine agli interessi di tutti i familiari coinvolti, quando 1) l'adozione riguardi il figlio maggiorenne del coniuge che già appartenga al contesto materiale ed affettivo della famiglia del richiedente (Cass. civ. sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2426;  App. Napoli, 01 febbraio 2012) o 2) nel caso in cui vi sia il consenso dell'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e l'acquisizione dell'adottando al nucleo familiare a cui appartiene il minore si risolva in un vantaggio sia per l'adottando che per il figlio minorenne dell'adottante (Tribunale - Aosta, 27 agosto 1999).

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