Assegno per il nucleo familiare
01 Marzo 2022
Assegno Unico Universale. Inquadramento
Con l. n. 46 del 1° aprile 2021 il Governo era stato delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore (fissata al 6 aprile 2021 – giorno di pubblicazione in G.U. n. 82) uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostengo dei figli a carico attraverso l'assegno unico universale. Nell'intendimento del legislatore tale beneficio economico, basato sul principio universalistico, deve essere attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico e deve essere caratterizzato dal graduale superamento e dalla soppressione delle altre misure attualmente vigenti, anche nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale, a sostegno della natalità, genitorialità e occupazione soprattutto femminile. Successivamente con d.lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, pubblicato in Gazz. Uff. 30 dicembre 2021 n. 309, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della l. 1 aprile 2021 n. 46, è stato istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico. I beneficiari
Dal 1 marzo 2022 tutti i nuclei familiari con figli, (indipendentemente dalla circostanza che i genitori siano lavoratori dipendenti o autonomi) potranno percepire da INPS, al ricorrere di specifici requisiti, l'assegno unico universale (AUU) per ciascun figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età o/e con disabilità. Requisiti del richiedente
A differenza di quanto era richiesto per poter beneficiare dell'ANF, che spettava solo alle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, la possibilità di fare richiesta per l'AUU spetta, a prescindere dalla appartenenza ad una specifica categoria lavorativa dei genitori, sia che essi siano non occupati, che disoccupati, o percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o pensionati. L'AUU può essere erogato anche direttamente al figlio maggiorenne, per la quota di assegno a lui spettante, che può farne richiesta in sostituzione dei genitori (art. 6 comma 5). Per avere diritto all'AUU (come già previsto per l'assegno temporaneo) i richiedenti devono comunque essere in possesso, per tutta la durata del beneficio, dei seguenti requisiti, che devono ricorrere cumulativamente (art. 3):1. cittadinanza italiana o di uno stato membro della UE o, se familiare di un cittadino italiano o UE, titolarità di permesso di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente oppure, se cittadino di paese extra UE, titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati per periodo superiore a sei mesi;2. soggezione al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;3. residenza e domicilio in Italia;4. residenza attuale o passata in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se a tempo determinato con durata almeno semestrale.
Requisiti dei figli
1.4.1 Requisiti soggettivi figliL'AUU spetta: - Per ogni figlio minore a carico e per i concepiti dal settimo mese di gravidanza;- Per ogni figlio maggiorenne fino ai 21 anni di età purchè frequenti un istituto scolastico, professionale o un corso di laurea oppure svolga un tirocinio o un attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad 8.000 euro annui oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale;- Per ogni figlio disabile a carico senza limiti di età. Al momento della registrazione della nascita l'ufficiale di stato civile informa i genitori dell'AUU.
Nucleo familiare e ISEE
Affinché i genitori possano percepire l'assegno è necessario che i figli siano “a carico” ossia (come chiarito dal Messaggio INPS n. 4748 del 31-12-2021 par. 2-4-5) facciano parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.p.c.m. 159/2013). Quanto ai figli minorenni per l'individuazione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE (ISEE minorenni), si deve fare riferimento all'art. 7 d.p.c.m. 159/2013 .
In caso di genitori non conviventi o non coniugati tra loro il calcolo dell'ISEE per i minorenni segue regole particolari specificate nella Circolare INPS 171/2014. Per i figli maggiorenni per l'individuazione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE (ISEE ordinario), si deve fare riferimento agli artt. Da 2 a 5 d.p.c.m. 159/2013.
In particolare il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
Il beneficio di cui all'AUU 'data la sua natura universalistica, spetta anche in assenza di ISEE, in tal caso l'assegno verrà riconosciuto in base ai dati autodichiarati nella domanda (art. 46 dpr 445/2000).
Il calcolo del beneficio risulterà dalla combinazione della presenza/assenza ISEE e del tempo della presentazione della domanda (Messaggio INPS 4748 del 31-12-2021) pertanto: - In caso di ISEE presentato entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; - In caso di ISEE presentato dal 1° luglio la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE; - in caso di assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro la prestazione spettante verrà calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del d.lgs n. 230/2021 e quindi in 50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni.
Gli importi dell'assegno come individuati della tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021 e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
Misure abrogate e modificate e proroga assegno temporaneo
L'Istituzione dell'AUU comporta l'abrogazione di misure a favore dell'infanzia. In particolare cessa di essere riconosciuto: - l'assegno per il nucleo familiare (ANF) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (previsti dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69 conv. l. n. 153/1988 e dall'art. 4 dpr 30 maggio 1955 n. 797) pertanto l'ANF continuerà ad essere riconosciuto a quei nuclei familiari che non sono composti da figli e orfanili;- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (previsto dall'art. 65 l. 23 dicembre 1998 n. 448), per l'anno 2022 viene riconosciuto solo per i mesi di gennaio e febbraio;- il premio alla nascita o per l'adozione del minore (previsto dal comma 353 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232);Inoltre dal 1 marzo 2022: - le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 TUIR si applica esclusivamnte per i figli di età superiore ai 21 anni e per altri familiari a carico che non siano i figli;- sono abrogate le disposizioni normative concernenti il fondo di sostegno alla natalità (previsto dai commi 348 e 349 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232). Resta viceversa in vigore il bonus asilo nido (previsto dal comma 355 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232) che non è né assorbito né limitato dall'entrata in vigore dell'AUU.
Assegno temporaneo
Con d.l. 8 giugno 2021 n. 79 rubricato “misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori” pubblicato in G.U. n. 135 dell'8 giugno 2021 era stato disposto che dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, poi prorogato fino al 28 febbraio 2022 (art. 11 d.lgs. 230/2021), per tutti quei nuclei familiari che non avessero diritto all'assegno di cui all'art. 2 d.l.13 marzo 1988 n. 69 convertito con modifiche nella l. 13 maggio 1988, n. 153, fosse riconosciuto, su base mensile, un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”).
Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. 69/88
Occorre premettere che, in virtù dell'art. 10 comma 3 d.lgs. 230/2021, dal 1° marzo 2022 gli assegni familiari di cui all'art. 2 d.l. n. 69/1988 (ANF), cessano di essere riconosciuti ai nuclei familiari con figli e orfanili, mentre continueranno ad essere riconosciuti agli altri nuclei familiari. Inquadramento
L'assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dall'art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modifiche nella l. 13 maggio 1988, n. 153), consiste in una prestazione di natura assistenziale volta a fornire un sostegno economico alle sole famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente che risultino bisognose sul piano finanziario. Esso è attribuito in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al loro reddito. Per la composizione del nucleo familiare e la determinazione del relativo reddito si tiene conto non solo dell'eventuale presenza in famiglia di soggetti inabili, ma anche delle situazioni di separazione legale e divorzio dei coniugi. Assegno per il nucleo familiare. Destinatari
L'assegno per il nucleo familiare (ANF), istituito con d.l. n. 69/1988,a differenza del nuovo assegno unico universale, spetta unicamente ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (v. art. 59, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 80, comma 12, l. 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 5, d.m. 4 aprile 2002), ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi speciali), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. L'assegno spetta ai lavoratori delle categorie sopra citate italiani, dell'Unione europea (Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883 come modificato dal Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988 e Reg. di applicazione (CE) 16 settembre 2009, n. 987 relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni familiari e circolari INPS di coordinamento 1 luglio 2010 n. 82, del 2 luglio 2010 n. 86 e del 6 agosto 2012 n. 104) e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero e ai titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. I lavoratori extracomunitari hanno diritto all'erogazione dell'assegno per i familiari residenti in Italia mentre, se residenti all'estero, solo qualora il paese di provenienza riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani o sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (art. 2, comma 6- bis, d.l. 13 marzo 1988 n. 69). Sono viceversa esclusi dalla prestazione i soggetti non espressamente menzionati dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 69/1988 tra i soggetti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). In forza dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 69/1988, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è calcolato tenendo conto della tipologia del nucleo medesimo, del numero dei componenti e del relativo reddito complessivo. Anche a seguito della Istituzione dell'AUU, danno diritto a percepire l'assegno di cui alla presente trattazione diverse tipologie di nuclei familiari a seconda dei soggetti che ne fanno parte : per esempio, nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli; nuclei familiari formati da due parti di un'unione civile senza figli; nuclei monoparentali in cui il richiedente sia celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, straniero\a con coniuge, o l'altra parte dell'unione civile, residente in un Paese estero non convenzionato, non vi siano figli ma sia presente almeno una sorella, fratello o nipote. Le diverse tipologie di nuclei familiari, enucleate sulla base delle indicazioni contenute nel d.l. n. 69/1988, ad esclusione dei nuclei familiari con figli che avranno diritto a percepire l'assegno unico universale, risultano, dunque, ancora beneficiarie. Così, ricorrendo i requisiti di reddito più avanti descritti, ad esempio, l'assegno spetterà al lavoratore dipendente per il coniuge o per l'altra parte di un'unione civile. Alla condizione di coniuge è equiparata quella di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla l. 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, commi 2-35, oggetto del messaggio INPS 21 dicembre 2016, n. 5171. Il reddito da prendere in considerazione per la concessione e determinazione dell'importo mensile dell'ANF è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di conviventi di fatto che abbiano stipulato contratto di convivenza di cui all'art. 1 comma 50 l. 76/2016 il reddito del nucleo sarà calcolato complessivamente come per i nuclei familiari coniugali qualora dal contratto risulti chiaramente l'apporto economico di ciascun convivente alla vita in comune (Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017).
Alla determinazione del reddito concorrono i redditi assoggettabili ad IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91. Non si computano nel reddito, tra gli altri, il trattamento di fine rapporto e le anticipazioni sul trattamento stesso, nonché l'ANF. In base all'art. 2, comma 10, d.l. n. 69/1988, infine, l'assegno per il nucleo familiare non può essere riconosciuto al richiedente se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (v. Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2014, n. 8973). I livelli di reddito familiare vengono pubblicati annualmente dall'INPS con apposita circolare. Le tabelle contenenti i livelli reddituali sono diversificate per ciascuna tipologia di nucleo familiare ed aumentate per quei nuclei sensibili e meritevoli di maggior tutela (per esempio, nuclei con componenti inabili). Per garantire il corretto calcolo dell'importo dell'assegno, per assicurare una maggiore aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché al fine di evitare abusi o uso scorretto dello strumento (come ad esempio genitori che presentano entrambi la domanda per lo stesso nucleo, attestazioni non veritiere o non aggiornate sulla composizione familiare o sui redditi), come illustrato nella circolare INPS 22 marzo 2019 n. 45, dal 1 aprile 2019, le nuove domande per l'assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo e dal 1 luglio quelle per i successivi rinnovi, dovranno essere trasmesse direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica e nello stesso modo sarà possibile modificare la propria condizione familiare o di reddito. Infatti tutte le modifiche (domande di variazione) riguardanti il reddito e/o la composizione del nucleo familiare oppure il sopraggiungere di situazioni che comportano l'applicazione di una nuova tabella dei livelli di reddito (es. l'insorgenza di inabilità) devono essere opportunamente segnalate telematicamente ad INPS. La separazione e il divorzio, nonché lo scioglimento dell'unione civile, nel caso di coppia senza figli, non dà diritto alla erogazione dell'assegno per nucleo familiare ed il sopravvenire della separazione legale, del divorzio o dello scioglimento dell'unione civile fa venire meno in capo al lavoratore dipendente che lo percepiva, la titolarità del medesimo.
Altre cautele disposte per tutelare i nuclei familiari in stato di bisogno
La l. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha istituito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (art. comma 414) ed ha stabilito una specifica cautela per il coniuge che si trovi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori o maggiorenni portatori di handicap gravi. Il comma 415 prevede infatti che, nel caso in cui il coniuge separato onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ometta di versarlo all'altro coniuge quest'ultimo, qualora si trovi nella situazione di bisogno di cui sopra, possa fare un'apposita istanza (che andrà esente dal pagamento del contributo unificato) al Tribunale del luogo ove è residente affinché il tribunale, attingendo dal menzionato fondo di solidarietà, anticipi una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. La procedura prevede che il Presidente del tribunale, assumendo eventualmente informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza debba accertare la ricorrenza dei requisiti di cui sopra e una volta valutata positivamente l'istanza, debba trasmetterla al Ministero della giustizia affinché questo provveda a corrispondere la somma medesima. Il Ministero avrà poi azione contro il coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Qualora il tribunale non ritenga viceversa che ricorrano i presupposti per l'erogazione rigetterà l'istanza con decreto non impugnabile. Tale disposizione deve ritenersi applicabile alle stesse condizioni (ex art. 1 comma 20 l. n. 76/2016) anche alla parte di un'unione civile che si trovi in stato di bisogno, qualora in seguito a scioglimento dell'unione civile la parte dell'unione civile onerata del pagamento di un assegno ometta di versarlo. |