Assegno per il nucleo familiare

01 Marzo 2022

L'assegno per il nucleo familiare (ANF), istituito e regolato dall'art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modifiche nella l. 13 maggio 1988, n. 153), è sostituito, a decorrere dal 1 marzo 2022, dall'assegno unico e universale (AUU), istituito con d.lgs. 230 del 29 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 in attuazione della l-.n. 46 del 1 aprile 2021 con la quale è stata data delega al Governo nell'ambito del progetto di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico.
Assegno Unico Universale. Inquadramento

Con l. n. 46 del 1° aprile 2021 il Governo era stato delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore (fissata al 6 aprile 2021 – giorno di pubblicazione in G.U. n. 82) uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostengo dei figli a carico attraverso l'assegno unico universale. Nell'intendimento del legislatore tale beneficio economico, basato sul principio universalistico, deve essere attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico e deve essere caratterizzato dal graduale superamento e dalla soppressione delle altre misure attualmente vigenti, anche nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale, a sostegno della natalità, genitorialità e occupazione soprattutto femminile. Successivamente con d.lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, pubblicato in Gazz. Uff. 30 dicembre 2021 n. 309, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della l. 1 aprile 2021 n. 46, è stato istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.

I beneficiari

Dal 1 marzo 2022 tutti i nuclei familiari con figli, (indipendentemente dalla circostanza che i genitori siano lavoratori dipendenti o autonomi) potranno percepire da INPS, al ricorrere di specifici requisiti, l'assegno unico universale (AUU) per ciascun figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età o/e con disabilità.

Requisiti del richiedente
A differenza di quanto era richiesto per poter beneficiare dell'ANF, che spettava solo alle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, la possibilità di fare richiesta per l'AUU spetta, a prescindere dalla appartenenza ad una specifica categoria lavorativa dei genitori, sia che essi siano non occupati, che disoccupati, o percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o pensionati. L'AUU può essere erogato anche direttamente al figlio maggiorenne, per la quota di assegno a lui spettante, che può farne richiesta in sostituzione dei genitori (art. 6 comma 5). Per avere diritto all'AUU (come già previsto per l'assegno temporaneo) i richiedenti devono comunque essere in possesso, per tutta la durata del beneficio, dei seguenti requisiti, che devono ricorrere cumulativamente (art. 3):1. cittadinanza italiana o di uno stato membro della UE o, se familiare di un cittadino italiano o UE, titolarità di permesso di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente oppure, se cittadino di paese extra UE, titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati per periodo superiore a sei mesi;2. soggezione al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;3. residenza e domicilio in Italia;4. residenza attuale o passata in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se a tempo determinato con durata almeno semestrale.
Requisiti dei figli
1.4.1 Requisiti soggettivi figliL'AUU spetta: - Per ogni figlio minore a carico e per i concepiti dal settimo mese di gravidanza;- Per ogni figlio maggiorenne fino ai 21 anni di età purchè frequenti un istituto scolastico, professionale o un corso di laurea oppure svolga un tirocinio o un attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad 8.000 euro annui oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale;- Per ogni figlio disabile a carico senza limiti di età. Al momento della registrazione della nascita l'ufficiale di stato civile informa i genitori dell'AUU.
Nucleo familiare e ISEE

Affinché i genitori possano percepire l'assegno è necessario che i figli siano “a carico” ossia (come chiarito dal Messaggio INPS n. 4748 del 31-12-2021 par. 2-4-5) facciano parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.p.c.m. 159/2013). Quanto ai figli minorenni per l'individuazione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE (ISEE minorenni), si deve fare riferimento all'art. 7 d.p.c.m. 159/2013 .

In evidenza

Art. 7 d.p.c.m. 159/2013

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di genitori non conviventi o non coniugati tra loro il calcolo dell'ISEE per i minorenni segue regole particolari specificate nella Circolare INPS 171/2014.

Per i figli maggiorenni per l'individuazione del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE (ISEE ordinario), si deve fare riferimento agli artt. Da 2 a 5 d.p.c.m. 159/2013.

In evidenza

Estratto art. 3 d.p.d.c. 159/2013

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

In particolare il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il beneficio di cui all'AUU 'data la sua natura universalistica, spetta anche in assenza di ISEE, in tal caso l'assegno verrà riconosciuto in base ai dati autodichiarati nella domanda (art. 46 dpr 445/2000).

Il calcolo del beneficio risulterà dalla combinazione della presenza/assenza ISEE e del tempo della presentazione della domanda (Messaggio INPS 4748 del 31-12-2021) pertanto:

- In caso di ISEE presentato entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

- In caso di ISEE presentato dal 1° luglio la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

- in caso di assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro la prestazione spettante verrà calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del d.lgs n. 230/2021 e quindi in 50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni.

Presentazione della domanda e Modalità di erogazione
  • Richiesta
La domanda deve essere presentata a INPS in modalità telematica, dal 1 gennaio di ciascun anno, da parte del genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Deve indicare tutti i figli per i quali viene richiesto il beneficio e può essere integrata in corso d'anno con le nuove nascite. La nuova nascita deve essere comunicata entro 120 giorni.

In evidenza

La domanda può essere presentata tramite il portale web, il contact center integrato o gli Istituti di patronato

-portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

-Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

-Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, tuttavia è erogato in misura intera da INPS al genitore richiedente, salvo che vi sia espressa richiesta, anche successiva (accedendo alla domanda già presentata), affinchè sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per la richiesta in misura ripartita se vi è accordo tra i genitori dovranno essere indicati nel modulo di domanda anche i dati di pagamento dell'altro genitore, qualora non vi sia accordo pur potendo indicare che l'assegno venga erogato in misura ripartita potranno essere indicate solo i dati di pagamento del richiedente. In ogni caso l'altro genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.Nel caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, salvo diverso accordo, al genitore affidatario. Nel caso di tutela o di affido familiare l'assegno spetta nell'interesse esclusivo del tutelato e del minore in affido al tutore o all'affidatario (art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021).
  • Erogazione
L‘assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda entro 60 giorni dalla domanda. Se la domanda è presentata dal 1 di gennaio al 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno viene comunque riconosciuto a decorrere dalla mensilità di marzo. Se viceversa la domanda è presentata dal 1 luglio, l'assegno viene riconosciuto dal mese successivo a quello di richiesta. Per i nuovi nati l'assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.Nel caso in cui la richiesta di erogarlo in misura ripartita al 50% tra i genitori sia successiva, il pagamento ripartito avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è comunicata all'INPS. L'erogazione dell'assegno può avvenire tramite accredito su conto corrente anche postale, su carta di credito se dotata di IBAN o libretto di risparmio sempre se dotato di IBAN.Lo strumento di riscossione dotato di IBAN sul quale si chiede l'accredito deve essere intestato o cointestato al beneficiario della prestazione (Messaggio INPS n. 4748 del 31-12-2021 par. 8). Il controllo circa la corrispondenza della titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuato da INPS.L'AUU è compatibile con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali nonché con il Reddito di Cittadinanza. In tale ultimo caso INPS provvederà d'ufficio ad erogare l'AUU congiuntamente al reddito di cittadinanza secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo.
Ammontare dell'AAU

Gli importi dell'assegno come individuati della tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021 e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

  • Figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni
L'ammontare riconosciuto per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro è corrispondente a 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne e a 85 euro mensili per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente sino a raggiungere un valore pari a 50 euro per ciascun figlio minorenne e 25 euro per ciascun figlio maggiorenne fino ai 21 anni, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (Tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021). Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (Tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021). Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
  • Figli disabili
Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età con disabilità è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 80 euro mensili.Per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni con disabilità è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (Tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021). Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
  • Maggiorazioni madri giovani e genitori entrambi lavoratori
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi previsti per i figli minorenni, maggiorenni o successivi al secondo (non per quelli con disabilità) pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (Tabella 1 allegata al d.lgs. 230/2021). Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
  • Assenza di ISEE
Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti secondo le regole sopra indicate.
Neutralità fiscale

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. (d.lgs. 230/2021).

Misure abrogate e modificate e proroga assegno temporaneo
L'Istituzione dell'AUU comporta l'abrogazione di misure a favore dell'infanzia. In particolare cessa di essere riconosciuto: - l'assegno per il nucleo familiare (ANF) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (previsti dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69 conv. l. n. 153/1988 e dall'art. 4 dpr 30 maggio 1955 n. 797) pertanto l'ANF continuerà ad essere riconosciuto a quei nuclei familiari che non sono composti da figli e orfanili;- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (previsto dall'art. 65 l. 23 dicembre 1998 n. 448), per l'anno 2022 viene riconosciuto solo per i mesi di gennaio e febbraio;- il premio alla nascita o per l'adozione del minore (previsto dal comma 353 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232);Inoltre dal 1 marzo 2022: - le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 TUIR si applica esclusivamnte per i figli di età superiore ai 21 anni e per altri familiari a carico che non siano i figli;- sono abrogate le disposizioni normative concernenti il fondo di sostegno alla natalità (previsto dai commi 348 e 349 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232). Resta viceversa in vigore il bonus asilo nido (previsto dal comma 355 art. 1 l. 1 dicembre 2016 n. 232) che non è né assorbito né limitato dall'entrata in vigore dell'AUU.
Assegno temporaneo

Con d.l. 8 giugno 2021 n. 79 rubricato “misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori” pubblicato in G.U. n. 135 dell'8 giugno 2021 era stato disposto che dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, poi prorogato fino al 28 febbraio 2022 (art. 11 d.lgs. 230/2021), per tutti quei nuclei familiari che non avessero diritto all'assegno di cui all'art. 2 d.l.13 marzo 1988 n. 69 convertito con modifiche nella l. 13 maggio 1988, n. 153, fosse riconosciuto, su base mensile, un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”).

  • Requisiti
Avevano diritto a presentare domanda per l'assegno temporaneo coloro i quali, in presenza di figli minori, inclusi i minori adottati e in affido preadottivo, non avessero diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. 69/88, e quindi, salva la ricorrenza dei specifici requisiti soggettivi (uguali a quelli richiesti per l'AUU v. par. 2.2), l'assegno temporaneo è stato riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui fossero presenti soggetti in stato di inoccupazione. Per poter fruire dell'assegno temporaneo era inoltre necessario il possesso, da parte del nucleo familiare, di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità calcolato ai sensi dell'art. 7 D.p.c.m.159/2013.
  • Importo e modalità di erogazione
L'importo dell'assegno era determinato in base ai valori indicati nella tabella allegata al d.l. 79/2021 che individua le soglie ISEE e l'importo mensile per ciascun figlio il quale varia a seconda del numero dei figli. L'importo era maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità, a prescindere dal grado di disabilità. Era prevista una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro entro la quale il beneficio spettava in misura piena corrispondente ad euro 167,5 per ciascun figlio con nuclei di massimo due figli ed euro 217,8 per ciascun figlio per i nuclei che abbiano più di due figli. Oltre la soglia ISEE di 50.000 euro il beneficio non spettava. L'assegno temporaneo era erogato tramite accredito su iban del richiedente oppure tramite bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale, salvo il caso in cui fosse erogato assieme al reddito di cittadinanza nel qual caso seguiva le regole di erogazione di quest'ultimo. In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, unico genitore (che fosse tale poiché vedovo, o perché l'altro genitore non avesse riconosciuto il figlio) oppure nel caso di genitore che risultasse affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento era previsto interamente al genitore richiedente che convivesse con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso risultante da provvedimento del giudice (l. 8 febbraio 2006, n. 54), l'assegno temporaneo poteva essere accreditato in misura pari al 50% sull'iban di ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori stessi. I genitori separati o divorziati potevano accordarsi affinché il pagamento dell'intero importo dell'assegno fosse ricevuto dal genitore richiedente convivente con il minore. Tale scelta, che doveva essere specificamente dichiarata nel modello di domanda telematica, doveva essere altresì validata dall'altro genitore. Qualora l'altro genitore non avesse validato tale richiesta INPS avrebbe effettuato il pagamento al genitore richiedente solo nella misura del 50%.
  • Decorrenza
La misura decorreva dalla presentazione della domanda ed in particolare dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e le eventuali mensilità arretrate (da luglio 2021) venivano corrisposte solo qualora la domanda fosse presentata entro il 30 settembre 2021. Per le domande successiva la decorrenza era dalla presentazione della domanda.
  • Compatibilità con altre misure
L'assegno temporaneo era compatibile con il reddito di cittadinanza , oltre che con la fruizione di eventuali misure erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli enti locali a favore dei figli a carico, nonché con gli altri benefici a favore dei figli di cui all'art. 3 lettera a) e b) l. 46/2021 , ma al contrario non era compatibile con la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. 69/1988. Per coloro che percepivano l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. 69/1988 era prevista, per il periodo dal giorno 1 luglio 2021 e fino al 21 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ogni figlio per i nuclei con massimo due figli ed una maggiorazione di euro 55 per ogni figlio per i nuclei di almeno tre figli.Anche l'assegno temporaneo non concorreva alla formazione del reddito ai sensi del d.p.r. 917/1986 (TUIR).
  • Modalità di presentazione della domanda
L'INPS, con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, aveva indicato le modalità con le quali poteva essere inoltrata la domanda per ottenere l'assegno temporaneo per i figli minori.Successivamente con la Circolare n. 93 del 30 giugno 2021 l'INPS ha ulteriormente precisato alcuni aspetti di dettaglio riguardanti l'Assegno temporaneo. Così è stato precisato come l'assegno si ritenesse spettante ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, qualora risultassero presenti sull'ISEE dell'ascendente e vi fosse stato un formale provvedimento di affido.
Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. 69/88

Occorre premettere che, in virtù dell'art. 10 comma 3 d.lgs. 230/2021, dal 1° marzo 2022 gli assegni familiari di cui all'art. 2 d.l. n. 69/1988 (ANF), cessano di essere riconosciuti ai nuclei familiari con figli e orfanili, mentre continueranno ad essere riconosciuti agli altri nuclei familiari.

Inquadramento

L'assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dall'art. 2, d.l. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modifiche nella l. 13 maggio 1988, n. 153), consiste in una prestazione di natura assistenziale volta a fornire un sostegno economico alle sole famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente che risultino bisognose sul piano finanziario. Esso è attribuito in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al loro reddito. Per la composizione del nucleo familiare e la determinazione del relativo reddito si tiene conto non solo dell'eventuale presenza in famiglia di soggetti inabili, ma anche delle situazioni di separazione legale e divorzio dei coniugi.

Assegno per il nucleo familiare. Destinatari

L'assegno per il nucleo familiare (ANF), istituito con d.l. n. 69/1988,a differenza del nuovo assegno unico universale, spetta unicamente ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (v. art. 59, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 80, comma 12, l. 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 5, d.m. 4 aprile 2002), ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi speciali), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

L'assegno spetta ai lavoratori delle categorie sopra citate italiani, dell'Unione europea (Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883 come modificato dal Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988 e Reg. di applicazione (CE) 16 settembre 2009, n. 987 relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni familiari e circolari INPS di coordinamento 1 luglio 2010 n. 82, del 2 luglio 2010 n. 86 e del 6 agosto 2012 n. 104) e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero e ai titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I lavoratori extracomunitari hanno diritto all'erogazione dell'assegno per i familiari residenti in Italia mentre, se residenti all'estero, solo qualora il paese di provenienza riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani o sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (art. 2, comma 6- bis, d.l. 13 marzo 1988 n. 69).

Sono viceversa esclusi dalla prestazione i soggetti non espressamente menzionati dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 69/1988 tra i soggetti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Requisiti e misura dell'assegno per nucleo familiare

In forza dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 69/1988, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è calcolato tenendo conto della tipologia del nucleo medesimo, del numero dei componenti e del relativo reddito complessivo.

Anche a seguito della Istituzione dell'AUU, danno diritto a percepire l'assegno di cui alla presente trattazione diverse tipologie di nuclei familiari a seconda dei soggetti che ne fanno parte : per esempio, nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli; nuclei familiari formati da due parti di un'unione civile senza figli; nuclei monoparentali in cui il richiedente sia celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, straniero\a con coniuge, o l'altra parte dell'unione civile, residente in un Paese estero non convenzionato, non vi siano figli ma sia presente almeno una sorella, fratello o nipote. Le diverse tipologie di nuclei familiari, enucleate sulla base delle indicazioni contenute nel d.l. n. 69/1988, ad esclusione dei nuclei familiari con figli che avranno diritto a percepire l'assegno unico universale, risultano, dunque, ancora beneficiarie. Così, ricorrendo i requisiti di reddito più avanti descritti, ad esempio, l'assegno spetterà al lavoratore dipendente per il coniuge o per l'altra parte di un'unione civile.

Alla condizione di coniuge è equiparata quella di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla l. 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, commi 2-35, oggetto del messaggio INPS 21 dicembre 2016, n. 5171.

Il reddito da prendere in considerazione per la concessione e determinazione dell'importo mensile dell'ANF è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di conviventi di fatto che abbiano stipulato contratto di convivenza di cui all'art. 1 comma 50 l. 76/2016 il reddito del nucleo sarà calcolato complessivamente come per i nuclei familiari coniugali qualora dal contratto risulti chiaramente l'apporto economico di ciascun convivente alla vita in comune (Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017).

Alla determinazione del reddito concorrono i redditi assoggettabili ad IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91. Non si computano nel reddito, tra gli altri, il trattamento di fine rapporto e le anticipazioni sul trattamento stesso, nonché l'ANF. In base all'art. 2, comma 10, d.l. n. 69/1988, infine, l'assegno per il nucleo familiare non può essere riconosciuto al richiedente se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (v. Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2014, n. 8973). I livelli di reddito familiare vengono pubblicati annualmente dall'INPS con apposita circolare. Le tabelle contenenti i livelli reddituali sono diversificate per ciascuna tipologia di nucleo familiare ed aumentate per quei nuclei sensibili e meritevoli di maggior tutela (per esempio, nuclei con componenti inabili).

Per garantire il corretto calcolo dell'importo dell'assegno, per assicurare una maggiore aderenza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché al fine di evitare abusi o uso scorretto dello strumento (come ad esempio genitori che presentano entrambi la domanda per lo stesso nucleo, attestazioni non veritiere o non aggiornate sulla composizione familiare o sui redditi), come illustrato nella circolare INPS 22 marzo 2019 n. 45, dal 1 aprile 2019, le nuove domande per l'assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo e dal 1 luglio quelle per i successivi rinnovi, dovranno essere trasmesse direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica e nello stesso modo sarà possibile modificare la propria condizione familiare o di reddito. Infatti tutte le modifiche (domande di variazione) riguardanti il reddito e/o la composizione del nucleo familiare oppure il sopraggiungere di situazioni che comportano l'applicazione di una nuova tabella dei livelli di reddito (es. l'insorgenza di inabilità) devono essere opportunamente segnalate telematicamente ad INPS.

Diritto all'assegno per il nucleo familiare nei casi di separazione legale o divorzio

La separazione e il divorzio, nonché lo scioglimento dell'unione civile, nel caso di coppia senza figli, non dà diritto alla erogazione dell'assegno per nucleo familiare ed il sopravvenire della separazione legale, del divorzio o dello scioglimento dell'unione civile fa venire meno in capo al lavoratore dipendente che lo percepiva, la titolarità del medesimo.

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Dopo la legge 76/2016 il matrimonio contratto all'estero con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Posto che gli art. 32-bis ss. l. 218/95 e, più in generale, la l. 76/2016 e i successivi decreti di attuazione si applicano anche ai matrimoni contratti all'estero prima della loro entrata in vigore, l'atto di matrimonio contratto all'estero da due persone dello stesso sesso: a) se i contraenti sono entrambi stranieri, può essere trascritto come tale, pur se nel registro delle unioni civili, conservando l'efficacia originaria; b) di contro, se i contraenti sono entrambi italiani, o l'uno italiano e l'altro straniero, non può essere trascritto come tale, ma si converte, e può essere trascritto nel relativo registro, in unione civile, acquisendone gli effetti. Cass. civ., sez. I, 14 maggio
2018, n. 11696.

Altre cautele disposte per tutelare i nuclei familiari in stato di bisogno

La l. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha istituito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (art. comma 414) ed ha stabilito una specifica cautela per il coniuge che si trovi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori o maggiorenni portatori di handicap gravi. Il comma 415 prevede infatti che, nel caso in cui il coniuge separato onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ometta di versarlo all'altro coniuge quest'ultimo, qualora si trovi nella situazione di bisogno di cui sopra, possa fare un'apposita istanza (che andrà esente dal pagamento del contributo unificato) al Tribunale del luogo ove è residente affinché il tribunale, attingendo dal menzionato fondo di solidarietà, anticipi una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

La procedura prevede che il Presidente del tribunale, assumendo eventualmente informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza debba accertare la ricorrenza dei requisiti di cui sopra e una volta valutata positivamente l'istanza, debba trasmetterla al Ministero della giustizia affinché questo provveda a corrispondere la somma medesima. Il Ministero avrà poi azione contro il coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Qualora il tribunale non ritenga viceversa che ricorrano i presupposti per l'erogazione rigetterà l'istanza con decreto non impugnabile.

Tale disposizione deve ritenersi applicabile alle stesse condizioni (ex art. 1 comma 20 l. n. 76/2016) anche alla parte di un'unione civile che si trovi in stato di bisogno, qualora in seguito a scioglimento dell'unione civile la parte dell'unione civile onerata del pagamento di un assegno ometta di versarlo.

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