Clausola di gradimento e diritto di recesso del socio dissenziente

10 Aprile 2024

Il contributo si interroga sulla possibilità, per il socio dissenziente, di recedere dalla società a seguito dell'introduzione di una clausola di gradimento.

L'introduzione di una clausola di gradimento, all'interno dello statuto di una s.r.l., giustifica in ogni caso il recesso del socio dissenziente?

Come noto l'art. 2469 c.c.. dispone che “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo [c.c. 2284, 2322, 2462, 2471, 2468]. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.

Detta disposizione prevede, quindi, la libera circolazione delle quote, salva la possibilità di introdurre deroghe da parte dei soci che, convenzionalmente, possono stabilire limiti più o meno stringenti alla propria facoltà di cedere le proprie quote a terzi. Nel caso in cui sia inserita nello statuto di una società una clausola di gradimento il socio non può cedere liberamente la quota a terzi a pena di inefficacia dell'atto anche nei confronti dei terzi ( Cass. Civ. – Sez. I - 9 aprile 2021, n. 9461) .

Nel caso prospettato si verte in ipotesi in cui la maggioranza della compagine sociale intende inserire nello statuto una clausola di gradimento precedentemente non prevista nel dissenso dei soci di minoranza. In tal caso intervenuta una modifica dello statuto che vincola la libera circolazione delle quote il socio di minoranza, dissenziente, si chiede se possa recedere.

Occorre quindi verificare se, ai sensi dell'art. 2473 c.c., l'introduzione nello statuto di una società a responsabilità limitata di una clausola di gradimento ex art 2469 legittimi, di per sé, il socio dissenziente ad esercitare il proprio recesso.

Nel caso delle società per azioni, l'art. 2437 c.c., al secondo comma, dispone che “Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari”.

Si ritiene che nel caso di società per azioni l'introduzione di clausole di gradimento determini, ai sensi del citato comma, il diritto di recesso del socio che non ha approvato l'introduzione di vincoli o la rimozione degli stessi in ordine alla circolazione delle azioni.

Analoga previsione non è riprodotta all'art. 2473 c.c. in ambito di recesso di società a responsabilità limitata né, del resto, si ritiene che possa applicarsi analogicamente la previsione espressamente prevista per le società per azioni.

Si ritiene quindi che l'introduzione, nello statuto di una società a responsabilità limitata di una clausola di gradimento non legittimi, di per sé, il recesso del socio dissenziente.

Del resto la Suprema Corte, sentenza n. 2660/2024, ha recentemente ribadito che l'introduzione di una clausola di gradimento nello statuto di s.r.l. non legittima di per sé il recesso del socio in quanto “nelle società a responsabilità limitata il diritto di recesso non consegue – come è invece per le società per azioni (salvo il caso di diversa clausola statutaria) – alla introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle partecipazioni, mancando una disposizione di contenuto analogo a quella risultante all'art. 2437, secondo comma, cod. civ.;

- né è possibile, come sostenuto dai ricorrenti, applicare tale disposizione normativa alle società a responsabilità limitata in via analogica, difettando il necessario presupposto dell'assenza di una disciplina della situazione in esame;

- infatti, il trasferimento delle partecipazioni e gli eventuali limiti allo stesso risultano disciplinati dall'art. 2469 cod. civ., il quale prevede che il diritto di recesso sorge solo in caso di intrasferibilità delle stesse (assoluta ovvero conseguente, nel caso di morte, all'esistenza di condizioni o limiti) ovvero di clausola di mero gradimento allorché, come evidenziato in precedenza, sia opposto il diniego alla cessione;

- le delibere assembleari che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitate, dunque, non determinano, in assenza di una indicazione normativa in proposito, l'insorgenza di un diritto di recesso legale aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 2469, secondo comma, cod. civ.

In conclusione, si ritiene quindi che l'introduzione di una clausola di gradimento all'interno dello statuto di s.r.l. non legittimi il recesso del socio dissenziente.