S.r.l. semplificata

Fabio Signorelli
28 Agosto 2017

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (il c.d. decreto “Cresci Italia”), convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, inserendo ex novo l'art. 2463-bis c.c.
Inquadramento

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il c.d. decreto “Cresci Italia”), convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, inserendo ex novo l'art. 2463-bis c.c.. Tale società era stata pensata soprattutto al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile e le start-up, introducendo misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche, salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata (Relazione governativa al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pag. 3, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio 2012, n. 19). Le principali caratteristiche della s.r.l.s. consistevano infatti, nella presenza di un capitale minimo assolutamente trascurabile (almeno un euro e non più di 9.999,99 euro), uno o più soci che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della sua costituzione ed il contenimento dei costi di costituzione. La gravità della crisi economica e il quasi permanente stato di emergenza nel quale il Paese si è trovato ad operare, hanno fatto sì che solo pochi mesi dopo fosse emanato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”, il c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introducendo, all'art. 44, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), che, nella sostanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 2463-bis c.c., permetteva la costituzione di una s.r.l.c.r. anche alle persone fisiche che avessero già compiuto i 35 anni alla data della sua costituzione, prevedendo, altresì, la possibilità che l'amministrazione della società fosse affidata a persone fisiche anche diverse dai soci. Sorvolando, in questa sede, sulle critiche che sono piovute su tale nuova figura societaria introdotta con legislazione d'emergenza ed, addirittura, al di fuori dell'impianto del codice civile, sarà sufficiente precisare che un nuovo intervento legislativo, sempre attraverso la decretazione d'urgenza, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 99 ha abrogato, di fatto, la società a capitale ridotto, estendendo i benefici della s.r.l.s a tutte le persone fisiche (quisque de populo, a chiunque), prescindendo dal limite dei 35 anni d'età, così come previsto dalle consimili maggiori legislazioni europee (per cenni sul contesto europeo: Revigliono, La società a responsabilità limitata semplificata, in Bione-Guidotti-Pederzini (a cura di), in Galgano, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia (diretto da), Padova, 2012, LXV, 637 ss). Il comma 15 dell'art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha disposto che le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto siano qualificate società a responsabilità limitata semplificata. La citata L. 9 agosto 2013, n. 99 ha, infine, introdotto il comma 4 dell'art. 2463 c.c., che consente anche alle s.r.l. ordinarie, a determinate condizioni, di costituirsi con un capitale unitario o irrisorio.

Requisiti e formalità per la costituzione. Il modello standard tipizzato

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale solo da persone fisiche, con esclusione di ogni altro soggetto giuridico, avente o meno personalità giuridica. Poiché la società in questione può essere costituita anche mediante atto unilaterale è evidentemente ammessa la società unipersonale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto (D.M. 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189) del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il contenuto dell'atto costitutivo non presenta problemi di sorta. Infatti l'art. 2463-bis, n. 4) c.c. rinvia ai requisiti previsti per la s.r.l. in tema di oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, con l'indicazione di quelle riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza, le persone alle quali è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti. L'atto costitutivo deve indicare i requisiti specifici della s.r.l.s.: i dati anagrafici di ciascun socio; la denominazione sociale con l'indicazione che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata, con l'indicazione del comune dove è ubicata la sede legale e le eventuali sedi secondarie; luogo e data di sottoscrizione (anche se tali specificazioni sono inutili, atteso che, in ogni caso, devono emergere dall'atto costitutivo); gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci (diversamente da quello che era previsto nell'originaria formulazione). L'adozione di un atto costitutivo standard è strettamente correlata alla volontà di ridurre i costi di costituzione, riducendo l'intervento del notaio al minimo necessario, di tipo meramente compilativo, con la conseguenza che tale atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Prima dell'intervento legislativo di cui alla L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha stabilito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, parte della dottrina ammetteva la possibilità che i soci potessero discostarsi dal modello ministeriale integrandolo con le disposizioni previste per la s.r.l. ordinaria. Alla luce, dunque, della sua inderogabilità, il predetto atto costitutivo standard potrà essere completato nelle parti lasciate in bianco, senza omissioni né integrazioni, sotto pena di nullità (Cian, S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in Riv. soc., 2012, 1114) e, per quanto non previsto dall'atto costitutivo standard, si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili, senza possibilità d'inserimento di disposizioni a loro volta derogabili. Dunque, non potranno essere mutuate dalla normativa generale della società a responsabilità ordinaria alcune fattispecie tipiche quali, a solo titolo d'esempio:

i) la fissazione della durata della società, per cui la s.r.l.s. potrà essere solo a tempo indeterminato;

ii) la fissazione della decorrenza dell'esercizio sociale;

iii) la fissazione di un termine prolungato per l'approvazione del bilancio;

iv) l'introduzione di clausole relative alle decisioni dei soci per cui ogni deliberazione dei soci dovrà essere presa in forma assembleare;

v) l'introduzione di clausole relative ad amministrazione e rappresentanza diverse da quelle indicate nel modello ministeriale;

vi) l'introduzione di clausole relative all'organo di controllo, anche se è molto improbabile che ricorrano le condizioni di legge che lo impongano;

vii) l'introduzione di clausole che attribuiscono ai soci particolari diritti;

viii) l'inserimento di clausole d'intrasferibilità delle quote, di prelazione o di gradimento;

ix) l'introduzione di clausole di recesso statutarie;

x) la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;

xi) la possibilità di prevedere quorum costitutivi o deliberativi diversi da quelli previsti dalla legge.

Giova, infine, evidenziare il mancato coordinamento tra l'atto costitutivo standard e la normativa attuale (a seguito dei più volte citati interventi legislativi con decretazione d'urgenza) sia in tema di divieto di trasferimento della partecipazione sociale a soggetti ultratrentacinquenni (art. 4 dell'atto costitutivo standard) sia in tema di attribuzione dell'amministrazione ai soli soci (art. 5 dell'atto costitutivo standard). Poiché il mancato adeguamento del modello standard da parte del competente Ministero (norma secondaria) non può in alcun caso derogare una norma primaria qual è la legge che, invece, ha reso possibili tali fattispecie, è opinione abbastanza pacifica che il notaio rogante potrà derogare al divieto di modifica delle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l.s., quando sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale (Benatti, Art. 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata), in Santini-Salvatore-Benatti-Paolucci, Società a responsabilità limitata, in De Nova (a cura di), Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 203).

Conferma in tal senso si rinviene anche nella Nota n. 0404857 del 20 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha fatto proprio il precedente orientamento del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile dell'11 e 16 settembre 2013, prot. 118972 e 121532), che ritiene di condividere l'assunto riguardo alla soppressione dal modello standard tipizzato della clausola sub 4 (in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato D.L. 28 giugno 2013, n. 76) e della clausola sub 5 (perché a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463-bis c.c., l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio).

Il capitale sociale

Tratto saliente è l'ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 (un) euro ed inferiore all'importo di 10.000 (diecimila) euro, che deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione (art. 2463-bis, comma 2, n. 3, c.c.). Vale la pena di chiosare che, qualora fosse previsto un capitale iniziale superiore a 2.500 euro, i soci della semplificata sarebbero obbligati a versare tutto il capitale sottoscritto, mentre i soci della società a responsabilità limitata ordinaria potrebbero limitarsi a versare solo il 25% del capitale sottoscritto (art. 2464, comma 4, c.c.), con evidente effetto paradossale nei confronti dei soci della semplificata. Il conferimento deve essere eseguito esclusivamente in denaro e versato all'organo amministrativo. Netta appare la differenza con la società a responsabilità limitata dove, invece, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, comma 2, c.c.). L'imperatività del conferimento in denaro, anche se appare coerente con la necessaria esiguità del capitale sociale nonché conforme ai principali ordinamenti europei (Revigliono, La società a responsabilità limitata semplificata, op. cit., 649), non sembra andare incontro alle esigenze dell'imprenditoria giovanile posto che i giovani, com'è noto, non sempre possono contare su seppur esigui capitali mentre, all'opposto, sono portatori di energie, intuizioni e passione che ne farebbero ideali soci d'opera. Va da sé che l'obbligo del conferimento in denaro (ed il “tetto” di 9.999 euro) preclude anche la possibilità che si possa far luogo ad aumenti di capitale mediante conferimenti in natura, che si potrebbero rivelare preziosi per l'attività caratteristica svolta. Non sono, invece, vietati aumenti di capitale sfruttando eventuali riserve disponibili (art. 2481-ter c.c.), sempre nei rispetto della soglia massima legislativamente imposta. Se, da un lato, la legge di conversione del D.L. n. 1/2012 ha introdotto il limite massimo di 9.999 euro del capitale sociale, ponendo rimedio agli effetti distorsivi che la possibilità di prevedere un capitale illimitato avrebbe potuto comportare, dall'altro lato, la previsione tout court di un capitale minimo (1 euro) sostanzialmente simbolico, non accompagnata da adeguate misure “compensative” di carattere economico o finanziario, lascia veramente perplessi sotto diversi aspetti: sia dal punto di vista della tutela dei creditori sia dal punto di vista delle finalità propugnate dal legislatore con l'introduzione della s.r.l.s., perché l'esiguità del capitale sociale e l'assenza di garanzie di qualunque natura non appaiono idonee a motivare i terzi a concedere credito. Non così negli altri ordinamenti europei.

In evidenza: il capitale minimo negli altri ordinamenti

In Belgio, ad esempio, è stata previsto l'obbligo di predisporre un piano finanziario per la cui redazione i soci fondatori devono ricorrere all'assistenza professionale di un professionel du chiffre. La redazione del piano finanziario, che deve essere depositato presso un notaio, è quella di verificare l'adeguatezza del capitale stabilito dai soci in relazione all'attività svolta dalla società. L'obbligo del piano finanziario è completato dalla previsione di una responsabilità dei soci fondatori in caso di fallimento della società nei tre anni dalla sua costituzione nel caso in cui le risorse finanziarie messe a disposizione della società risultino manifestamente insufficienti per assicurare l'esercizio normale dell'attività durante un periodo di due anni.

In Germania, è previsto che il 25% degli utili netti devono essere accantonati al fine di costituire una riserva legale fino al raggiungimento della soglia di 25.000 euro (va precisato che una norma simile è attualmente prevista dall'art. 2463, comma 5, c.c.). Inoltre, sempre nell'ottica di bilanciare la sostanziale assenza di capitale, è previsto l'obbligo degli amministratori di chiedere la dichiarazione di insolvenza della società nel caso di sovra indebitamento che si verifica quando il patrimonio attivo della società risulti inferiore ai debiti.

In Spagna, il capitale minimo è pari a 3.012 euro e la legge prevede, quale causa di scioglimento della società, il verificarsi di perdite che comportano una riduzione del patrimonio al di sotto di determinati parametri (Revigliono, La società a responsabilità limitata semplificata, op. cit., 652 e ss.).

Controversa è la questione se alla s.r.l.s. debba o meno essere applicata la disciplina prevista in caso di perdite (art. 2482-ter c.c.), anche se i primi commentatori ne hanno affermato la sua incompatibilità sulla duplice considerazione che

i) l'applicazione della disciplina condurrebbe al risultato che in un numero significativo di casi, quantomeno quelli in cui il capitale sociale viene fissato in 1 euro, la società si troverebbe verosimilmente, sin dal momento della sua costituzione, in una situazione patrimoniale tale da determinare la necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. e che

ii) la tendenza a stabilire l'inapplicabilità delle norme sulla riduzione del capitale all'ipotesi della società semplificata è chiaramente presente negli ordinamenti europei (Revigliono, La società a responsabilità limitata semplificata, op. cit., 653 e ss.).

Di segno opposto altra parte della dottrina e della prassi, sulla base delle seguenti considerazioni:

i) le disposizioni di cui all'art. 2482-ter c.c. si applicano anche al caso in cui la perdita e la successiva riduzione del capitale conducano al suo integrale azzeramento;

ii) le società semplificate e a capitale unitario non sono società prive di capitale sociale in senso proprio, ma società fondate sul principio del capitale sociale e nelle quali la misura del capitale è rimessa all'autonomia delle parti;

iii) la circostanza che la disciplina delle start-up innovative preveda deroghe alla disciplina sulle perdite di capitale, induce a ritenere che le s.r.l.s. siano soggette alla disciplina ordinaria in tema di riduzione del capitale;

iv) l'eventuale inapplicabilitàdella disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale alle s.r.l.s. provocherebbe una disparità di trattamento rispetto alle s.r.l. ordinarie, ingiustificabile da un punto di vista sistematico;

v) il richiamo alla disciplina di altri Paesi europei non appare del tutto esaustiva né convincente, atteso il fatto che in alcuni Paesi la riduzione obbligatoria è stata mantenuta (Benatti, Art. 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata), op. cit., 217 e ss).

Anche la prassi, pur con qualche resipiscenza (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Società a responsabilità limitata semplificata, 15 febbraio 2016, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 2276), ritiene che si applichi alla s.r.l.s. la medesima disciplina prevista dalla legge per la riduzione del capitale per perdite nella s.r.l. ordinaria perché pare potersi rilevare come nessuna disposizione di legge faccia eccezione né alla disciplina della riduzione per perdite, né a quella sulla riduzione al di sotto del minimo legale (Assonime, Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012 e Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in CNN Notizie del 15 novembre 2012, entrambe in Busani, Massimario delle operazioni societarie, op. cit., 2276).

L'amministrazione della s.r.l.s.

S'è già chiarito che l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci ed il mancato adeguamento dell'atto costitutivo standard alla norma di legge è facilmente superabile applicando tout court quest'ultima. S'è anche già detto che la rigidità e l'inderogabilità dello statuto standard non permettono clausole diverse da quelle ivi previste, relative ad amministrazione e rappresentanza della società. Ne consegue che potrà essere nominato un organo amministrativo sia individuale sia collegiale ma, in quest'ultimo caso, i suoi membri dovranno sempre operare collegialmente non sembrando possibile che le decisioni siano prese disgiuntamente. Nulla vieta, tuttavia, che il consiglio di amministrazione possa delegare il compimento di singoli atti o la sottoscrizione di specifici contratti ad uno dei suoi membri perché incompatibile con la legge ed il modello di atto costitutivo standard sembra soltanto la concessione di procure generali o ad negotia, che, di fatto, svuoterebbero la previsione che prevede che l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci. In alternativa a quanto precede, sembrerebbe anche possibile, in applicazione dell'art. 2479, comma 1, c.c., ipotizzare che tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano che siano i soci a decidere su un argomento che rientrerebbe nella competenza esclusiva degli amministratori.

Nuova forma societaria o sottotipo di società a responsabilità limitata?

Di particolare interesse è stabilire se la s.r.l.s. è un nuovo tipo sociale o una variante, un sottotipo, della s.r.l. ordinaria. Il problema non è meramente accademico perché, a seconda che si scelga una soluzione oppure l'altra, ne discendono conseguenza molto diverse. Infatti, qualora, ad esempio, i soci dovessero decidere di aumentare il capitale sociale ad un importo pari o superiore a 10.000 euro, inevitabilmente, si assisterebbe al passaggio della s.r.l.s. ad s.r.l. ordinaria. E così, se si aderisse alla tesi che considera la s.r.l.s. un nuovo modello societario, ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria trasformazione che accorderebbe ai soci che non vi hanno concorso l'esercizio del diritto di recesso mentre, all'opposto, qualora si accedesse alla tesi opposta, si tratterebbe soltanto di una mera modifica statutaria che non consente il diritto di recesso. Non va dimenticato che potrebbe realizzarsi anche il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria a capitale unitario, di cui all'art. 2463, comma 4, c.c.. La dottrina e la prassi appaiono divise sulla natura della s.r.l.s. perché a favore di entrambe le tesi militano argomenti degni di nota. Tuttavia sembra convincente la tesi che la s.r.l.s. non è un tipo distinto di s.r.l. ma un suo sottotipo perché essa appare caratteristica della fase iniziale della vita della società, introdotta per facilitare l'accesso dell'imprenditoria giovanile (e non solo) alla forma di società di capitali più diffuso (le s.r.l., appunto), godendo pienamente della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, rendendo più semplice, in prospettiva, l'utilizzo del modello ordinario, iniziando con un modello più “light” (rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata, ut supra), esattamente come, per fare un parallelismo, mutatis mutandis, in tema di società per azioni, una società per azioni non quotata con azionariato diffuso (art. 2325-bis c.c.), introdotta nel nostro ordinamento giuridico principalmente allo scopo di rendere più graduale, alle società che intendono procedere all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la transizione dalla disciplina delle società non quotate a quella più rigorosa stabilita dal TUF per gli emittenti quotati. A ciò si aggiunga che l'art. 2463-bis c.c. è stato inserito nella sezione “Disposizioni generali” del Capo VII relativo alle “società a responsabilità limitata”, e che l'ultimo comma dell'art. 2463-bis c.c. stabilisce che “salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”. Dunque e riassuntivamente il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria non può essere qualificato in termini di trasformazione in senso proprio, ma si attua attraverso una deliberazione di modifica dell'atto costitutivo a cui si accompagna la correzione della denominazione sociale, e, talora, la variazione dell'ammontare del capitale sociale (Benatti, Art. 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata), op. cit., 233).

Riferimenti

Normativi

  • artt. 2325-bis, 2463, 2463-bis, 2464, 2479, 2481-ter, 2482-ter, c.c.;
  • art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;
  • art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
  • art. 9, lett. b-bis), D.L. 28 giugno 2013, n. 76;
  • L. 9 agosto 2013, 99;
  • D.M. 23 giugno 2012, n. 138.
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