Atto costitutivo di s.r.l.

Giuliana Migliorati
08 Maggio 2019

La s.r.l. è il tipo di società che ha risentito delle maggiori modifiche con la riforma di diritto societario e con i successivi interventi miranti a semplificare e incentivare la costituzione di nuove piccole e medie imprese. Il procedimento di costituzione della s.r.l. è articolato, come per le altre società di capitali, nell'atto notarile di costituzione e nella successiva iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese.
Inquadramento

La s.r.l. è il tipo di società che ha risentito delle maggiori modifiche con la riforma di diritto societario e con i successivi interventi miranti a semplificare e incentivare la costituzione di nuove piccole e medie imprese.

Il procedimento di costituzione della s.r.l. è articolato, come per le altre società di capitali, nell'atto notarile di costituzione e nella successiva iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese.

Le disposizioni sulla s.r.l. non menzionano la parola statuto, ma fanno sempre riferimento al termine “atto costitutivo” e all'espressione “norme relative al funzionamento della società”. Anche se le norme non richiedono per la redazione della s.r.l. la stipulazione di due documenti separati, lasciando invece intendere che l'atto costitutivo debba esso stesso contenere le norme statutarie, la prassi notarile applica per analogia le disposizioni in tema di s.p.a. e quindi inserisce le clausole sul funzionamento della s.r.l. all'interno dello statuto, inteso in senso formale quale documento allegato all'atto costitutivo e contenente le regole del rapporto sociale non aventi carattere transitorio.

Gli elementi originari che caratterizzano la s.r.l. sono:

- la personalità giuridica, evidenziata dall'art. 2462 c.c.;

- le partecipazioni, imperniate sul concetto di “quota”, che non possono essere rappresentate da azioni e non possono essere oggetto di offerta al pubblico;

- pure caratterizzante è l'ampia autonomia statutaria di cui godono i soci, nel rispetto dell'organizzazione corporativa caratterizzata dalla necessaria separazione di funzioni tra tre organi: assemblea, amministrazione e controllo (quest'ultima, peraltro, non sempre necessaria).

La versatilità delle s.r.l. è stata più di recente utilizzata per configurare altre varianti di s.r.l., tra cui la s.r.l. semplificata, la s.r.l. start-up innovativa, la s.r.l. P.M.I. (piccola media impresa), nelle quali risultano messi in discussione alcuni elementi caratterizzanti il tipo in oggetto.

La costituzione di s.r.l.

La disciplina delle s.r.l. è stata pensata dal legislatore della riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) come un impianto autonomo rispetto a quello delle s.p.a., nell'ottica di attuare un'integrale revisione della s.r.l. tradizionale volta ad offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità ed imperniato fondamentalmente sulla valorizzazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali; la nuova s.r.l. si caratterizza come una società di capitali, ma per certi versi avvicinabile ai tipi personalistici, la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina stabilite per la società per azioni. Sul piano sistematico, questa tendenza si desume, da un lato dalla mancanza di un richiamo generale ad altre normative, a differenza di quanto accade in altre ipotesi (ex multis, la società in accomandita semplice), dall'altro dalla ripetizione di tutte le disposizioni necessarie per la costituzione ed il funzionamento della s.r.l.. Questa tecnica legislativa, se da un lato esalta l'autonomia del tipo sociale, non favorisce, di certo, l'immediata intelligibilità del testo normativo e causa problemi interpretativi; anche perché, in alcune aree di interesse, tra cui quella inerente la costituzione della società, vengono ripetute disposizioni e/o vengono richiami alle norme prescritte per le s.p.a..

Sul piano dell'autonomia, numerose sono le disposizioni che confermano la propensione legislativa verso la versatilità statutaria: è ammessa la previsione per statuto dell'amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva di tutti i soci; lo statuto può consentire che le decisioni dei soci possano essere assunte con il metodo non collegiale; l'art. 2479, comma 3, c.c. dispone che «l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Per le decisioni dei soci, ivi inclusa l'adozione delle modifiche statutarie, può essere adottato il principio unanimistico. Inoltre, la flessibilità e l'autonomia del modello societario sono confermate dalla recente introduzione, accanto alla s.r.l. tradizionale, della s.r.l. semplificata e della s.r.l. start-up innovativa, nonché dalle incisive modifiche intervenute in materia di capitale sociale.

L'art. 2462 c.c. costituisce il fondamento normativo dell'autonomia patrimoniale perfetta e della personalità giuridica della società, enunciando un principio che sancisce la separazione assoluta e reciproca tra il patrimonio della società ed il patrimonio personale dei singoli soci: è infatti stabilito che delle obbligazioni sociali risponda unicamente la società con il suo patrimonio ed è vietato ai creditori personali del singolo socio di aggredire il patrimonio della società al fine di soddisfare le proprie pretese.

L'unica deroga al predetto principio di autonomia patrimoniale perfetta riguarda la s.r.l. unipersonale insolvente, per la quale l'art. 2462, comma 2, c.c., oggi rubricato “Responsabilità” anziché “Nozione”, prevede, infatti, a carico dell'unico socio di s.r.l., una responsabilità illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli ha posseduto l'intero capitale, qualora non sia stato versato l'intero ammontare dei conferimenti, ovvero fino a che non sia depositata presso il Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione di unipersonalità, di cui all'art. 2470, comma 4, c.c., contenente i dati anagrafici dell'unico socio.

Elementi dell'atto costitutivo

Forma. Le disposizioni in tema di s.r.l., quanto alla forma, ricalcano quelle in materia di s.p.a.: la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico provoca la nullità della società, ai sensi degli artt. 2463, comma 3, e 2332, comma 1, c.c.. Il medesimo formalismo sarà, analogamente, rispettato per la procura a costituire una s.r.l., ovvero per la stipula di un contratto preliminare di costituzione di società a responsabilità limitata.

La legge n. 340 del 2000, al fine di semplificare il procedimento di costituzione delle società di capitali, ha soppresso la fase intermedia dell'omologazione dell'atto costitutivo da parte della autorità giudiziaria e tale scelta legislativa risulta confermata dalla Riforma societaria del 2003.

Denominazione: può contenere anche nomi di fantasia, purché non siano idonei a creare confusione; inoltre, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 2463, comma 2, n. 2 e 2250 c.c., si esclude che la denominazione sociale debba indicare che la società è unipersonale ovvero che la società è in liquidazione. Tali precisazioni devono risultare soltanto negli atti e nella corrispondenza della società e pertanto non occorre modificare lo statuto in caso di sopravvenuta unipersonalità ovvero di messa in liquidazione della società. Analogamente, se la società è sottoposta all'altrui attività di direzione e di coordinamento, anche tale circostanza dovrà essere indicata esclusivamente negli atti e nella corrispondenza, ex art. 2497-bis, comma 1, c.c.

Sede della società: l'indicazione del domicilio dei soci non può coincidere con quello della sede legale della società. Inoltre, quanto la legge richiede l'indicazione dello “Stato di costituzione” dei soci diversi dalle persone fisiche, intende soddisfare l'esigenza di coordinare la disciplina societaria con le norme di diritto internazionale privato ed, in particolare, con l'art. 25 della L. n. 218/95 a norma del quale “le società, le associazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato l'atto di costituzione”. L'indirizzo completo della società, comprensivo della via e del civico, non deve più essere inserito all'interno dell'atto costitutivo, ove è sufficiente l'indicazione del Comune, ma soltanto, ai sensi dell'art. 2250 c.c., negli atti e nella corrispondenza della società ed, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att., deve essere depositato, mediante una apposita dichiarazione, nel Registro delle Imprese competente.

Sedi secondarie: ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 2 c. c., l'atto costitutivo può indicare una o più sedi secondarie della società, ubicate nello stesso luogo o in un luogo diverso da quello in cui è ubicata la sede legale; questa facoltà risponde al bisogno di suddividere la direzione e la gestione degli affari societari tra l'organo amministrativo preposto alla sede legale ed un rappresentante stabilmente preposto alla sede secondaria. Ne deriva che l'istituzione di una sede secondaria non può prescindere della contestuale nomina di un rappresentante (di regola munito di procura institoria) stabilmente preposto ad essa.

Oggetto sociale: I requisiti di specificità e di determinatezza dell'oggetto sociale introdotti dalla riforma di diritto societario costituiscono il presupposto per la corretta applicazione di numerose norme, quali, ad esempio, l'art. 2361 c.c. - dettato in materia di s.p.a. applicabile anche alle s.r.l. - e quali, ancora, l'art. 2473 c.c. e l'art. 2497-quater c.c.. In secondo luogo, i predetti requisiti delimitano i poteri dell'organo amministrativo nei confronti della società, nel senso che la descrizione analitica dell'oggetto sociale serve a circoscrivere l'operato degli amministratori che, infatti, eccedendo l'incarico, si rendono responsabili per i danni che la società subisce in conseguenza del loro agire (art. 2476 c.c.) e serve, altresì, ad invalidare i cdd. atti esorbitanti, ove si provi che il terzo contraente abbia intenzionalmente agito in danno della società (art. 2475 bis c. .). Conseguentemente, l'oggetto sociale può essere strutturato, innanzitutto, come semplice, come complesso o come plurimo. L'oggetto sociale c.d. semplice o unico descrive un'unica determinata attività che la società si è proposta di svolgere per tutta la sua durata. Il requisito della specificità dell'oggetto sociale non esclude che lo stesso possa essere strutturato in modo, per così dire, complesso o, addirittura, plurimo. E' necessario, tuttavia, che nella relativa clausola statutaria siano descritte, in modo analitico, tutte le attività che la società intende perseguire. Diversamente lo stesso oggetto sociale risulterebbe indeterminato e, quindi, nullo.

Capitale sociale: soffermandoci soltanto sul capitale cd. “nominale” (non essendo oggetto di indagine il capitale cd. “reale”, altrimenti detto “capitale effettivo” ovvero “netto patrimoniale”) rileva in quanto in sede di atto costitutivo la legge richiede l'indicazione del capitale nominale: esso è definibile come un'entità numerica che esprime in termini pecuniari il valore dei conferimenti eseguiti dai soci. Si tratta di una cifra indisponibile che, come tale, ai sensi dell'art. 2424 c.c., deve essere iscritta tra le poste passive del bilancio.

Per grandi linee, possiamo accennare alle principali funzioni svolte dal capitale sociale nominale: da un lato quella organizzativa, dall'altro quella di garanzia, dall'altra ancora quella produttiva. Nel primo senso (funzione organizzativa) il capitale costituisce indice di misurazione di alcuni fondamentali diritti, di natura amministrativa - come, ad esempio, il diritto di voto – e di natura patrimoniale – ex multis, diritto agli utili. Tali diritti, infatti, spettano, di regola, a ciascuno dei soci in misura proporzionale alla parte del capitale sociale (nominale) sottoscritto. La funzione di garanzia si esprime con la necessità che esso non possa essere ripartito tra i soci per tutta la durata della vita societaria, dovendo rimanere fissato nel proprio ammontare minimo a garanzia dei creditori sociali. La funzione produttiva è costituita da un importo almeno sufficiente a far intraprendere l'attività economica oggetto della società. Orbene, posto che con la L. n. 99/2013 è stata introdotta la facoltà di costituire 1) s.r.l. ordinarie con capitale inferiore ai 10.000,00 euro (ma non inferiore ad 1 euro); 2) s.r.l. semplificate (s.r.l.s.) con capitale sociale minimo tra 1 e 9999,99 euro, l'importo del capitale nominale di 10.000 euro richiesto dall'art. 2463 c.c. non rappresenta più il minimo legale, bensì una soglia rilevante ai fini della disciplina applicabile in tema di conferimenti e riserva legale: alla luce di tali modifiche al capitale nominale, è stato sostenuto da molti che la funzione di garanzia, come anche la funzione di produttività del capitale sociale sono offuscate dinanzi a norme che da un lato permettono che la società (a responsabilità limitata) sia costituita con una dotazione patrimoniale solo simbolica (e dunque a priori inidonea a rappresentare alcun credibile “supplemento di garanzia” per i creditori, ovvero a munire l'ente di mezzi propri onde svolgere, in combinazione con i mezzi forniti da terzi, l'attività prevista come oggetto sociale), dall'altro consentono che l'impresa continui nella veste societaria originariamente prescelta nonostante la perdita anche integrale delle risorse che i soci si erano impegnati a mantenere stabilmente vincolate.

Conferimenti e quote sociali: con la riforma societaria, è richiesta l'indicazione separata del valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio (art. 2463, comma 2, n. 5 c.c.) e della quota di partecipazione assegnata al medesimo (art. 2463, comma 2, n. 6 c.c.). Questa cesura è stata creata per dare risalto al fatto che il criterio della proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale non costituisce più la regola generale in materia di s.r.l. bensì un principio suppletivo: posto che l'art. 2468, comma 2 c.c. dispone che la quota sociale di s. r. l. può essere attribuita anche in misura non proporzionale al valore del conferimento effettuato dal socio in esecuzione del suo obbligo di sottoscrizione, la proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale costituisce una regola soltanto in assenza di una diversa pattuizione tra i soci.

Conferimenti di beni in natura: l'art. 2464 comma 2 c.c. ha ampliato la categoria dei beni conferibili in una s.r.l., mediante l'espressa previsione della conferibilità di ogni entità utile alla quale sia possibile attribuire un valore patrimoniale. Pertanto può essere conferito nella s.r.l. qualsiasi bene o utilità, purché sia valutabile economicamente; il legislatore (art. 2465 c.c.) richiede per tali conferimenti, in capo al conferente, la predisposizione di una relazione giurata da parte di un revisore legale contenente la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Resta inteso che detta relazione, però, non è insindacabile in quanto, seppur il giudice non si possa sostituire nella propria valutazione a quella contenuta nella relazione giurata suddetta, questi può sicuramente valutarne la completezza, nonché la logicità, la coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto.

Quanto ai conferimenti di opera e servizi, essendo una peculiarità delle s.r.l. rispetto alle s.p.a., si rinvia al successivo paragrafo.

In evidenza: Massima del Consiglio Notarile 148 – modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro

Alla luce del nuovo testo dell'art. 2464, comma 4, c.c. (introdotto all'art. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:

(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;

(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall'atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante;

(c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a..

In evidenza: Conferibilità di criptovalute.

Nel caso in esame il giudicante […] ha ritenuto che la perizia di stima non presentasse un livello di completezza ed affidabilità sufficiente per consentire un'esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame e ciò a ragione visto che, anche in considerazione della novità della materia, solo a seguito di discussione in udienza era emerso che la criptomoneta in questione non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e moneta avente corso legale, risultando, pertanto, la stessa carente e non specificatamente dettagliata in merito alla analisi dei requisiti necessari affinché la criptomoneta potesse essere oggetto di conferimento sociale.

La questione più importante affrontata dal Tribunale di Brescia riguarda proprio i requisiti che la criptovaluta deve possedere per poter essere considerata oggetto di conferimento: presenza della stessa in mercati di scambio, idoneità ad essere oggetto di valutazione economica, possibilità di essere aggredibile in fase di esecuzione. Non tutte le criptomonete sono suscettibili di una valutazione economica effettiva e concreta e, pertanto, idonee ad essere conferite. Come è noto, infatti, esistono sul mercato moltissime criptomonete differenti tra le quali la più nota, anche perché è stata la prima, è sicuramente il Bitcoin (ad oggi si contano più di 2000 criptomonete diverse e quasi ogni giorno se ne aggiungono di nuove). Il Tribunale di Brescia, a differenza di quanto rilevato dal Notaio che aveva negato il proprio assenso basandosi sulla volatilità della criptovaluta, non ha ritenuto questa “caratteristica” impeditiva del conferimento ma ha basato il proprio convincimento - a ragione - solo ed unicamente sul criterio della valutazione economica proprio nella consapevolezza di quanto sopra detto. Pertanto qualora una criptomoneta, come quella in esame, non sia presente in alcuna piattaforma di scambio né sia certa la sua quotazione ma solo riferibile ad una piattaforma riconducibile ai soggetti creatori della stessa, certamente non potrà essere considerata suscettibile di valutazione economica e pertanto difetterà del requisito dettato dall'art. 2464 c.c. necessario affinché un bene possa essere oggetto di conferimento.

(F. Bartolini, Requisiti della criptovaluta, ex art. 2464, comma 2, c.c., ai fini del conferimento nel capitale sociale di una s.r.l., in questo portale: Nota a: Tribunale Brescia, 25 luglio 2018, n. 7556. Si veda anche la pronuncia di secondo grado: App. Brescia, 24 ottobre 2018, ivi).

Differenze rispetto al regime della s.p.a.

Nella s.r.l. non è contemplato il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione, presente invece nelle società per azioni.

La flessibilità del modello sociale di s.r.l. si evince, in massima misura, in materia di capitale sociale: di regola, infatti, è richiesto un capitale iniziale di euro 10.000 (forma ordinaria di s.r.l.); con le recenti riforme portate dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, modificata con L. 9 agosto 2013 n. 99, è stato introdotto il modello della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.); questo modello è stato predisposto al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile, introducendo misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche, salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata. Le principali caratteristiche della s.r.l.s., nella originaria configurazione normativa, consistevano nella determinazione dell'ammontare minimo di capitale sociale trascurabile (almeno un euro e non più di 9.999,99 euro), nella fissazione dell'età minima di uno o più soci, inferiore a 35 anni alla data della sua costituzione, e nel contenimento dei costi di costituzione; successivamente, con la L. 7 agosto 2012, n. 134, è stata istituita la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2463-bis c.c., permetteva la costituzione di una s.r.l.c.r. anche alle persone fisiche che avessero già compiuto i 35 anni alla data della sua costituzione, prevedendo, altresì, la possibilità che l'amministrazione della società fosse affidata a persone fisiche anche diverse dai soci. La L. 9 agosto 2013, n. 99 ha abrogato, di fatto, la società a capitale ridotto, estendendo i benefici della s.r.l.s a tutte le persone fisiche abolendo il limite dei 35 anni d'età e introducendo il comma 4 dell'art. 2463 c.c., che consente anche alle s.r.l. ordinarie, a determinate condizioni, di costituirsi con un capitale unitario o irrisorio. Inoltre, l'art. 57 del d.l. n. 50/2017 (convertito dalla l. n. 96/2017) ha esteso molte previsioni introdotte per le imprese innovative a tutte le s.r.l. qualificabili piccole e medie imprese, da intendersi probabilmente come le società che, in base al più recente bilancio annuale o consolidato (e tenuto conto delle dimensioni del gruppo di appartenenza), soddisfino due dei tre criteri: numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro. Tale ultimo intervento ha, pertanto, esteso le previsioni sopra ricordate al maggior numero di imprese italiane che sono costituite in forma di s.r.l.; cosicché quest'ultime, a prescindere dal carattere innovativo dell'attività, hanno la facoltà di emettere categorie di quote fornite di diritti particolari che possono essere offerte sul mercato.

L'atto costitutivo di s.r.l. ricalca quello delle s.p.a., con talune differenze che ne esaltano l'autonomia statutaria. Al di là della denominazione sociale, che deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata, la s.r.l. deve indicare, in sede di costituzione, le generalità dei soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato, i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, l'importo globale delle spese poste a carico della società per la costituzione della stessa.

A differenza che nella s.p.a., non è richiesta l'indicazione della durata della s.r.l.: posto che la s.r.l. può essere costituita anche a tempo indeterminato, qualora lo statuto nulla preveda, la società si intenderà costituita a tempo indeterminato, con applicazione delle disposizioni in materia di recesso del socio: a questo proposito, ricordiamo che la possibilità di contrarre una s.r.l. a tempo indeterminato trova conferma nell'art. 2473, comma 2, c. c., secondo il quale, se la società è contratta a tempo indeterminato, il socio ha il diritto di recedere in ogni tempo e con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo preveda un periodo di preavviso di durata maggiore, ma comunque non superiore ad un anno. Qualora l'atto costitutivo preveda un termine preciso di durata e tale termine ecceda la vita media dei soci, tale clausola viene spesso assimilata alla durata sociale indeterminata.

Conferimenti di opera e servizi. Nella s.r.l. un elemento peculiare, che ancora una volta esalta l'impianto personalistico del tipo sociale, è costituito dalla facoltà dei soci di eseguire prestazioni di opera e servizi a titolo di conferimento (art. 2464 comma 6, c.c.): mentre nelle società di persone i conferimenti di opera o servizi possono essere valorizzati ai fini della partecipazione agli utili indipendentemente dall'assegnazione di un valore globale all'opera o al servizio (art. 2295, comma 1, n. 7, c.c.), nelle s.r.l. ciò non potrebbe avvenire, in quanto la partecipazione agli utili (con eccezione dei diritti particolari e dei diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari che possono essere emessi dalle start-up/pmi innovative) dipende esclusivamente dalla quota di partecipazione al capitale sociale (art. 2463, comma 2, n. 6, c.c.); l'opera o il servizio devono risultare suscettibili di valutazione economica e devono essere valutabili globalmente ai fini della determinazione della parte di capitale che con essi risulta sottoscritto. Quanto all'imputazione a capitale del valore dell'opera o del servizio, l'art. 2464 comma 6 c.c. richiede che la polizza e/o fideiussione a garanzia dei conferimenti di facere garantiscano, per l'intero valore assegnato ai conferimenti, le obbligazioni assunte dal socio; orbene, deve ritenersi che, sebbene diverso possa essere il modo in cui il valore dell'opera o del servizio è determinato, l'espressione “intero valore assegnato” di cui all'art. 2464, comma 6 c.c. non sia intesa come vincolo per le parti di valorizzare come conferimento tutto il valore obiettivo dell'opera o del servizio; diversamente, sarà possibile ripartire tra capitale e sopraprezzo il valore globale assegnato all'opera o al servizio, di tal che l'opera o il servizio possono costituire apporto non imputato a capitale, ma valorizzabile con l'emissione di strumenti finanziari o con assegnazioni non proporzionali di azioni. Sarà inoltre possibile valorizzare come conferimento solo una parte del valore obiettivo dell'apporto d'opera o di servizi, mentre altra parte potrà essere remunerata per via contrattuale. Di conseguenza, per “intero valore assegnato agli obblighi di eseguire l'opera o il servizio” si deve intendere quello convenzionalmente attribuito al conferimento, tanto per la parte imputata a capitale, quanto per quella eventualmente imputata a sopraprezzo.

Come sopra indicato, relativamente alle partecipazioni sociali, ciascun socio è titolare di una sola quota e le quote possono essere di diverso ammontare e sono divisibili;

Quanto all'organo di amministrazione: è dubbia l'ammissibilità dell'adozione di sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale, tipici della s.p.a., ove non consentano l'istituzione delel figure di controllo di cui all'art. 2477 c.c. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale;

La nomina dell'organo di controllo, ossia dell'organo deputato ad effettuare il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti, è facoltativa, tranne che nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3, c.c.. La nomina dei primi amministratori e dei sindaci è un'indicazione essenziale dell'atto costitutivo. Ciò, di per sé, non comporterebbe che i soggetti nominati debbano accettare la carica già in sede di atto costitutivo; ma la necessità di una tale accettazione, almeno di una parte degli amministratori, potrebbe conseguire al rispetto dell'art. 2464, comma 4, c.c. (versamento dei conferimenti in danaro all'organo amministrativo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo).

Lo statuto di s.r.l.

La regola generale del riconoscimento in capo alla s.r.l. di ampia autonomia statutaria può essere desunta da numerose disposizioni nel codice post-riforma tra cui la possibilità per i soci di intervenire nella gestione o nell'attribuzione di diritti particolari; la previsione di limiti alla circolazione delle partecipazioni anche molto stringenti; la derogabilità del regime di libera circolazione delle quote (art. 2469, comma 1, c.c.) e la facoltà di prevedere metodi alternativi per l'assunzione delle decisioni sociali (art. 2479, comma 3, c.c.) – tra cui la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto -, la facoltà di valorizzare sistemi di amministrazione anche non collegiale (artt. 2468, comma 3, 2469, comma 2, 2475, comma 3, c.c.; 2479, comma 1, c.c.): d'altro canto sono molteplici le disposizioni che fanno salva una diversa previsione dello statuto (ossia delle norme di funzionamento). Con particolare riguardo al caso in cui il legislatore statuisce una generica libertà statutaria senza nulla aggiungere, sorge per l'operatore il problema di determinare i confini entro cui può esplicarsi l'autonomia privata e, nello specifico, se possa orientarsi sia per una maggiore rigidità in senso corporativo, che viceversa. Il legislatore, infatti, non ha esteso, per le materie delegate all'autonomia statutaria, la disciplina delle s.p.a., pertanto non sempre è agevole l'opera interpretativa degli statuti sociali.

In evidenza: start-up innovativa e statuto

Nel sistema semplificato introdotto per la costituzione delle start-up la presenza di un atto societario (atto costitutivo, statuto, atto modificativo) corrispondente allo standard assicura la piena tutela dell'interesse pubblico alla preventiva verifica della legalità sostanziale: è il modello uniforme che garantisce, a monte, la coerenza dell'atto costitutivo o modificativo con i crismi della legalità sostanziale. È illegittimo – e va pertanto annullato – l'inciso “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto”, contenuto nell'art. 4, comma 1, D.M. 17 febbraio 2016, occorrendo evidentemente una “modifica” o “ripetizione” dell'atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel cado di start-up innovativa non costituita secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni codicistiche (art. 2463 c.c.), una volta che sia esaurito il periodo di validità del regime speciale o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge.

(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02 ottobre 2017, n. 10004, in questo portale, con nota di Signorelli)

L'iscrizione dell'atto costitutivo di s.r.l. - rinvio

Come in tema di s.p.a., anche per le s.r.l. l'atto costitutivo nella forma dell'atto costituisce soltanto la prima fase della venuta ad esistenza della società a responsabilità limitata, cui deve seguire l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese al fine del procedimento di costituzione della società.

L'iscrizione dell'atto costitutivo ha una duplice efficacia, costitutiva e dichiarativa: ha efficacia costitutiva, nel senso che, soltanto a seguito della predetta iscrizione nel registro delle imprese, la società acquista personalità giuridica e viene, pertanto, ad esistenza (comb. disp. degli artt. 2331 e 2463 c.c.). Ha efficacia dichiarativa, nel senso che le regole integrative o derogatorie della disciplina legale contenute nell'atto costitutivo divengono opponibili ai terzi soltanto decorsi quindici giorni dalla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese (arg. ex art. 2448, comma 2, c.c.).

In base agli artt. 2330 e 2463 c. c., è onere del notaio rogante provvedere, entro 10 giorni dalla stipula, al deposito dell'atto e dei suoi allegati presso il Registro delle imprese (il termine dei 10 giorni è una novità portata dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12).

In evidenza: vendita e preliminare di quote societarie

Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.

(Cass. Civ., 20 luglio 2012 n. 12712, in Giur. Comm. 2014, 2, II, 259).

In evidenza: rapporto tra s.r.l. e PMI

L'esatta determinazione nei dettagli della disciplina applicabile alla s.r.l. PMI parrebbe operazione assai semplice, riducendosi ad una banale formula aritmetica: artt. 2463 ss. c.c. più art. 26 d.l. 179/2012 meno disposizioni codicistiche relative alla conformazione e al contenuto delle partecipazioni, derogate dall'art. 26. La sola accortezza da osservare, nella recitazione della formula, parrebbe essere quella di ricordare che la deroga introdotta dall'art. 26 non porta alla disapplicazione assoluta di queste ultime disposizioni, bensì esclusivamente della loro imperatività: giacché la PMI può, ad esempio, presentare partecipazioni speciali su basi soggettive ex art. 2468, co. 3, come può accordare alle categorie tutti i diritti ordinari, unitamente ad un privilegio aggiuntivo, e via dicendo; e deve, anzi, presentare almeno una partecipazione di diritto comune, come si è rilevato.

In realtà, l'operazione è tutt'altro che semplice e tutt'altro che scontati ne sono gli esiti. L'art. 26 pare invero dotato di una forza modificativa capace di interferire sul regime ordinario a livelli ulteriori rispetto a quello su cui sono declinati i principi della partecipazione alla società. Questa forza pare suscettibile di esplicarsi in una duplice direzione: in senso additivo, richiamando talune disposizioni dalla disciplina della società per azioni, serventi esigenze non contemplate dalla disciplina comune della s.r.l. e collegate alla speciale connotazione finanziaria che può assumere l'assetto partecipativo della PMI; come inibitore, impedendo viceversa l'applicazione di talune norme pur apparentemente comuni a tutte le s.r.l., ma che in realtà sottendono un quadro di interessi e di ruoli che può rimanere estraneo all'assetto partecipativo della PMI.

(M. Cian, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. Soc., fasc. 4, 1 agosto 2018, 818)

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 2462-2465 c.c.

Prassi:

  • Massime del Consiglio Notarile di Milano 143,148.
  • Massima del Commissione Studi Societari del Comitato del Triveneto

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., 20 luglio 2012 n. 12712
  • T.A.R. Roma, sez. III, 02/10/2017, n. 10004
  • Trib. Brescia, 25 luglio 2018, n. 7556
  • App. Brescia, 24 ottobre 2018
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