Aumento di capitale delegatoFonte: Cod. Civ. Articolo 2443
20 Giugno 2018
Inquadramento
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Inoltre, tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione a favore degli azionisti e degli obbligazionisti convertibili; in questo caso lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facoltà indicata può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge. Appare evidente come in tale ipotesi la scelta di aumentare il capitale, per quanto delegata all'organo di amministrazione, sia comunque riferibile ai soci in virtù dei limiti temporali e quantitativi espressi in sede costitutiva o assembleare. Aumento del capitale
L'ipotesi in esame delinea gli elementi necessari in ogni caso di delega di aumento di capitale sociale: ammontare massimo del capitale c.d. autorizzato e termine finale della delega, nonché le ragioni e le cause di esclusione del diritto di opzione, le quali implicano la necessità di individuare, nell'ambito delle deliberazione di delega, i beni o la tipologia di beni da conferire ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dell'offerta. L'aumento delegato a favore dell'amministratore vuole una delimitazione temporale e quantitativa a carico dell'organo di amministrazione nella possibilità di esercizio della delega, con ciò avendosi il chiaro riscontro per cui i soci rimangono titolari, de facto, della decisione di aumentare il capitale sociale. I soci, difatti, devono espressamente indicare i limiti quantitativi dell'aumento, ferma la possibilità, di conseguenza, che l'amministratore possa decidere di segmentare l'importo complessivo in vari momenti pur sempre entro i limiti temporali che la norma indica.
È pienamente valida la deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società per azioni che, escludendo il diritto di opzione, delega agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad una cifra massima predeterminata, offrendo nuove azioni ordinarie in sottoscrizione a terzi ovvero a dirigenti individuati dagli amministratori e dipendenti dalla società emittente, o da sue controllanti o controllate, ad un prezzo volta per volta determinato dagli amministratori per ciascuna tranche di aumento del capitale nel rispetto dei limiti di legge. Risulta necessario che gli amministratori motivino le decisioni di esclusione o limitazione del diritto di opzione, con la connessa derivazione concettuale per cui i soci devono poter conoscere le ragione che portano l'organo di amministrazione a escludere o limitare il proprio diritto di sottoscrizione in proporzione all'aliquota del capitale posseduto.
Sotto il profilo formale, nell'ipotesi di delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'amministrazione o dell'amministratore unico deve essere verbalizzata per atto pubblico. L'intervento del notaio non occorre quando l'organo amministrativo viene delegato ad eseguire l'aumento del capitale sociale già deliberato dall'assemblea, mentre è necessario se l'atto costitutivo o la deliberazione assembleare prevedano la delega agli amministratori dell'aumento del capitale, fissandone solamente l'ammontare massimo e il periodo non superiore all'anno entro cui la delega può operare.
Assemblea e delega
L'art. 2443 c.c., che disciplina il caso in cui all'organo amministrativo sia demandata la decisione sull'aumento del capitale sociale, è inapplicabile all'ipotesi in cui l'assemblea, deliberato l'aumento del capitale, ne demanda all'organo amministrativo la determinazione delle modalità esecutive. Difatti, quando l'assemblea straordinaria di una società per azioni, deliberando un aumento di capitale, demandi all'organo amministrativo di stabilirne le modalità esecutive, non si applica l'art. 2443 c.c. Nel caso di successiva modificazione dell'atto costituitvo, indicante la previsione della delega a favore dell'organo di amministrazione, il conferimento agli amministratori da parte dell'assemblea straordinaria del potere di aumentare il capitale sociale presuppone una esplicita deliberazione dell'assemblea straordinaria stessa volta ad inserire nell'atto costitutivo della società una clausola che espressamente preveda tale possibilità di delega. La delega per l'aumento del capitale sociale, sia nella s.p.a. sia nella s.r.l., salvo che non contenga particolari limiti fissati dai soci (in sede di atto costitutivo o di deliberazione di modifica dello statuto) al momento del suo conferimento, permette all'organo amministrativo di deliberare l'aumento del capitale sociale sino alla data ultima della sua scadenza, così varando un'operazione che si concluderà oltre il termine finale previsto nella delega stessa; esercitare il potere delegato in una o più volte, avendo come parametri di riferimento per le successive deliberazioni di aumento i limiti (massimi, di importo e di durata) fissati nella delega ed il capitale già sottoscritto (o quello già deliberato) in occasione delle precedenti tranches (rispettivamente se già scadute o meno); decidere sulla inscindibilità o scindibilità dell'aumento, anche con riferimento all'efficacia delle sottoscrizioni (cosiddetta scindibilità di secondo grado).
Soci e amministratore
La delega dell'assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale deve essere recepita nello statuto depositato, essendo la pubblicità e conoscibilità delle modifiche statutarie prevista dalla legge. La delega prevista dall'art. 2443 deve ritenersi legittimamente conferita dall'assemblea soltanto qualora quest'ultima abbia già provveduto a modificare l'atto costitutivo, introducendo in esso, ove non prevista, la possibilità di attribuire al consiglio la facoltà di aumentare il capitale. La delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale presuppone che, ai sensi dell'art. 2443 c.c., l'atto costitutivo l'abbia attribuita agli stessi o che, in assenza di previsione originaria, questa formi oggetto di esplicita e preventiva delibera di modifica, adottata con le formalità di legge da parte dell'assemblea straordinaria, dell'atto costitutivo stesso, dovendosi escludere che la modificazione possa essere delegata con delibera implicita al consiglio di amministrazione.
Statuto e delega
Per il conferimento agli amministratori della delega ad aumentare il capitale sociale, l'art. 2443 comma 2 c.c., esige una deliberazione espressa di modifica dell'atto costitutivo da parte dell'assemblea straordinaria che introduca nello statuto l'attribuzione della facoltà delegata agli amministratori. La facoltà (statutaria) di cui all'art. 2443 c.c. non può, quindi, conferirsi implicitamente mediante una deliberazione assembleare con la quale si attribuisca direttamente agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. Con riguardo alla disciplina delle s.r.l. e della possibilità di estensione applicativa, la delega statutaria agli amministratori della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, prevista dal legislatore per le società per azioni, ex art. 2443 c.c., non è applicabile alle società a responsabilità limitata sia per ragioni di carattere logico-sistematico, posto che il legislatore ha specificatamente indicato quali norme delle società per azioni sono applicabili anche alle s.r.l., sia per ragioni logico-giuridiche, posto che la norma in esame attribuendo all'organo amministrativo il potere di aumentare il capitale sociale - potere spettante alla assemblea - ha carattere eccezionale e non può quindi essere suscettibile di applicazione estensiva.
Pertanto, appare utile confrontare la disciplina tra s.r.l. e s.p.a. in tema di aumento delegato del capitale sociale (conf. artt. 2443 e 2481 c.c.); la prima evidenza da sottolineare è la mancata presenza, in tema di s.r.l., di alcuna indicazione temporale (massima) per gli amministratori nella delega all'aumento del capitale sociale. Il dato non esclude, naturaliter, che sia l'atto costitutivo, o una sua successiva modificazione, a prescrivere, a carico dell'organo di amministrazione, un limite temporale per procedere all'operazione di capitalizzazione in aumento. La circostanza, appena esposta, trova ragione esegetica nel fatto che la s.r.l. è una tipologia societaria in cui la figura del socio ha maggiori, e più ampi, poteri di azione nei confronti dell'organo di amministrazione, a dispetto di quanto accade nelle dinamiche interne alle società per azioni. In tema, basti riflettere sul potere di controllo del socio e sulla concorrenza gestoria dello stesso (rispetto agli amministratori) per comprendere la disciplina positiva che non prevede la prescrizione di un limite temporale massimo per l'esercizio della delega degli amministratori. Invece, nelle società per azioni, fuori dal limite temporale concesso in statuto all'organo gestorio, il consiglio di amministrazione al quale era stata delegata dall'assemblea straordinaria la facoltà di aumentare il capitale sociale non può deliberare tale aumento dopo la scadenza del termine assegnatogli, né può l'assemblea straordinaria, dopo la scadenza del termine, delegare la facoltà di aumento al consiglio, richiamando la precedente deliberazione scaduta, anche se nelle more sia intervenuta una legge che aumenti il termine entro il quale il consiglio può deliberare l'aumento. Di conseguenza, la possibilità di adottare un aumento delegato da parte dell'organo di amministrazione passa attraverso una modifica dell'atto che preveda e consenta una nuova delega di aumento del capitale sociale. La norma, diversamente in tema di società a responsabilità limitata, rimette, pertanto, agli amministratori la scelta del momento più adatto per l'aumento di capitale. Il legislatore pone, unicamente, la condizione dell'integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti per evitare la formazione di un ampio capitale rappresentato, in realtà, prevalentemente da crediti verso i soci e che, in caso di insolvenza degli stessi, diverrebbe di critica realizzazione.
Riferimenti
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