Il rapporto di lavoro delle colf e delle badanti rientra nel più ampio campo di applicazione relativo al rapporto di lavoro domestico. Questo rapporto è un rapporto di lavoro subordinato regolato: dagli artt. 2240-2246 c.c.; dalla L. n. 339/58; dal CCNL dei collaboratori familiari-lavoro domestico del 20 febbraio 2014; dalla “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici” n. 189/2011 dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); dal D.P.R. n. 1403/71 (per quel che riguarda gli aspetti previdenziali). Il rapporto di lavoro domestico si concretizza nella prestazione del lavoratore finalizzata al corretto funzionamento della vita familiare. La prestazione può essere resa a favore di una persona, di un gruppo familiare o di una comunità stabile, ma non può mai essere resa nei confronti di un imprenditore o un professionista nell'ambito della professione svolta da quest'ultimi. Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro compresi i minori che hanno assolto l'obbligo scolastico e raggiunto l'età minima “da lavoro” di sedici anni.
Inquadramento del rapporto di lavoro
Scheda in fase di aggiornamento
Il rapporto di lavoro domestico si concretizza in un rapporto di lavoro subordinato ove la prestazione del lavoratore è finalizzata al corretto funzionamento della vita familiare, svolta in modo continuativo presso l'abitazione del datore di lavoro il quale può concedere al lavoratore la somministrazione del vitto e dell'alloggio.
Il datore di lavoro può essere configurato in una singola persona oppure in un gruppo familiare o in una comunità stabile senza fini di lucro. Il datore di lavoro non può avere un rapporto di lavoro domestico nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.
I lavoratori sono questi collaboratori addetti alle "normali incombenze familiari".
I requisiti perché la prestazione di lavoro domestico sia riconducibile al rapporto di lavoro subordinato sono i seguenti:
deve essere un rapporto di lavoro continuativo (non un rapporto puramente occasionale);
deve essere una prestazione resa all'interno dell'abitazione del datore di lavoro;
deve essere svolto al funzionamento della vita familiare ossia le prestazioni devono rispondere al bisogno personale del datore di lavoro o da un soggetto diverso che abbia comunque interesse alla vita familiare del datore di lavoro. Se la prestazione viene resa al di fuori dell'ambiente domestico è importante che il servizio sia diretto a soddisfare un bisogno personale del datore di lavoro (è il caso delle badanti che assistono il datore di lavoro ad esempio in una casa di cura ovvero delle baby-sitter che prestano il lavoro presso la propria abitazione)
Esempi di lavoratori domestici (oltre alle colf e badanti) rientranti nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato
Esempi di lavoratori domestici (oltre alle colf e badanti) che non rientrano nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato
Giardinieri custodi che svolgono la loro attività presso l'abitazione abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla propria famiglia
Custodi che svolgono la loro attività presso l'abitazione abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla propria famiglia.
Autisti se il datore di lavoro non è titolare di impresa o professione.
Coniuge o parte dell'unione civile o convivente che assiste invalidi e la prestazione svolta in forma subordinata retribuita.
Parenti e affini che assistono invalidi e la prestazione svolta in forma subordinata retribuita.
Autisti se il datore di lavoro è titolare dell'impresa o professioni.
Studenti "alla pari" perché non si configura il rapporto di lavoro subordinato ma è un rapporto fondato su prestazione di lavoro domestico in cambio di ospitalità.
Addetti alle pulizie negli uffici negli stabili (attività svolta per imprenditori o professionisti)
Assistenti di minori portatori di handicap che svolgono la loro attività fuori dall'ambiente familiare (esempio ambiente scolastico in collaborazione con l'insegnante di sostegno).
Coniuge o parte dell'unione civile o convivente che assiste invalidi ma la prestazione non è né in forma subordinata né retribuita.
Parenti e affini che assistono invalidi ma la prestazione non è né in forma subordinata né retribuita.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede in via generale che il rapporto sia svolto a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale (orizzontale barretta verticale). Lo stesso contratto sancisce tipologie particolari del rapporto in relazione a specifiche esigenze familiari:
Prestazioni notturne di cura della persona
Si tratta dell'assunzione di personale non infermieristico volto all'assistenza di "attesa notturna" a bambini, anziani, portatori di handicap, ad ammalati. Il datore di lavoro ha obbligo di provvedere alla cena, la sistemazione per la notte e alla prima colazione del lavoratore. Il contratto di lavoro deve indicare ora di inizio, di cessazione dell'assistenza. Inoltre il carattere della prestazione deve essere discontinuo - garanzia del riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore
Presenza notturna
Assunzione di personale volto a garantire l'esclusiva presenza notturna in una fascia oraria compresa tra le 21 e le 8.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Viene stipulato in forma scritta e può avvenire solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzative- sostitutivo. La forma scritta non è obbligatoria se la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non è superiore a 12 giorni di calendario. Dal 18 luglio 2012 è possibile instaurare un rapporto a termine senza necessità di indicare la motivazione a condizione che si tratti del primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti, durata 12 mesi. Per quanto riguarda il lavoro domestico e rapporto di lavoro a tempo determinato viene generalmente previsto:
per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo; per la sostituzione anche parziale di lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari; per la sostituzione di lavoratori ammalati, infortunati, in maternità confluenti in diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori, dei portatori di handicap anche in altri periodi di conservazione obbligatoria del posto;
per sostituire i lavoratori in ferie;
per l'assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverati in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali.
Il contratto a termine può essere prorogato solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni con il consenso del lavoratore. La proroga è ammessa una sola volta a condizione che sussistano ragioni concrete e abbia ad oggetto la stessa attività lavorativa per il quale il lavoratore è stato assunto a termine. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato non può mai superare i tre anni.
Assunzione in regime di convivenza con un orario di 30 ore
I lavoratori dei livelli B, B super e C e gli studenti di età compresa tra i 16 anni e i 40 anni possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 30 ore settimanali. L'assunzione deve avvenire con atto scritto, redatto sottoscritto dal lavoratore. Da tale atto dovrà risultare l'orario effettivo di lavoro concordato.
Lavoro somministrato o in affitto
Quando il datore di lavoro si rivolge ad un'agenzia di somministrazione per ottenere le prestazioni da lavoratore domestico non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra la famiglia e il lavoratore domestico, il quale rimane all'indipendenza dell'agenzia. Sarà la stessa agenzia di somministrazione a fatturare le prestazioni rese dal lavoratore domestico alla famiglia. Il ricorso somministrato è ammesso:
per l'esecuzione di un servizio definito predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, comprese la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'est;
per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti i diritti istituiti al nord di legge sulla tutela dei minori dei portatori di handicap, anche oltre per il conservazione obbligatoria del posto;
per sostituire lavoratori in ferie,
per l'assistenza extra domiciliare di persone non autosufficienti ricoverati in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposto
Lavoro ripartito (Job Sharing)
Possono essere assunti due lavoratori che in modo solidale assumono l'obbligo di adempiere ad un'unica prestazione di lavoro. Caratteristica del contratto è il vincolo di solidarietà e che ciascuno dei due lavoratori diviene personalmente direttamente responsabile dell'adempimento dell'inter - obbligazione lavorativa.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e le dimissioni o licenziamento di uno dei due dei lavoratori comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
Lavoro occasionale accessorio
Il rapporto di lavoro domestico può essere svolto anche con carattere occasionale. In tal caso può essere remunerato attraverso i cd. voucher del valore nominale di € 10 (o di € 50) che il datore di lavoro acquista presso l'INPS o presso le tabaccherie convenzionate. Nel campo di applicazione delle normative rientrano tutte le prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera occasionale possono dare luogo a compensi non superiori al € 5000 nel corso di un anno solare con riferimento a tutti i committenti
Nota bene: la prestazione di lavoro domestico può essere resa in regime di convivenza oppure in regime di non convivenza.
Regime di convivenza
a servizio intero
a servizio ridotto
possono svolgere il servizio ridotto:
lavoratori inquadrati nei livelli C, B, B super
studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni che svolgono corsi di studio con il quale si consegua un titolo riconosciuto dallo Stato (o da enti pubblici)
Regime di non convivenza
a tempo pieno
a tempo parziale
Assunzione
Il lavoratore domestico può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure a termine. Può anche essere assunto in somministrazione. È possibile, per le prestazioni di lavoro domestico avvalersi delle libretto di famiglia.
La procedura di assunzione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro o può avvenire tramite sindacati di categoria O patronati autorizzati dal ministero del lavoro.
Per i lavoratori extracomunitari (il datore di lavoro deve accertare che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato) già presenti in Italia con permesso di soggiorno valido per l'attività di lavoro subordinato, valgono le procedure ordinarie di assunzione in vigore per i lavoratori italiani, mentre per i residenti all'estero è necessario il rilascio del nulla osta (condizione per il rilascio è che il datore di lavoro possegga la capacità economica a sostenere le spese per la retribuzione, i contributi e il mantenimento per il lavoratore da assumere).
Documentazione da produrre a cura del lavoratore al momento dell'assunzione
documento di identità;
tessera sanitaria o analogo documento attestante l'idoneità al lavoro e l'assenza di patologie che possono recare pregiudizio sia per il lavoratore che per la famiglia eventuale documentazione assicurativa e previdenziale;
certificato penale e certificato dei carichi penali pendenti che il datore di lavoro esamina e restituisce immediatamente al lavoratore al fine di escludere ogni forma di trattamento di tale categoria speciale di dati personali (normativa privacy);
attestati e diploma negli studi conseguiti,
attestazione di servizio o referenze per il lavoro prestato presso altri datori di lavoro.
Se il lavoratore è minorenne deve anche essere esibita in aggiunta agli altri documenti, una dichiarazione rilasciata dei genitori (o da chi ne fa le veci), vidimata dal Sindaco del Comune di residenza con cui si acconsente che il giovane viva presso la famiglia del datore di lavoro.
Contenuto della lettera di assunzione
La lettera di assunzione deve riportare i seguenti elementi:
le generalità del lavoratore
data inizio del rapporto di lavoro
livello di appartenenza
la durata del periodo di prova
la clausola di convivenza
la durata dell'orario di lavoro e la sua distribuzione
la fissazione e le collocazioni dei riposi settimanali
la retribuzione
il luogo di prestazione del lavoro
periodi di ferie concordati
indicazione degli spazi dove il lavoratore può custodire i propri effetti personali
Sono applicate le regole sancite dal CCNL Lavoro Domestico.
Fac Simile - Lettera tipo per assunzione di colf convivente
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al CCNL sul lavoro domestico vigente.
Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente tale contratto.
Data:___________________
In fede:
Il Datore di Lavoro Il lavoratore
________________ ________________
Periodo di prova
Il periodo di prova allo scopo di permettere ad entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro è un patto facoltativo. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti senza obbligo di preavviso. In ogni caso, è dovuto al lavoratore il pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie corrispondenti al periodo di lavoro prestato. Per il patto di prova è prevista la forma scritta in mancanza, l'assunzione viene considerata definitiva con conseguenza dell'obbligo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il periodo di prova è previsto in 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori dei livelli D e D super e in 8 giorni per i lavoratori degli altri livelli.
Fonte
Inquadramento
Massima durata
L. n. 339/1958
Operai
8 giorni lavorativi consecutivi
Impiegati
1 mese
CCNL
Liv. D e D super
30 giorni di lavoro
Altri livelli
8 giorni di lavoro
Fac Simile - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Oggetto: Licenziamento per esito negativo del periodo di prova
Al Sig./Alla Sig.ra ___________________ (lavoratore/trice)
Con la presente siamo spiacenti di comunicarLe la conclusione del rapporto di lavoro in data odierna per esito negativo del periodo di prova.
Nella retribuzione del mese corrente Le saranno corrisposte le competenze dovute.
La preghiamo di firmare per ricevuta una copia della presente.
Distinti saluti.
Data e Luogo_______________________-
Il datore di lavoro Il lavoratore
_____________________ __________________
Comunicazione di assunzione
L'assunzione deve essere comunicata all'INPS entro la mezzanotte del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (anche festivo).
Comunicazione all'INPS
Entro le 24.00 del giorno precedente anche se festivo tramite uno dei seguenti canali:
web-servizi telematici attraverso il sito www.inps.it- n.b.: necessario il codice pin rilasciato dall'Istituto;
N.B: non si applica la maxisanzione per lavoro nero.
Inquadramento secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 10 CCNL – Inquadramento Lavoratori
Livello
Declaratoria
Profili
A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari. Al compimento dei 12 mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale.
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa.
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia.
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco.
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia delle stalle di cura generica del/dei cavallo/i.
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici.
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi.
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione
A super
Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro.
Baby-sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza dei bambini in occasione di assenso dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura
B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e di assetto della cassa, di addetto alla cucina, di detta la vidi il sistema ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza.
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia.
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura.
Cameriere. Svolge servizio di tavole di camera.
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi e dai connessi interventi tensione.
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, complessi, di manutenzione.
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone di affetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione, pulizia.
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltre che occuparsi cimentò camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
B super
Assistenza persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza persone (anziani bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto della pulizia della casa come vivono gli assistiti
C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina nonché di approvvigionamento delle materie prime
C super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della cassa ove vivono gli assistiti
D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzata da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare.
Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione di coordinamento relativo a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare.
Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di simili.
Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione di coordinamento relative tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa.
Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione.
L'istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
D super
Assistenza persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della cassa ove vivono gli assistiti.
Direttore di cassa. Svolge le mansioni di gestione di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.
Note a verbale
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente le mansioni prevalenti.
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e dalla vita di relazione.
La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500.
Orario di lavoro e retribuzione
L'orario di lavoro viene fissato previo accordo tra le parti e comunque rispettando quanto previsto dal contratto collettivo.
Il contratto collettivo prevede limiti alla durata massima della prestazione lavorativa nonché i periodi di riposo spettanti al lavoratore a seconda che presti servizio come:
convivente a servizio intero;
convivente a servizio ridotto;
non convivente.
Convivente a servizio intero
Ore settimanali di lavoro
54 ore
Ore giornaliere
10 ore non consecutive- se è concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro il lavoratore ha diritto alla fruizione del pasto. Il tempo necessario alla consumazione del pasto è concordato tra le parti e non viene retribuito
Riposo giornaliero
11 ore consecutive
nota bene: se l'orario giornaliero non è interamente collocato il lavoratore ha diritto a due ore di riposo dalle sei alle 14 ovvero dalle 14 alle 22
Riposo settimanale
36 ore:
24 ore di domenica (o giorno previsto dalla fede religiosa professata dal lavoratore, su accordo fra le parti)
12 ore in altro giorno della settimana concordato tra le parti (lavoratore resterà attività per un numero di ore non superiore alla metà della durata normale giornaliera)
Convivente a servizio ridotto
Ore settimanali di lavoro
30 ore
Ore giornaliere
10 ore non consecutive al giorno su tre giorni settimanali;
ovvero
dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22
Riposo giornaliero
11 ore se le ore di lavoro sono collocate dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22;
se il lavoro concretizza in 10 ore non consecutive al giorno su tre giorni settimanali:
11 ore consecutive
2 ore non retribuite
Riposo settimanale
variabile a seconda della distribuzione settimanale del lavoro
Non Convivente
Ore settimanali di lavoro
40 ore
Ore giornaliere
8 ore non consecutive al giorno cinque o sei giorni settimanali;
Riposo giornaliero
Variabile su accordo tra le parti
Riposo settimanale
24 ore domenica, (o giorno previsto dalla fede religiosa professata dal lavoratore, su accordo fra le parti)
La retribuzioneconcordata tra le parti, deve essere sufficiente alla dignitosa sopravvivenza del lavoratore ed è proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato stabilito dall'art. 36 Cost. La giurisprudenza corrente indica il livello di retribuzione sufficiente, conformemente a quello fissato dalla contrattazione collettiva.
Generalmente la retribuzione viene corrisposta mensilmente ma non è vietato il patto contrario per cui possono essere pattuite scadenze diverse. Il datore di lavoro unitamente al pagamento periodico è tenuto in base al contratto collettivo nazionale di lavoro a predisporre un prospetto paga dal quale dovrà risultare, oltre agli elementi retributivi anche eventuali ore di lavoro, straordinari compensi per festività e trattenute per oneri previdenziali.
Il prospetto paga è in duplice copia una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione annuale dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.
Secondo la giurisprudenza il livello di retribuzione sufficiente e quello previsto dalla contrattazione collettiva alla quale il datore di lavoro deve quindi attenersi.
Composizione della retribuzione
Minimo contrattuale rivalutato annualmente
La rivalutazione sostituisce l'indennità di contingenza
Scatti di anzianità
Maturano ogni due anni di servizio per un massimo di 7. Sono pari al 4% del minimo contrattuale
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio
Se è prevista
Superminimo
Se previsto
Calcolo della retribuzione
Retribuzione giornaliera
Retribuzione mensile: 26
Retribuzione oraria
(Retribuzione mensile x 12:52): orario settimanale
Il lavoro straordinario è la prestazione di lavoro che eccede la durata giornaliera o settimanale massima eccetto il caso in cui il prolungamento è stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Il lavoro straordinario può essere richiesto sia di giorno che di notte salvo un giustificato impedimento. La richiesta deve avvenire con un giorno di preavviso (salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste) e non deve pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
Per quanto riguarda lo straordinario festivo occorre sottolineare che le festività retribuite coincidono con quelle riconosciute alla generalità dei lavoratori. Se la festività infrasettimanali coincide con la domenica il lavoratore ha diritto al recupero dell'riposo in altra giornata oppure alla pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Quando il rapporto di lavoro viene retribuito "a ore", le festività nazionali sono retribuite sulla base della paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale.
Il riposo settimanaledomenicale è irrinunciabile. Qualora vengano richieste di prestazioni domenicali al lavoratore spetta un numero di ore di riposo non retribuito pari alle ore lavorate di domenica da effettuarsi nel corso della giornata seguente, oltre alla maggiorazione per lavoro domenicale.
Maggiorazioni legate a particolare prestazione
% della retribuzione globale di fatto oraria
Lavoro notturno (salvo che il lavoratore non sia assunto specificatamente per le prestazioni discontinue assistenziali notturne)
20%
Lavoro Straordinario diurno eccedente la durata giornaliera o settimanale massima-dalle 6 alle 22
25%
Lavoro Straordinario notturno eccedente la durata giornaliera o settimanale massima-dalle 22 alle 6
50%
Lavoro Straordinario festivo eccedente la durata giornaliera o settimanale massima
60%
Lavoro Straordinario eccedente la durata giornaliera o settimanale massima svolto durante la giornata di riposo
60% se svolto durante il riposo domenicale
40% se svolto nelle 12 ore di riposo non domenicale
Lavoro straordinario effettuato da lavoratore non convivente eccedente le 40 ore settimanali e fino alle 44 ore-eseguito dalle 6 alle 22
10%
Trattamento delle ferie
Calcolo delle giornate di ferie
26 giorni lavorativi all'anno, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro
Frazionamento delle ferie
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. È possibile concordare con frazionamento delle ferie in non più di due periodi all'anno. Il periodo viene fissato previo accordo tra le parti in modo compatibile tra le esigenze del datore di lavoro e quelle del lavoratore, nel periodo che va da giugno a settembre di ogni anno; sono possibili diversi accordi tra le parti. Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso, malattia, infortunio.
Retribuzione delle ferie
Lavoratori retribuiti mensilmente: 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, per ciascuna giornata di ferie.
Lavoratori retribuiti ad ore: 1/6 della retribuzione globale di fatto settimanale, per ciascuna giornata di ferie.
Lavoratore che percepisce vitto e alloggio
Durante il periodo di ferie ha diritto a percepire un compenso sostitutivo convenzionale se durante le stesse soggiorna in luogo diverso dalla abitazione del datore di lavoro
Assenza ingiustificata: il lavoratore che si assenta per cinque giorni senza giustificazione, salvo cause di forza maggiore può essere licenziato per giusta causa.
Il trattamento degli istituti particolari previsti dal Contratto Collettivo
Assenza o permesso
Trattamento
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario (compreso il compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio)
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
primi tre giorni: retribuzione a carico del datore di lavoro;
dal quarto giorno fino a a guarigione: Indennità giornaliera a carico dell'Inail
Conservazione del posto a seguito di infortunio o malattia professionale (calcolato in giorni decorrenti dall'evento)
anzianità di servizio:
fino a 6 mesi: 10 giorni
da 6 mesi a 24 mesi: 45 giorni
oltre due anni: 180 giorni
Malattia
a carico del datore di lavoro:
50% per i primi tre giorni consecutivi;
100% dal quarto giorno fino alla guarigione
Massimo giorni complessivi retribuiti:
anzianità di servizio fino a 6 mesi: 8 giorni
da 6 mesi a 24 mesi: 10 giorni
oltre due anni: 15 giorni
Conservazione del posto a seguito di malattia (calcolato in giorni decorrenti dall'evento)
anzianità di servizio:
fino a 6 mesi: 10 giorni
da 6 mesi a 24 mesi: 45 giorni
oltre due anni: 180 giorni
Maternità
Indennità obbligatoria a carico dell'INPS
Permessi per visite mediche - lavoratori conviventi
16 ore all'anno retribuite
Permessi per visite mediche - lavoratori non conviventi con orario di almeno 30 ore settimanali
12 ore all'anno retribuite
Permessi per visite mediche - lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore settimanali
Ore proporzionate alle 12 ore all'anno retribuite, in rapporto all'orario prestato
Permessi per motivi familiari - comprovato evento o disgrazia occorso a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado
3 giorni retribuiti
Permesso per nascita del figlio a lavoratore padre
2 giorni retribuiti
Permessi per motivi di studio
Si acquisisce il diritto ma il permesso non retribuito (è possibile recuperare le ore di permesso);
si ha diritto a permessi retribuiti per le ore relative agli esami annuali
Permessi per formazione professionale per la frequenza di corsi di formazione per collaboratori o assistenti familiari o per attività formative documentate previste dalla normativa per il rinnovo dei permessi di soggiorno
40 ore all'anno retribuite
Permessi per incarichi sindacali - cariche dirigenziali di associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
6 giorni all'anno retribuiti se utilizzati per riunioni degli organi direttivi
Indennità di maternità: il diritto all'astensione obbligatoria, ancorché flessibile e anticipata, è inalienabile anche per il rapporto di lavoro domestico. Il datore di lavoro non può licenziare, salvo giusta causa dall'inizio della gravidanza intervenuta in corso di rapporto e fino al termine dell'astensione obbligatoria. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice dall'inizio della gravidanza e il termine dell'astensione obbligatoria sono inefficaci e non producono alcun effetto se non comunicate in forma scritta e convalidate secondo la normativa attuale.
La cessazione del rapporto di lavoro
Motivi della cessazione:
interruzione del periodo di prova
scadenza del termine
risoluzione consensuale dell'età
licenziamento
dimissioni
morte del lavoratore
morte del datore di lavoro
sopravvenuta impossibilità alla prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro all'INPS entro cinque giorni dell'evento con le medesime modalità della comunicazione dell'assunzione.
Sopravvenuta la cessazione, le parti, in caso di risoluzione del rapporto, sono tenute a rispettare i termini di preavviso fissati dal contratto collettivo in base all'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro:
Lavoratore con orario di lavoro inferiore a 25 ore settimanali con anzianità di servizio fino al due anni
8 giorni di calendario
Lavoratore con orario di lavoro inferiore a 25 ore settimanali con anzianità di servizio superiore a due anni
15 giorni di calendario
Lavoratore con orario di lavoro da 25 ore settimanali in su fino ai cinque anni di anzianità di servizio
15 giorni di calendario
in caso di dimissioni 7,5 giorni di calendario
Lavoratore con orario di lavoro da 25 ore settimanali su con anzianità di servizio superiore a cinque anni
30 giorni di calendario
in caso di dimissioni 15 giorni di calendario
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto in ogni caso previsto per la cessazione del rapporto di lavoro.
Il meccanismo di calcolo, dal 1 giugno 1982 e il medesimo fissato per la la generalità dei lavoratori. Viene pertanto divisa la retribuzione annua comprensiva dell'indennità di vita e alloggio (eventuale) per il visore 13,5 con rivalutazione annua delle somme accantonate (incremento dell'1,5% annuo righi proporzionato mensilmente e del 75% dell'aumento del costo della vita accertata dall'ISTAT) fino al 31 maggio 82 indennità di anzianità è commisurata all'ultima del ione relativa ad un determinato numero di giorni moltiplicato per gli anni di servizio.
Oneri sociali
I lavoratori domestici hanno diritto alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.
Invalidità vecchiaia superstiti
Tubercolosi
Disoccupazione involontaria
Assegno per il nucleo familiare
Maternità
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Per quanto riguarda l'assegno per il familiare è il lavoratore che deve richiederlo direttamente all'INPS. Esso dipende dai livelli di reddito del nucleo familiare e dal numero dei componenti. I parametri sono aggiornati annualmente dall'Istituto della previdenza sociale. I lavoratori domestici hanno diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario nazionale ma non hanno diritto all'indennità di malattia, carico dell'INPS; è comunque previsto dal contratto collettivo un trattamento economico a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro provvede con la denuncia di inizio rapporto di lavoro ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico in base alla quale vengono fissati i contributi da versare all'INPS.
Il contributo su base oraria viene calcolato in modo fisso e in modo variabile commisurato a tre fasce di retribuzione. Più specificatamente qualora l'orario di lavoro superi le 24 ore settimanale il contributo orario dovuto all'Inps è su base fissa, invece è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria se l'orario di lavoro non supera le ventiquattr'ore a settimana. In questo secondo caso il contributo orario dovuto all'Inps varia in base alla retribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore determinata dalla somma dei seguenti elementi:
Retribuzione oraria concordata tra le parti
Quota oraria della 13ª mensilità
Valore convenzionale del vitto e alloggio
I contributi devono essere versati per tutte le ore retribuite. La somma da corrispondere all'inizio si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite, entro l'ultimo sabato del trimestre solare. A carico del lavoratore c'è una quota minima di contributo che viene trattenuta nella retribuzione, mentre il datore di lavoro è responsabile per l'intero versamento.
Il versamento dei contributi vanno versati per trimestre solari:
Primo trimestre, gennaio-marzo
Dal 1 al 10 aprile
Secondo trimestre, aprile-giugno
Dal 1 al 10 luglio
Terzo trimestre, luglio-settembre
Dal 1 al 10 ottobre
Quarto trimestre, ottobre-dicembre g
Dal 1 al 10 gennaio dell'anno successivo
Se il rapporto di lavoro cessa durante il trimestre il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni
I contributi possono essere versati esclusivamente con le modalità dettate dalla INPS, Circolare 11 marzo 2011 n. 49 ovvero:
utilizzo del bollettino MAV, stampabile attraverso il sito dell'INPS-servizi online;
online e sul sito Internet dell'INPS utilizzando la carta di credito;
Contact Center con utilizzo della carta di credito;
Circuito "reti amiche"- tabaccherie che espongono il logo servizi INPS, sportelli bancari, sito Internet di Unicredit S.p.A.
A seguito del pagamento viene lasciata la ricevuta in duplice copia (per il lavoratore e per il datore di lavoro).
Dal 1° gennaio 2017 (INPS, Circolare 27 gennaio 2017, n. 13)
RETRIBUZIONE ORARIA
CONTRATTO LAVORO TEMPO INDETERMINATO
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF (quota a carico del lavoratore)
Senza quota CUAF (quota a carico del lavoratore)
fino a € 7,88
€ 6,97
€ 1,39
(0,35)
€ 1,40
(0,35)
oltre € 7,88
fino a € 9,59
€ 7,88
€ 1,57
(0,40)
€ 1,58
(0,40)
oltre € 9,59
€ 9,59
€ 1,91
(0,48)
€ 1,93
(0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali
€ 5,07
€ 1,01
(0,25)
€ 1,02
(0,25)
Nota bene
Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi, ammesso quando il datore di lavoro (coniuge) è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro
Nota bene
Nel caso di Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali i contributi si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e si applicano dalla prima ora lavorata nel corso della settimana
Dal 1° gennaio 2017 (INPS, Circolare 27 gennaio 2017, n. 13)
RETRIBUZIONE ORARIA
CONTRATTO LAVORO TEMPO DETERMINATO
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF (quota a carico del lavoratore)
Senza quota CUAF (quota a carico del lavoratore)
fino a € 7,88
€ 6,97
€ 1,49
(0,35)
€ 1,50
(0,35)
oltre € 7,88
fino a € 9,59
€ 7,88
€ 1,68
(0,40)
€ 1,69
(0,40)
oltre € 9,59
€ 9,59
€ 2,05
(0,48)
€ 2,06
(0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali
€ 5,07
€ 1,08
(0,25)
€ 1,09
(0,25)
Nota bene
Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi, ammesso quando il datore di lavoro (coniuge) è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro
Nota bene
Nel caso di Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali i contributi si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e si applicano dalla prima ora lavorata nel corso della settimana
CASSACOLF
La CASSACOLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali assicurativi integrativi delle prestazioni sociali pubbliche a favore del lavoratore domestico e le coperture assicurative bancarie del datore di lavoro. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria nei confronti di coloro per i quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La misura del contributo da versare è pari ad euro 0,03:
A carico del datore di lavoro
€ 0,02
A carico del lavoratore
€ 0,01
I contributi sono versati con periodicità trimestrale dal datore di lavoro all'INPS nei modi e termini previsti per gli altri contributi.
Le prestazioni gestite dalla CASSACOLF sono le seguenti:
Prestazioni a favore del lavoratore
Con intervento chirurgico
Senza intervento chirurgico
Indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza per malattia infortunio o parto sia in istituti di cura pubblici che privati, compreso il day hospital
€ 30 per ciascun giorno di ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni per ciascuna persona e per anno civile esteso a 30 giorni in caso di forma oncologica maligna
€ 30 per ciascun giorno di convalescenza certificato dal medico per un periodo non superiore a 15 giorni per ciascuna persona e per anno civile esteso a 30 giorni in caso di forma oncologica maligna.
€ 30 per ciascun giorno di ricovero con pernottamento per un periodo non superiore a 20 giorni per ciascuna persona e per anno civile esteso a 30 giorni in caso di forma oncologica maligna
Ticket sanitari
€ 300,00 (integrati fino a € 500 per forme oncologiche maligne) ad esclusione dei ticket relativi a:
analisi del sangue e di laboratorio;
visite generiche o non specificate;
farmaci
Spese sanitarie sostenute in stato di gravidanza
€ 1000,00
Interventi chirurgici per i neonati (nel primo anno di vita) volti alla correzione di malformazioni congenite, comprese visite e accertamenti diagnostici pre e post intervento
€ 100,00 al giorno per il periodo del ricovero, per l'accompagnatore (vitto e alloggio a persona)
€ 5000,00 all'anno per il neonato
Rimborso protesi e ausili medici ortopedici
Fino a € 1000,00 all'anno (franchigia del 20% sul totale importo fattura)
Fisioterapia (certificazione Pronto soccorso o patologie particolari)
Fino a € 250,00 all'anno (franchigia del 25% sul totale importo fattura)
Cure termali
Fino a € 250,00 all'anno (franchigia del 25% sul totale importo fattura)
Grandi interventi in strutture pubbliche
Garanzia di indennizzo fino a € 1000,00 per ogni intervento
Prestazioni a favore del datore di lavoro
Polizza assicurativa
La CASSACOLF stipula con uno o più compagnie assicurative una polizza in favore del datore di lavoro per gli infortuni dei quali sia civilmente responsabile. La compagnia si corre datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore o, in caso di morte i suoi beneficiari avanzino nei suoi confronti pretesa titoli responsabilità civile e si obbliga forniti una copertura per capitale, interessi e spese, fino alla concorrenza di un massimale di € 25.000 per ciascun sinistro di € 250000 per ogni anno civile. Dall'assicurazione sono escluse le malattie professionali.
Aspetti fiscali
Il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro domestico, non è sostituto d'imposta e quindi non ha alcun obbligo di trattenere l'IRPEF, nelle addizionali regionali e comunali. È quindi il lavoratore a dover provvedere al calcolo e al versamento dell'imposta: egli deve presentare la propria dichiarazione dei redditi modello UNICO/PF nei termini di legge. L'obbligo di dichiarazione di versamento dell'imposta è dovuto se il lavoratore ha percepito nell'anno di riferimento redditi che determinano un'imposta debito al netto delle detrazioni applicabili.
Certificazione unica
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, deve rilasciare una dichiarazione attestante l'ammontare delle somme erogate nell'anno. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva del modello di CU.
Fac simile
Certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte Dichiarazione sostitutiva della Certificazione UNICA
Il sottoscritto datore di lavoro
Cognome Nome
Nato a il
Residente in
CAP Prov.
Codice fiscale
dichiara di aver corrisposto nell'anno 2017 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 al lavoratore
Cognome Nome
Nato a il
Residente in
CAP Prov.
Codice fiscale
i seguenti compensi per prestazioni di lavoro domestico:
Retribuzione lorda
Contributi INPS a carico del lavoratore trattenuti
Contributi CASSA COLF a carico del lavoratore trattenuti
Giorni per i quali spettano le detrazioni:
Tipo rapporto: Tempo determinato
Deducibilità IRPEF
Il datore di lavoro può dedurre dal proprio credito complessivo contributi a suo carico versati all'INPS a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici fino all'importo massimo di € 1549,37. Importante elemento da tenere in considerazione, ai fini dell'individuazione del corretto importo deducibile, è la presenza, all'interno del versamento, di somme dovute come contributo assistenziale contrattuale (cassa Colf). Tale voce non è deducibile ai fini IRPEF e l'importo può essere identificato nella sezione del MAV di versamento sotto la dicitura "causale del versamento".
La deduzione spetta esclusivamente a colui che risulta aver effettuato il pagamento dei contributi. Nel caso in cui i contributi sono stati effettuati in favore dei familiari del datore di lavoro, anche se non fiscalmente a carico, gli stessi risultano comunque deducibili.
Nel caso di utilizzo dei voucher (e attualmente "libretto di famiglia"), occorre individuare i contributi versati attraverso le ricevute di versamento dell'acquisto dei buoni e la documentazione che attesta l'utilizzo dei buoni lavoro.
I contributi deducibili devono essere indicati nel rigo E23 del modello 730 ovvero nel rigo RP23 del modello UNICO.
Riferimenti
Normativi
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
L. 2 aprile 1958, n. 339
Artt. 2240-2246 c.c.
Giurisprudenza
Trib. Roma, 13 maggio 2005, n. 6571
Prassi
INPS, Circolare 27 gennaio 2017, n. 13
CCNL dei collaboratori familiari-lavoro domestico del 20 febbraio 2014
ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici” n. 189/2011