Capitale sociale

22 Luglio 2015

Per capitale sociale (o capitale di rischio) si intende il valore nominale delle quote sottoscritte dai soci di una società. Rappresenta la fonte di finanziamento primaria, stabilmente disponibile, per sostenere gli investimenti aziendali. Nell'economia dell'impresa assume, inoltre, un ruolo a garanzia della solvibilità della stessa nei confronti dei terzi creditori. E' una voce del passivo dello Stato Patrimoniale di ammontare pari ai conferimenti in denaro e, se espressamente indicato, ai beni in natura o di crediti da parte dei titolari di una società di capitali. Per questo tipo di società la disciplina civilistica è molto chiara, laddove prevede che l'apporto minimo di capitale sociale da conferire all'impresa. L'ammontare previsto è un valore rigido che l'impresa non potrà facilmente modificare. Questo infatti può essere aumentato o diminuito, ma solo attraverso delibera dell'assemblea dei soci, soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio, che verbalizzerà la delibera e successivamente ne riporterà l'iscrizione nel registro delle imprese.
Inquadramento

Per capitale sociale (o capitale di rischio) si intende il valore nominale delle quote sottoscritte dai soci di una società.

Rappresenta la fonte di finanziamento primaria, stabilmente disponibile, per sostenere gli investimenti aziendali. Nell'economia dell'impresa assume, inoltre, un ruolo a garanzia della solvibilità della stessa nei confronti dei terzi creditori.

È una voce del passivo dello Stato Patrimoniale di ammontare pari ai conferimenti in denaro e, se espressamente indicato, ai beni in natura o di crediti da parte dei titolari di una società di capitali.

Per questo tipo di società la disciplina civilistica è molto chiara, laddove prevede che l'apporto minimo di capitale sociale da conferire all'impresa è:

  • per le s.p.a. e per le s.a.p.a., di 50.000 euro (art. 2327 c.c.), mentre in precedenza era di 120.000 euro, come modificato dal D.L. n. 91/2014, conv. in Legge n. 116/2014;
  • per le s.r.l., di 10.000 euro (art. 2463 c.c.).

Quanto alle s.r.l., il D.L. n. 76/2013, sancisce la possibilità di costituire:

  • s.r.l. ordinarie con capitale inferiore ai 10.000,00 euro (ma non inferiore ad 1 euro);
  • s.r.l. semplificate (s.r.l.s.) (soci senza limite di età) con capitale sociale minimo tra 1 e 9999,99 euro.

La s.r.l.s. è caratterizzata, rispetto alla s.r.l. a capitale ridotto, dal fatto che il suo atto costitutivo deve essere conforme al modello standard dettato con Decreto Ministeriale (Ministero della Giustizia, Decreto 23 giugno 2012, n. 138) con clausole inderogabili (in tal senso si giustifica l'intervento gratuito del Notaio).

L'ammontare del capitale sociale può essere aumentato o diminuito attraverso delibera dell'assemblea dei soci, soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio, che verbalizzerà la delibera e successivamente ne riporterà l'iscrizione nel registro delle imprese.

Tipologie di conferimenti

I conferimenti delle società di capitali possono essere:

  • Conferimenti in denaro: al momento della sottoscrizione deve essere fatto un versamento pari al 25% dell'ammontare. Eccezione fatta per le società di capitali uni-personale dove il versamento al momento della sottoscrizione deve essere del 100%. (Art. 2342 c.c. per s.p.a. e 2464 c.c. per s.r.l.);
  • Conferimenti in beni in natura o crediti: devono essere conferiti obbligatoriamente al 100% al momento della sottoscrizione del capitale. Per ciò che concerne i beni questi devono essere inoltre stimati da un perito e un esperto nominato dal tribunale dovrà svolgere una relazione giurata, contenente la descrizione del bene, i criteri con cui è stata svolta la perizia e l'attestazione che il valore del bene è pari o superiore a quello attribuito dalla perizia. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Il socio che ha conferito crediti risponderà della insolvenza del debitore (art. 2254 e 2255 c.c.).

In evidenza: D.L. n. 76/2013 e conferimenti in denaro per la s.r.l. con capitale da 1 a 10.000 euro

  • La s.r.l. è caratterizzata dal fatto che i conferimenti devono avvenire esclusivamente in denaro;
  • i conferimenti vanno versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori delle società;
  • non è ammesso il versamento “per centesimi”.

La relazione non è richiesta se il valore dei beni mobiliari o il valore degli strumenti del mercato monetario attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati sui mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. (art. 2343-ter c.c.).

Non è inoltre richiesta la relazione qualora il conferimento riguardi beni o crediti diversi dai precedenti.

Non è invece più obbligatoria la perizia quando:

a. al valore equo (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

b. al valore equo risultante dalla valutazione, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità

Gli amministratori nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, la società deve ridurre in maniera proporzionale il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio conferente allora può decidere di versare la differenza in denaro o recedere dalla società, in questo caso avrà diritto alla restituzione, ove possibile, della totalità del conferimento da lui apportato in sede di sottoscrizione.

Per ciò che riguarda le s.p.a.: se il socio non esegue i pagamenti in relazione ai versamenti dovuti, viene pubblicata una diffida nella Gazzetta Ufficiale e trascorso il periodo di 15 giorni se gli amministratori non intendono promuovere l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni ad altri soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. Se le azioni non riescono ad essere messe in circolo entro l'esercizio in cui è annunciata la decadenza, possono dichiararsi estinte con la corrispondente diminuzione del capitale sociale (art. 2344 c.c.).

Casistica

E' possibile attuare delle modifiche del capitale sociale, in particolare è possibile un aumento o una riduzione, che ora vedremo in dettaglio.

Aumento del capitale sociale a pagamento

Tramite l'operazione di aumento del capitale sociale i soci aumentano le disponibilità della società attraverso versamenti di denaro, apportando beni in natura o ancora con l'apporto crediti.

Le condizioni per le quali è ammesso l'aumento di capitale sociale non sono espresse direttamente dalla legge

La disciplina infatti si limita ad escludere la possibilità di un aumento del capitale fino a che le azioni non siano interamente liberate.

Questo è il cosiddetto principio di effettività del capitale sociale, che dice che il valore effettivo dei conferimenti che vengono apportati dai soci non deve mai essere inferiore all'importo convenzionalmente fissato dagli stessi soci come capitale sociale nominale. In caso di violazione della suddetta norma gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Il caso si riferisce evidentemente al divieto di “esecuzione” dell'aumento di capitale e non della “deliberazione” di aumento. Questo significa che è possibile svolgere un'ulteriore deliberazione di aumento di capitale sociale, ma questa non può essere eseguita fino a che le azioni precedenti non sono state del tutto coperte.

Per svolgere questo tipo di operazioni sarà necessaria la convocazione di un'assemblea, soggetta alla disciplina dell'art. 2368 c.c.

Le motivazioni che spingono una società ad aumentare il proprio capitale possono essere di natura:

  • finanziaria, in quanto la società con un capitale al di sotto di un certo limite rischia di non riuscire a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
  • economica, in quanto l'insufficienza del capitale sociale in rapporto ai mezzi di terzi espone la società al rischio di indebitamento, derivante dalla possibilità di ritiro del credito da parte del finanziatore.

Le sanzioni penali a capo degli amministratori che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale sono soggette alla disciplina dell'art. 2632 c.c. e vengono punite fino ad un anno di reclusione.

Aumento gratuito del capitale sociale

In questa situazione si attua un aumento del capitale attraverso il passaggio di riserve a capitale

La disciplina per s.p.a. e s.r.l. è trattata rispettivamente negli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile. Questa operazione non è altro che un mero spostamento di poste iscritte al patrimonio netto, che non generano dunque alcuna movimentazione dal punto di vista finanziario.

In pratica, quando avviene l'aumento gratuito del capitale, i soci rinunciano alla distribuzione delle riserve di utili o di capitale, incrementando in tal modo l'investimento sull'attività imprenditoriale, questo comporta un innalzamento delle riserve e inoltre maggiore stabilità e garanzia verso i terzi.

Per le società per azioni l'aumento gratuito si può realizzare sia attraverso l'emissione di nuove azioni (che devono avere le medesime caratteristiche di quelle in circolazione), che attraverso l'incremento del valore nominale delle azioni in circolazione. Per le società a responsabilità limitata invece, l'aumento gratuito si attua solamente con la maggiorazione del valore nominale delle partecipazioni, non essendo previste delle azioni.

La delibera è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci e dovrà essere oggetto di verbalizzazione da parte del notaio e dopo l'approvazione dovrà essere iscritta nel registro delle imprese.

In evidenza: D.L. n. 76/2013 e costituzione di riserve per aumento di capitale sociale nella s.r.l. con capitale sociale da 1 a 10.000 euro

Per le s.r.l. a capitale ridotto è fatto obbligo di accantonare una somma pari ad 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio destinandola a riserva fino a che il patrimonio netto non raggiunge l'importo di 10.000,00 euro.

La riserva può essere utilizzata per imputarla a:

  • capitale sociale;
  • copertura delle perdite

La riserva, se diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata.

Riduzione del capitale sociale

La riduzione volontaria del capitale sociale è un'operazione in cui si va a diminuire il capitale e di conseguenza anche il patrimonio netto della società

E' un'operazione regolata dall'art. 2445 c.c. in cui sostanzialmente lascia maggiore libertà alle imprese rispetto alla normativa precedente, ma con alcuni limiti importanti:

  • divieto di diminuzione del capitale sociale ad un importo inferiore al minimo legale, in caso contrario la deliberazione assembleare verrà dichiarata nulla
  • divieto di diminuzione del capitale sociale per le società che presentano obbligazioni, se tale capitale va al di sotto del limite previsto (art. 2413 c.c.)
  • divieto di diminuzione del capitale se le azioni possedute eccedono la quinta parte del capitale sociale (limite riferibile solo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)
  • in caso di liquidazione della società non vi è una diminuzione reale del capitale sociale, perché in quel caso vi sarebbe una distribuzione illecita del capitale ai soci.

La riduzione reale del capitale sociale è regolamentata negli articoli 2445 c.c. per le s.p.a. e 2482 c.c. per le s.r.l. Questi articoli trattano della liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, ipotesi che appartiene al caso in cui i soci non abbiano ancora versato l'intero capitale sociale. Attraverso la riduzione del capitale quindi, la società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci per la quota di capitale sottoscritta e non ancora versata.

Per quanto concerne al rimborso del capitale ai soci questo può essere effettuato in denaro oppure in beni in natura o crediti, prestando però particolare attenzione nel rimborso di questi ultimi, poiché soprattutto per quanto concerne ai beni, questi potrebbero essere non fungibili o indivisibili, oppure crediti aventi diversa scadenza.

Punto fondamentale su cui focalizzare l'attenzione è anche il fatto che al momento dell'esecuzione della riduzione del capitale vige il principio della parità dei soci, ossia che questi debbano essere trattati nella medesima maniera.

In ultima analisi, come per l'aumento del capitale, anche per la riduzione valgono le medesime regole, questa infatti deve essere approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti. Per le s.r.l. la competenza è dell'art. 2479 c.c., con verbale redatto da notaio e successivamente iscritto nel registro delle imprese.

Riduzione del capitale sociale per perdite

Si parla di perdita di capitale sociale quando si verifica che il patrimonio netto (capitale sociale sommato alle riserve e agli utili e sottraendo le perdite a nuovo) è inferiore al capitale sociale “nominale”, ovvero il capitale sottoscritto

Nella riduzione del capitale per perdite la società ha necessità di adeguare il suddetto capitale alla situazione economica che si è modificata e quindi alle perdite avute. Non è una scelta fatta dai soci ma nel caso di perdite la diminuzione è obbligatoria. La legislatura tratta questo argomento negli articoli 2482-bis e ter (s.r.l.) e 2446 e 2447 (s.p.pa.) del c.c. Proprio in quest'ultimo articolo si parla di riduzione al di sotto del limite legale. Infatti in relazione all'operazione citata si possono avere 3 ipotesi:

  • perdita di capitali inferiore ad un terzo dello stesso: questa ipotesi non è disciplinata dal legislatore e non comporta nessun obbligo di riduzione del capitale sociale
  • perdita di capitali superiore ad un terzo: disciplinata dagli artt. 2446 (s.p.a.) e 2482-bis c.c. (s.r.l.) in cui si impone all'organo amministrativo di convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, riducendo il capitale entro l'esercizio successivo se la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo
  • perdita di capitali superiore ad un terzo e conseguente riduzione al di sotto del minimo legale: disciplinata dagli artt. 2447 (s.p.a.) e 2482-ter (s.r.l.), in cui si dice che l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il relativo aumento dello stesso al di sopra del minimo legale, o in alternativa la trasformazione della società. In mancanza di uno di questi due provvedimenti la società sarà costretta allo scioglimento.