Riduzione reale del capitale socialeFonte: Cod. Civ. Articolo 2445
21 Dicembre 2016
Inquadramento
La riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione comporti, oppure no, un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti e sia, oppure no, accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale. E così, è definita reale la riduzione regolamentata dall'art. 2445 c.c., mentre è riduzione nominale la riduzione del capitale per perdite (Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2015, 526; Buonocore, Istituzioni di diritto commerciale, Torino, 2004, 216; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 2003, 396). La riduzione reale (altrimenti detta anche effettiva) può avvenire, così come previsto dall'art. 2445 c.c. “sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci”. Ma è contemplata anche un'altra modalità di riduzione reale del capitale socialeprevista dall'art. 2357-bis, n. 1,c.c., rappresentata dall'annullamento di azioni proprie possedute dalla società oppure espressamente acquistate sul mercato in esecuzione di una deliberazione assembleare che disponga la riduzione del capitale: “Le limitazioni contenute nell'art. 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga (…) 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni”. E' stato fatto giustamente osservare che il rimborso può anche avvenire mediante l'assegnazione ai soci di valori diversi dal denaro come, per esempio, azioni di altre società facenti parte del patrimonio sociale (Ferrara – Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 673). La riduzione del capitale sociale è, da sempre, stata considerata un'operazione potenzialmente pericolosa sia per i creditori sociali sia per i soci di minoranza perché riduce il patrimonio della società, privandola di energie preziose ed, a volte, indispensabili per il conseguimento dell'oggetto sociale e per l'esercizio dell'attività d'impresa. Da qui, tutta una serie di cautele, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedimentale, che il legislatore ha puntualmente previsto: i) il rispetto del minimo del capitale previsto dall'art. 2327 c.c. (oggi € 50.000,00=); ii) se la società ha emesso obbligazioni, la predetta riduzione reale del capitale sociale è vietata se non è stato rispettato il limite legale all'emissione delle obbligazioni medesime, come previsto dall'art. 2413 c.c.; iii) se, per caso, la società avesse emesso azioni convertibili, la riduzione non è consentita fintantoché non siano scaduti i termini per la conversione, oppure sia prevista una conversione anticipata, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 4, c.c.; iv) in tema di azioni proprie e trattandosi di società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio, la riduzione può avvenire con modalità tali che le proprie azioni eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2357, comma 4, c.c.; v) l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione al fine di permettere ai soci valutazioni e scelte informate circa la proposta operazione; vi) la deliberazione assembleare può essere eseguita soltanto dopo che siano (inutilmente) trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, termine entro il quale i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono presentare opposizione alla deliberazione asseritamente pregiudizievole per i loro interessi. L'opposizione sospende l'esecuzione fino al termine del giudizio. Il Tribunale può, tuttavia, disporre che l'esecuzione della deliberazione assembleare abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pregiudizio per i creditori opponenti, oppure nel caso in cui la società presti idonea garanzia.
La soppressione del requisito dell'esuberanza risulta essere, forse, la novità più significativa (ed opportuna) concernente l'art. 2445 c.c. perché accantona e supera definitivamente le numerose contrapposizioni dottrinali che hanno cercato, nel tempo, di dare senso compiuto al predetto requisito. Con la nuova disciplina, la riduzione reale può avvenire, pertanto, per qualsiasi altra causa diversa dall'esuberanza, riconoscendosi alla società la massima libertà nella riduzione del capitale, con gli unici limiti derivanti dalle norme in tema di conflitto d'interessi e di abuso della maggioranza, unitamente, pare ovvio, a quelli espressamente indicati nel medesimo art. 2445 c.c., dei quali s'è già brevemente accennato nell'inquadramento che precede. Tuttavia è bene precisare che s'è cercato di limitare in qualche modo il perimetro della discrezionalità delle possibili scelte assembleari valorizzando al massimo il precetto, contenuto nell'art. 2445, comma 2, c.c. (introdotto nel nostro ordinamento giuridico in esecuzione di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, della II Direttiva 77/91/CEE), che dispone che “l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione”, traendone la conclusione che se i motivi della riduzione devono essere indicati nell'avviso di convocazione, a maggior ragione, gli stessi motivi dovrebbero essere giustificati in assemblea, con l'intento di evidenziare che la riduzione debba soddisfare l'interesse sociale, al punto tale che un orientamento più rigido vorrebbe sostenere che l'obbligo di spiegare le ragioni della riduzione nell'avviso di convocazione dell'assemblea renderebbe evidente che la deliberazione assembleare successivamente assunta dovrebbe necessariamente poggiare proprio sulle stesse motivazioni, effettive, controllabili e collegate alle esigenze economiche della società (Platania, Art. 2445, in Società per azioni: obbligazioni, bilancio, recesso, operazioni sul capitale (artt. 2410-2447 c.c.) – La riforma del diritto societario, diretto da Lo Cascio, 6, Milano, 2003, 526). Tuttavia sembrerebbero urtare contro questa (restrittiva) interpretazione argomenti di ordine logico e sistematico: a) sia perché l'interesse della società, normalmente, è deciso dalla società stessa attraverso i suoi organi decisionali, con l'unico limite, come già detto, del conflitto d'interesse e dall'abuso di maggioranza, b) sia perché l'art. 2445 c.c. (diversamente, ad esempio, da quanto previsto dall'art. 2441, comma 5, c.c., in tema di esclusione del diritto d'opzione, oppure dall'art. 2501-bis c.c. in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) non contiene alcun elemento precettivo in tal senso, c) sia perché la II Direttiva 77/91/CEE, imponendo l'obbligo di (sintetica) motivazione nell'avviso di convocazione (per sua natura di carattere meramente informativo) non ha, successivamente, imposto alcun ulteriore obbligo in sede deliberativo, d) sia perché, infine, e, forse, questo è l'aspetto maggiormente interessante e significativo, non sembra sia possibile sostenere l'esistenza di un interesse del socio a conservare il capitale investito, che potrebbe essere sacrificato solo, in ipotesi, in presenza di un supposto interesse sociale adeguato e verificabile, tenuto anche conto che se da una parte si riduce il capitale sociale, dall'altra parte gli azionisti ricevono comunque liquidi o altre utilità (nel caso di liberazione dall'obbligo del versamento dei decimi ancora da versare) da poter investire o utilizzare altrimenti (Nobili, La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, a cura di Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, 299). Davvero interessante, a questo riguardo, è l'insegnamento della più recente giurisprudenza di merito che valorizza la necessità di spiegare nell'avviso di convocazione dell'assemblea le ragioni e le modalità della proposta riduzione affinché gli azionisti possano “agire informati” (Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1174.
I limiti alla riduzione reale del capitale sociale
Il primo limite previsto dall'art. 2445 c.c., con riferimento all'art. 2327 c.c., è rappresentato dal capitale minimo imperativamente previsto dalla legge, pari, oggi, ad € 50.000,00= per cui la riduzione non potrà mai comportare che il capitale sociale si riduca al di sotto del predetto limite, mentre nulla impedisce che la società si trasformi e contemporaneamente riduca il capitale al minimo consentito dal tipo di società prescelto (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. K. A. 36, Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale sociale, 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1187). Il secondo limite è imposto dall'art. 2413 c.c., espressamente richiamato dall'art. 2445 c.c., che stabilisce che la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato, così stabilendo che, dopo la riduzione, debbano comunque essere rispettati i limiti d'emissione delle obbligazioni ai sensi dell'art. 2412 c.c. (Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 19/2011, Obbligazioni e riduzione del capitale sociale, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1186-1187, ove si rinviene che la riduzione sarebbe legittima in presenza di un prestito obbligazionario se l'importo della riduzione è destinato alla formazione di una riserva, anche disponibile). Il terzo limite è applicabile, tuttavia, alle sole società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè alle società per azioni c.d. “aperte”, per le quali, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c., il valore nominale delle azioni (proprie) acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Pertanto se una società per azioni detiene azioni proprie è necessario che, a seguito della riduzione del capitale sociale, risulti rispettato il limite del quinto del capitale sociale. Se tale limite dovesse risultare superato, le azioni proprie in eccedenza dovranno essere alienate o annullate, con la conseguenza, in tale ultimo caso, che, com'è noto, si dovrebbe procedere ad un'ulteriore riduzione del capitale (Forte-Imparato, Aumenti e riduzioni di capitale, Napoli, 1998, 167). Un quarto limite è rappresentato dall'art. 2351, comma 2, c.c., sebbene non richiamato espressamente dall'art. 2445 c.c., in relazione alla presenza di azioni con voto limitato. Poiché queste ultime non possono, complessivamente, superare la metà del capitale sociale, non può accadere che, a seguito della sua riduzione, le azioni a voto limitato superino la metà del (nuovo) capitale. Un ulteriore limite riguarda soltanto società per azioni che hanno costituito (uno o più) patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis e ss. c.c.. E' noto che questi ultimi possono essere costituiti nel limite del dieci per cento del patrimonio netto della società. Ne consegue, necessariamente, che laddove fossero stati costituiti uno o più patrimoni destinati, la riduzione del capitale dovrà necessariamente tenere conto di tale limite affinché non risultino patrimoni destinati con valore superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. Un nuovo limite, affatto scontato e di estremo interesse, riguarda l'eventuale presenza di perdite. In quest'ultimo caso non sembrerebbe possibile procedere ad una riduzione volontaria del capitale se, prima, non si sia proceduto alla copertura di tali perdite e ciò in applicazione dell'art. 2433, comma 3, c.c. che dispone che se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Infatti, tenuto conto di tale divieto, risulterebbe davvero difficile sostenere come possibile la riduzione volontaria del capitale, in qualunque forma possa avvenire. E tale divieto vige anche nel caso in cui la riduzione del capitale per perdite è solo volontaria, per perdite inferiori al terzo del capitale sociale (Nobili e Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 6*, Torino, 1993, 232; Genghini e Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, in Manuali notarili, a cura di Genghini, 3**, Padova, 2012, 748; Trib. Roma, 12 novembre 1999, in Giur. it, 2000, 1241; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 272-2014/1, Riduzione reale del capitale in presenza di perdite superiori al terzo, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1185-1186, che dà anche conto dell'orientamento più restrittivo del Consiglio Notarile di Milano che, con la massima n. 35 della Commissione Società del 19 novembre 2004, stabilisce che presupposto della decisione di ridurre volontariamente il capitale “è peraltro l'assenza di perdite. Non solo di importo tale da eccedere un terzo del capitale, ma anche di misura tale che il limite del terzo venga ad essere superato proprio per effetto della riduzione”). Infine, un limite ulteriore, anche se assolutamente scontato, impone di vietare riduzioni volontarie di capitale in presenza di procedure concorsuali perché in netto contrasto con gli scopi propri di dette procedure.
L'art. 2445 c.c. prevede che la riduzione reale possa avvenire soltanto in due forme: mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti oppure mediante il rimborso del capitale ai soci. Qualunque sia la forma adottata, principio fondamentale da rispettare, nell'esecuzione della riduzione, è quello della parità di trattamento degli azionisti (Petrazzini, Calligari, Cerrato e Cavanna, Le modificazioni dello statuto nelle s.p.a., in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 16****, Torino, 2012, 429; Nobili, La riduzione del capitale, cit., 307; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 35, Riduzione “effettiva” del capitale sociale nelle s.r.l. (art. 2482 c.c.), 19 novembre 2004, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1179). Tale principio svolge, nell'ambito della riduzione volontaria del capitale sociale, un duplice ruolo di garanzia: a) che tutti i soci beneficino della riduzione, proporzionalmente alla misura di partecipazione detenuta; b) che la partecipazione al capitale sociale di ciascun socio risulti invariata a seguito della riduzione (Scano, Art. 2445 - Riduzione del capitale sociale, in Le società per azioni, Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa e Portale, Milano, 2016, 2700). Ritornando alla liberazione dei soci dai versamenti (ancora) dovuti, è bene notare, al di là dell'uso del plurale con riferimento ai soci (che tenderebbe a significare tutti i soci), in omaggio al predetto principio di parità di trattamento, potrebbe porsi un problema nel caso in cui alcuni soci avessero (già) liberato le loro azioni ed altri soci, invece, fossero (ancora) debitori della società per i decimi non versati. E' evidente che in un simile caso la deliberazione assembleare dovrebbe prevedere, da una parte, la liberazione di alcuni soci dagli obblighi attualmente esistenti e, dall'altra parte, il rimborso vero e proprio del capitale agli altri soci. Il rimborso del capitale ai soci avviene al nominale, mediante versamento di una somma di denaro da parte della società ai soci. Tuttavia ci si è chiesti se sia ammissibile la riduzione mediante assegnazione di beni in natura ancorché tale ultima opzione contrasti con il dato letterale dell'art. 2445 c.c. che prevede il “rimborso” del capitale, ossia la liquidazione di una somma di denaro. Sembrerebbe prevalere un orientamento positivo (Nobili e Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 6*, Torino, 1993, 241, i quali sostengono addirittura che non esisterebbe un diritto dei soci a ricevere sempre e solo una somma di denaro; Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima del 13 luglio 2009, Riduzione reale del capitale sociale ed assegnazione ai soci di beni in natura, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1174), soprattutto se la deliberazione è stata presa all'unanimità, mentre ancora controverso (e, per certi aspetti, non sufficientemente chiarito) rimane il problema dell'adottabilità di una tale deliberazione di riduzione del capitale a maggioranza, così obbligando la minoranza ad accettare beni mobili o immobili in sostituzione del denaro. E' altresì certamente possibile, soprattutto dopo la soppressione del requisito dell'esuberanza, eseguire la riduzione del capitale sociale senza procedere direttamente al relativo rimborso ai soci, costituendo un'apposita riserva ma, in tal caso, quest'ultima è indisponibile fino al novantesimo giorno posteriore all'iscrizione della deliberazione di riduzione del capitale sociale nel Registro delle Imprese e diviene disponibile decorso detto novantesimo giorno, sempre che non vi sia opposizione dei creditori (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.G.10, Riduzione volontaria del capitale – efficacia ed eseguibilità, 1° pubbl. 9/05 – motivato 9/11, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1178). Un ulteriore esempio di riduzione reale del capitale sociale si ha con riferimento alle azioni proprie per le quali, tuttavia, bisogna necessariamente distinguere se si tratti di azioni proprie già in portafoglio della società (ossia acquistate precedentemente) oppure di azioni proprie che devono essere annullate a seguito della violazione delle norme che presiedono alla disciplina delle medesime, ai sensi dell'art. 2357, comma 4, c.c., oppure, ancòra, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 2357-bis, n. 1), c.c., in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto ed annullamento di azioni. Nel primo caso, l'annullamento di azioni proprie già detenute dalla società a seguito di precedenti operazioni comporta un'effettiva riduzione del capitale sociale, non va confusa con le altre due ipotesi testé menzionate ed è perfettamente legittima (Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 190-2008/1, Modalità di attuazione della deliberazione di annullamento di azioni proprie (effetti sul capitale e sulle riserve), in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 1166-1167; Nobili e Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 6*, Torino, 1993, 412 e ss., ove gli Autori concludevano per la legittimità dell'operazione addirittura, ratione temporis, a prescindere dall'esuberanza del capitale). Come già indicato, la deliberazione di riduzione (volontaria) del capitale sociale potrà essere eseguita solo dopo che siano (inutilmente) trascorsi novanta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. L'opposizione, dunque, non può essere presentata “da chiunque vi abbia interesse” ma solo dai creditori anteriori (non importa se i crediti siano contestati o meno, scaduti o non scaduti ed, in genere, tutti gli altri crediti derivanti da contratti di vario genere quali locazione, appalto, leasing, ecc.) e nemmeno da semplici creditori, ma creditori (in qualche modo qualificati) che ritengano di poter subire un pregiudizio, tant'è che l'art. 2445 c.c. afferma espressamente il potere del Tribunale di autorizzare l'esecuzione della riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione quando ritenga infondato il pregiudizio per i creditori (previa valutazione del ragionevolmente prevedibile rischio che la riduzione del capitale pregiudichi la soddisfazione dei crediti). L'interesse dei creditori all'opposizione viene ovviamente meno qualora essi vengano pagati oppure se la società fornisce idonea garanzia, si badi bene, non in generale a tutti i creditori (anteriori) ma solo a favore dei creditori opponenti. Nonostante la norma non chiarisca se l'opposizione possa avere anche natura stragiudiziale, appare preferibile la soluzione giudiziale sia perché non sembrerebbe irragionevole pretendere che un procedimento così gravido di conseguenze debba essere incardinato davanti all'Autorità giudiziaria sia perché consentire l'opposizione per atto stragiudiziale significherebbe concedere al creditore opponente una tutela privilegiata rispetto, ad esempio, all'azionista che debba impugnare una deliberazione invalida (Nobili, La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, a cura di Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, 316).
La riduzione effettiva durante la fase di liquidazione
Benché l'ammissibilità della riduzione volontaria del capitale sociale durante la fase della liquidazione possa istintivamente suscitare qualche perplessità, soprattutto in relazione all'interesse sociale, è stato fatto giustamente notare che, nella fase della liquidazione, l'interesse sociale non si identifica più con il conseguimento dell'oggetto sociale ma con il diverso principio della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, tanto che il combinato disposto degli artt. 2445 e 2491 c.c. e degli istituti protettivi ivi previsti, sembra un presidio più che sufficiente per la prevenzione di abusi, restando responsabilità dei liquidatori verificare, una volta che la delibera di riduzione del capitale sia divenuta eseguibile, che sussistano le condizioni per la materiale esecuzione del rimborso affinché quest'ultimo non incida sulle legittime ragioni dei creditori, così essendosi affermato che “è legittima la deliberazione di riduzione effettiva del capitale sociale adottata in fase di liquidazione della società; spetta poi al liquidatore valutare la compatibilità tra la distribuzione del capitale ridotto ai soci e lo stato della liquidazione”(Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 93, Riduzione “effettiva” del capitale sociale nella s.r.l., in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 2156).
Riferimenti
Normativi
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