Provvisionale

Rosaria Giordano
26 Giugno 2017

L'art. 147 Cod. Ass. stabilisce come nel giudizio di primo grado, sia esso civile o penale, gli aventi diritto al risarcimento che in conseguenza del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.
Inquadramento

L'art. 147 Cod. Ass. stabilisce come nel giudizio di primo grado, sia esso civile o penale, gli aventi diritto al risarcimento che in conseguenza del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.

In una percentuale minore, possono peraltro, in forza dell'art. 5 l. n. 102/2006, ottenere la provvisionale anche i danneggiati (o i loro eredi o prossimi congiunti) che non si trovino in stato di bisogno.

Il legislatore, dunque, ha introdotto un nuovo tipo di ordinanza anticipatoria di condanna, a cognizione sommaria, non cautelare, immediatamente dotata di efficacia esecutiva, arricchendo così il già ricco di rimedi interinali messi a disposizione dall'ordinamento per cercare di attenuare i devastanti effetti dell'irragionevole durata dei processi civili (Trib. Varese, sez. I, 1° febbraio 2012).

Per la concessione della provvisionale devono tuttavia sussistere gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo, che non ricorrono se l'istante non è in grado di superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.(Trib. Torino, sez. IV, 5 ottobre 2006).

Controversa si è rivelata, tradizionalmente l'applicabilità delle norme sul procedimento cautelare uniforme già alla provvisionale di cui all'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto la giurisprudenza, in non è riuscita ad addivenire ad una posizione condivisa circa la natura cautelare o meno di siffatta ordinanza provvisionale e, di qui, in ordine alla compatibilità con la stessa delle norme sul procedimento cautelare uniforme.

I presupposti per la concessione della provvisionale. Lo stato di bisogno

L'art. 147 Cod. Ass. stabilisce come nel giudizio di primo grado, sia esso civile o penale, gli aventi diritto al risarcimento che in conseguenza del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.

In merito allo stato di bisogno, dottrina e la giurisprudenza sono pervenute a stabilire che questo non può farsi coincidere con lo stato d'indigenza (con riferimento al sostentamento e alle fondamentali esigenze della persona fisica) ma ben può estendersi anche alla necessità di ristabilire l'equilibrio personale e patrimoniale compromesso, prima che il passare del tempo possa peggiorare ulteriormente la situazione del danneggiato (ROSADA, § 3).

In seguito, peraltro, l'art. 5 l. n. 102/2006 ha modificato l'art. 24 della l. n. 990/1969 (già abrogato dal precedente d.lgs. n. 209/2005 istitutivo del Codice delle Assicurazioni Private) prevedendo la possibilità di concedere la provvisionale anche agli aventi diritto che non si trovino in stato di bisogno, nei limiti di una somma variabile tra il 30 e il 50% del presumibile importo risarcitorio definitivo, laddove ricorrano gravi elementi di responsabilità.

Questa impostazione è invero consolidata nella giurisprudenza di merito edita.

Si è evidenziato, difatti, che nonostante il d.lg. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni) abbia abrogato la l. n. 990/1969, l'art. 5 l. n. 102/2006 (successiva al Codice predetto) che, introducendo un ultimo comma all'art. 24 l. n. 990 (il cui contenuto è stato ripreso dall'art. 147 d.lg. n. 209/2005), ha previsto la possibilità di concedere provvisionale anche agli aventi diritto non in stato di bisogno, si ritiene ancora applicabile grazie alla clausola contenuta nell'art. 354, comma 3, d.lg. n. 209/2005 (cfr. Trib. Catania, sez. V, 6 ottobre 2014, in Arch. circol. e sin., 2014, n. 12, 1035).

Pertanto, la l. n. 102/2006, art. 5 (che ha modificato l'art. 147 del d.lg. n. 209/2005) in materia di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali ha introdotto un'importante novità in tema di provvisionale che può essere ottenuta dall'avente diritto che non si trovi in stato di bisogno nella misura di una percentuale variabile fra il trenta e il cinquanta percento: ne deriva che la condizione in cui versa il soggetto danneggiato non costituisce più l'indispensabile elemento per la concessione dell'acconto sul maggior danno, ma incide soltanto sull'entità della somma da liquidare in via provvisoria (Trib. Benevento, 5 ottobre 2007).

Quanto al regime intertemporale, si è osservato, anche di recente, che, in tema di provvisionale, atteso che il contenuto dell'art. 24 l. n. 990/1969 è stato trasfuso nell'art. 147 d.lgs. n. 209/2005, deve ritenersi che l'art. 5 l. n. 102/2006 abbia introdotto un ulteriore comma (5) in calce a detto art. 147: ne consegue che il nuovo tipo di provvisionale previsto dall'art. 5 è applicabile anche ai rapporti già pendenti e che trattandosi di norma di tipo processuale, in forza del noto principio tempus regit actum, deve trovare applicazione a tutte le istanze di provvisionale formulate dopo l'1/04/2006 (data di entrata in vigore della l. n. 102/2006), anche se relative a giudizi precedentemente instaurati (Trib. Cosenza, 21 giugno 2016, in Ilprocessocivile.it, 29 settembre 2016).

L'accertamento dei gravi elementi di responsabilità

La provvisionale può essere concessa soltanto nel caso in cui, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.

In proposito cfr. Trib. Bari 10 giugno 2006, in www.giurisprudenzabarese.it, secondo cui l'esistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente di un'autovettura sulla quale era trasportata la vittima, rivenienti dalle risultanze della consulenza tecnica disposta dal p.m.nella fase delle indagini preliminari, nonché dai verbali della Polizia di Stato intervenuta subito dopo il sinistro, e dalla sentenza penale - che, pur non avendo efficacia di giudicato nei confronti dell'UCI - ufficio Centrale Italiano, (rimasta estranea a quel giudizio), può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione della dinamica del sinistro - tutte concordi nell'attribuire alla condotta colpevole del conducente efficacia causale nella verificazione dell'incidente, giustifica l'accoglimento della richiesta di provvisionale formulata ai sensi dell'art. 5 l. n. 102 del 2006 nei confronti delle parti civilmente responsabili e dell'U.C.I.

Sotto un profilo più generale, si ritiene che i gravi elementi di responsabilità ai fini dell'emanazione della provvisionale non sussistono qualora allo stato degli atti il giudice non abbia gli elementi per superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, secondo comma, c.c.(Trib. Torino, sez. IV, 5 ottobre 2006, in dejure.giuffre.it).

In sede applicativa si è, ad esempio, ritenuto che nell'ambito del processo penale per il reato di omicidio colposo da circolazione stradale, la provvisionale di cui agli artt. 24 l. 990 del 1969 e 5 l. 102 del 2006 non può essere concessa quando nessun atto istruttorio é stato ancora compiuto e non risulta neanche ancora aperto il dibattimento ed ammessa la prova, posto che non si può ancora parlare, in tale fase, di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente-imputato che potrebbero giustificare la concessione della chiesta provvisionale (Trib. Napoli, 6 marzo 2009, in Giur. Merito, 2009, n. 9, 2216, con nota di FONTANA).

Occorre interrogarsi, per altro verso, sulla sussistenza di presupposti differenti per la concessione della provvisionale in favore del terzo trasportato.

In tal senso nella giurisprudenza di merito si è osservato che quando ad agire è il terzo trasportato può essere concessa la provvisionale di cui all'art. 5 legge n. 102/2006, entro i limiti indicati da tale previsione, a carico dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato al momento del sinistro anche quando è necessario procedere nel corso del giudizio di merito ad un approfondimento istruttorio per valutare le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, nel senso che la locuzione “gravi elementi di responsabilità” debba essere intesa quale riferita, anche in via concorrente, ad i conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti del terzo trasportato al quale, invero, nessuna responsabilità per la verificazione dello stesso potrebbe essere ascritta (Trib. Latina, 14 marzo 2010, inedita). Più chiaramente, ed in senso consonante, si è osservato, sempre in sede di merito, che dovendo il danneggiato terzo trasportato rivolgere la propria richiesta risarcìtoria all'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (art. 141, commi 2 e 3 d.lg. n. 209/05), il quale assicuratore deve risarcire il danno entro il limite del massimale minimo di legge, a prescìndere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, i gravi elementi di responsabilità a carico del conducente richiesti per l'assegnazione della provvisionale tanto dall'art. 147 d.lgs. n. 209/05 quanto dall'art. 5 l. n. 102/2006, rispettivamente in caso di stato di bisogno e qualora invece manchi tale estremo, vanno logicamente riferiti non solo al conducente del veicolo trasportante, ma anche a quello antagonista, pena la vanificazione della tutela cautelare alle vittime nelle ipotesi di gravi elementi di responsabilità a carico del solo conducente da ultimo menzionato. (Trib. Ragusa, 27 luglio 2009, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2009, n. 11, 929: nella fattispecie la società assicurativa convenuta aveva eccepito l'inapplicabilità dell'art. 5 l. n. 102/2006 in quanto mancava il requisito della sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, avendo il danneggiato, terzo trasportato, evocato in giudizio esclusivamente l'assicuratore del vettore non responsabile del sinistro).

Ammontare della provvsisionale

Per quanto riguarda l'ammontare della somma che può essere accordata a titolo di provvisionale del risarcimento del danno, in seguito alla l. n. 102/2006, occorre distinguere a seconda della sussistenza o meno dello stato di bisogno.

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 147 il giudice potrà riconoscere un importo non superiore ai 4/5 della presumibile entità del risarcimento; nel secondo caso, quando il danneggiato non verte in stato di bisogno, la somma riconosciuta a titolo di acconto potrà oscillare tra il trenta e il cinquanta per cento del presumibile importo risarcitorio definitivo.

Ne deriva che il richiedente avrà l'onere di fornire al giudice gli elementi necessari a consentirgli di valutare il danno nella sua interezza (ROSADA, § 3).

Natura e regime del provvedimento

Controversa si è rivelata, tradizionalmente l'applicabilità delle norme sul procedimento cautelare uniforme già alla provvisionale di cui all'art. 24 legge 24 dicembre 1969 n. 1990, in quanto la giurisprudenza, in non è riuscita ad addivenire ad una posizione condivisa circa la natura cautelare o meno di siffatta ordinanza provvisionale e, di qui, in ordine alla compatibilità con la stessa delle norme sul procedimento cautelare uniforme.

Un primo orientamento, infatti, afferma che la provvisionale ex art. 24 l. n. 990 del 1969 ha natura non anticipatoria, ma cautelare, pur essendo prevista per un pericolo, legislativamente tipizzato, meno grave di quello richiesto per le cautele ordinarie: ne deriva che il relativo provvedimento è reclamabile, applicandosi la disciplina del rito cautelare uniforme, ma solo in quanto compatibile, come, del resto, espressamente precisato dallo stesso art. 669 quaterdecies c.p.c. In particolare, l'istanza, di fronte all'espressa dizione normativa, deve necessariamente inserirsi in un giudizio di merito già pendente in relazione al quale sussista anche la condizione di proponibilità di cui all'art. 22 (Trib. Foggia 15 giugno 2001, in Giur. merito, 2003, 921, la quale non esclude, tuttavia, che gli spazi residui di tutela siano affidati al rimedio residuale atipico di cui all'art. 700 c.p.c. tutte le volte che non ricorra un generico bisogno ma il ricorrente dimostri l'esistenza di un pericolo di pregiudizio di carattere irreparabile; conf., nel senso della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. della provvisionale emanata ai sensi dell'art. 24 l.n. 990/1969, Trib. Milano 30 aprile 1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 630, con nota di GASPERINI; Trib. Roma 8 febbraio 1995, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 1037).

In accordo con una diversa posizione, la quale prende le mosse dalla concezione secondo cui la provvisionale resa ex art. 24 l.n. 990/1969 ha natura anticipatoria non cautelare le disposizioni del procedimento cautelare uniforme non sarebbero applicabili alla stessa, la quale, stante tale impostazione, può soltanto essere revocata dal giudice che l'ha emanata a seguito della pronuncia della sentenza e non è anche reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (Trib. Modena 1° febbraio 2006; Trib. Venezia 28 marzo 2002, in Gius, 2002, 1644; Trib. Latina 21 dicembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 630, con nota di GASPERINI, cit.; Trib. Bologna 7 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 348).

In dottrina si è evidenziato che diverse argomentazioni inducono a ritenere, difatti, che la provvisionale di cui all'art. 24 legge n. 990/1969 deve essere annoverata tra i provvedimenti anticipatori non cautelari: a) la pronuncia dei provvedimenti in questione è subordinata al sommario accertamento dell'esistenza, in capo al conducente, di gravi elementi di responsabilità, talché non è sufficiente, ai fini della concessione degli stessi, la mera delibazione di un generico fumus boni juris bensì l'accertamento, sia pur sommario, da parte del giudice di gravi elementi di responsabilità a carico del preteso danneggiante; b) le ordinanze provvisionali in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli hanno efficacia di titolo esecutivo e quindi non sono, come le misure cautelari, tese ad assicurare la fruttuosità dell'esecuzione forzata, bensì proprio a fornire al danneggiato uno strumento di immediata soddisfazione del proprio diritto (GASPERINI, 639).

Come detto, l'art. 5 legge 21 febbraio 2006, n. 102, ha aggiunto un nuovo co. all'art. 147 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, precisando che anche qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, laddove da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

Anche con riferimento a tale norma si è affermato che è inammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice concede, in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, la provvisionale di cui all'art. 5 l.n. 102/2006, trattandosi di provvedimento anticipatorio di condanna e non già di provvedimento di natura cautelare (Trib. Reggio Emilia 15 giugno 2006).

Per alcuni questa posizione è da condividere in quanto l'eliminazione del presupposto dello stato di bisogno del richiedente, ovvero del periculum in mora, induce definitivamente ad escludere la natura cautelare della provvisionale di cui alla l. n. 102/2006, poiché, come si è più volte evidenziato, carattere essenziale delle misure cautelari è, unitamente alla provvisorietà ed alla strumentalità, l'emanazione delle stesse in una situazione di urgenza. La concessione del provvedimento è invero svincolata da qualsiasi presupposto diverso dall'apprezzamento del fumus sia in ordine all'an che al quantum e l'ordinanza non è comunque reclamabile poiché l'impugnazione della stessa è espressamente rinviata al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, con conseguente possibilità di domandarne l'inibitoria in appello (CAPPONI e PETRILLO in BRIGUGLIO e CAPPONI 2007, 459, i quali definiscono l'ordinanza in questione in termini di “sentenza allo stato degli atti”).

Quest'ultima tesi appare implicitamente avallata dalla Suprema Corte la quale ha invero affermato che il provvedimento previsto dall'art. 24, comma 2, l. 24 dicembre 1969 n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso, sicché, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., sull'assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell'ordinanza, resa a norma dall'art 24, comma 2, l. 24 dicembre 1969 n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, comma 7, Cost. (Cass., n. 17862/2011).

Riferimenti
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  • BONA, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “codice delle assicurazioni”: prime riflessioni critiche, in Resp. civ. e prev., 2005, n. 4-5, 1711;
  • BRIGUGLIO – CAPPONI (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova 2007; FORTUNATO, La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica, Milano 2007;
  • GASPERINI, L'ordinanza provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990/69 tra tutele sommarie cautelari e non cautelari, in Giur. it., 1997, 3 ss.;
  • LA TORRE (a cura di), Le assicurazioni, Milano, 2007, 834 ss.;
  • MONTARULI, L'ammissibilità del reclamo avverso la provvisionale ex art. 24 della legge n.990 del 24 dicembre 1969, in Danno e resp., 2004, n. 8-9, 920;
  • MORMINO, L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, in Trattato della responsabilità civile a cura di FRANZONI, III, Milano 2004, 337 ss.;
  • PEZZANI, Le norme processuali del nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. proc., 2007, n. 3, 683;
  • ROSADA, Stato di bisogno del danneggiato/Provvisionale, in www.ridare.it;
  • ROSSETTI, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. Giur., 2016, n. 1, 131 ss.
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