Cause di garanzia

Francesco Bartolini
18 Marzo 2016

Le cause di garanzia, alle quali si riferisce testualmente l'art. 32 c.p.c., sono legate ad una causa, principale rispetto ad esse, da un particolare vincolo di connessione che ricorre quando il soggetto, nei cui confronti è esercitata una azione in giudizio, chiede di vedere riversate le conseguenze della sua eventuale soccombenza su un terzo. L'esempio scolastico di una siffatta situazione concerne l'azione di evizione intrapresa contro l'acquirente di un bene da chi assume di esserne proprietario. A fronte della pretesa così esercitata, l'acquirente può rivolgersi al suo dante causa (il terzo) per essere da lui tenuto indenne: l'azione che in tal modo esercita è una azione di garanzia.
Inquadramento

Le cause di garanzia, alle quali si riferisce testualmente l'

art. 32

c.p.c.

, sono legate ad una causa, principale rispetto ad esse, da un particolare vincolo di connessione che ricorre quando il soggetto, nei cui confronti è esercitata una azione in giudizio, chiede di vedere riversate le conseguenze della sua eventuale soccombenza su un terzo. L'esempio scolastico di una siffatta situazione concerne l'azione di evizione intrapresa contro l'acquirente di un bene da chi assume di esserne proprietario. A fronte della pretesa così esercitata, l'acquirente può rivolgersi al suo dante causa (il terzo) per essere da lui tenuto indenne: l'azione che in tal modo esercita è una azione di garanzia. La rivendicazione e l'azione contro il venditore sono legate da un vincolo che sorge da una medesima occasione (la contestazione della proprietà del bene) e che implica una consequenzialità logica tra l'accoglimento dell'una (la pretesa in rivendica) e il fondamento dell'altra (la richiesta di garanzia). In questo senso, la connessione per garanzia può essere ricondotta alla più ampia nozione di accessorietà. Da essa si differenzia per la caratteristica di riferirsi ad almeno tre soggetti: le parti della causa principale (nell'esempio: il rivendicante e l'acquirente convenuto) e colui contro il quale è esercitata l'azione di garanzia (nell'esempio: il venditore).

Nozione di garanzia

La domanda esercitata contro il terzo, rispetto alle parti in causa, ha lo scopo di tutelare chi la propone contro il pericolo di subire un pregiudizio preciso: quello di rimanere soccombente nella causa in cui è evocato come convenuto o come convenuto in riconvenzione. Garanzia significa protezione contro un rischio, ossia l'eventualità che venga accolta la pretesa avversaria. Dagli effetti di questa si chiede di rimanere indenni e si chiede che di tali effetti risponda un altro. Tradizionalmente si utilizza l'espressione “manleva” per significare che la tutela richiesta in garanzia consiste nell'essere sostituito con la persona cui si chiede questa garanzia: sia nel senso che costui risponda direttamente verso l'attore, sia nel senso che lo stesso provveda a risarcire il richiedente delle conseguenze subite per la soccombenza.

Rilevanza del legame di garanzia

Ogni forma di connessione implica che il legame, nel quale si risolve, intercorra tra cause tra loro distinte e autonome. Anche nel caso della connessione per garanzia le domande, appunto perché autonome, possono essere proposte separatamente, ciascuna dinanzi al giudice per esse competente. La relazione di connessione consente, a determinate condizioni, che le domande vengano condotte davanti a un medesimo organo giudicante, in unico processo. Ciò può avvenire in due modi: proponendo la domanda di garanzia al giudice presso il quale è radicata la causa principale, oppure chiamando il terzo a partecipare a un processo già pendente.

Alla prima fattispecie si riferisce l'

art. 32

c.p.c.

; alla seconda provvedono gli

artt. 106,

167, ultimo comma,

183, comma

5

, e 269 c.p.c..

L'art. 32 c.p.c.

L'

art. 32

c.p.c.

consente che la domanda di garanzia venga proposta al giudice competente per la causa principale, affinchè sia decisa nello stesso processo. La norma, che così dispone, ha lo scopo di consentire il simultaneus processus in deroga alla competenza, quando per la domanda di garanzia e per quella principale sono competenti giudici diversi. La sua funzione è di permettere una unificazione di cause, rispondente ad evidente interesse di chi pretende di essere garantito, anche quando il rispetto dei diversi criteri di competenza lo impedirebbe.

La disposizione si limita a stabilire che non può essere superato il limite della competenza per valore del giudice della causa principale. Quando ciò avviene, le parti devono essere rimesse al giudice superiore, con assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione del processo dinanzi a lui. Si desume dai principi generali, in tema di competenza, che può essere derogata quella per territorio, se non fissata ai sensi dell'

art. 28

c.p.c.

.

Inoltre non può essere derogata né la competenza per materia né quella funzionale (

Cass

.

civ.,

sez. I, 4 giugno 1998, n. 5478

).

In concreto, poiché l'unica situazione di applicazione concreta riguarda i rapporti tra giudice di pace e tribunale, in vece e luogo dell'art. 32 deve farsi riferimento ai commi 6 e 7 dell'

art. 40

c.p.c.

La chiamata in garanzia

L'

art. 106

c.p.c.

consente a ciascuna parte di chiamare nel processo un terzo dal quale pretende di essere garantita. L'esercizio dell'azione di garanzia è effettuato nel contesto di una controversia già instaurata; è soggetta a precise regole, posto che esso comporta una estensione della materia del decidere in un momento nel quale già sono stati compiuti atti del processo. Per la chiamata non sono previsti presupposti o requisiti particolari. Le regole procedurali sono dettate dagli

artt. 167, ultimo comma,

183, comma

5

, e 269 c.p.c..

Garanzia propria e impropria

Se quelle riferite sono le caratteristiche essenziali della garanzia, quale forma di connessione tra cause, occorre poi precisare che importanti effetti sono stati ricollegati alla tradizionale distinzione tra la garanzia propria e quella impropria.

Si intende per garanzia propria la relazione che lega la causa principale e la causa accessoria quando hanno lo stesso titolo, comune a entrambe, o perché ricorre una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande. Si configura, invece, la garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base a un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base a un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto. In proposito si fa l'esempio delle così dette vendite a catena.

CASISTICA

In tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio (

Cass.

civ., s

ez. lav. 16 aprile 2014, n. 8898

; Conf.:

Cass.

civ.,

sez. III,

ord

. 24 gennaio 2007, n. 1515

).

Competenza per territorio

In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato) (

Cass. civ.,

sez

. II, 29 luglio 2009, n. 17688

).

Procedimento civile

La domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'

art. 331 c.p.c

.

(

Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009 n.21240

)

Azione di rivendica

In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia (

Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014 n. 8898

).

Infortuni sul lavoro

Gli effetti sulla competenza della distinzione tra garanzia propria e impropria

La giurisprudenza ha, sino ad ora, ricollegato alla distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria una importante conseguenza: soltanto la prima consente la riunione delle cause in deroga alla competenza per territorio, con il ricordato limite relativo al divieto di superamento della competenza per valore del giudice della causa principale. La domanda di garanzia impropria non è idonea a spostare la competenza. La giurisprudenza ha evidenziato un'altra conseguenza da collegare alla cennata distinzione: se per la causa principale il giudice è competente per materia, la causa di garanzia può essere condotta alla sua cognizione solo nel caso di garanzia propria (

Cass.

civ.,

4 giugno 1998, n. 5478

).

In ordine alla chiamata in garanzia, invece, la detta distinzione non ha rilevanza: la chiamata è consentita anche quando la garanzia che si chiede è impropria (

Cass.

civ.,

sez. III, 16 maggio 2013, n. 11968

;

Cass.

civ.,

sez. lav., 15 marzo 2013, n. 6659

;

Cass.

civ.,

sez. III, 13 marzo 2012, n. 3969

;

Cass.

civ.,

sez. III, 29 settembre 2009, n. 20825

).

In evidenza

L'

art. 32

c.p.c.

, che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale delle cause di garanzia dinanzi al giudice competente per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, e non anche in caso di garanzia impropria, nel quale caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza, dovendo questa essere pertanto determinata in relazione a ciascuna causa, salva la possibilità di riunione nel concorso delle condizioni richieste (

Cass.

civ.,

sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050

; conformi,

Cass.

civ.,

16 aprile 2014, n. 8898

;

Cass.

civ.,

sez. III,

ord

. 24 gennaio 2007, n. 1515

;

Cass.

civ.,

sez. I,

ord

. 5 giugno 2006, n. 13178

).

La domanda in garanzia può essere proposta davanti al giudice specializzato competente per materia per la domanda principale (nella specie, Tribunale regionale delle acque pubbliche) solo nei casi di garanzia propria, in cui per legge o per contratto il garante è obbligato verso il garantito in forza del medesimo rapporto dedotto in giudizio, non anche quando la responsabilità del chiamato in garanzia trae origine da un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio dall'attore (

Cass.

civ.,

4 giugno 1998, n. 5478

).

Una fattispecie particolare di garanzia propria

L'

art. 1917

c.c.

consente all'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, di chiamare in causa l'assicuratore. La chiamata ha lo scopo di essere tenuto indenne dall'assicuratore, in forza degli obblighi da questi assunti con il contratto di assicurazione, dalla pretesa risarcitoria esercitata in giudizio dal soggetto danneggiato. La detta chiamata risponde al medesimo intento cui è rivolta la più generale azione di garanzia. Questa, però, dovrebbe essere considerata impropria, perché non è fondata sullo stesso titolo della domanda principale (il danno), ma su un titolo diverso costituito dal contratto. Con la norma citata il legislatore ha inteso fornire all'assicurato e al danneggiato una tutela più ampia, attraverso la concessa facoltà di citare in giudizio l'assicuratore, per la manleva. Dottrina e giurisprudenza riconoscono che questa forma di garanzia è, per volontà di legge, una garanzia propria. Sul punto si sono espresse in questo senso le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza Cass. civ., S.U., 26 luglio 2004, n. 13968.

In evidenza

Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'

art. 1917

c.c.

, ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'

art. 1917, comma

2

,

c.c.

. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (

Cass.

civ.,

sez. III, 30 novembre 2011, n. 25581

In tema di assicurazione della responsabilità civile ex

art. 1917

c.c.

, (e fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), la posizione dell'assicuratore integra gli estremi della fattispecie della garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuti nell'

art. 1917, comma

2,

c.c

.

. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità, come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria, che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. Ne discende che, qualora la domanda di garanzia venga fatta valere davanti a un giudice diverso da quello in cui il garantito sia stato convenuto in giudizio, la seconda causa va rimessa, per ragioni di connessione, al giudice della causa principale. (Nella specie la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice della causa principale, ha anche caducato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato, in luogo della invocata rimessione, dal giudice della seconda causa) (

Cass.

civ.,

sez. III,

ord

. 12 dicembre 2005, n. 27326

)

La svolta delle Sezioni unite

Sull'assetto tradizionale di cui si è riferito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a stabilire se la sentenza, ottenuta in appello dal terzo chiamato in garanzia, e che abbia escluso la sussistenza del rapporto principale (il danno da risarcire all'attore), si estenda anche al garantito non appellante. Per sciogliere il quesito la Corte ha indagato il fondamento della distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria ed è giunta ad affermare che essa conserva un valore soltanto descrittivo, privo di conseguenze giuridiche. Ed ha concluso che la chiamata in garanzia dà luogo ad un litisconsorzio processuale necessario, avente effetti che si comunicano al garantito non appellante ed anche se non costituito nel giudizio di impugnazione.

In evidenza

In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione, esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale. E ciò indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli

artt. 32,

108

e

331

c.p.c

.

. Si ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio; evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione (

Cass

.

civ.

,

Sez. U

,

4 dicembre 2015,

n. 24707

)

La contestazione della propria legittimazione passiva

La giurisprudenza riconduce alla garanzia impropria la contestazione della propria legittimazione passiva, rispetto alla domanda principale, quando il convenuto deduce che il soggetto legittimato a risponderne è un terzo. Anche in questa situazione si pretende che le conseguenze dell'azione esercitata si riversino su altra persona, circostanza nella quale si risolve, in sostanza, l'azione di garanzia. Ma, in realtà, questa volta si contesta una condizione della pretesa attrice, costituita dall'esatta individuazione del soggetto obbligato.

In evidenza

Si ha garanzia impropria, che non comporta deroga ai normali criteri di determinazione della competenza, sia quando la responsabilità del convenuto chiamante e quella del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, sia quando il convenuto designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall'attore (

Cass.

civ.,

sez.

I

,

ord

. 5 giugno 2006, n. 13178

)

La contestazione della propria legittimazione passiva e la chiamata in causa del soggetto che si afferma essere obbligato in sua vece non concretano una domanda di garanzia propria nei confronti del terzo perché una siffatta domanda presuppone la non contestazione della legittimazione passiva del convenuto, situazione che è alternativa all'esercizio dell'azione di garanzia (

Cass.

civ.,

sez. II, 19 marzo 1999, n. 2524

).

La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia) (

Cass.

civ.,

sez. III, 21 ottobre 2008, n. 25559

)

Riferimenti

COSTANTINO, Garanzia (chiamata in), in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 590 ss.;

FRANCHI, Della competenza per connessione, in Commentario del c.p.c., diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, 308 ss.;

GAMBINERI, Garanzia e processo, I, II, Milano, 2002;

LA CHINA, La chiamata in garanzia, Milano, 1962;

PUNZI, I mezzi di tutela nei rapporti di garanzia, in Riv. dir. proc., 2008, 591 ss.;

TARZIA, Sulla nozione di garanzia impropria, in Giur. it., 1956, I, 2, 323.

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