Società unipersonaleFonte: D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 88
23 Maggio 2016
Inquadramento
Nella disciplina delle società il codice civile fa una distinzione tra la costituzione di una società di persone, rispetto a quanto previsto per le società a responsabilità limitata e le società per azioni.
L'attuale formulazione del codice civile consente la costituzione, per atto unilaterale, sia della società a responsabilità limitata, che di società per azioni. L'ordinamento italiano ha quindi recepito l'esigenza di consentire la nascita di un'impresa con unico socio (unipersonale) con l'obbiettivo di conciliare il beneficio della responsabilità limitata dell'imprenditore, con la tutela dei diritti dei creditori. La prima forma di società di capitali per cui venne consentita la possibilità di costituzione con atto unilaterale è stata la società a responsabilità limitata. Il D.Lgs. n. 88/1993 non aveva esteso anche alle S.p.a. tale possibilità prevista invece per le Srl.
È quindi prevista sia l'esistenza di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni sia in fase di costituzione, che a seguito di una rimodulazione della compagine sociale. Il legislatore ha inoltre previsto una nuova formulazione di società a responsabilità limitata “semplificata”. Le disposizioni specifiche delle società unipersonali si applicano anche a questa fattispecie (art. 2463-bis c.c.). Al fine di tutelare i diritti dei creditori il codice civile ha introdotto alcuni adempimenti in caso di società costituite o divenute unipersonali. I conferimenti nelle spa unipersonali
Per la costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata con atto unilaterale il codice civile fornisce una maggiore tutela dei diritti dei creditori in relazione all'obbligo dei conferimenti delle quote o azioni sottoscritte:
La stessa tutela si applica in caso di aumento di capitale previsto dall'articolo 2349 del codice civile. I versamenti per le azioni sottoscritte dall'unico socio devono essere effettuati integralmente all'atto della sottoscrizione. Si ricorda che per le società con pluralità di soci, gli stessi sono obbligati al versamento del 25 % del valore nominale della quota sottoscritta, all'atto della sottoscrizione (art. 2439 c. 1 c.c.).
Una norma generale a tutela dei creditori sociali per le S.p.a. unipersonali è prevista dall'articolo 2325 c. 2 nei casi di insolvenza della società.
Va comunque sottolineata che la responsabilità del socio è subordinata ai casi di insolvenza della società ed è da ritenersi come norma eccezionale riservata alla mancanza della pluralità dei soci, intesi come soggetti giuridici e non come centri di potere economico (Cass. Civ., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129). Qualora la pluralità dei soci sia frutto di sia frutto di interposizione fittizia di persona è necessaria la prova dell'accordo trilaterale intercorso tra le parti - interponente, interposto e terzo. (Cass. Civ. Sez. III n. 15633/2002). L'articolo 2331 del codice civile prevede che la società per azioni acquista la personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese. Fintanto che la società non acquista la personalità giuridica, per gli atti compiuti in nome della società costituenda, ne rispondono coloro che hanno agito.
La norma, al fine di attribuire la responsabilità illimitata e solidale per il periodo antecedente al raggiungimento della personalità giuridica, fa una distinzione a seconda che la società sia unipersonale o pluripersonale:
L'evento che la società si costituisca o divenga unipersonale, deve essere portato a conoscenza degli interlocutori della società. Il codice civile, all'articolo 2362 prescrive quindi che sia espressamente depositata la comunicazione relativa alla forma uni personale della compagine sociale.
Con le stesse modalità, va comunicato l'eventuale ripristino della pluralità dei soci. Non sono necessarie altre indicazioni che identifichino l'unico socio. L'articolo 2362 prevede inoltre che siano possibili contratti stipulati tra la società e l'unico socio. La norma comunque prevede un limite all'opponibilità ai terzi di tali contratti, e in genere delle operazioni in favore dell'unico socio, nei casi in cui:
Art. 2362. Unico azionista. - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
L'art. 147 del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) è stato oggetto di interpretazioni differenti sia nella dottrina che nella giurisprudenza relativamente all'estensione o meno del fallimento dei soci che si trovino in situazioni di responsabilità illimitata temporaneamente. Sono ad esempio i soci unici delle società di capitali (Srl o Spa) che ai sensi dell'articolo 2331 del codice civile non hanno rispettato gli adempimenti previsti per le società uni personali. La norma vigente, con le modifiche apportate dall'articolo 131 del D.Lgs. n. 5/2006, ha chiarito tale situazione prevedendo che il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili, qualora la società fallita appartenga alle seguenti tipologie:
Tale formulazione esclude quindi le società semplici, le quali non svolgendo attività commerciale non sono sottoposte al fallimento, le società a responsabilità limitata e le società per azioni regolamentate rispettivamente ai capi V e VII del citato libro del codice civile.
Tale impostazione, confermata anche dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 27013/2008 e 8964/2010) pone quindi una differenziazione tra i soci che appartengono ad una categoria per legge illimitatamente responsabili delle società di persone o in accomandita, rispetto a coloro che generalmente godono a tutti gli effetti di legge della limitazione della responsabilità. I soci di S.r.l. o S.p.a. subiscono l'aggravarsi del loro coinvolgimento, a seguito di inadempimenti circoscritti dal codice civile ai casi di omesso versamento delle quote sottoscritte o di omessa pubblicità dell'evento. Il codice civile non prevede una governance particolare per le società in cui le quote o le azioni appartengono ad un unico soggetto. Sono quindi applicabili anche a questo tipo di società gli organi sociali generali:
In particolare in assemblea il confronto dell'unico socio sarà con l'organo amministrativo o con l'organo di controllo. Non sono inoltre previste incompatibilità tra unico azionista e amministratore o sindaco della società. Il socio amministratore sarà responsabile nei confronti dei terzi, in relazione al compimento degli atti nello svolgimento del proprio mandato.
Società a responsabilità limitata uni personale - Come già detto è la società a responsabilità limitata la prima per cui è stata riconosciuta la possibilità di costituzione per atto unilaterale. Il D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito con L. n. 27/2012) ha introdotto una nuova forma di S.r.l., denominata Società a responsabilità limitata Semplificata introducendo nel codice civile l'articolo 2463 bis. La S.r.l.s. Unipersonale dovrà essere costituita con atto pubblico in conformità del modello standard allegato al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012, n. 138. I conferimenti
Anche per le società a responsabilità limitata sono state introdotte delle norme a tutela dei creditori. L'articolo 2464 del codice civile prevede infatti che i conferimenti in denaro devono essere effettuati integralmente, nel caso di costituzione di società con atto unilaterali. A differenza delle società costituite con contratto tra due o più soggetti, per i quali corre l'obbligo del versamento del 25% del conferimento in denaro.
L'articolo 2470 del codice civile prevede anche per le S.r.l. l'obbligo di iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione del socio unico. Tale dichiarazione verrà fatta a cura degli amministratori o dell'unico socio, e contiene cognome e nome o denominazione, la data e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza dell'unico socio.
S.r.l. unipersonali Artigiane
Le S.r.l. unipersonali possono iscriversi all'albo artigiani a condizione che il socio unico sia lavorante e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.
I depositi di atti al Registro delle Imprese vengono effettuati attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dal sistema Infocamere. I sistemi possibili sono:
Procedura Starweb
Procedura Fedra Sez. B - Estremi dell'atto: Forma Atto X - Codice Atto per Srl A19, per Spa A25 - Data Atto per Srl deve essere compresa fra la data dell'atto di trasferimento quote e la data di iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese, per le Spa la data di iscrizione nel libro soci Sez. 2 - In caso di nomina di socio unico indicare SU per le Srl o AU per le Spa, in caso di ricostituzione della pluralità dei soci indicare SR per le Srl o SP per le Spa Compilazione dell'Intercalare P: La pratica è assoggettata ad imposta di bollo per euro 65,00 e diritti di segreteria per euro 90,00. Aspetti fiscali
La caratteristica uni personale non muta l'applicazione delle norme tributarie previste per le stesse società costituite tra più soggetti. L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 361/E del 11 dicembre 2007 si è espressa relativamente all'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza del reddito della S.r.l. unipersonale. Infatti per l'esercizio dell'opzione previsto dall'articolo 116 del T.U.I.R. è necessario che: L'Agenzia, ritiene che, in caso di società uni personale, anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla società, si possa considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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