Decreto ingiuntivo nel procedimento di convalida di sfratto

Rosaria Giordano
06 Agosto 2018

Mediante l'intimazione per convalida di sfratto, il locatore può richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 664 c.p.c., anche la contestuale emissione nei confronti del conduttore di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo avente ad oggetto non soltanto i canoni scaduti quanto, altresì, quelli a scadere sino al momento dell'effettivo rilascio, maggiorati degli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza mensile.
Inquadramento

Mediante l'intimazione per convalida di sfratto, il locatore può richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 664 c.p.c., anche la contestuale emissione nei confronti del conduttore di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo avente ad oggetto non soltanto i canoni scaduti quanto, altresì, quelli a scadere sino al momento dell'effettivo rilascio, maggiorati degli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza mensile.
Caratteristica peculiare del decreto di ingiunzione in esame è che lo stesso viene pronunciato nel contraddittorio tra le parti, contraddittorio anzi rafforzato dal peculiare avvertimento contenuto nell'atto di intimazione in ordine alle “radicali” conseguenze processuali correlate all'assenza dell'intimato all'udienza di convalida dello sfratto.
L'ingiunzione di pagamento disposta ai sensi dell'art. 664 c.p.c. integra una forma eccezionale di “condanna in futuro”, potendo avere ad oggetto non soltanto il pagamento dei canoni dovuti dal conduttore al momento dell'intimazione quanto, altresì, quelli a scadere sino al rilascio effettivo (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2005, n. 11603).
É discusso, nel silenzio dell'art. 664 c.p.c., se possa chiedersi anche ingiunzione per il pagamento degli oneri accessori attinenti alla locazione e di cui si deduce la morosità. Tende a prevalere la tesi per la quale per la natura eccezionale della condanna in futuro comminata mediante il decreto deve escludersi la pronuncia dello stesso anche per gli oneri accessori, poiché il locatore con il precetto azionerà non solo la somma portata in precetto, ma anche quella maturata fino al rilascio, ma siffatto meccanismo può operare solo se al locatore sia devoluto nulla più di un mero calcolo matematico e non anche quando occorra, in modo più complesso, procedere alla quantificazione delle spese condominiali (Di Marzio, 392).

Fonte: ilprocessocivile.it

Presupposti per l'emanazione del decreto

La pronuncia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 664 c.p.c. avente ad oggetto i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, è soggetta ad una duplice condizione: a) la relativa istanza deve essere contenuta nell'atto di citazione per intimazione (nel senso della necessità che il potere di proporre tale domanda sia esplicitato nella procura v. Cass. civ., 26 luglio 2005, n. 1619) e non può essere effettuata direttamente all'udienza, per la necessità di incardinare il contraddittorio con il conduttore su tutte le richieste formulate (Bucci – Crescenzi, 273); b) la richiesta intimazione di sfratto deve essere stata convalidata, ai sensi dell'art. 663, ovvero, ai sensi dell'art. 666 c.p.c., oppure, infine, ai sensi dell'art. 55 della l. n. 392/1978, non essendo a tal fine sufficiente l'emissione dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (cfr., ex multis, Trib. Modena, sez. II, 7 febbraio 2006).
Inoltre, poiché presupposto per l'emanazione del provvedimento di ingiunzione in esame è la convalida dell'intimato sfratto, la stessa non può avvenire tutte le volte che il giudice ravvisi, anche d'ufficio, la carenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento di convalida il decreto non può essere concesso ed il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (v., in sede applicativa, Pret. Salerno, 27 maggio 1993, in Arch. locazioni, 1993, 807).
In queste ipotesi nelle quali, per mancanza di convalida dello sfratto o per opposizione del conduttore ovvero per mancanza delle condizioni di ammissibilità del procedimento, il richiesto decreto ex art. 664 c.p.c. non può essere emesso, la domanda di pagamento dei canoni così disattesa non può essere veicolata mediante un procedimento di ingiunzione “ordinario”, poiché l'art. 669 c.p.c. condiziona tale possibilità alla mancata richiesta dei medesimi canoni unitamente all'intimazione (sul punto cfr. Trib. Salerno, sez. I, 14 gennaio 2011).

Prova “scritta” del credito

È oggetto di discussione se, quanto alla prova da addurre da parte del locatore, la richiesta di decreto ingiuntivo, contestuale all'intimazione di sfratto per morosità, debba rispettare le norme generali dettate dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Per alcuni, infatti, dovrebbe vigere anche in detta ipotesi il principio dell'ammissione legale desunta dalla mancata comparizione dell'intimato (v., tra gli altri, Di Marzio (- Di Mauro), 1021; Trisorio Liuzzi, 420).
Per altri, invece, il decreto ingiuntivo non può essere concesso se del credito vantato non sia offerta prova scritta ai sensi dell'artt. 633, n. 1 c.p.c. (Preden, 448). In particolare, tale prova consiste nel contratto di locazione mediante il quale il conduttore assume l'obbligo di pagare una somma determinata quale corrispettivo per il godimento dell'immobile (Lazzaro – Preden – Varrone, 178).
Peraltro, qualora la richiesta di ingiunzione di pagamento attenga anche ad aggiornamenti o adeguamenti e/o aumenti del canone fissato contrattualmente, la prova del canone diverso da quello contrattuale dovrà essere fornita mediante elementi certi, incontestabili e documentati, quali il contratto, la richiesta di aggiornamento, indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Bucci - Crescenzi, 278).
Per quanti ritengono che il decreto ingiuntivo in esame possa avere ad oggetto anche gli oneri accessori, evidenziano, ai fini della relativa richiesta, l'onere probatorio a carico dell'intimante è assolto con la produzione dei documenti che ne attestino il pagamento da parte dello stesso ai sensi dell'art. 9 legge n. 392/1978 (Lazzaro - Preden - Varrone, 178).

Decisione sulle spese

L'art. 664 c.p.c. stabilisce che mediante il decreto ingiuntivo emesso, il giudice provvederà anche sulle spese dell'intimazione.
Tale previsione si correla, in accordo con la tesi assolutamente dominante, all'impossibilità per il giudice di distinguere le spese relative alla richiesta di ingiunzione ed a quella di convalida in quanto formulate mediante l'unico atto di intimazione (v., per tutti, Frasca, 556).
In accordo con una diversa impostazione, invece, la formulazione letterale della disposizione dovrebbe essere superata, tenendo conto del cumulo di domande che restano distinte e che, a seguito della convalida dello sfratto e della pronuncia del decreto di ingiunzione di pagamento dei canoni, sono destinate a seguire un diverso regime impugnatorio e così cercando di tenere separate le statuizioni in ordine alle spese dell'intimazione concernenti la domanda di convalida e quella ex art. 664 c.p.c. (cfr. Porreca (-D'Ascola – Giordano), …).

Efficacia esecutiva del decreto

A differenza di quanto avviene nel procedimento monitorio per ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo è emesso, secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, immediatamente esecutivo.
Tale significativa differenza si giustifica perché in questo caso il provvedimento non viene emanato inaudita altera parte, ma nei confronti di un soggetto che è stato provocato a contraddire e non ha ritenuto di farlo (Garbagnati, 179), con la conseguenza che, in mancanza della contestazione, appare logico che si conceda l'esecuzione immediata, essendo il credito assistito da un rilevante grado di certezza (Lazzaro - Preden - Varrone, 179). Peraltro, proprio per questa ragione, se il decreto ingiuntivo è richiesto dal locatore al di fuori del procedimento di convalida di sfratto, trovano applicazione le regole ordinarie.
É discusso se la locuzione “immediatamente” riferita all'esecutività del provvedimento di ingiunzione pronunciato ai sensi dell'art. 664 c.p.c. comporti che anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., si possa procedere a pignoramento, senza previamente notificare atto di precetto al conduttore (in questo senso Di Marzio, 395).
Si ritiene, per altro verso, che, sebbene l'art. 655 c.p.c. non faccia espresso riferimento anche ai decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma dell'art. 664 c.p.c., anche questi ultimi costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, per identità di ratio, considerato che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale segue, in sostanza, all'esecutività del provvedimento monitorio (cfr., tra le altre, Trib. Torino, sez. III, 17 giugno 2013).

Opposizione

Il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. e l'ordinanza di convalida conservano la loro autonomia e ciò si riscontra anche in sede di impugnazione, poiché, mentre l'ordinanza di convalida è normalmente inoppugnabile, salva l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., il decreto ingiuntivo è soggetto al comune rimedio dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 17 febbraio 1994, n. 1529). Invero, in difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato, il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del locatore contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli art. 658 e art. 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi equivalenti a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie (Cass. civ., 15 luglio 1991, n. 7815).
L'autonomia tra il provvedimento di convalida ed il “separato” decreto di ingiunzione implica, poi, che l'ambito del giudizio di opposizione è limitato alle contestazioni circa l'esistenza e la quantità del debito per canoni, non potendo incidere la proposta opposizione sulle questioni afferenti la risoluzione del rapporto (in arg. Garbagnati, 324, nt. 118).
Pertanto, la controversia sull'opposizione alla convalida dello sfratto per morosità è pregiudiziale a quella in tema di opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato per il pagamento dei canoni, nel senso che, accolta l'impugnazione alla convalida, il provvedimento monitorio dovrà essere revocato (cfr. Frasca, 564; Trisorio Liuzzi, 424).
Poiché l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato ai sensi dell'art. 664 c.p.c. integra una “controversia locatizia”, quindi disciplinata ex art. 447-bis c.p.c. dal rito speciale locatizio, modellato in gran parte sulle disposizioni dettate dagli artt. 409 e ss. c.p.c. per il processo del lavoro, ne deriva che il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto per la proposizione dell'opposizione deve essere verificato avendo riguardo al momento del deposito del ricorso in opposizione e non a quello di notifica dello stesso.
In accordo con la giurisprudenza più risalente che si era espressa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, la sanzione per l'introduzione mediante atto di citazione in luogo del ricorso dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva addirittura essere individuata in quella, assolutamente radicale, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta. È ormai da lungo tempo prevalsa la tesi più ragionevole in omaggio alla quale, fermo che di regola l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per un credito nascente da un rapporto locatizio deve proporsi, a norma degli artt. 447-bis e 414-415 c.p.c., nelle forme del ricorso da depositare in cancelleria entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, laddove invece, risulti erroneamente spiegata con atto di citazione, questo può - in ossequio ad un principio di conservazione degli atti processuali - convertirsi in ricorso e produrne gli effetti alla sola condizione di essere depositato in cancelleria nel predetto termine, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non essendo sufficiente che entro tale data sia stato comunque notificato alla controparte (cfr., tra le molte, Trib. Bari, sez. III, 7 marzo 2012, n. 842; Trib. Modena, sez. II, 30 gennaio 2012, n. 239; Trib. Salerno, sez. I, 19 novembre 2010, in Giur. merito, 2011, n. 4, 1048, con nota di Masoni).
Conseguenza dell'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta è il formarsi del giudicato sulla pretesaazionata con il ricorso monitorio: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

Guida all'approfondimento

Bucci - Crescenzi, Il procedimento per convalida di sfratto, Padova, 1990, 273;

Di Marzio, Il procedimento per convalida di licenza e sfratto, Milano, 1998, 398;

Di Marzio - Di Mauro, Il processo locatizio. Dalla formazione all'esecuzione del titolo, I, II, Milano, 2011;

Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 558;

Giordano, Procedimento per convalida di sfratto, in Commentario del codice di procedura civile a cura di Chiarloni, Bologna, 2015;

Lazzaro - Preden - Varrone, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 1978, 176;

Porreca (-D'Ascola – Giordano), Il procedimento di convalida, in La locazione a cura di Cuffaro, Bologna, 2009;

Preden, Sfratto (procedimento per convalida di), in Enc. Dir., Milano, 1990, 448.

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