Ingiunzione di pagamento di canoni scaduti

Vito Amendolagine
08 Novembre 2018

Il locatore, nel procedimento proposto ex art. 658 c.p.c. nei confronti del conduttore moroso per conseguire la convalida di sfratto per morosità, può chiedere al giudice con separata istanza, l'emanazione di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e di quelli che andranno a scadere fino...
Inquadramento

L'art. 658 c.p.c. prevede che il locatore possa intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c., l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

L'art. 669 c.p.c. precisa che nel caso previsto nell'art. 658 c.p.c. se il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

La domanda di accertamento del canone di locazione costituisce quindi un presupposto implicito ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e non pagati in cui si sostanzia il provvedimento di ingiunzione.

Nel caso previsto nell'art. 658 c.p.c., il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto ingiuntivo è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, conservata in cancelleria dello stesso giudice adito.

Il decreto è immediatamente esecutivo ex lege, ma contro di esso può essere proposta opposizione che non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

La notificazione del decreto ingiuntivo va fatta nei luoghi indicati dall'art. 638 c.p.c. ai sensi del quale, se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

A differenza del ricorso per decreto ingiuntivo previsto dagli artt. 633 c.p.c. che va obbligatoriamente proposto per via telematica, il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. è in forma cartacea in quanto steso in calce al ricorso per sfratto di morosità intimato ex art. 658 c.p.c.

Si applicano analogicamente anche le disposizioni di cui agli artt. 643 e 644 c.p.c. in tema di notificazione e mancata notificazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 643 c.p.c. il decreto va notificato per copia autentica a norma degli art. 137 ss. c.p.c., mentre ex art. 644 c.p.c. il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi, ma la domanda può essere riproposta.

A differenza di quanto accade nel processo civile telematico, con il decreto non immediatamente esecutivo, l'avvocato non potrà autenticare egli stesso la copia da notificare all'ingiunto del decreto emesso ex art. 664 c.p.c. in quanto dotato di esecutorietà ex lege, ma dovrà avvalersi dell'ordinario procedimento previsto per gli atti in formato cartaceo passando per la cancelleria.

Si applica altresì la procedura sommaria di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. sulla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.

Quest'ultima disposizione normativa stabilisce che la parte alla quale non è stato notificato il decreto di ingiunzione nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte.

La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'art. 638 c.p.c. se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. se è fatta posteriormente.

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.

Il cumulo fra intimazione di sfratto e richiesta di emissione del decreto ingiuntivo consente al debitore di fare valere immediatamente le proprie ragioni promuovendo l'opposizione prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo. Si tratta di una situazione in cui il contraddittorio viene quindi anticipato rispetto all'ordinaria procedura delineata negli artt. 633 e ss. c.p.c. in cui è invece posticipato, attesa l'emissione del decreto inaudita altera parte.

L'art. 664 c.p.c. si riferisce al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'esecuzione dello sfratto e le spese relative all'intimazione, non menziona gli oneri accessori.

Domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n.13533).

Si tratta di un principio generale applicabile anche alle locazioni, e, quindi, all'istanza volta a conseguire il pagamento dei canoni a margine dell'intimazione di sfratto per morosità.

Il presupposto per l'accoglimento della domanda di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, avanzata coevamente all'intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall'ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato (Pret. Salerno 27 maggio 1993; Pret. Monza, 29 settembre 1995).

In tale senso depone altra pronuncia di merito, secondo cui non può essere accolta l'istanza di emissione di decreto ingiuntivo, in quanto non può essere pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni di locazione scaduti quando, a causa dell'opposizione dell'intimato, il giudice non abbia potuto pronunciare l'ordinanza di convalida di sfratto (Trib.Monza 11 febbraio 2003).

In evidenza

Il decreto ingiuntivo viene scritto in calce ad una copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e viene pronunciato immediatamente esecutivo. L'ingiunzione presupponendo l'intervenuta convalida dello sfratto, il provvedimento reso ex art. 664 c.p.c. non può che seguire l'ordinanza di sfratto fondata ed emessa sulla scorta della morosità.

Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice investito della cognizione sommaria dell'intimato sfratto per morosità

Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice investito della cognizione sommaria dello sfratto per morosità individuato ai sensi dell'art. 661 c.p.c. è emesso in forma provvisoriamente esecutiva, ragione per cui contro di esso il debitore ingiunto può soltanto proporre opposizione nei prescritti modi e termini di legge, che tuttavia, non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto di locazione.

Questa è la principale peculiarità offerta dall'art. 664 c.p.c. rispetto all'analogo procedimento disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c. in cui per l'esecutorietà si fa riferimento all'elenco contenuto nell'art. 642 c.p.c., potendo il locatore, iniziare immediatamente l'esecuzione forzata sul patrimonio del conduttore moroso nel pagamento dei canoni.

Il legislatore ha infatti combinato l'applicazione di due procedimenti speciali: quello per convalida di sfratto per morosità e quello per ingiunzione, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia, come si evince dall'art. 669 c.p.c. a mente del quale, se il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

Su tale questione si è espressa la giurisprudenza di legittimità, osservando che l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia "separato decreto di ingiunzione", immediatamente esecutivo, ma contro il quale può essere proposta “opposizione a norma del capo precedente”, rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida, per seguire il suo corso secondo le norme sue proprie (Cass. civ., sez.III, 15 luglio 1991, n.7815).

Un'altra peculiarità propria del decreto ingiuntivo abbinato alla procedura di sfratto per morosità è che a differenza del decreto ingiuntivo contemplato dagli artt. 633 ss. c.p.c., presuppone un atto sulla cui scorta giunge a giuridica esistenza: la convalida dell'intimato sfratto per morosità.

Conseguentemente, nella fase sommaria dell'intimato sfratto per morosità, il decreto ingiuntivo non potrà essere emesso nelle seguenti ipotesi: se il locatore non l'ha richiesto contestualmente all'avvio della procedura di sfratto per morosità oppure se l'intimato compare, opponendosi alla convalida dello sfratto per morosità, ovvero se a non comparire è la stessa parte intimante ex art. 662 c.p.c.

Inoltre, si è ritenuto che possano integrare l'esistenza di gravi motivi che consentono, ai sensi dell'art. 668, comma 2, c.p.c., di sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida di sfratto la necessità di compiere un approfondimento istruttorio in ordine alla sussistenza di un impedimento dell'intimato a comparire all'udienza costituito dall'insorgenza di un malore improvviso (Trib. Patti 22 febbraio 2007).

Si è quindi ritenuto che allorché sia stato intimato sfratto per morosità, comprensivo di domanda di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione, e sia stata pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non potrebbe essere pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., e dovrebbe dichiararsi inammissibile la proposizione da parte del locatore di ulteriore domanda monitoria volta a conseguire in separato giudizio il pagamento dei medesimi canoni oggetto di sfratto per morosità, essendo la facoltà prevista dall'art. 669 c.p.c. normativamente subordinata alla mancata richiesta dei medesimi canoni in uno all'intimazione (Trib. Salerno 14 gennaio 2011).

In evidenza

L'art. 664 c.p.c. non prevede un termine entro il quale il giudice debba emettere il decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni, per cui può verificarsi nella stessa udienza di convalida oppure in un successivo momento.

Esiste anche l'ipotesi prevista dall'art. 666 c.p.c. ai sensi del quale, se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, ed il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. Ove ricorra tale eventualità, se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'art. 658 c.p.c., pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

È un'ipotesi analoga a quella prevista nel giudizio a cognizione piena dall'art. 186-bis c.p.c. (ordinanza per il pagamento di somme non contestate).

La norma richiamata, invero, prende in considerazione la particolare ipotesi in cui l'intimato, comparso all'udienza, non contesta l'esistenza, ma soltanto l'entità della sua mora, eccependo che l'ammontare della somma indicata dal locatore nell'intimato sfratto e nel contestuale ricorso per decreto ingiuntivo, siccome da lui dovuta, è di importo inferiore (Trib. Nola 12 febbraio 2008).

In evidenza

Il combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c. danno vita al cumulo tra la domanda di convalida di sfratto per morosità e la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere.

Ingiunzione di pagamento dei canoni dovuti fino all'esecuzione dello sfratto

In tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all'esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. “in futuro”, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. civ., sez.III, 31 maggio 2005, n.11603).

In evidenza

Il locatore non può chiedere l'ingiunzione di pagamento dei canoni direttamente alla prima udienza fissata per la convalida dell'intimato sfratto di morosità dovendo chiederla al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso giudizio di convalida, precisando se la domanda attiene al pagamento dei canoni già scaduti od anche di quelli a scadere fino all'esecuzione dello sfratto

Pagamento intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo

Il pagamento dei canoni di locazione, posto a fondamento del provvedimento monitorio effettuato dopo la notifica, non purga la morosità in quanto non libera il conduttore dal pagamento delle competenze legali liquidate con l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto contestualmente alla convalida dell'intimato sfratto per morosità (Trib. Roma 10 gennaio 2018; Trib. Bari 22 luglio 2016).

In evidenza

Lo sfratto per morosità convalidato, è idoneo unicamente ad acquisire valenza di giudicato sull'an riguardante l'inadempimento del conduttore, non anche in ordine al quantum dello stesso inadempimento, che in assenza della proposizione di contestuale istanza di ingiunzione per il pagamento dei canoni nell'ambito del suddetto procedimento sommario, dovrà essere accertato successivamente, in un separato giudizio, nel quale troveranno applicazione gli ordinari criteri sull'onere della prova (Trib. Massa 19 aprile 2018).

Ingiunzione pagamento canoni scaduti e giudicato

Il decreto ingiuntivo non opposto può acquistare, al pari di una pronuncia di condanna emessa in forma di sentenza od ordinanza, l'autorità e l'efficacia propria di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in essa consacrato, ed il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, non esclusa la soluzione di tutti i punti che, indipendentemente da un'esplicita deduzione delle parti, siano stati la premessa logica e necessaria della pronuncia.

In particolare, si è precisato che la cognizione del giudice chiamato a provvedere sulla domanda di ingiunzione di un pagamento non si esaurisce nel controllo meramente formale del titolo astrattamente idoneo ad ottenere il provvedimento richiesto, ma si concreta nell'esame, sia pure sommario ed inaudita altera parte, del rapporto obbligatorio dedotto, tanto in relazione all'esistenza dei fatti costitutivi, quanto all'inesistenza di fatti impeditivi modificativi o estintivi.

Pertanto, se il debitore non si avvale del rimedio della opposizione, la pronuncia, che ha accertato l'esistenza e la validità della pretesa vantata, fa stato tra le parti e l'autorità del giudicato copre tutte le relative questioni, dedotte o deducibili, precludendo che esse possano essere riesaminate in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda relativa allo stesso rapporto sostanziale.

I suesposti principi trovano applicazione anche nel caso - che qui particolarmente interessa - in cui il locatore chieda, nello stesso atto di intimazione di sfratto per morosità, l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere.

Infatti l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione, immediatamente esecutivo, ma contro il quale può essere proposta opposizione, rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida, per seguire il suo corso secondo le norme sue proprie, cosicché in difetto di opposizione il decreto stesso passa in giudicato con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna irrevocabile (Cass. civ., sez.III, 15 luglio 1991, n.7815).

Al riguardo, va quindi precisato che sul decreto ingiuntivo non opposto recante intimazione di canoni locativi arretrati accolto si forma il giudicato che fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonchè circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi od estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza totale o parziale del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone.

Consegue allora che la pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale, come il pagamento del canone di locazione, presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte.

Pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone.

Tale questione resta infatti coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente (Cass. civ., sez.III, 26 giugno 2015, n.13207).

In buona sostanza, anche in relazione al giudicato di accoglimento consacrato dal decreto ingiuntivo non opposto vale il generale principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, nel senso che esso si estende a tutti gli antecedenti logici necessari della statuizione, anche se non dedotti, ma deducibili, e cioè non soltanto ai fatti costitutivi del diritto azionato ed accertato, ma anche alla inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi che potevano costituire oggetto di eccezione e di discussione al momento della decisione, e che non furono dedotti.

In applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, qualora i conduttori intendano contestare la determinazione del canone di locazione, hanno quindi l'onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo richiesto in uno alla convalida dell'intimato sfratto per morosità, in assenza del quale, sull'accertamento della misura del canone preteso e richiesto dal locatore si forma il giudicato.

Al riguardo, si è anche affermato che l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, tuttavia, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi (Cass. civ., sez.III, 24 maggio 2013, n.12994).

Pertanto, il provvedimento di sfratto, laddove non sia accompagnato anche dalla richiesta di concessione del decreto ingiuntivo riguardante il pagamento dei canoni, è idoneo unicamente ad acquisire valenza di giudicato relativamente all'inadempimento risolutivo del conduttore ma non anche circa la sua entità, che dovrà essere accertata in un separato giudizio, ove varranno gli ordinari criteri di allocazione dell'onere della prova.

Tale impostazione è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sè sola ed in sè considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an debeatur della mora e non anche del quantum debeatur.

Le suddette osservazioni aiutano a spiegare perché un giudicato anche sull'entità del canone di locazione dovuto sarebbe conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni a contratto in corso, ed una volta divenuta definitiva la relativa pronuncia (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16319; Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8565).

Casistica

CASISTICA

Presupposti per la pronuncia di ingiunzione dei canoni di locazione scaduti

La pronuncia del decreto ingiuntivo richiesto accoppiato alla convalida di sfratto per morosità soggiace ad una duplice condizione, da una parte, l'istanza deve essere contenuta nella citazione per intimazione, e, dall'altra, la richiesta intimazione di sfratto deve essere stata convalidata, ai sensi dell'art. 663 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 666, oppure, infine, ai sensi dell'art. 55 della l. n.392/1978. Infatti l'art. 664, c.p.c., col negare che l'opposizione al decreto ingiuntivo toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto, suppone che il decreto ingiuntivo sia posteriore, od almeno coevo, alla convalida, che ha risolto la locazione (Trib. Modena 7 febbraio 2006).

Ingiunzione per il pagamento dei canoni va proposta con il ricorso per sfratto di morosità

La richiesta di ingiunzione non formulata con l'intimazione di sfratto per morosità non può essere veicolata successivamente con la memoria integrativa autorizzata a seguilo di mutamento del rito (Trib. Parma 11 marzo 2015).

Ingiunzione e contestazione sull'ammontare dei canoni di locazione

L'art. 666 c.p.c. può trovare applicazione, in tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, solo qualora il conduttore, costituendosi in giudizio e opponendosi alla convalida, contesti la morosità quale allegata dal locatore intimante, ammettendone tuttavia l'esistenza in misura inferiore (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1993, n. 5414).

Opposizione dell'intimato e impedimento dell'emissione del decreto ingiuntivo nella fase sommaria

Il presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, avanzata coevamente all'intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall'ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato (Trib. Salerno 26 luglio 2010).

Decreto ingiuntivo per pagamento canoni: il rimedio impugnatorio

Il rimedio per far valere le proprie ragioni contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c., non è quello del ricorso per cassazione, ma quello della opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (Cass. civ., sez.III, 17 febbraio 1994, n.1529).

Titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca su altri beni del conduttore-debitore

Sebbene l'art. 655 c.p.c. non faccia espresso riferimento anche ai decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma dell'art. 664 c.p.c., non c'è dubbio che anche tali decreti ingiuntivi costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, per identità di ratio (Trib. Torino 17 giugno 2013).

Ingiunzione e formazione del giudicato

Il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita ai fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes a sulla misura del canone preteso, ma anche all'inesistenza di tutti i fatti impeditivi od estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone (Cass. civ., sez.III, 11 giugno 1998, n.5801).

Guida all'approfondimento

Di Marzio, Il decreto ingiuntivo su convalida, in Il procedimento per convalida di licenza e sfratto, Milano, 1998, 387;

Frivoli, Nella locazione il pagamento dei canoni effettuati dopo la notifica dello sfratto non purga la morosità, in www.condominioelocazione.it;

Masoni, Il processo, tomo II, in Le locazioni, a cura di Grasselli e Masoni, Padova, 2007;

Carrato, Le locazioni e il processo, a cura di Carrato e Scarpa, Milano, 2002;

Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001;

Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1979.

Sommario