Disoccupazione e contributo al mantenimento dei figli
11 Aprile 2024
I genitori hanno il dovere di mantenere economicamente i propri figli, in misura proporzionale alle rispettive risorse economiche. In sede di separazione, divorzio o cessazione di una convivenza more uxorio, il giudice, per quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, da un lato dovrà tener conto dell'esigenze di quest'ultimi, del tempo di permanenza presso ciascun genitore e del loro tenore di vita, mentre, dall'altro dovrà necessariamente valutare le capacità economiche di ciascun genitore nonchè le loro capacità lavorative. Nel valutare le risorse economiche del genitore, il giudice non dovrà considerare le sole entrate reddittuali bensì l'intero patrimonio comprensivo di eventuali proprietà mobiliari, immobiliari, rendite finanziarie e/o risparmi. Tuttavia, anche il genitore disoccupato, se il giudice glielo ha imposto, è obbligato a versare il mantenimento, poiché il dovere di mantenimento sorge per il solo fatto di aver messo al mondo dei figli e si suppone che una persona, anche se al momento sia priva di redditi, si possa sempre impegnare per trovare un lavoro. In tali casi, l'ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice sarà minimo ma, in ogni caso, sempre dovuto dal genitore. Dunque, se il genitore in stato di disoccupazione è giovane, non è affetto di particolari patologie fisiche o psichiche ed ha potenzialità specifiche che derivano dalla sua formazione scolastica e/o professionali dovrà tentare in ogni modo di sfruttarle, in modo tale da contribuire al mantenimento dei propri figli. La Corte di Cassazione sul punto ha infatti stabilito il principio secondo cui “il genitore separato e/o divorziato è obbligato a versare l'assegno di mantenimento ai figli anche se disoccupato e “che la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche” (Cass. civ. sent. n. 39411/2017). La Suprema Corte ha poi precisato che il genitore, in evidente difficoltà economiche, può esimersi dall'adempiere a tali obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, senza incorrere in conseguenze sia civili che penali, solo ed unicamente nel caso in cui fornisca una prova rigorosa di essersi attivato nella inconcludente ricerca del lavoro, e, quindi, di aver fatto tutto il possibile per rimediare alla sua condizione, dimostrando, inoltre, di non avere alcun tipo di altra entrata economica. L'incapacità di far fronte a tali obbligazioni economiche da parte del genitore disoccupato oltre a dover essere dimostrata, deve essere quindi assoluta. La semplice perdita del lavoro non è quindi sufficiente per essere esonerati da tali obblighi economici nei confronti della prole, bensì è necessario che il genitore dimostri documentalmente il suo stato di totale incapacità economica o lavorativa nonché le effettive cause che rendono del tutto impossibile il reperimento di una occupazione. Si tratta, comunque, di una prova alquanto difficile da superare, tant'è che recentemente la Suprema Corte ha affermato che “anche la disoccupazione dipesa dal manifestarsi di una malattia non sempre giustifica il venir meno dell'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio” (Cass. pen., n. 6227/2020). |