Nomina dell'amministratore di sostegno in caso di conflitto endo-familiare e protezione dei beneficiari
22 Maggio 2024
Con ricorso uno dei figli di una donna 92enne proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Ragusa di rigetto dell'istanza di nomina di un amministratore di sostegno. Con provvedimento la Corte d'appello accoglieva il reclamo, disponendo l'apertura dell'amministrazione di sostegno della donna, osservando che dalla relazione della c.t.u. espletata in secondo grado era emerso che la donna aveva difficoltà nella deambulazione, presentando un deficit nella memoria semantica, parte della memoria dichiarativa episodica, che rendeva la stessa incapace di riferire in maniera dettagliata i suoi beni, immobili e mobili, nonché un'incapacità nel dare il giusto valore commerciale ai suoi beni immobili, sia attualmente posseduti, sia quelli venduti dall'altro figlio, con la conseguente necessità di un amministratore di sostegno esterno alla rete familiare. Al riguardo, la Corte territoriale ha altresì rilevato che in precedenza, la donna aveva delegato la gestione del suo patrimonio mobiliare al marito, e dopo la morte di questo, ai due figli (prima uno e poi l'altro) tra i quali sussisteva una forte e radicata conflittualità che aveva determinato la mancanza di una rete di protezione in favore della madre, spontanea e nell'ottica di una reciproca fiducia. La donna e l'altro figlio ricorrono per cassazione. I ricorrenti censurano la decisione della Corte d'Appello, in relazione all'istituzione dell'amministrazione di sostegno sulla base dell'assunzione dell'incapacità della stessa di prendersi cura dei propri interessi, motivata da un conflitto endo-familiare. Contestano la valutazione di incapacità cognitiva della donna, rilevando che la mera presenza di un deficit semantico non giustifica l'intervento di amministrazione di sostegno. Infine con il terzo motivo censurano la Corte per non aver accettato la proposta della ricorrente sulla scelta dell'amministratore di sostegno, nonostante l'assenza di conflitti tra i fratelli secondo la consulenza tecnica e la volontà della donna di essere coadiuvata dal figlio. Il collegio, tuttavia, dichiara inammissibili i primi due motivi ritenendo che la Corte non abbia violato le disposizioni inerenti all'amministrazione di sostegno. La Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento dei presupposti per l'amministrazione di sostegno deve essere preciso e centrato sulle condizioni di disabilità del beneficiario e sul loro impatto sulla capacità di agire, limitando adeguatamente i poteri dell'amministratore per garantire un intervento proporzionato e personalizzato (Cass. civ., n.10483/2022). Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto legittima la nomina dell'amministrazione di sostegno nonostante l'assenza di compromissione delle facoltà cognitive, data la carenza di memoria della donna. La Corte ha enfatizzato la necessità di tutelare il benessere dell'anziana, motivando dettagliatamente la decisione per garantire il suo interesse. Infine, l'assenza di criteri preferenziali nella scelta dell'amministratore rientra nel margine di discrezionalità del giudice, nell'esclusivo interesse del beneficiario (Cass. civ., n.19596/2011). Pertanto, la nomina di una figura estranea alla famiglia è stata giustificata per assicurare la migliore protezione alla donna, basandosi su un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. In conclusione , l'ordinanza dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della controparte. |