Cyberbullismo

02 Settembre 2024

La linea di approccio ai fatti di cyberbullismo (ed oggi anche di semplice bullismo) seguita dal legislatore nel 2017, con la prima legge organica in questa materia, viene confermata e rinforzata anche nella recente legge n. 70/2024 che mira a contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo soprattutto attraverso interventi di tipo preventivo più che repressivo, radicando le attività di monitoraggio, prevenzione ed educazione soprattutto nell'ambito scolastico.

Inquadramento e definizioni

La prima significativa differenza della legge n. 70/2024 rispetto alla legge del 2017, come accennato, è l'estensione del medesimo duplice approccio legislativo dal fenomeno del cyberbullismo anche a quello del bullismo. Da un lato, infatti, il legislatore mira a fornire una definizione ampia di entrambi i fenomeni, includendovi, ai fini normativi, svariate tipologie di condotte in parte già punite come reato in quanto integranti specifiche fattispecie incriminate (violenze fisiche, istigazione al suicidio, danneggiamenti, minacce, furti, ecc.) in parte costituenti quella serie di atti prodromici ai veri e propri reati (comportamenti vessatori o miranti ad isolare le vittime, offese o derisioni). Dall'altro lato, come detto, si dichiara programmaticamente in apertura che il contrasto a queste condotte si svolge essenzialmente sul versante preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti di minori sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione di interventi con tale finalità, senza distinzione di età.

Ulteriore, piccola ma significativa modifica della legge del 2024 rispetto alla precedente del 2017, è l'estensione del quadro di intervento dalle sole istituzioni scolastiche a tutte le organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali ed anche nell'ambito familiare. Destinatari dell'obbligo formativo in tal senso (orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso) sono anche i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Queste finalità miranti al massimo ampliamento possibile degli ambienti e dei soggetti responsabili della educazione e della prevenzione, di fatto, già permeavano lo spirito del legislatore del 2017 che ora, avendo fatto tesoro dei primi 7 anni di esperienza e rodaggio nelle applicazioni concrete dei progetti preventivi e formativi, ha cercato di implementare gli strumenti e le risorse e ripianare le carenze applicative.

Anche i motivi che hanno spinto il legislatore recente ad accorpare tutti i fenomeni di bullismo siano essi virtuali o collocati nella vita reale, derivano in tutta evidenza dall'esperienza e dalla miglior conoscenza della realtà sociale alla base delle condotte perseguite. Sempre più difficile, infatti, separare i due mondi, quello virtuale e quello reale, e sempre più improbabile che determinate condotte fossero portate avanti solo nell'uno o nell'altro contesto.

Novità normative

Tanto premesso, appariva evidente un ingiustificato vuoto legislativo a perseguire o prevenire tutte quelle condotte che, con gli stessi scopi ed effetti del cyberbullismo, venivano attuate nel mondo reale. Il legame tra i due ambiti di condotte, poi, potenzia gli effetti negativi delle condotte di mero bullismo non potendosi escludere una diffusione tramite mezzi telematici del tutto occasionale o non volontaria di condotte di bullismo attuate nella vita reale. Ciò rendeva assolutamente indispensabile una presa in esame del fenomeno in maniera organica e complessiva.

L'impostazione generale della individuazione delle condotte da arginare e prevenire così come degli scopi dell'attività preventiva resta sostanzialmente identica, e pertanto non viene toccato lo strumento di iniziativa privata che il legislatore del 2017 aveva previsto a tutela della dignità del minore (art. 2): la richiesta di oscuramento di qualsiasi dato personale che anche il minore ultra quattordicenne che abbia subito atti di tal genere può inoltrare al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet o del social media cui il soggetto richiesto deve dare seguito entro le successive quarantotto ore pena il passaggio della sfera di azione al Garante per la protezione dei dati personali nelle successive ulteriori quarantotto ore.

Viene modificato invece il contesto normativo inerente il Piano d'azione integrato, di cui all'art. 3, finalizzato alla prevenzione ed alla formazione, proprio perché il fulcro di queste attività viene spostato dall'apice del potere governativo ai centri governativi delegati agli specifici ambiti sociali ed istituzionali in cui le attività formative, preventive e di monitoraggio dovranno aver luogo (famiglia e ambiti educativi) che prima partecipavano e gestivano solo il tavolo tecnico instaurato di conseguenza. Inoltre, è stato previsto un ulteriore raccordo tra questi strumenti istituzionali e i soggetti istituzionali o sociali che sono sorti dal 2017 ad oggi proprio per gestire, monitorare e perfezionare le attività di monitoraggio e sostegno in questo ambito.

In sostanza questa parte della novità normativa rende strutturale e necessaria, a livello nazionale, una serie di iniziative meritorie nate in ambito istituzionale o privato proprio sull'onda dell'esperienza e della conoscenza della realtà, così condividendo buone prassi e rendendole comuni anziché riconoscerle semplicemente a livello locale. Dettaglio non sufficiente ma significativo, l'incremento dell'autorizzazione di spesa per queste iniziative di euro 100000 annui a decorrere dal 2024.  

    

Il modificato art. 4 della legge in parola, prosegue nell'intento di istituzionalizzare e rendere organico il piano di intervento e monitoraggio contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ogni istituto scolastico, pur nell'ambito delle linee di orientamento nazionali approvate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare biennalmente, dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, sentito il ministero della giustizia e avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La finalità, ovviamente, è più che altro quella di uniformare le modalità di intervento piuttosto che gli obiettivi dei vari piani a livello delle singole istituzioni scolastiche promuovendo anche la cooperazione con la sanità pubblica tramite convenzioni tra Regioni e istituti scolastici per favorire l'accesso a servizi di «sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».

Modifiche in ambito amministrativo

Altro strumento di intervento in ambito minorile ed al fine di educare e reinserire è, da sempre, pur nelle sue significative evoluzioni normative, l'art. 25 R.d.l. n. 1404/1934 che prevede misure rieducative per i minori di anni diciotto (una volta 25, poi 21) irregolari nella condotta o nel carattere. Nel corso del tempo, questa definizione che riecheggia tempi antichi e antiche valutazioni, è stata non stravolta ma intensamente innovata con inserimenti e specificazioni ed oggi si riferisce ai minori che danno prova della suddetta irregolarità «con condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose, ovvero lesive della dignità altrui».

Analogo processo di evoluzione e adattamento al nuovo volto della società ha subito il contenuto degli interventi che l'art. 25 in parola consente e prevede: dalla mera previsione di un affidamento ai servizi sociali e di una collocazione protetta in casa di rieducazione o in istituto medico-psichico-pedagogico, alla recente previsione di «attivazione di un percorso di mediazione» o di «svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali» disposto dal Tribunale per  i minorenni, su ricorso del Procuratore presso il medesimo Tribunale, con decreto motivato e previo ascolto del minore e dei genitori. «Il decreto del TM definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente». Il processo di giurisdizionalizzazione degli interventi limitativi della responsabilità genitoriale e dei provvedimenti a tutela e nell'interesse del minore ha riguardato anche questo strumento laddove il legislatore prevede un termine o una cadenza annuale di aggiornamento dello stato e della qualità del percorso nei confronti del Tribunale per i minorenni e prevede le varie possibilità che il TM ha a conclusione dell'iter in questione, da sviluppare in contraddittorio con i soggetti attinti dal provvedimento (genitori e minore ove ultra quattordicenne).

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

A chiusura della recente legge n. 70/2024, oltre alle disposizioni finanziarie e di coordinamento, due norme, una di chiaro tenore ideale, certamente utile a richiamare annualmente l'attenzione sullo stato dell'arte e a focalizzare gli interventi in materia su quello che è il nucleo centrale del bene giuridico tutelato dalle norme in tema di bullismo e cyberbullismo ed al tempo stesso la fonte da cui attingere per prevenire il fenomeno e intervenire su autori e vittime allo scopo di riparare i danni: l'istituzione della giornata del rispetto (il 20 gennaio) come momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Nella settimana che precede la giornata le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge in oggetto.

L'altra norma, sebbene ispirata agli stessi obiettivi, è di chiaro sapore pragmatico: l'art. 3 l. n. 70/2024, nella piena consapevolezza della obsolescenza di qualunque intervento o piano operativo di troppo lungo periodo, conferisce delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, indirizzando le norme che il Governo varerà verso l'obiettivo generale dell'intera normativa in materia, la prevenzione e la strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili di tali atti, e impartendo specifici criteri direttivi:

  • prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114” per fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e informare, ove necessario, l'organo di polizia competente, prevedendo anche una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
  • prevedere una rilevazione statistica dei fenomeni a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica;
  • coinvolgere i fornitori di servizi di comunicazione e informazione mediante reti di comunicazione elettronica, nel richiamare l'attenzione sulla sussistenza di una responsabilità civilistica dei genitori per danni causati da fatto illecito dei propri figli attraverso l'uso della rete;
  • prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi.

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