Autoriciclaggio

Giovanni Capozio
10 Giugno 2015

Rompendo una tradizione giuridica che aveva connotato l'ordinamento italiano e, al contempo, assecondando le opinioni espresse da taluni Autori, emerse in seno al dibattito gravitante attorno all'opportunità di sanzionare penalmente le condotte autoriciclatorie di beni di provenienza delittuosa, nel corso della XVII legislatura il Parlamento nazionale ha approvato la l. 15 dicembre 2014, n. 186 – entrata in vigore il 1° gennaio 2015 – il cui art. 3 ha introdotto all'interno del tessuto codicistico l'art. 648-ter.1, volto a disciplinare il delitto di autoriciclaggio. In tal modo il legislatore ha arricchito, pervenendo a...
Inquadramento

Rompendo una tradizione giuridica che aveva connotato l'ordinamento italiano e, al contempo, assecondando le opinioni espresse da taluni Autori, emerse in seno al dibattito gravitante attorno all'opportunità di sanzionare penalmente le condotte autoriciclatorie di beni di provenienza delittuosa, nel corso della XVII legislatura il Parlamento nazionale ha approvato la l. 15 dicembre 2014, n. 186 – entrata in vigore il 1° gennaio 2015 – il cui art. 3 ha introdotto all'interno del tessuto codicistico l'art. 648-ter.1, volto a disciplinare il delitto di autoriciclaggio. In tal modo il legislatore ha arricchito, pervenendo a completarlo, il panorama punitivo, sino a quel momento rappresentato dalle figure della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, avente ad oggetto quei comportamenti volti a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni costituenti l'oggetto materiale delle condotte incriminate.

Bene giuridico tutelato

L'analisi strutturale della fattispecie incriminatrice suggerisce di prendere le mosse dall'inquadramento del bene giuridico protetto. Sul punto giova riscontrare, in seno al formante dottrinale, l'emergere di una pluralità di opzioni interpretative. In via preliminare si dibatte attorno alla natura dell'illecito, nel senso che ad avviso di taluni si sarebbe al cospetto di un reato monoffensivo, mentre sulla scorta di un differente filone ermeneutico verrebbe in rilievo un delitto di matrice plurioffensiva.

Una valutazione di carattere sistematico parrebbe idonea a condurre all'affermazione secondo cui l'interesse tutelato consista nel bene del patrimonio, in ragione della collocazione topografica della fattispecie incriminatrice nell'ambito del Titolo XIII del Libro II del codice penale, per l'appunto dedicato alla disciplina dei delitti contro il patrimonio. In ordine a tale profilo si prospettano, peraltro, differenti soluzioni: secondo una visione di segno collettivistico, gli interessi concretamente tutelati sarebbero rappresentati dal risparmio e dall'ordine economico, se non addirittura dall'ordine pubblico generale; nella stessa prospettiva si è altresì sostenuto che l'interesse sotteso all'incriminazione coinciderebbe con la tutela dell'eguaglianza nei rapporti economici. Di contro, in una visione eminentemente individualistica, l'oggetto della tutela coinciderebbe con gli interessi patrimoniali della persona offesa dal delitto presupposto.

A tale indirizzo interpretativo se n'è affiancato uno di segno eterogeneo, proteso a sancire che il bene concretamente protetto sia rappresentato dalla corretta amministrazione della giustizia e, in particolare, dallo svolgimento delle indagini preliminari a opera degli organi inquirenti, il cui obiettivo consiste nell'individuazione della provenienza illecita dei beni oggetto di utilizzazione da parte dell'agente; attività che risulterebbe in concreto ostacolata dalle condotte autoriciclatorie poste in essere dallo stesso soggetto agente.

In contrapposizione a tale corrente interpretativa, si è affermato che la fattispecie in parola sia connotata da una natura plurioffensiva, nel senso che, nella codificazione del fatto tipico, il legislatore avrebbe delineato la tutela di una pluralità di entità giuridiche: da un lato si sarebbe sancita la protezione della corretta amministrazione della giustizia e, in specie, come già rilevato, del corretto espletamento dell'attività investigativa; dall'altro, si sarebbe mirato alla protezione degli interessi patrimoniali della persona offesa dal reato presupposto.

In via generale, sembrerebbe preferibile concludere nel senso della natura plurioffensiva dell'illecito. Difatti, in prima istanza, pare che il legislatore abbia inteso proteggere l'equilibrio concorrenziale, in virtù della sua rilevanza per il corretto sviluppo di un'economia di mercato, sanzionando quei comportamenti che conducano all'inserimento nel circuito economico legale di proventi illeciti. Al contempo, è innegabile come siffatto obiettivo non paia meritevole di assurgere al rango di oggettività giuridica tutelata in via finale da parte dell'ordinamento, nel senso che il concreto oggetto della tutela penale sembrerebbe più ragionevolmente rappresentato dagli interessi patrimoniali dei singoli soggetti operanti all'interno del mercato. Pertanto, il bene della concorrenza assolverebbe a una funzione di entità strumentale, la cui lesione di per sé potrebbe apparire inidonea a ritenere perfezionato il fatto criminoso, esigendosi uno sviluppo ulteriore, rappresentato dall'effettiva lesione degli interessi patrimoniali dei soggetti operanti nell'ambito del libero mercato.

A tale componente patrimonialistica sembrerebbe legittimo affiancarne una ulteriore, consistente nella tutela del corretto espletamento dell'attività investigativa da parte dell'Autorità giudiziaria, al fine di non veder concretizzato, in capo agli organi inquirenti, un dispendio di risorse e mezzi derivante dal comportamento posto in essere dall'agente in una fase posteriore alla realizzazione del delitto presupposto, attraverso il quale si rende difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto delle condotte incriminate.

Soggetto attivo

Dall'esegesi del dato normativo sembrerebbe possibile concludere nel senso che il legislatore abbia tipizzato un illecito annoverabile nella categoria dei reati comuni, in ragione del ricorso al pronome chiunque, presente nel disposto dell'art. 648-ter.1 c.p. È altresì vero che da una più attenta lettura della fattispecie astratta si evince come tale conclusione possa essere smentita, in quanto, malgrado la presenza del summenzionato pronome indefinito che, come noto, in via generale si erige a significativo indicatore della sussistenza di un reato comune, è altresì innegabile come il legislatore abbia inserito nel paradigma normativo degli ulteriori elementi di fattispecie, volti a sancire che il soggetto punibile possa essere esclusivamente colui che, in una fase antecedente alla perpetrazione della condotta autoriciclatoria, abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo. In tal modo sembrerebbe possibile concludere nel senso che l'opzione di politica criminale perseguita sia consistita nella codificazione di un reato proprio, in ragione della delimitazione soggettiva operata attraverso la previsione del predetto ulteriore elemento di fattispecie. Tale affermazione può apparire altresì avvalorata da un'analisi di carattere sistematico che miri ad osservare la struttura normativa dei delitti disciplinati dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.: difatti, nelle predette ipotesi criminose, la punibilità risulta circoscritta a carico del soggetto, autore della condotta materiale ivi tipizzata, a condizione che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Di tal ché sembrerebbe potersi affermare che il reato di autoriciclaggio e le ulteriori figure criminose poc'anzi richiamate si collochino in un rapporto di specularità: nel primo caso, difatti, ai fini del perfezionamento dell'illecito, si esige il soddisfacimento di una condizione positiva, che consiste nella pregressa realizzazione del fatto delittuoso, da cui derivino i beni oggetto della condotta autoriciclatoria, da parte del medesimo soggetto che, in un momento successivo, si renda responsabile del fatto di autoriciclaggio. Nel secondo caso, invece, nel tessuto normativo risulta positivizzata una condizione di segno negativo, nel senso che l'integrazione del fatto tipico postula che il soggetto agente non abbia in alcun modo contribuito alla realizzazione del delitto presupposto dal quale origini il bene costituente l'oggetto delle condotte sanzionate dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Presupposto della condotta

Nell'indirizzare l'analisi verso la componente oggettiva del reato emerge, in primo luogo, come la sua integrazione postuli, quale presupposto del fatto tipizzato dall'art. 648-ter.1, la commissione, da parte del medesimo soggetto agente, di un delitto non colposo, sia che esso venga realizzato in forma monosoggettiva, sia che la sua realizzazione avvenga in forma concorsuale. Tale componente normativa segna il profilo differenziale che intercorre tra l'autoriciclaggio e le affini figure criminose del riciclaggio e del c.d. reimpiego (art. 648-ter c.p.), in quanto l'estraneità rispetto al reato presupposto preclude l'applicabilità dell'art. 648-ter.1 c.p., residuando al più un margine di operatività delle menzionate fattispecie in tema di riciclaggio e reimpiego.

Dal punto di vista della tipologia del delitto presupposto che legittima la punibilità a titolo di autoriciclaggio, deve rilevarsi come il legislatore non abbia optato per una particolare opera di selezione tipologica, limitandosi a escludere dal novero dei fatti rilevanti gli illeciti contravvenzionali e i delitti colposi. Di contro, l'opzione normativa prescelta si caratterizza per la mancata esclusione dalla sfera dei reati presupposto di quegli illeciti dolosi caratterizzati da un trattamento sanzionatorio non particolarmente grave, con la conseguenza che qualsiasi tipologia di delitto, dalla cui realizzazione possa discendere un provento economicamente apprezzabile, sia idonea ad assurgere al ruolo di presupposto legittimante la configurabilità del delitto di autoriciclaggio. A ciò si aggiunga, come si vedrà più analiticamente nel prosieguo, che seppur la gravità del delitto presupposto non assuma rilievo ai fini della tipicità dell'autoriciclaggio, al contempo essa operi alla stregua di una circostante attenuante speciale, sulla scorta di quanto sancito dal comma 2 dell'art. 648-ter.1 c.p.

Elemento oggettivo

Le condotte tipiche. Sotto il profilo dell'elemento materiale, viene anzitutto in rilievo l'analisi delle condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice. Può osservarsi come la norma sanzioni, in via alternativa, il comportamento di chi impieghi, sostituisca o trasferisca beni provenienti dalla commissione del delitto presupposto. L'interprete è pertanto chiamato a riempire di significato le singole componenti verbali che disciplinano le differenti tipologie di condotte. Da un raffronto strutturale col testo degli artt. 648-bis e 648-terc.p. emerge come il legislatore abbia accorpato nel tessuto della disposizione che incrimina l'autoriciclaggio sia le condotte di sostituzione e trasferimento, già tipizzate a opera della norma volta a sanzionare il riciclaggio, sia la condotta di impiego, punita in via autonoma dall'art. 648-ter c.p. In sostanza, per ciò che attiene le condotte penalmente rilevanti, si è operata una sorta di crasi normativa tra le norme ex artt. 648-bis e 648-ter, facendo confluire il novero delle condotte già dotate di tipicità penale nel perimetro dell'art. 648-ter.1.

Come accennato, viene in rilievo l'esigenza di decodificare il contenuto delle singole condotte tipiche: sul punto può rilevarsi come l'opera dell'interprete appaia facilitata dal ricorso alle soluzioni esegetiche precedentemente elaborate con riferimento al disposto normativo dei delitti di cui agli artt. 648-bise 648-ter c.p.

In particolare, attenendosi all'ordine dettato dal testo dell'art. 648-ter.1 c.p., per quanto concerne la condotta di impiego (che caratterizza il reato ex art. 648-ter), si è anzitutto rilevato come il predetto termine sia privo di uno specifico significato giuridico. Ricollegandosi al significato invalso nel linguaggio comune emerge come tale vocabolo possa indicare una condotta di utilizzazione da parte dell'agente, avente ad oggetto una specifica res. In tale ottica, in seno alla dottrina sono emersi due divergenti filoni interpretativi: ad avviso del primo, il termine impiegare andrebbe interpretato in senso restrittivo, in modo da farlo coincidere col termine investire, che si sostanzierebbe in un impiego finalizzato al conseguimento di un utile. Di contro, ad avviso di un differente filone ermeneutico, il termine in parola dovrebbe necessariamente costituire oggetto di un'interpretazione più ampia, dovendosi includere al suo interno qualunque forma di utilizzazione, a prescindere dal perseguimento di qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente, conferendosi invece rilievo alla circostanza che lo stesso soggetto agente possa in qualche modo prevedere che l'impiego del bene gli convenga.

Per quanto attiene la condotta di sostituzione, assumono rilievo le soluzioni enucleate con riferimento al delitto di riciclaggio, nel cui paradigma normativo, come accennato, essa risulta tipizzata. Si ritiene, difatti, che il predetto comportamento consista in un'attività di mutamento degli originari beni di provenienza illecita in altri beni del medesimo o di differente genere, che appaiano leciti e puliti. A titolo esemplificativo, la sostituzione può avvenire attraverso l'esecuzione di operazioni commerciali, quali l'acquisto di beni ed entità produttive, come ad esempio nell'ipotesi di acquisizione di un'impresa che consenta di reinvestire il denaro di provenienza delittuosa in un'attività lecita. Tale tipologia di condotta può altresì realizzarsi mediante l'attuazione di operazioni bancarie o finanziarie, come nell'ipotesi dell'effettuazione del cambio delle banconote frutto della commissione del delitto presupposto con banconote che non abbiano la medesima provenienza, ovvero attraverso un'operazione di cambio delle banconote con una valuta straniera; o, infine, mediante l'investimento del denaro attraverso l'acquisto di titoli di Stato o titoli azionari.

Da ultimo, per quanto concerne la condotta di trasferimento, viene anche in tal caso in rilievo la previsione dettata dall'art. 648-bis c.p. Sulla scorta di quanto affermato con riferimento alla figura del riciclaggio, può ritenersi che essa si sostanzi nella traslazione della titolarità del bene di provenienza illecita dal patrimonio del soggetto agente in favore del patrimonio di un terzo. Si assiste, in sostanza, a uno spostamento patrimoniale che, come meglio si approfondirà nel prosieguo, contribuisce a rendere maggiormente difficoltosa l'individuazione del bene di matrice delittuosa.

L'oggetto materiale della condotta. Una volta conclusa l'analisi relativa alle condotte tipiche, viene in rilievo la componente strutturale della fattispecie incriminatrice concernente l'oggetto materiale di esse. Al pari di quanto già sancito in tema di riciclaggio e reimpiego il legislatore stabilisce che l'oggetto della condotta debba essere rappresentato, in via alternativa, da denaro, beni o altre utilità, facendosi in sostanza riferimento a qualsiasi entità suscettibile di valutazione economico-patrimoniale che possieda un apprezzabile valore di scambio. Componente essenziale ai fini della tipicità del fatto è rappresentata dalla provenienza illecita del bene, il quale deve necessariamente derivare dalla commissione di un delitto non colposo, perpetrato individualmente o in concorso con terzi da parte dello stesso soggetto autore della condotta riciclatoria. Pertanto ciò che connota di disvalore il fatto non è la res in sé, quale oggetto su cui ricade la condotta dell'agente, bensì la sua provenienza criminosa.

Ci si è inoltre interrogati in ordine alla riconducibilità delle nozioni di profitto, prodotto e prezzo del reato nella sfera dell'oggetto materiale su cui debba vertere la condotta del reo.

Non paiono profilarsi difficoltà interpretative sia riguardo alla nozione di profitto, che corrisponde al vantaggio economico conseguito con la commissione del fatto di reato, sia in riferimento alla nozione di prodotto, che concerne l'oggetto materiale direttamente generato dall'attività criminosa. Viceversa, maggiori dubbi interpretativi sono sorti attorno alla nozione di prezzo, che attiene al compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare altri a commettere un reato. Ad avviso di parte della dottrina, nella più ampia nozione di provento del reato, deve essere incluso anche il prezzo, con la conseguenza che esso possa costituire l'oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio.

In tal modo, dal novero delle entità idonee a costituire l'oggetto della condotta tipica appaiono destinate a rimanere escluse soltanto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché le cose pertinenti al reato, in quanto non si tratta di beni che provengano dalla realizzazione del reato presupposto.

Le attività destinatarie dei beni di provenienza delittuosa.Ulteriore requisito di fattispecie annoverato all'interno del fatto tipico delineato dall'art. 648-ter.1 c.p. è rappresentato dalla tipologia di attività nel cui contesto l'agente deve realizzare la condotta autoriciclatoria, destinandovi i beni di provenienza criminosa.

Il dato testuale cataloga quattro differenti tipologie di attività, vale a dire quella economica, finanziaria, imprenditoriale e speculativa. Si tratta di una scelta legislativa che ricalca, in parte, la struttura normativa del delitto di reimpiego, col quale si sanziona l'utilizzazione di beni di provenienza illecita nell'ambito di attività economiche o finanziarie; emerge, quindi, come tale base normativa sia stata ampliata dal legislatore, mediante l'aggiunta dell'attività imprenditoriale e di quella speculativa.

A fronte di un simile panorama normativo si pone l'esigenza di enucleare una gamma di nozioni aventi a oggetto le predette tipologie di attività. Può anzitutto rilevarsi come difettino, in seno all'ordinamento penale, delle nozioni aventi valenza autonoma. Di tal ché, l'interprete risulta autorizzato ad applicare anche in tale sede le nozioni eventualmente disciplinate in altre branche dell'ordinamento.

Per quanto attiene la definizione di attività economica, si è rilevato, anche in sede giurisprudenziale, come essa sia desumibile dal disposto dell'art. 2082 c.c., sostanziandosi in quel complesso di comportamenti finalizzati alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi. Recentemente, la stessa giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una vicenda avente ad oggetto un fatto di autoriciclaggio, ha sancito che la predetta nozione, oltre ad essere ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., inerisca altresì qualsiasi attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché qualsiasi attività che possa essere ricondotta in una di quelle elencate all'interno delle summenzionate norme del codice civile.

In ordine all'individuazione della nozione di attività imprenditoriale può osservarsi come anch'essa appaia ricavabile dalla disciplina dettata dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. In particolare, la prima di tali disposizioni codicistiche detta la nozione di imprenditore, individuandolo in quel soggetto che eserciti professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Ne deriva, pertanto, che in rapporto all'attività economica, quella imprenditoriale si caratterizzi per l'esistenza di un quid pluris, rappresentato dai requisiti dell'organizzazione dell'attività espletata e dal carattere della professionalità di essa.

Per quanto concerne la nozione di attività finanziaria, preso atto, anche in tal caso, dell'assenza di un'apposita disciplina di matrice penalistica, può, in prima analisi, rilevarsi come venga in rilievo qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto. Nello specifico, la giurisprudenza ha ritenuto che il parametro normativo di riferimento sia rappresentato dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. Tub), ove si rinviene la disciplina dell'attività degli intermediari finanziari, che consiste nella concessione di finanziamenti in favore del pubblico, nell'emissione di moneta elettronica, nel prestare servizi di pagamento, nell'effettuare servizi di investimento, nonché in qualsiasi altra attività eventualmente consentita dalla legge.

Da ultimo, in ordine alla nozione di attività speculativa, in assenza, allo stato attuale, di indicazioni dettagliate provenienti dal formante giurisprudenziale, si è osservato come tale tipologia di attività implichi l'idea di un agire proiettato al conseguimento del massimo guadagno, caratterizzato, al contempo, da un elevato profilo aleatorio, che si estrinsechi necessariamente in attività economiche o finanziarie.

La concreta idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice emerge un'ulteriore componente, rappresentata dal segmento normativo che prevede che la condotta perpetrata dall'agente debba essere tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di attività autoriciclatoria. Dal raffronto con le affini figure criminose del riciclaggio e del reimpiego illecito può rilevarsi come tale requisito fosse già stato tipizzato dall'art. 648-bis c.p. pur in presenza di una significativa differenza contenutistica: difatti, nel disposto normativo che incrimina la condotta di autoriciclaggio è stato inserito l'avverbio ‘concretamente' – assente, invece, dal tipo criminoso che punisce il riciclaggio – con la conseguenza che il legislatore ha arricchito la fattispecie astratta di un ulteriore elemento costitutivo, il che produce dei significativi riflessi in tema di accertamento probatorio, in quanto l'interprete risulta vincolato ad accertarne la sussistenza nel singolo caso.

Appare, sul punto, utile esperire una premessa relativa alla natura giuridica da attribuire al predetto elemento. Una corretta esegesi del dato normativo sembra necessariamente condurre all'affermazione secondo cui si tratti di un requisito attinente alla componente oggettiva del fatto tipico, con la conseguenza che esso debba necessariamente sostanziarsi nella realtà empirica ai fini della sussistenza del reato. Al fine di inquadrarne compiutamente il ruolo nella fisionomia della figura delittuosa, sembrerebbe possibile propendere nel senso che si tratti di una conseguenza causalmente collegabile alla condotta tipica posta in essere dall'agente, cosicché parrebbe possibile riconoscergli la natura di evento tipico del reato. Pertanto, sembrerebbe errato allocarlo nella dimensione soggettiva del fatto delittuoso, attribuendogli la valenza di fine perseguito dall'agente, che di per sè non implicherebbe una sua necessaria concretizzazione nel sostrato materiale; ove si aderisse a tale opzione ermeneutica si perverrebbe, difatti, a conferire all'illecito la natura di delitto punibile a titolo di dolo specifico: come meglio si approfondirà nell'analisi dell'elemento soggettivo, si tratta di una soluzione che non appare coerente col dato normativo.

Elemento soggettivo

Le regole che governano i criteri di imputazione psicologica del fatto di reato in capo all'agente, contenute all'interno della parte generale del codice penale, in particolare negli artt. 42 e 43, consentono di affermare che il delitto di autoriciclaggio risulti punibile esclusivamente a titolo di dolo, difettando un'espressa previsione di punibilità altresì a titolo di colpa.

Dal punto di vista della tipologia di dolo richiesto, sembra possibile affermare che il legislatore abbia delineato un'ipotesi criminosa che esiga la presenza del mero dolo generico. In sostanza, l'interprete risulta chiamato ad accertare se, in capo all'agente, sussistano la coscienza e la volontà aventi a oggetto, per un verso, la commissione del delitto presupposto, attorno al cui accertamento non sembrano porsi particolari difficoltà interpretative, in quanto si tratta di un fatto posto in essere dallo stesso soggetto; per altro verso, l'accertamento deve mirare a verificare che nel fuoco del dolo rientrino, nell'ordine, la realizzazione di almeno una delle condotte tipizzate dalla norma, aventi ad oggetto dei beni provenienti dalla commissione del delitto presupposto, la loro destinazione a taluna delle attività espressamente menzionate dal disposto normativo ed infine la percezione in ordine alla concreta capacità dissimulatoria della condotta realizzata, che renda maggiormente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa della res oggetto della condotta.

Le circostanze del reato

L'art. 648-ter.1 c.p. disciplina una pluralità di ipotesi circostanziali speciali, che dispiegano effetti in ordine al trattamento sanzionatorio comminato dal legislatore. Dalla lettura della disposizione in commento è possibile operare una distinzione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, che ragioni di natura sistematica suggeriscono di analizzare partitamente.

Le circostanze aggravanti. Il comma 5 disciplina una circostanza aggravante ad effetto comune, che si realizza qualora taluna delle condotte tipizzate nel primo comma venga posta in essere nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria, ovvero nell'ambito di un'altra attività professionale. L'aggravio del trattamento sanzionatorio sembrerebbe discendere dal maggior disvalore insito nel comportamento del soggetto che realizza la condotta illecita nel contesto di attività regolamentate, stante, come osservato in dottrina, la presenza di oneri di tutela e garanzia più intensi che dovrebbero presiedere lo svolgimento di tale tipologia di attività.

Il terzo comma dell'art. 648-ter.1 prevede che, in presenza dei presupposti descritti dal secondo comma, che legittimerebbero la riduzione del trattamento sanzionatorio disciplinato dall'ipotesi base di cui al primo comma, si debba comunque applicare tale ultima cornice edittale qualora il delitto presupposto da cui originino i beni oggetto della condotta autoriciclatoria sia stato posto in essere avvalendosi del c.d. metodo mafioso ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p. In tal modo il legislatore opta per una vanificazione della mitigazione sanzionatoria garantita dalla previsione di cui al capoverso dell'art. 648-ter.1, in ragione della natura particolarmente grave che caratterizza le circostanze dell'aver agito mediante ricorso al c.d. metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa.

Si deve peraltro osservare come, alla luce delle novità introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, l'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, che conteneva la disciplina delle predette circostanze aggravanti attinenti al fenomeno mafioso, sia stato abrogato e, contestualmente, l'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. 21/2018 abbia ricondotto la disciplina delle summenzionate circostanze nel tessuto codicistico, inserendovi l'art. 416-bis.1. Nell'ottica di un coordinamento normativo, l'art. 8, comma 1, d.lgs. 21/2018 ha statuito che a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto delegato, i richiami alle disposizioni contenute nell'abrogato art. 7 del d.l. 152/1991 debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale, sicché la previsione di cui al comma 3 dell'art. 648-ter.1, malgrado non abbia subito delle modifiche contenutistiche, necessita di una lettura che tenga conto del fatto che i riferimenti normativi in essa contenuti debbano ritenersi implicitamente sostituiti dal richiamo al disposto di cui all'art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

Le circostanze attenuanti.Parallelamente alle richiamate ipotesi circostanziali di natura aggravante, l'art. 648-ter.1 configura altresì talune circostanze attenuanti speciali. In analogia a quanto previsto per il delitto di riciclaggio, stante la previsione dettata dall'art. 648-bis, comma 3, viene in primo luogo in rilievo il disposto contenuto nel capoverso dell'art. 648-ter.1, ove si sancisce la comminatoria di una pena inferiore qualora i beni oggetto della condotta autoriciclatoria provengano dalla commissione di un delitto non colposo sanzionato con la pena edittale della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il costrutto normativo utilizzato dal legislatore al fine di enucleare tale previsione sembrerebbe idoneo a far propendere per la sua natura di circostanza del reato, pur se deve osservarsi come sia affiorata un'opzione interpretativa, in seno alla dottrina, volta a ritenere che la disposizione in commento integrerebbe una fattispecie autonoma di reato.

Non emergono, invece, dubbi interpretativi attorno alla natura di circostanze attenuanti riguardo alle ipotesi disciplinate dal 6° co. In particolare, ci si trova al cospetto di figure circostanziali ad effetto speciale, in ragione della previsione di una diminuzione della pena fino alla metà, qualora sussista un contegno collaborativo da parte dell'agente, che si sostanzi nell'adoperarsi efficacemente per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto presupposto.

La causa di non punibilità per la mera utilizzazione o il godimento personale dei beni di provenienza delittuosa

Malgrado il legislatore sia pervenuto a incriminare le condotte autoriciclatorie, discostandosi dalla tradizione che aveva per lungo tempo contraddistinto l'ordinamento italiano, tale scelta di politica criminale è risultata mitigata dall'inserimento di una causa di non punibilità, disciplinata dal comma 4 dell'art. 648-ter.1, che statuisce che ove il soggetto agente, autore del delitto presupposto, destini i beni di provenienza illecita alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale, astenendosi in tal modo dal reimmetterli all'interno del circuito economico-finanziario legale, mediante la loro utilizzazione in taluna delle attività tipizzate dal primo comma, il fatto sia privo di rilevanza penale, in quanto si ritiene che la fruizione a fini prettamente personali del provento del reato presupposto integri una conseguenza fisiologica della condotta del reo, evitandosi in tal modo una duplicazione sanzionatoria che si porrebbe in contrasto col principio del ne bis in idem sostanziale.

Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha fornito talune indicazioni volte ad attribuire un significato univoco alla predetta clausola. Si è difatti sostenuto che l'applicazione del comma 4 postuli che il soggetto agente effettui un'utilizzazione diretta del bene che integri il provento del delitto presupposto, senza porre in essere alcuna attività decettiva che implichi un ostacolo all'identificazione della sua provenienza delittuosa. Pertanto, ad avviso della giurisprudenza, posto che la ratio sottesa all'incriminazione dell'autoriciclaggio risulta rappresentata dall'esigenza di evitare che beni di provenienza illecita vengano reimmessi nel circuito legale economico-finanziario, in modo che risulti concretamente ostacolata l'attività di identificazione della loro origine criminosa, si ritiene che qualsiasi attività decettiva posta in essere da parte dell'agente, pur se seguita da una mera utilizzazione o godimento personale del bene, sia idonea a integrare il fatto tipico, poiché in tal modo il reo contribuisce a occultare le tracce della provenienza illecita del bene, arrecando l'offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice.

La configurabilità del tentativo

Dall'analisi della struttura normativa del delitto in commento non sembrerebbero sussistere ostacoli in ordine alla configurabilità del tentativo. Difatti, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 56 c.p., qualora il soggetto agente ponga in essere atti idonei diretti in modo non univoco alla realizzazione del novero degli elementi costitutivi contenuti nella fattispecie astratta, e accertata altresì l'esistenza del coefficiente doloso nella psiche dell'agente, ove la condotta non venga portata a compimento o l'evento non si realizzi per fattori indipendenti rispetto alla volontà dell'agente, appaiono sussistere i presupposti per statuire la punibilità a titolo di tentativo, mediante l'applicazione del combinato disposto degli artt. 56 e 648-ter.1 c.p.

Rapporti tra autoriciclaggio e delitto presupposto

Sulla scia di quanto previsto dalla disposizione che incrimina la ricettazione, a cui si richiamano altresì le norme in tema di riciclaggio e reimpiego, anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio il legislatore ha inserito una disciplina volta a prevedere l'applicabilità dell'art. 648-ter.1 anche qualora l'autore del delitto presupposto non risulti imputabile ovvero punibile, ovvero qualora difetti una condizione di procedibilità relativa a tale delitto.

Per quanto attiene all'ipotesi in cui il reato presupposto risulti estinto ci si interroga attorno alla punibilità della condotta di autoriciclaggio. Sul punto, sembrerebbe rilevante la disposizione dettata dall'art. 170, comma 1, c.p., che sancisce che l'estinzione del reato presupposto non si estenda anche al reato presupponente. Si deve peraltro osservare come parte della dottrina ritenga che la norma sia applicabile soltanto qualora il reato presupposto risulti estinto successivamente alla commissione del reato presupponente, sicché ove la causa di estinzione dovesse maturare anteriormente alla perpetrazione del reato presupponente, anche quest'ultimo illecito non risulterebbe punibile.

L'autoriciclaggio e la disciplina del concorso di persone nel reato

Una delle problematiche più complesse derivanti dall'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di autoriciclaggio è rappresentata dall'individuazione della disciplina giuridica applicabile nei confronti del soggetto che non abbia commesso, o concorso a commettere il delitto presupposto ma abbia realizzato una delle condotte tipizzate dal comma 1 dell'

art. 648-ter.1 c.p.

In ordine a tale profilo sono emersi una pluralità di orientamenti contrastanti in seno alla dottrina, taluni propensi ad escludere la configurabilità del concorso di persone nel delitto di autoriciclaggio, con contestuale divaricazione del titolo della responsabilità in capo ai soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del fatto illecito, talaltri invece favorevoli all'applicazione delle disposizioni in tema di concorso di persone, prospettandosi in via alternativa l'applicabilità dell'art. 110, qualora il soggetto extraneus abbia la consapevolezza della qualifica di autore del delitto presupposto in capo al concorrente, ovvero l'applicabilità dell'art. 117, ove l'extraneus agisca in difetto della predetta consapevolezza.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha offerto una prima soluzione alla questione, ritenendo che qualora taluna delle condotte elencate nell'art. 648-ter.1 sia il frutto di un contributo concorsuale apportato sia dal soggetto autore del delitto presupposto sia da un soggetto che non abbia partecipato alla commissione di tale illecito, si renda necessario sancire la differenziazione del titolo della responsabilità, nel senso che il soggetto intraneus sia chiamato a rispondere, in concorso materiale, del delitto presupposto e dell'autoriciclaggio, mentre il comportamento dell'extraneus risulta sussumibile esclusivamente nel paradigma normativo degli artt. 648-bis e 648-ter, a seconda delle caratteristiche che connotino la fattispecie concreta oggetto di giudizio.

L'autoriciclaggio e la responsabilità da reato degli enti collettivi

Contestualmente all'introduzione nel corpus codicistico della fattispecie volta a sanzionare l'autoriciclaggio, il legislatore ha altresì inserito, mediante la modifica dell'art. 25-octies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operata dall'art. 3, comma 5, lett. b), l. 15 dicembre 2014, n. 186, tale figura criminosa nel c.d. catalogo dei reati presupposto la cui commissione, al ricorrere degli ulteriori requisiti, oggettivi e soggettivi, disciplinati dal decreto delegato del 2001, risulta idonea a generare la responsabilità degli enti collettivi.

Aspetti processuali

Da un punto di vista processuale non appaiono emergere questioni particolarmente complesse in seno alla giurisprudenza, stante anche il numero ancora sparuto di decisioni rese attorno alla previsione incriminatrice in esame.

Può osservarsi come la presenza, nel compendio degli elementi costitutivi del reato, del requisito della concreta idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, imponga all'interprete di esperire un accertamento che si fondi sull'applicazione di un giudizio di prognosi postuma attraverso il compimento di una valutazione ex ante, relativa alla concreta idoneità della condotta posta in essere dall'agente a realizzare l'evento tipizzato dalla fattispecie incriminatrice.

In sostanza, all'interprete è demandato il compito di collocarsi idealmente in un momento antecedente rispetto alla realizzazione della condotta, in modo da valutare se la stessa presenti una concreta attitudine a cagionare l'offesa al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. Viceversa, qualora non si applicasse tale regola di giudizio, l'interprete sarebbe tenuto a effettuare una valutazione ex post, da cui dovrebbe necessariamente discendere una soluzione di segno negativo in ordine alla concreta idoneità della condotta ad occultare la provenienza delittuosa del bene, proprio in ragione del fatto che la pendenza di un procedimento penale denoti la circostanza che gli organi inquirenti siano pervenuti all'individuazione dell'origine criminosa del predetto bene.

Casistica

Autoriciclaggio e successione di leggi penali nel tempo

In relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p., introdotto dalla l. 14 dicembre 2014 n. 186, è irrilevante la realizzazione del cd. reato presupposto in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale normativa (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2015, n. 3691)

Natura del delitto

Il delitto di autoriciclaggio, al pari di quello di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive (Cass., Sez. II, 18 luglio 2017, n. 40890)

Capacità dissimulatoria della condotta posta in essere dall'agente

La norma sull'autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del codice penale) punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee a "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa": è cioè necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria finalizzata a occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante (Cass., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 25979)

Nozione di attività economica penalmente rilevante

In tema di autoriciclaggio, la condotta di impiego di denaro o beni provento da delitto non deve intendersi circoscritta al solo ambito di attività economicamente lecita, dovendosi fare riferimento non solamente all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato di consumo, nonché ogni altra attività economico-finanziaria desumibile dagli articoli 2082, 2135 e 2195 c.c. (Cass., Sez. II, 5 luglio 2018, n. 38422)

Clausola di non punibilità per la mera utilizzazione o il godimento personale ex co. 4°: ambito applicativo

La clausola di non punibilità prevista nell'art. 648-ter. 1 c.p., comma 4, a norma della quale "fuori dai casi di cui ai commi precedenti...", va intesa e interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte di cui ai commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Cass., Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30399)

Non configurabilità del fatto tipico

Non costituisce attività economica o finanziaria di cui all'art. 648-ter.1 c.p. il mero deposito di una somma di denaro su una carta prepagata da parte di un soggetto, il quale, dopo essersi impossessato di una borsa contenente, tra l'altro, una carta bancomat ed avere prelevato tramite la stessa una somma di denaro, provvedeva poi a depositarla su una carta prepagata intestata a se medesimo (Cass., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074)

Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato

In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 c.p., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Cass., Sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235)

Profitto confiscabile

Il prodotto, il profitto o il prezzo dell'autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.) non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Cass., Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401)

Rapporti tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992(convertito in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre profitti illeciti costituiti dal prodotto dell'opera di fittizia intestazione (Cass., Sez. fer., 10 agosto 2017, n. 43144)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992(conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto di autoriciclaggio introdotto dall'art. 648-ter.1 c.p., anche nell'ipotesi in cui il trasferimento fittizio sia finalizzato esclusivamente all'agevolazione dell'autoriciclaggio; invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto ed è evidente che le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, a dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti (Cass., Sez. II, 12 gennaio 2017, n. 3935)

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