Violenze nei confronti dei professionisti sanitari: pubblicato in G.U. il d.l. n. 137/2024

Ferdinando Brizzi
07 Ottobre 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 – ed è in vigore dal 2 ottobre 2024 – il decreto-legge1° ottobre 2024, n. 137 avente ad oggetto «misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria».

La tutela dei professionisti operanti in ambito sanitario

Come si legge nella Relazione illustrativa, il decreto-legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo: invero, nell'ultimo periodo, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza­ urgenza.

Il tema della tutela del personale sanitario e socio-sanitario è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, è intervenuto a modificare il secondo comma dell'articolo 583-quater c.p., prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività. Nel medesimo decreto è stata prevista anche la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, presidi fissi della Polizia di Stato.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa.

I predetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario, esigenza ritenuta dal Governo ancora attuale e posta pertanto, con necessità e urgenza, alla base dell'ulteriore intervento normativo.

A tal fine, il provvedimento in esame introduce, in un'ottica preventiva e di deterrenza, misure volte a disincentivare i comportamenti violenti a danno del personale sanitario e socio­sanitario, operanti sia a livello sostanziale sia a livello processuale.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

In particolare, si interviene sul codice penale, prevedendo una pena aggravata per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private.

La disposizione reca modifiche all'articolo 635 c.p., sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento per il caso in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di cui all'articolo 583-quater c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).

Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili, le cose esistenti all'interno delle predette strutture o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Tenuto conto delle modalità in cui la condotta di danneggiamento è posta in essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture, la disposizione prevede un incremento della pena edittale, che viene prevista nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa fino a 10.000 euro. Tale pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

Per assicurare una risposta efficace al crescente numero di reati commessi in danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché dei beni connessi alla loro attività professionale, la disposizione reca modifiche agli articoli 380 e 382-bis c.p.p. in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita, ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica.

Al fine di garantire l'effettiva applicabilità di tale istituto, si prevede, inoltre, l'adozione di apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso le quali opera personale sanitario e socio­sanitario, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

La scelta normativa è quella di estendere le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all'art. 380 c.p.p., ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Con la modifica all'articolo 382-bis c.p.p., si introduce il comma 1­bis al fine di prevedere l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno ai soggetti ivi operanti e alle cose ivi esistenti così come individuati dalla norma. Si prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica.

Ai fini dell'arresto "in flagranza differita" è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

La disposizione, pertanto, consente l'applicazione nei contesti sanitari di un modello peraltro già contemplato, seppur per fattispecie differenti, dal codice, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (articolo 382-bis e legge 24 novembre 2023, n. 168) o per ipotesi introdotte extra codicem (prime tra tutte le ipotesi di flagranza differita, o prolungata, previste dalle norme in tema di reati commessi durante manifestazioni sportive o in occasione di esse, dettate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 ).

La compatibilità costituzionale, in relazione all'art. 13, comma 3 Cost., dell'arresto in flagranza differita, con riferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui dell'art. 8, comma 1-ter, l. 13 dicembre 1989 n. 401, è stata esaminata, e la questione è stata ritenuta manifestamente infondate, in una risalente sentenza della Cassazione, che aveva valorizzato la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spaziotemporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (Cass. pen., sez. VI, n. 17178/2007, D., Rv. 236451). E tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. pen., sez. VI, n. 16668/2024, con riferimento ai casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi.

Articolo 3 (Misure applicative dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)

La disposizione risponde all'esigenza di assicurare un maggiore controllo all'interno delle strutture presso cui operano i professionisti sanitari e socio-sanitari.

In particolare, al fine di garantire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le misure applicative di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, il comma 1 prevede l'adozione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, di apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera il predetto personale.

Il comma 2 stabilisce che i sistemi di sorveglianza siano segnalati mediante appositi cartelli informativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal punto 3.1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Ciò consente agli interessati non solo di essere informati sull'esistenza di un sistema di videosorveglianza attivo nell'area in cui stanno per accedere, ma anche di essere edotti di tutte le informazioni prescritte in materia di privacy al momento dell'accesso nella zona videosorvegliata.

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