Assicurazione contro i danni

11 Aprile 2014

L'assicurazione è un contratto, definito polizza di assicurazione, in virtù del quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a questi prodotto da un sinistro.
Nozione

L'assicurazione è un contratto, definito polizza di assicurazione, in virtù del quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a questi prodotto da un sinistro.

Quadro normativo

Il funzionamento della polizza di assicurazione è disciplinato dalle norme sui contratti (Libro Quarto: Delle obbligazioni - Titolo II, Dei contratti in generale), nonchè dagli artt. 1882, usque 1932 (Titolo II, Capo XX – Dell'Assicurazione), del

Codice Civile,

e dagli artt. 165-181

Cod.

Ass

.

(

Decreto

L

egislativo 7

settembre

2005 n. 209

, Titolo XII - Norme relative ai contratti di assicurazione)

La polizza di assicurazione viene stipulata tra due soggetti, l'assicuratore ed il contraente, a protezione dell'interesse dell'assicurato.

Gli attori principali in questo scenario sono dunque:

  1. L'Assicuratore, che assume, ovvero accetta il rischio.
  2. Il Contraente, che stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio
  3. L'Assicurato, il titolare dell'interesse esposto al rischio.

E' necessario, pena la nullità del contratto ai sensi dell'

art. 167

Cod.

Ass

.

, che l'assicuratore sia regolarmente autorizzato ad esercitare la propria attività.

In base alle dinamiche che legano questi soggetti, la polizza di assicurazione può essere stipulata:

  • per conto proprio: il contraente coincide con l'assicurato;
  • per conto altrui o per conto di chi spetta: il contraente stipula il contratto a favore dell'assicurato, ma il suo interesse non è direttamente coperto, oppure il contraente è in qualche modo responsabile dei beni oggetto della copertura, come nell'assicurazione di merci trasportate e/o in deposito per conto terzi (

    art. 1891 c.c.

    ).

A questo proposito, l'art. 1891 prescrive che, qualora l'assicurazione sia stata stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve far fronte agli obblighi contrattuali, ad eccezione di quelli che per loro stessa natura non possono che essere adempiuti dall'assicurato. Per quanto attiene ai diritti che scaturiscono dal contratto, tuttavia, essi spettano all'assicurato anche quando il contraente fosse in possesso della polizza.

Serve cioè l'espresso consenso dell'assicurato affinchè il contraente possa farli eventualmente valere, a differenza di quanto è previsto per il contratto a favore di terzo

ex art. 1411 c.c.

, nel quale si prevede che la prestazione possa restare a favore dello stipulante qualora il terzo rifiuti di avvalersene (

Cass.

c

iv.

s

ez. I,

n.

9584/

19

94

).

Il sinistro è definito come l'evento futuro ed incerto che produce il danno coperto dalla polizza assicurativa, causandone l'intervento, oppure il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia di polizza.

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutte le polizze che garantiscono l'assicurato contro i rischi cui sono esposti i beni di sua appartenenza (come l'automobile o la casa), oppure il suo patrimonio, inteso nel suo complesso, e persino la sua stessa persona.

Nel primo caso parleremo di assicurazione di cose (ad esempio, contro l'incendio o le calamità naturali), per beni il cui valore può essere calcolato all'atto della stipulazione della polizza.

Nel secondo caso parleremo invece di assicurazione di rischi per i quali non è possibile valutare a priori il valore assicurabile, come le polizze di responsabilità civile.

Nel terzo caso, infine, parleremo di assicurazione contro i danni alla persona, ovvero di polizze contro gli infortuni e le malattie, nelle quali l'interesse assicurato è costituito dall'integrità fisica della persona e che prevedono un indennizzo predeterminato convenzionalmente, in funzione della gravità delle lesioni subite (come previsto dalle cosiddette Tabelle INAIL, ad esempio).

Il principio indennitario

Fatta eccezione per quelle contro i danni alla persona, le assicurazioni contro i danni si fondano sul cosiddetto principio indennitario.

Esso prevede che alla base del contratto assicurativo vi sia un interesse (presente o futuro) al risarcimento del danno, da parte dell'assicurato. Tale interesse deve essere presente all'inizio dell'assicurazione e deve continuare fino al momento in cui il danno si verifica.

In mancanza di questo, il contratto è nullo (

art. 1904 c.c.

).

E' questo dunque un elemento fondamentale, il cui venir meno determina la cessazione o estinzione della polizza, venendo a mancare l'obbligazione al pagamento dell'indennizzo stabilito da parte dell'assicuratore.

Quest'ultimo è tenuto ad effettuare il risarcimento del danno solo dal momento in cui l'assicurato ne ha fatto formale richiesta e risarcisce solo il danno effettivamente sofferto, ovvero il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, anche qualora in polizza fosse per esse indicato un valore superiore e convenuto il maggior premio ad esse relativo (

art. 1908 c.c

).

L'assicuratore, infine, non è obbligato a pagare l'eventuale profitto atteso dall'assicurato (lucro cessante), a meno che non sia stata fatta specifica pattuizione in questo senso (

art. 1905 c.c.

)

Nel caso in cui l'assicurato abbia dolosamente indicato somme superiori al valore effettivo dei beni assicurati, il contratto è nullo. In mancanza di dolo, esso rimane valido, ma solo nei limiti del valore reale delle cose assicurate (

art. 1909 c.c.

).

In sostanza, il principio indennitario garantisce che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore sia equo e non superi l'ammontare del danno sofferto dall'assicurato, per evitare che l'assicurazione si trasformi in uno strumento di illecito arricchimento.

Esso opera anche quando, sul medesimo rischio, siano contratte più polizze di assicurazione presso diversi assicuratori. Anche in questo caso, infatti, le somme complessivamente dovute in caso di sinistro non potranno superare l'ammontare effettivo del danno.

Prova del contratto

L'

art. 1888 c.c.

stabilisce che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto. L'assicuratore è dunque obbligato ad emettere e rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

La polizza di assicurazione si compone normalmente di due sezioni.

La prima contiene le norme che regolano l'assicurazione in generale (o Condizioni Generali di polizza) e prevede il richiamo dei riferimenti normativi che regolano il contratto di assicurazione.

La seconda contiene le garanzie accessorie che vengono negoziate fra le parti, allo scopo di ampliare o limitare le norme generali che sono alla base del contratto stesso.

Tali garanzie accessorie (spesso definite come Condizioni Particolari di polizza) variano a seconda del tipo di assicurazione e prevalgono, in caso di discordanza, sulla normativa prevista dalle condizioni generali, fatta eccezione per quanto regolato dall'

art. 1932 c.c.

Le norme inderogabili

L'art. 1932 prevede che talune disposizioni delle norme che regolano il contratto non possano essere derogate, se non in senso più favorevole all'assicurato.

Si tratta di:

  • art. 1887c.c. (Efficacia della proposta),
  • artt. 1892,1893,1894c.c. (Dichiarazioni inesatte e reticenze),
  • artt. 1897,1898c.c. (Cessazione o modifica del rischio),
  • art. 1899 comma 2 c.c. (Durata dell'assicurazione: Tacita proroga),
  • art. 1901c.c. (Mancato pagamento del premio),
  • art. 1903 comma 2c.c. (Agenti di Assicurazione: Rappresentanza processuale),
  • art. 1914 comma 2c.c. (Obbligo di salvataggio: Spese di salvataggio),
  • art. 1915 comma 2c.c. (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio),
  • art. 1917 comma 3 e comma 4 c.c. (Assicurazione della Responsabilità Civile: Spese di resistenza e chiamata in causa dell'Assicuratore),
  • art. 1926c.c. (Assicurazione sulla Vita: Cambiamento di professione dell'Assicurato).

Le clausole di polizza che dovessero derogare queste norme in senso meno favorevole all'assicurato verranno sostituite automaticamente dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

In osservanza del disposto degli

art

t.

1892 e 1893

c.c.

, l'assicurato è tenuto a fornire all'assicuratore tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio, in modo che questi possa decidere se accettarlo ed a quali condizioni.

Qualora l'assicurato abbia nascosto, anche non dolosamente, le caratteristiche cruciali del rischio, la polizza può essere rescissa con preavviso di tre mesi dal momento in cui l'assicuratore stesso è venuto a conoscenza dell'omissione o della reticenza.

Se nel frattempo, ovvero prima che l'assicuratore abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, si verificasse un sinistro, la somma dovuta sarà ridotta nella stessa proporzione esistente tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Le disposizioni previste dagli

artt. 1892

e

1893

c.c.

si applicano anche nel caso in cui la polizza sia stata stipulata in nome e per conto di terzi, qualora questi ultimi fossero a conoscenza delle inesattezze o reticenze relative al rischio (

art. 1894

c.c.

).

Ci troviamo qui di fronte all'applicazione del concetto noto come Uberrima Fides , che si trova alla base della dottrina che disciplina i contratti di assicurazione in tutti i sistemi giuridici occidentali.

Essa prevede che le parti coinvolte agiscano in totale buona fede, superando il principio in vigore nelle transazioni commerciali ordinarie, ispirato al concetto di “caveat emptor” (letteralmente, l'acquirente presti attenzione, ovvero, se il bene acquistato non soddisfa completamente le sue aspettative, ciò può dipendere dal non aver egli posto sufficiente cura nel fare l'acquisto, che resta comunque valido).

Il contratto di assicurazione, invece, prevede l'instaurazione di un rapporto fiduciario, nel quale le parti interessate sono obbligate al rispetto di una trasparenza totale, sia nella fase di stipulazione della polizza, che nella sua esecuzione.

L'assicuratore, infatti, confida nella completezza delle informazioni fornite dall'assicurato per formulare la propria quotazione del rischio ed accettarne le eventuali conseguenze.

Da parte sua, invece, l'assicurato confida che la polizza rifletta accuratamente il rischio che ha descritto ed inteso trasferire e che l'assicuratore onorerà pienamente le clausole contrattuali ivi previste, qualora si verifichi un sinistro coperto.

La rottura di questo rapporto fiduciario, se commessa in malafede, comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato e l'obbligo di far fronte al pagamento dell'eventuale sinistro respinto, da parte dell'assicuratore.

C'è da rilevare, infine, che l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

Cessazione o modifica del rischio

Di grande rilevanza sono anche gli

artt.

1896,

1897

e

1898

c.c.

, che disciplinano l'ipotesi in cui, nel corso della validità del contratto, il rischio assicurato cessi o subisca delle modifiche.

Se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, la polizza si scioglie, ma l'assicuratore avrà diritto al pagamento del premio dovuto fino al momento in cui tale cessazione non gli sia stata comunicata.

Qualora il rischio si modifichi in modo da risultare meno oneroso per l'assicuratore al punto che, se tali caratteristiche fossero state evidenti al momento della stipulazione della polizza, il premio da lui richiesto sarebbe stato inferiore a quello in corso, egli sarà tenuto a ridurre il premio di polizza a partire dalla prima scadenza successiva al momento in cui è venuto a conoscenza della modifica, o a recedere dal contratto.

Allo stesso modo, l'assicuratore potrà recedere dal contratto qualora le modifiche intervenute nel rischio dovessero aggravarlo, ovvero se, a causa di tale peggioramento, egli non l'avrebbe accettato o avrebbe acconsentito a coprirlo solo ad un prezzo più elevato.

Nel primo caso, il recesso avrà effetto immediato e nulla sarà dovuto all'assicurato in caso di sinistro. Nel secondo, il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dal momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza delle circostanze aggravanti e la somma dovuta a fronte di un eventuale sinistro occorso sarà ridotta in proporzione al rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza.

Spettano comunque all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui è stata comunicata la volontà di recesso.

La giurisprudenza si è espressa in modo consolidato nel ritenere che vi sia aggravamento del rischio nel caso in cui:

  • si siano verificate situazioni non previste o prevedibili, che abbiano di fatto modificato il rischio, aggravandolo;
  • si siano chiaramente aggravate la possibilità che si verifichi un evento dannoso e l'intensità dell'evento stesso;
  • tali sopravvenute circostanze permangano nel tempo.

Molto chiara a questo proposito la sentenza Cass. civ., n. 1676/1977.

Durata dell'Assicurazione

L'effetto e la durata dell'assicurazione sono definiti all'

a

rt. 1899 c.c

.

Lo scopo della norma, nonostante la facoltà di recedere sia concessa ad entrambe le parti, è principalmente quello di tutelare l'assicurato nel caso in cui egli non abbia più interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale. Essa, inoltre, prevede un'importante differenza tra l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni: nel primo caso, il contraente può sempre recedere dal contratto, mentre nelle assicurazioni contro i danni entrambe le parti possono recedere solo a determinate condizioni.

La maggioranza dei contratti di assicurazione danni prevede infatti la "tacita proroga", ossia il rinnovo automatico della copertura, a meno che non sia stata inviata un'espressa comunicazione di disdetta da una delle parti. Il termine previsto per l'invio della disdetta è in genere di tre mesi, ma viene solitamente ridotto a 60 o 30 giorni.

La scelta di evitare il rinnovo automatico può essere determinata dalla necesità di ricercare condizioni di mercato più favorevoli o di adeguare la copertura assicurativa alle proprie mutate esigenze. Si sono anche diffusi nel tempo contratti di durata poliennale, allo scopo di consentire all'assicurato migliori condizioni economiche, a fronte di una sua maggiore fidelizzazione. Questo tipo di polizze non prevedeva la possibilità di disdetta prima della loro naturale scadenza (generalmente decennale), ma la

legge

n.

40/

20

07

(conversione del cosiddetto "Decreto Bersani 2"), modificando l'art. 1899 c.c., ha introdotto la facoltà per il contraente di recedere da un contratto di assicurazione poliennale a ogni scadenza annuale, con semplice preavviso di 60 giorni. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge, tale facoltà poteva essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione fosse stato in vita per almeno tre anni.

Questa disposizione è stata nuovamente modificata con l'

art

. 21, commi 3 e 4, l.

23

luglio

2009

, n.99

(la cosiddetta "Legge Sviluppo"), che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti di durata poliennale, rescindibili da parte del contraente solo dopo che sia decorso il quinto anno, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in corso alla data del recesso.

La possibilità di rescindere un contratto di assicurazione è prevista anche dopo ogni denuncia di sinistro, entro un certo periodo dalla sua definizione o dal suo rifiuto.

In passato, tale facoltà era riservata al solo assicuratore, ma la disposizione è stata considerata “vessatoria”, e dunque inefficace, con

Legge

n.

52/

19

96

.

Le condizioni contrattuali attualmente in vigore, pertanto, riconoscono ad entrambe le parti (l'assicuratore e l'assicurato) la facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o reiezione dello stesso, tramite invio di lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

Se il recesso è esercitato dall'assicuratore, all'assicurato spetta il rimborso del rateo del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge.

Per quanto riguarda la copertura obbligatoria della Responsabilità Civile Auto, il diritto di recesso è regolato dall'

art

.

172

Cod.

Ass

.

ed il relativo termine è fissato in 15 giorni dalla data di scadenza della polizza.

Qualora l'assicuratore abbia comunicato aumenti tariffari superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può recedere dal contratto entro il giorno di scadenza, dandone comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, o anche a mano o con telefax, alla società di assicurazione o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

In questo caso la copertura assicurativa cessa alla data della scadenza del contratto.

Mancato pagamento del premio di polizza

In base al disposto dell'

art. 1901 c.c.

, la cui norma non si applica alle assicurazioni sulla vita, se il contraente non paga la prima rata del premio stabilito nel contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui questi paga quanto dovuto.

Qualora invece, alle scadenze convenute, il contraente non paghi i premi successivi, l'assicurazione resterà sospesa, a partire dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Uno degli obblighi principali del contraente consiste infatti nel pagamento del premio previsto dal contratto di assicurazione, nel rispetto del principio generale della conservazione del contratto.

Qualora questi venga meno a tale obbligo, sono previste due ipotesi distinte:

  1. nel caso in cui il contraente non paghi il primo premio dovuto, conseguenza del mancato pagamento sarà la sospensione dell'efficacia del contratto. Pertanto, se l'evento dannoso coperto dal contratto dovesse verificarsi durante tale periodo, l'assicuratore non sarà tenuto al pagamento;
  2. nel caso in cui il contraente non paghi i premi successivi è invece previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni, durante il quale, se si dovesse verificare il sinistro, l'assicuratore sarà comunque tenuto ad intervenire. Trascorso tale periodo, cesserà l'obbligo di intervento dell'assicuratore.

Il contratto, inoltre, è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la loro riscossione.

L'assicurato ha comunque la facoltà di annullare la sospensione del contratto fino al momento in cui questo non è stato risolto, pagando il premio all'assicuratore. Il contratto sarà quindi riattivato.

Diversa è la disciplina prevista per le assicurazioni sulla vita, mentre tali disposizioni trovano comunque applicazione per le assicurazioni infortuni o malattia.

Ancora una volta, inoltre, è diversa la posizione della giurisprudenza per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile Auto, ribadita, tra l'altro, dalla sentenza della

Cass

.,

n. 25130/2010

.

In questo caso, vista la necessità di garantire i diritti del danneggiato, il rilascio del contrassegno di assicurazione, effettuato alla data di inizio del contratto, vincola l'assicuratore per i danni causati dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla validità del rapporto contrattuale in essere con l'assicurato stesso.

Tale principio acquista particolare rilevanza anche nel caso in cui il contrassegno di assicurazione sia stato falsificato o contraffatto (eventualità che purtroppo si verifica sempre più di frequente). In tal caso, infatti, per sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti del danneggiato, occorre che l'assicuratore provi che non vi sia stata da parte sua colpa alcuna, all'origine della contraffazione del certificato di assicurazione.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Tra gli oneri cui è soggetto l'assicurato ha una certa rilevanza l'obbligo di dare comunicazione all'assicuratore circa il sinistro avvenuto.

L'

art. 1913

c.c.

stabilisce per questo un termine massimo di tre giorni, ma è frequente che le parti si accordino per un termine diverso.

Anche in questo caso, l'assicurato che fosse dolosamente inadempiente perderà il diritto all'indennizzo, o subirà l'eventuale riduzione dell'indennità dovuta, ai sensi del predetto

art. 1915

c.c.

, nel caso in cui l'omissione fosse di tipo colposo.

In seguito alla notizia del sinistro, l'assicuratore può intervenire per accertarne le cause e prendere tutti i provvedimenti per attenuarne eventualmente le conseguenze.

Salvataggio dei beni assicurati

L'

art. 1914 c.c.

prevede che l'assicurato debba fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire la portata del danno.

Le spese sostenute dall'assicurato a questo scopo saranno quindi a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa danneggiata aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, sommato a quello del danno, dovesse superare la somma assicurata ed anche se non si fosse raggiunto lo scopo, a meno che l'assicuratore non provi che esse siano state fatte sconsideratamente.

L'assicurato che dolosamente non adempisse a tale obbligo non avrà diritto all'indennizzo, a meno che tale inadempienza non sia dolosa ma colposa, nel qual caso l'assicuratore potrà ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (

art. 1915 c.c.

)

Anche questa norma è volta ad evitare che l'evento dannoso possa in qualche modo risolversi in un guadagno per l'Assicurato, in violazione del principio indennitario di cui si è detto.

In aggiunta, essa è dettata dall'interesse generale, avendo lo scopo di limitare il più possibile le conseguenze dannose dell'evento stesso.

Dal momento che le spese di salvataggio sostenute sono poste, con norma inderogabile, a carico dell'assicuratore, anche oltre la somma assicurata, l'individuazione delle azioni intese come rientranti in tale obbligo è determinante ai fini dell'applicazione dell'

art. 1914

c.c

.

Nella Responsabilità Civile, ad esempio, l'obbligo di evitare o diminuire il danno da parte dell'assicurato si risolverebbe principalmente nell'obbligo di resistere alle pretese del terzo danneggiato. Dottrina e giurisprudenza non concordano però sul fatto che l'assicurato abbia anche l'obbligo di diminuire le conseguenze dannose del fatto illecito commesso.

Per lo più, infatti, si ritiene che il maggior danno causato dall'eventuale inerzia dell'assicurato sia solo una componente del danno risarcibile dall'assicuratore, sempreché tale inerzia non sia dolosa.

La questione non è di poco conto, perché in tal caso le spese sostenute dall'assicurato per limitare i danni prodotti dall'illecito non potranno considerarsi come spese di salvataggio.

Un chiarimento in tal senso è giunto dalla sentenza

Cass

.

civ., n. 83

/2

0

04 (

Sez. III

, Pres. Nicastro - Rel. Durante - P.M. Finocchi Ghersi - Crebo s.r.l. contro Assitalia).

Il caso riguardava un imprenditore edile, che aveva cagionato nel corso dei lavori di costruzione di un fabbricato una frana, danneggiando un immobile dei proprietari del fondo confinante. L'assicuratore aveva liquidato il danno cagionato a terzi, ma aveva rifiutato di rifondere le spese di consolidamento del fabbricato in costruzione, sostenute in via d'urgenza per limitare il danno alla proprietà dei confinanti. L'assicurato aveva così citato in giudizio la società assicuratrice per il pagamento di tali costi, in quanto spese di salvataggio.

Tribunale e Corte d'Appello avevano però rigettato la domanda dell'assicurato con sentenze confermate dalla Cassazione, in quanto l'imprenditore avrebbe tralasciato di compiere, nel corso della costruzione stessa, le opere necessarie per evitare che il sinistro si verificasse.

Le relative spese non potevano perciò essere trasferite all'assicuratore in qualità di spese di salvataggio.

Altre Disposizioni inerenti l'Assicurazi

Altre disposizioni inerenti l'Assicurazione Danni

A parte le norme inderogabili già analizzate, vi sono altri articoli del Codice Civile che assumono particolare rilievo nell'assicurazione danni.

Il disposto dell'

art. 1900

c.c.

, Dolo e colpa dell'assicurato, ad esempio, prevede che, nell'ipotesi in cui il contraente, l'assicurato o il beneficiario della polizza agiscano in mala fede, ovvero con grave imprudenza o negligenza, provocando in tal modo il sinistro per il quale l'assicuratore sarebbe chiamato ad intervenire, quest'ultimo non sarà in alcun modo obbligato a risponderne.

E' tuttavia possibile che le parti prevedano di derogare a questa norma, tramite specifico accordo, nel caso in cui il fatto non sia doloso ma causato per colpa grave.

La norma prevede comunque l'obbligo di intervento da parte dell'assicuratore, qualora l'eventuale comportamento doloso o colposo sia tenuto da parte delle persone di cui l'assicurato deve rispondere, come nel caso di un danno provocato da soggetto incapace o da minore

(artt.

2047

e

2048 c.c.

), oppure da parte dei dipendenti dell'assicurato stesso.

E' fatto poi espresso richiamo all'

art.

2 della Costituzione

della Repubblica

Italiana (

art. 2

Cost

.

), nel ritenere l'assicuratore comunque obbligato qualora l'atto del contraente, dell'assicurato o del beneficiario della polizza sia stato compiuto per dovere di solidarietà umana.

Valore delle cose assicurate – Regola proporzionale

Per determinare la somma che l'assicuratore deve corrispondere all'assicurato in caso di danno, si tiene conto di quanto indicato in polizza.

Ma se il valore delle cose danneggiate dovesse risultare superiore a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, oppure se dovesse essere aumentato nel corso della durata della polizza stessa, ci troveremo di fronte ad un caso di sottoassicurazione.

L'ammontare del risarcimento dovuto sarà pertanto calcolato applicando la cosiddetta regola proporzionale e l'indennità corrisposta dall'assicuratore verrà rapportata al valore dichiarato, in osservanza dell'

art. 1907 c.c

.

L'intento della norma è quello di salvaguardare il diritto dell'assicuratore a riscuotere un premio rapportato al rischio effettivamente corso, il che si inquadra pienamente nel patto di fiducia necessariamente presente tra le parti contrattuali.

Il risarcimento sarà dunque calcolato in base alla seguente proporzione:

indennità : danno = valore assicurato: valore della cosa.

Ad esempio, se si assicura un bene per 1.000 euro ed esso, al momento del sinistro, risultasse avere un valore di 2.000 euro, qualora il danno prodotto fosse di 300 euro, l'indennità corrisposta sarebbe di 150 euro.

E' tuttavia possibile derogare alla regola proporzionale, completamente o anche solo entro certi limiti, tramite apposito accordo tra le parti.

Nel primo caso, ovvero qualora la regola proporzionale venga derogata completamente, l'assicurazione sarà prestata a primo rischio assoluto; nel secondo caso, sarà prevista in polizza una clausola di parziale deroga della proporzionale, purchè la differenza tra valore assicurato e valore reale non superi un certo ammontare (generalmente pari al 20%). L'assicuratore terrà comunque conto della deroga nel conteggio del premio dovuto, che sarà tanto maggiore quanto più ampia sarà la differenza tra il valore effettivo e quello assicurato.

Va notato che la regola proporzionale dettata dall'

art. 1907

c.c.

si applica nei casi in cui la valutazione del rischio ed il conteggio del premio di polizza vengano fatti in base al valore delle cose assicurate.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, invece, il rischio non può essere parametrato rispetto al valore di un bene, poiché l'oggetto della garanzia è l'integrità del patrimonio dell'assicurato, inteso nel suo complesso ed il suo valore non può essere definito all'atto della stipula del contratto. Viene dunque determinato un limite massimo di risarcimento, o massimale di polizza, che rappresenta l'ammontare massimo risarcibile in caso di sinistro, da parte dell'assicuratore.

Diritto di surrogazione

L'

art. 1916

c.c.

dispone che l'assicuratore che ha pagato il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato è surrogato, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

L'azione di surroga presuppone quindi l'esistenza di un terzo soggetto, il responsabile del sinistro, nei confronti del quale l'assicuratore acquisisce un diritto di credito, avendo corrisposto l'indennità dovuta all'assicurato stesso.

Tale azione non può essere esercitata dall'assicuratore nel caso in cui il terzo soggetto abbia con l'assicurato un particolare rapporto di parentela, per evitare che l'assicurato debba indirettamente sostenere l'onere derivante dal sinistro stesso.

Salvo i casi di dolo, infatti, il disposto dell'art. 1916 non vale se il danno è cagionato dai figli, affiliati, ascendenti, parenti od affini dell'assicurato (purchè stabilmente con lui conviventi) o da eventuali domestici.

Anche in questo caso, la norma è volta ad evitare una violazione del principio indennitario, che deve essere rigorosamente rispettato nelle assicurazioni contro i danni.

Il danneggiato, infatti, potrebbe altrimenti pretendere due risarcimenti: uno da parte dell'assicuratore, in virtù del contratto di assicurazione, e l'altro da parte del terzo responsabile.

E' interessante notare come la

Corte Costituzional

e, con sentenza n. 356 del

1991

(

C.

cost

.,

18

luglio

1991 n. 356

), ha dichiarato illegittima la parte in cui all'assicuratore è consentito il diritto di surrogazione anche per le somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

Ciò assume particolare rilevanza nei casi di infortuni sul lavoro e di incidenti stradali, specialmente per quanto attiene alle richieste di surroga, da parte degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali e le prestazioni pensionistiche, nei confronti dei responsabili del danno e dei loro assicuratori.

Com'è prevedibile, infatti, l'esercizio del diritto di surroga è causa assai frequente di contenzioso, in particolare tra gli assicuratori.

Molte polizze, inoltre, prevedono la rinuncia al diritto di surroga da parte dell'assicuratore.

In taluni casi, come nelle polizze che assicurano il trasporto delle merci per conto altrui, tale rinuncia è anche improntata ad una questione pratica, per via del gran numero di soggetti che potrebbero essere coinvolti nel sinistro e dell'oggettiva difficoltà di dirimere i problemi associati ad ognuno di essi in tempi relativamente brevi.

Rinunciare al diritto di rivalersi verso il responsabile del sinistro, tuttavia, può comportare un aggravio di costi anche molto rilevante, da parte dell'assicuratore, ed è giusto che questi si riservi la possibilità di riflettere sulla possibilità di concedere o meno questa deroga.

Casistica
  • Cass. civ., n. 1676/1977. Premesso che la norma dell'

    art. 1898 c.c.

    non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne immediato avviso all'assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravità e sulla intensità del rischio assicurato, tale da alterare l'equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; c) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio.
  • Cass

    .

    n. 25130/2010.

    In forza del combinato disposto dell'

    art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n.

    990

    (attuale

    art. 127 del d.lgs.

    7 settembre 2005, n. 209

    ) e dell'

    art. 1901 c.c.

    , il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso .

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