La Redazione
21 Ottobre 2024

Nella giornata di giovedì 17 ottobre sono state depositate tre nuove pronunce dalla Corte costituzionale con al centro queste tematiche: divieto di accompagnamento coattivo, stranieri e misure di prevenzione.

C. cost. 162/2024. Il Tribunale di Oristano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,».

In conseguenza di tale ablazione, dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato.

Resta ferma per il tribunale la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena.

   

C. cost. 163/2024. Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, «interpretat[o] nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione sia il giudice dell'esecuzione, anziché il giudice che accerti il reato» di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato di cui all'art. 13, comma 13-bis, del medesimo decreto legislativo, pur quando questo reato non sia ancora stato accertato con sentenza definitiva.

La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3,24, comma 2, e 27, comma 2, Cost.

    

C. cost. 164/2024. Il Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1-bis, c.p.p., come inserito dall'art. 7, comma 1, lettera d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ricusata dall'imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante.

Naturalmente, perché tale potere possa essere esercitato, dovranno ricorrere i presupposti di carattere generale stabiliti dall'art. 133, comma 1, c.p.p. e, cioè, che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza.

Solo l'inottemperanza, senza giustificati motivi, alla citazione a comparire in udienza, consente, infatti, al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante, nella specifica veste di testimone, nell'udienza successiva a quella in cui era già stato regolarmente citato.

Per la Corte, le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia vanno dichiarate non fondate, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'art. 133, comma 1-bis, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell'ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall'imputato.

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