Estinzione del processo

18 Gennaio 2016

Il termine estinzione del processo indica la fine prematura del procedimento, che non riesce ad arrivare alla sua conclusione naturale ovvero alla decisione del giudice che definisce la controversia pronunciando sul merito della causa.
Inquadramento

Il termine estinzione del processo indica la fine prematura del procedimento, che non riesce ad arrivare alla sua conclusione naturale ovvero alla decisione del giudice che definisce la controversia, pronunciando sul merito della causa.

In ambito tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede le seguenti fattispecie di estinzione:

  • rinuncia al ricorso (art. 44);
  • inattività delle parti (art. 45);
  • cessazione della materia del contendere (art. 46).

Le norme tributarie si applicano ai giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, mentre l'estinzione del processo innanzi alla Cassazione, anche in materia tributaria, è disciplinato dagli artt. 390 e ss. c.p.c. (in virtù del rinvio operato dall'art. 62, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992).

Rinuncia al ricorso

Ai sensi dell'art. 44, co. 1, D.Lgs. 546/92, “Il processo si estingue per rinuncia al ricorso”.

Natura e procedimento

La fattispecie in commento rappresenta la rinuncia agli atti del giudizio, ossia al ricorso introduttivo e a tutti gli atti processuali successivi compiuti fino a tale evento estintivo.

La dichiarazione di rinuncia deve essere:

  • chiara, univoca e incondizionata (l'apposizione di riserve o condizioni rende inefficace la dichiarazione di rinuncia e tale inefficacia non è sanabile dall'eventuale accettazione della controparte);
  • esplicitata con apposito atto scritto, sottoscritto sia dalla parte personalmente (o dal suo procuratore speciale) che dall'eventuale difensore. È sufficiente la sottoscrizione del solo difensore qualora tale potere gli sia stato espressamente conferito con apposita procura speciale.

Nel silenzio della legge, si discute se la rinuncia e la correlata accettazione possano essere effettuate anche nella forma della dichiarazione orale resa nel corso della pubblica udienza (come previsto espressamente nel processo civile ex art. 306, co. 2, c.p.c.), debitamente trascritta nel relativo processo verbale e sottoscritta dal dichiarante e dal suo difensore (in tal senso la dottrina prevalente: RUSSO P., Manuale di diritto tributario - Il processo tributario, Milano, 2013; TESAURO F., Manuale del processo tributario, Torino, 2014; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Torino, 2015). Secondo l'Amministrazione finanziaria invece tale forma non è ammissibile (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 23 aprile 1996, n. 98/E); diversamente la Cassazione, secondo la quale “una dichiarazione resa in udienza, alla presenza del segretario e del Collegio, integra gli estremi del verbale-atto pubblico, fidefacente (…), pertanto la sostituzione della forma scritta con la dichiarazione a verbale in corso di udienza è da considerarsi ammissibile” (Cass. 15.03.2004, n. 5270; nello stesso senso, Cass. n. 305/2006 e n. 3519/2010).

Orientamenti a confronto: rinuncia in forma orale

Giudici di legittimità

Amministrazione finanziaria

" [...] una dichiarazione resa in udienza, alla presenza del segretario e del Collegio, integra gli estremi del verbale-atto pubblico, fidefacente […], pertanto la sostituzione della forma scritta con la dichiarazione a verbale in corso di udienza è da considerarsi ammissibile”

(Cass. civ., sez. trib., 15 marzo 2004, n. 5270; nello stesso senso, 11 gennaio 2006 n. 305 e 15 febbraio 2010, n. 3519)

La rinuncia al ricorso deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali e dai difensori, e deve essere depositata nella segreteria della Commissione. [...] Non è ammessa una rinuncia verbale fatta nell'udienza pubblica"

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 23 aprile 1996, n. 98/E)

La dichiarazione di rinuncia non deve essere notificata, ma va depositata presso la Segreteria della Commissione adita entro la data di trattazione della causa.

La rinuncia produce effetto solo ove accettata dalle altre parti costituite che hanno “effettivo interesse alla prosecuzione del processo”: secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, siffatto interesse sussiste solamente quando la controparte ha proposto una domanda di merito, il cui accoglimento gli procurerebbe un vantaggio maggiore rispetto all'estinzione del giudizio; viceversa, se la controparte ha sollevato un'eccezione di rito, ancorché insieme alla domanda di merito, è escluso l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto le eccezioni di rito vanno esaminate prima di quelle di merito.

In evidenza: effettivo interesse alla prosecuzione del processo

"interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714)

In caso di litisconsorzio necessario, tutte le parti intervenute devono manifestare concorde volontà in ordine alla cessazione della lite; diversamente, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in virtù dell'autonomia dei diversi rapporti processuali, la rinuncia può essere effettuata anche solo da alcuni litisconsorti e, in tal caso, avrà effetto esclusivamente nei loro confronti (Circ. Min. n. 98/E/1996).

Nell'ambito del processo tributario di primo grado, è da escludere in linea generale che l'ufficio resistente abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto la rinuncia del ricorso introduttivo, di regola, rende definitivo l'atto impositivo impugnato; similmente, la rinuncia all'atto di appello da parte del contribuente produce il passaggio in giudicato della sentenza di merito appellata, pertanto, non avrebbe interesse alla prosecuzione del gravame l'ufficio che non l'ha impugnata, salvo che abbia proposto appello incidentale.

L'accettazione ha le stesse caratteristiche della rinuncia, pertanto va manifestata nelle stesse forme.

L'estinzione del giudizio è dichiarata, previa verifica della regolarità della rinuncia e dell'accettazione, dal Presidente della sezione cui è assegnato il ricorso con decreto o dalla Commissione con sentenza, a seconda che la rinuncia intervenga, rispettivamente, prima o dopo la fissazione dell'udienza di discussione.

Il provvedimento, presidenziale o collegiale, ha natura meramente dichiarativa in quanto l'effetto estintivo si produce automaticamente in virtù dell'accordo fra rinunciante e accettante.

Tale pronuncia può essere contestata dalla parte che la ritenga infondata: avverso il decreto presidenziale è ammesso reclamo alla Commissione (ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 546/92), mentre la sentenza collegiale è soggetta ai normali mezzi di gravame.

Effetti

L'estinzione per rinuncia al ricorso incide solo sul processo in corso, nella fase in cui lo stesso si trova, ossia determina l'inefficacia degli atti processuali compiuti fino al perfezionarsi della fattispecie estintiva (eventuali atti processuali compiuti dopo l'evento estintivo e fino alla pronuncia di estinzione sono ritenuti nulli) ma non priva di validità eventuali sentenze di merito già rese, nonché, entro certi limiti, quelle sulla competenza e sulla giurisdizione. In proposito, secondo l'orientamento prevalente, si applica anche al processo tributario l'art. 310, co. 2, c.p.c., secondo il quale “L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

In evidenza: rinuncia in sede di appello

Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, e qualora quindi il giudizio sia stato definito in primo grado con una decisione sulla fondatezza dell'azione, la rinuncia agli atti del giudizio compiuta in sede di appello, non potendo che investire soltanto gli atti del giudizio del gravame, comporta il passaggio in giudicato della decisione stessa in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione”.

(Cass. civ., sez. trib., 15 marzo 2004, n. 5270)

Nello specifico:

  • l'estinzione del primo grado di giudizio a seguito di rinuncia al ricorso introduttivo, determinando, come detto, l'inefficacia degli atti processuali compiuti, rende definitivo l'atto impugnato (Cass. civ., sez. trib., 8 fabbraio 2008, n. 3040; 2 aprile 2007, 8182);
  • l'estinzione dei gradi di giudizio successivi, a seguito di rinuncia all'atto di gravame, travolgendo soltanto gli atti compiuti in tali fasi del giudizio, determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito impugnata (viceversa, perde efficacia l'eventuale sentenza di rito pronunciata). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione, come anticipato,è disciplinata dagli artt. 390 e ss del c.p.c.

In evidenza: rinuncia al ricorso per cassazione

La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione della fase processuale in corso, a prescindere dell'accettazione delle altre parti, anche se - ai sensi dell'art. 390, c.p.c., “L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto”: tale notifica/comunicazione è prescritta al solo fine di sollecitare l'adesione della controparte alla rinuncia, prevenendo in tal modo la condanna alle spese del rinunciante (Cass. civ., sez. trib., 15 luglio 2008, n. 19370).

  • diversamente, in sede di giudizio di rinvio, la rinuncia al ricorso in riassunzione - ai sensi dell'art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 546/92 - determina l'estinzione dell'intero processo, con perdita di efficacia di tutte le sentenze (dunque, anche quelle di merito) rese nel corso dello stesso, pertanto, l'atto impositivo originariamente impugnato diventa definitivo.

In evidenza: rinuncia e diritto all'azione

La Cassazione evidenzia che la rinuncia al ricorso introduttivo lascia intatto il cd. “diritto all'azione” (diritto di chiedere la tutela giurisdizionale di una posizione giuridica soggettiva - art. 310, co. 1, c.p.c., “L'estinzione del processo non estingue l'azione”), in quanto la prima incide solo sul rapporto processuale pendente, la cui estinzione non pregiudica il diritto sostanziale in esso fatto valere e, dunque, la possibilità di riproporre un successivo ricorso avverso il medesimo atto impositivo, ove ancora pendenti i termini per impugnare (e purché, nelle more del giudizio estinto, il diritto azionato non si sia estinto)

Diversamente, la rinuncia all'azione rappresenta una rinuncia di merito, in quanto, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (Cass. civ., sez. trib., 2 aprile 2007, n. 8182). Pertanto, tale forma di rinuncia preclude la riproponibilità della medesima domanda in un nuovo giudizio.

Secondo la Cassazione (sez. I, 25 luglio 2008, n. 20480), per il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione del diritto sostanziale in contesa, e tale interruzione perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo: se però il processo si estingue, l'estinzione elimina tale effetto interruttivo permanente della prescrizione, salvo quello interruttivo istantaneo, prodotto dalla domanda giudiziale come atto di costituzione in mora. Parimenti, se il processo si estingue viene meno anche l'effetto del relativo ricorso introduttivo a c.d. impedimento della decadenza (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1994, n. 3505).

Regime delle spese

Ai sensi dell'attuale comma 2, dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, il soggetto che rinuncia “deve rimborsare le spese alle altri parti, salvo diverso accordo tra loro” e, alla relativa liquidazione, provvede il Presidente della sezione o la Commissione con ordinanza non impugnabile.

L'art. 9, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 156/2015 ha novellato il comma 2, secondo periodo, dell'art. 44 sopra esposto, eliminando le parole: “che costituisce titolo esecutivo”.

In altri termini, dal 1° gennaio 2016 (i.e., data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015), l'unico strumento esecutivo a favore del contribuente utilizzabile sarà il giudizio di ottemperanza, anche per il ristoro delle spese legali; diversamente, per le spese liquidate in favore dell'Amministrazione finanziaria è prevista l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Contro detta ordinanza (non impugnabile), tuttavia, è ammesso ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., avendo tale provvedimento contenuto decisorio e carattere di definitività (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11407 e 13 giugno 1992, n. 7254. Nello stesso senso, Circ. Min. n. 98/E/1996 cit.).

In caso di rinuncia il giudice adito pronuncerà dunque due distinti provvedimenti: uno (decreto o sentenza) che dichiara l'estinzione del processo; l'altro (ordinanza) che liquida le spese processuali a carico della parte rinunciante. Tale articolata procedura è stata largamente criticata in dottrina, evidenziando che, ogni volta che la pronuncia di estinzione venga impugnata e annullata, si pone il problema della sorte della pronuncia sulle spese: in tali ipotesi, secondo l'opinione prevalente, la sentenza di annullamento della pronuncia di estinzione travolge anche l'ordinanza di condanna alle spese (DELLA VALLE E., FICARI V., MARINI G., Il processo tributario, Padova 2008).


Inattività delle parti

Ai sensi dell'art. 45, co.1, D.Lgs. n. 546/92, “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.

Natura e procedimento

Ai sensi della norma tributaria, il processo si estingue nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, nelle quali le parti sono onerate del compimento di atti necessari alla prosecuzione del processo, entro un termine perentorio, e rimangono inerti. In particolare, si fa riferimento alle fattispecie contemplate dallo stesso D.Lgs. n. 546/92:

  • la mancata ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43);
  • la mancata riassunzione davanti alla Commissione dichiarata competente (art. 5, co. 5) o davanti al giudice a cui il processo è stato rinviato a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (art. 63, co. 2);
  • l'omessa integrazione del contraddittorio, in caso di litisconsorzio necessario (art. 14, co. 2).

Come nel processo civile, l'estinzione opera automaticamente al perfezionarsi della fattispecie estintiva ma deve essere appurata e dichiarata dal Presidente della sezione con decreto o dalla Commissione con sentenza, a seconda che la stessa intervenga, rispettivamente, prima o dopo la fissazione dell'udienza di discussione (il provvedimento, presidenziale o collegiale, pertanto ha natura meramente dichiarativa).

Secondo l'espressa previsione del co. 3 dell'art. 45, l'estinzione può essere “rilevata anche d'ufficio masolo nel grado di giudizio in cui si verifica”: non è necessaria, dunque, un'apposita eccezione di parte, in quanto anche il giudice può, di sua iniziativa, appurare il comportamento inerte delle parti e dichiarare, di conseguenza, l'estinzione del processo. Secondo consolidata dottrina, il limite del grado del giudizio in cui si è verificato l'evento estintivo è operante anche per le parti, le quali pertanto non possono proporre l'eccezione di estinzione nella successiva fase di merito: in mancanza della relativa eccezione durante il primo grado, se il processo continua in quanto l'estinzione non è stata rilevata dal giudice, la sentenza che decide il merito (senza dichiarare l'estinzione) non può essere impugnata per tale ragione; viceversa, ove l'estinzione sia stata eccepita dalla parte interessata ma non riconosciuta dal giudice di prime cure, tale vizio della pronuncia può essere denunciato in sede di gravame: se il giudice dell'appello riconosce il verificarsi della fattispecie estintiva (nel grado precedente) annulla la sentenza appellata e dichiara l'estinzione del processo, con effetto dal primo grado di giudizio.


Effetti

L'estinzione per inattività delle parti determina effetti diversi a seconda della fase processuale in cui viene dichiarata:

  • in sede del primo grado di giudizio rende inefficaci gli atti processuali compiuti fino all'evento estintivodeterminando, pertanto, la definitività dell'atto impugnato (gli atti compiuti dopo tale evento estintivo e fino la pronuncia di estinzione sono ritenuti nulli);
  • durante la fase di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito appellata (salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel processo estinto - cfr. Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13808);
  • nel giudizio di rinvio la mancata riassunzione nei termini di legge determina - ai sensi dell'art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 546/92 - l'estinzione dell'intero giudizio, la quale,travolgendo tutte le sentenze pronunciate nel corso dello stesso, rende definitivo l'atto impositivo impugnato.

Dottrina prevalente
L'estinzione per inattività delle parti non appare configurabile nel giudizio di Cassazione, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio (ex multis, RUSSO P., Manuale di diritto tributario - il processo tributario, Milano 2013, p. 319; CONSOLO C.-GLENDI C., Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova 2012).

Infine, l'estinzione in commento non elimina l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio (ai sensi dell'art. 2945, co. 3, c.c.), mentre viene meno quello c.d. impeditivo della decadenza.

Regime delle spese

Le spese del processo estinto per inattività delle parti restano a carico delle parti che le hanno anticipate, derogando, pertanto, al criterio della soccombenza; tuttavia, qualora la pronuncia di estinzione venga impugnata da una delle parti, la sentenza che definisce tale giudizio liquiderà le relative spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

Cessazione della materia del contendere

Ai sensi dell'art. 46, co. 1, D.Lgs. n. 546/92, “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

Natura e procedimento

La norma tributaria contempla le ipotesi in cui il processo si estingue a seguito del verificarsi di un fatto o un evento che fa venir meno la lite sostanziale tra le parti.

In proposito, è opportuno distinguere tra:

  • i “casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge”, quali la conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92) ovvero i condoni e le sanatorie fiscali, quando definiscono l'intera pretesa;
  • ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, ossia le ipotesi in cui l'oggetto del processo viene meno a causa del comportamento volontario di una delle parti, la quale, durante il processo, riconosce la fondatezza delle ragioni di controparte, come accade quando l'Amministrazione finanziaria riconosce l'illegittimità/infondatezza dell'atto impositivo emanato, annullandolo in via di autotutela, ovvero quando il contribuente, dopo aver contestato la pretesa fiscale, presta acquiescenza alla stessa.

In particolare, sono qualificabili in termini di “cessazione della materia del contendere” tutte le fattispecie in grado di determinare la definizione dell'oggetto del processo tributario (è tale anche l'adempimento spontaneo della pretesa dell'Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, a prescindere da una formale rinuncia al ricorso).

In tale ambito, l'ipotesi più rilevante è l'annullamento dell'atto impositivo impugnato in via di autotutela, da parte dello stesso ufficio che lo ha emanato: si avrà cessazione della materia del contendere quando l'autotutela è stata determinata dall'accoglimento di uno dei motivi proposti nel ricorso introduttivo a pena di nullità/annullamento dell'atto impugnato (Cass. civ., sez. trib., 21 settembre 2010, n. 19947; in particolare si ritiene che in tali ipotesi la cessazione della materia del contendere sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Cass. civ., sez. trib., 2 luglio 2008, n. 18054 e 13 gennaio 2006, n. 634).

In proposito, tuttavia, ancora non vi è unanimità di vedute:

Orientamenti a confronto

La mera rimozione dell'atto impugnato (anche per effetto della sua sostituzione con l'emissione di un nuovo atto) determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2010, n. 2424 e 3 agosto 2007, n. 17119)

La rimozione dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere laddove la situazione giuridica (risultante dalla predetta rimozione/sostituzione) sia interamente satisfattiva della domanda del ricorrente (Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2010, n. 7335)

Anche secondo autorevole dottrina l'estinzione del processo non sarebbe condizionata alla integrale soddisfazione delle pretese sostanziali del contribuente, essendo sufficiente la mera rimozione del provvedimento impugnato (cfr. BASILAVECCHIA M., Gli effetti processuali della reiterazione dell'accertamento, in Riv. dir. trib., I, 1995, 174 ss.).

L'estinzione opera automaticamente al perfezionarsi della fattispecie estintiva, ma deve essere dichiarata - ai sensi dell'attuale comma 2 dell'art. 46 in commento - “salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge”, dal Presidente della sezione con decreto o dalla Commissione con sentenza, a seconda che intervenga, rispettivamente, prima o dopo la fissazione dell'udienza di discussione.

L'art. 9, comma 1, lett. q), n. 1), del D.Lgs. n. 156/2015 ha novellato il comma 2 dell'art. 44 sopra esposto, eliminando le parole: “salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge”.

In altri termini, la riforma ex D.Lgs. n. 156/2015 ha previsto che, dal 1° gennaio 2016, l'estinzione del giudizio potrà essere dichiarata solo con sentenza o con decreto presidenziale, sopprimendo il riferimento ad altre leggi speciali, le quali avrebbero potuto disporre diversamente.

Il decreto presidenziale è reclamabile innanzi alla Commissione ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 546/92, mentre la sentenza collegiale è censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, compreso il ricorso per Cassazione (in termini di “error in procedendo”). In particolare, se l'estinzione doveva essere dichiarata in primo grado, ricorrendone i presupposti, provvederà il giudice del gravame; viceversa, se l'estinzione è stata erroneamente pronunciata dal Collegio di prime cure, il giudice di appello annullerà la sentenza appellata e rimetterà la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 59, co. 1, D.Lgs. n. 546/92.

La cessazione della materia del contendere è rilevabile d'ufficio, purché il fatto che la determina risulti dagli atti del giudizio o vi sia concorde dichiarazione in tal senso delle parti (Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2003, 8822; ancora 10 febbraio 2003, n. 1950).

In evidenza: adempimenti estintivi

Da un punto di vista procedurale, la giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 18 gennaio 2006, n. 909; Cass. 24 giugno 2000, n. 8607) ha precisato che l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto ove le parti:

  • si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione giuridica sostanziale oggetto del processo;
  • sottopongano al giudice conclusioni conformi, chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Effetti

Si ritiene che la pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere rappresenti il mero riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale del processo: accerta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e attesta, appunto, la cessata materia del contendere.

Si discute se tale pronuncia abbia carattere di mero rito oppure se incida anche sul merito della pretesa:
  • la prevalente giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. un.,11 dicembre 2003, n. 18956, e 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., sez. trib., 5 febbraio 2010, n. 2424;sez III, 4 giugno 2009, n. 12887; sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6909; sez. III, 19 ottobre 2007; sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194) afferma la natura meramente processuale del provvedimento di estinzione, in quanto il giudice adito si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ma esula dalla sua cognizione la pretesa sostanziale controversa;
  • diversamente, una parte della dottrina (cfr. RUSSO P., Cessazione della materia del contendere, III - Diritto tributario, in Enciclopedia giuridica) ritiene che la pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere, sebbene si limiti a dichiarare la mancanza dell'interesse ad agire, investe anche il c.d. merito della pretesa: l'estinzione del processo è provocata dal venir meno del diritto controverso, pertanto, il provvedimento giudiziale attesta anche l'infondatezza della pretesa giuridica iniziale.

Sotto certi profili, anche la giurisprudenza conferma l'orientamento della dottrina prevalente laddove sostiene che la pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere comporti la caducazione, oltre che degli atti processuali compiuti, anche di tutte le sentenze (comprese quelle sul merito) rese nel corso del processo, avendo scaturigine dall'annullamento ab origine della pretesa sostanziale controversa (Cass. civ., sez. trib., 8 luglio 2998, n. 18640). In particolare, la cessazione della materia del contendere:

  • se dichiarata nel primo grado di giudizio, non rende definitivo l'atto impositivo contestato (in quanto lo stesso è stato annullato o non produce più effetti);
  • se pronunciata in sede di appello, non fa passare in giudicato la sentenza di merito appellata (dato che la stessa riguarda un atto amministrativo annullato o inefficace);
  • se dichiarata nel giudizio di rinvio, non rende definitivo l'atto impositivo originariamente impugnato (in quanto ormai venuto meno).

Regime delle spese

Secondo l'attuale previsione del comma 3 dell'art. 46, cit.Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”, a differenza del processo civile, nel quale seguono la regola della soccombenza.

In evidenza: Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 luglio 2005, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 46 nella parte in cui si riferiva alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalle leggi di sanatoria fiscale: in tali ipotesi, la Commissione Tributaria dovrà liquidare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza. Ciò in quanto la compensazione automatica delle spese del processo, prevista dalla norma, finirebbe per avvantaggiare in maniera ingiustificata la parte che determina la cessazione della materia del contendere con un proprio comportamento volontario, sia per effetto del ritiro dell'atto impugnato in via di autotutela, che a seguito dell'acquiescenza alla pretesa tributaria da parte del contribuente: in tal modo, secondo la Consulta, verrebbe reso inoperante, senza valide ragioni, il principio di responsabilità per le spese di giudizio, previsto anche in ambito tributario dagli artt. 15 e 44, D.Lgs. n. 546/92.

In attuazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, la Cassazione ha affermato che, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, il giudice dovrà effettuare una prognosi circa l'esito virtuale della controversia e porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente (c.d. “soccombenza virtuale”); diversamente ne seguirebbe una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, in manifesta violazione del principio cardine del giusto processo, contemplato dall'attuale art. 111 della Costituzione, sub specie della parità delle parti in giudizio (Cass. civ., sez. trib., 21 settembre 2010, n. 19947 e 15 ottobre 2007, n. 21530). L'art. 9, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. n. 156/2015 ha sostituito il predetto comma 3, dell'art. 46, del D.Lgs. n. 546/1992, con il seguente: “3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dallae leggei le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”(enfasi aggiunta). In altri termini, dal 1° gennaio 2016, la riforma ha chiarito il principio in base al quale le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate solo nelle ipotesi di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge (quali, ad esempio, condoni ovvero conciliazioni giudiziali); viceversa, “in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (i.e., autotutela ovvero, acquiescenza), il giudice adìto dovrà applicare il criterio della soccombenza.
Riferimenti

Normativi

D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

Artt. 44-46, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 390 ss. c.p.c.

Prassi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 23 aprile 1996, n. 98/E

Giurisprudenza

Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2015, n. 569

Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13808

Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2010, n. 7335

Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2010, n. 2424

Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714

Cass. civ., sez. trib., 15 marzo 2004, n. 5270

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