20 Febbraio 2024

L'art.16 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 istituisce in via sperimentale l'Assegno di disoccupazione denominato ASDI. La funzione della disposizione è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

Inquadramento

Scheda in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

L'art.16 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 istituisce in via sperimentale l'Assegno di disoccupazione denominato ASDI. La funzione della disposizione è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

La nuova indennità è rivolta ai lavoratori che abbiano fruito della NASpI per tutta la sua durata entro il 31.12.2016 e che siano privi di occupazione e in condizione economica di “bisogno”.

In via prioritaria, nel primo anno di applicazione, gli interventi di sostegno al reddito vengono riservati ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai soggetti in età prossima al pensionamento.

L'Inps istituisce un apposito Fondo, esaurito il quale, verrà meno la misura di sostegno.

ASDI – Requisiti soggettivi

a) aver fruito della NASpI per l'intera durata fino al 31.12.2016

b) essere privi di occupazione

c) essere nella condizione economica di “bisogno”

Priorità

1) soggetti appartenenti a nuclei familiari con minorenni

2) soggetti in età prossima al pensionamento

Nota Bene: l'ASDI è cumulabile parzialmente con i redditi derivanti da una nuova occupazione secondo criteri che dovranno essere varati con prossimo Decreto Interministeriale

Condizioni per fruire dell'ASDI

L'erogazione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto di reinserimento, redatto dai competenti servizi per l'impiego. Il progetto è volto a reinserire il lavoratore in stato di disoccupazione attraverso l'impegno in termini di ricerca attiva, la disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e all'accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Il lavoratore in stato di disoccupazione perde il beneficio qualora manchi di partecipare alle iniziative di attivazione proposte nel progetto.

Con decreto interministeriale saranno definiti:

1) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare; dovrà essere valutata in applicazione dell'ISEE senza il computo del trattamento NASpI percepito dal richiedente,

2) l'individuazione dei criteri di priorità di accesso all'ASDI,

3) l'incremento dell'indennità ASDI in base ai carichi familiari,

4) i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI,

5) le caratteristiche del progetto personalizzato e la fissazione degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza dei medesimi obblighi di impegno previsti,

6) sviluppo di un sistema informativo dei servizi sociali alimentato da flussi informativi tra centro per l'impiego e l'Inps,

7) sistemi di controllo per evitare la indebita fruizione dell'ammortizzatore sociale,

8) applicazione di uno strumento di pagamento elettronico per l'erogazione dell'indennità.

Durata e importo dell'ASDI

In via sperimentale per l'anno 2015 e l'anno 2016, a decorrere dal 1° maggio 2015, l'ASDI è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

L'importo dell'ASDI è commisurato all'indennità NASpI: l'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita. L'importo non dovrà superare l'ammontare dell'assegno sociale (art. 3 co.6 L.355/1995) (per l'anno 2015 l'assegno sociale è fissato in € 448.52 mensili per 13 mensilità).

Nota Bene: ordine cronologico - Nel caso di insufficienza di risorse il beneficio spetta in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande all'Inps.

ASDI

ASDI

BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'ASDI i soggetti che, avendo beneficiato della NASPI per la sua intera durata, si trovano ancora nella situazione di disoccupati ed in una condizione economica di bisogno.

La condizione economica deve essere attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro.

REQUISITI D'ACCESSO

  • Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
  • il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione,
  • il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

N.B.: medesimi requisiti della NASPI

  • il lavoratore deve aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata)
  • il lavoratore deve impegnarsi a sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l'Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive.

Priorità d'accesso

Hanno priorità all'erogazione i lavoratori:

  • con nuclei familiari comprensivi di minorenni;
  • con i requisiti prossimi al pensionamento.

Condizione d'accesso

Per poter accedere all'ASDI il lavoratore deve aderire a un progetto personalizzato redatto da centri per l'impiego. Il progetto è volto alla ricerca attiva del lavoro, attraverso la partecipazione a corsi di orientamento e formazione.
Il lavoratore è altresì tenuto ad accettare adeguate proposte di lavoro.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la cessazione dell'erogazione dell'ammortizzatore sociale.

Decorrenza di erogazione

L'assegno di disoccupazione verrà erogato a decorrere dal 1° maggio 2015

Chi eroga l'ASDI, modalità di erogazione

INPS

L'INPS eroga l'assegno in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di insufficienza delle risorse, l'INPS comunicherà attraverso il proprio sito Internet di non accettare ulteriori domande.

Importo dell'ASDI

L'importo dell'assegno è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita.

Non può superare l'ammontare dell'assegno sociale.

L'importo cresce in relazione al carico familiare del lavoratore.

N.B.: la misura dell'aumento verrà stabilità da un apposito decreto attuativo in fase di emanazione.

Il medesimo decreto stabilirà i criteri di cumulabilità dell'indennità.

Finanziamento dell'ASDI

L'ASDI viene finanziato da un fondo stanziato dal Governo pari a:

- 200 milioni di euro per il 2015,

- 400 milioni di euro per il 2016.

Esaurite le risorse del Fondo, il sostegno economico non verrà più erogato.

L'INPS riconoscerà il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Finanziamento di ulteriori iniziative

Fino ad un massimo dell'1%, il fondo può essere utilizzato per iniziative:

- di attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego,

- per il monitoraggio e la valutazione degli interventi

- di comunicazione
- per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

Riferimenti

Normativa

Art. 16 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ( Articolo abrogato dall' articolo 26, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2018,  fatto salvo quanto disposto all'articolo 18 del citato D.Lgs. 147/2017)

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  INPS,  Messaggio  20 febbraio 2024 , n. 750

INPS, Circolare 3 marzo 2016, n. 47

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