Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
17 Aprile 2014

L'azione diretta di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, disciplinata dagli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), prevede che il danneggiato possa agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Il danneggiato può, promuovere, alternativamente o cumulativamente, l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile e l'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quest'ultimo. In caso di azione ordinaria promossa nei confronti del danneggiante separatamente da quella diretta, esperita successivamente nei confronti del suo assicuratore, il giudicato maturato all'esito del primo giudizio, per poter spiegare nei confronti dell'assicuratore efficacia riflessa presuppone la condanna del danneggiante-assicurato al risarcimento del danno, e non la mera affermazione di una sua responsabilità quanto al fatto illecito, poiché solo in questo caso è dato ravvisare, tra le obbligazioni risarcitorie dei due soggetti, quel collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato (Cass. civ. sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241, in Giust. civ. Mass. 2013).
Nozione

L'azione diretta di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, disciplinata dagli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), prevede che il danneggiato possa agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Il danneggiato può, promuovere, alternativamente o cumulativamente, l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile e l'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quest'ultimo.

In caso di azione ordinaria promossa nei confronti del danneggiante separatamente da quella diretta, esperita successivamente nei confronti del suo assicuratore, il giudicato maturato all'esito del primo giudizio, per poter spiegare nei confronti dell'assicuratore efficacia riflessa presuppone la condanna del danneggiante-assicurato al risarcimento del danno, e non la mera affermazione di una sua responsabilità quanto al fatto illecito, poiché solo in questo caso è dato ravvisare, tra le obbligazioni risarcitorie dei due soggetti, quel collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato (Cass. civ. sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4241, in Giust. civ. Mass. 2013).

Sono legittimati ad agire sia la vittima primaria, sia le vittime c.d. «secondarie» del sinistro stradale (prossimi congiunti o datore di lavoro del danneggiato).

Il danneggiato che deduca di avere subito un danno da invalidità permanente di misura pari o inferiore al nove per cento, ha azione diretta ex l'art. 149, comma 6 Cod. Ass., nei soli confronti del proprio assicuratore.

L'azione diretta può essere promossa, alternativamente, dinanzi al giudice del luogo in cui: ha sede l'assicuratore del responsabile civile o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio; risiede o ha il proprio domicilio uno qualunque degli altri convenuti; è avvenuto il sinistro stradale; deve essere adempiuta l'obbligazione.

È competente a decidere il tribunale o il giudice di pace, secondo le disposizioni degli artt. 7 e 9 c.p.c.

Sussiste la giurisdizione italiana quando il cittadino straniero, responsabile del sinistro stradale, risieda o abbia cagionato il danno in Italia (art. 3, l. 31 maggio 1995, n. 218), mentre l'assicuratore straniero della r.c.a. può essere sempre convenuto dinanzi al giudice italiano in forza del combinato disposto dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 9, comma 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, qualora il danneggiato risieda in Italia.

Si applica il rito ordinario, anche per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti al sinistro stradale, anziché, come in passato, il rito del lavoro (il legislatore ha previsto una disciplina transitoria per i procedimenti ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009, mantenendo l'applicazione di tale rito).

L'azione diretta può essere introdotta con il procedimento sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c., sempreché ricorrano i presupposti per l'applicabilità di questo rito speciale di cognizione.

Non è prevista la mediazione civile obbligatoria, reintrodotta, con alcune modifiche, dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013 in altre materie.

Condizioni di procedibilità dell'azione di risarcimento

L'art. 145 Cod. Ass. prevede, al primo comma, che l'azione di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del danneggiante possa essere promossa «solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148» (art. 145, comma 1, Cod. Ass.).

La domanda giudiziale deve essere preceduta dall'invio della richiesta scritta di risarcimento all'assicuratore, anche qualora sia proposta soltanto l'azione ordinaria nei confronti del responsabile civile.

È stato precisato in giurisprudenza che, qualora «il medesimo incidente stradale determini, dopo un primo evento lesivo definito con transazione stragiudiziale, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, costituenti nuove ed autonome lesioni e non mero aggravamento delle precedenti, occorre un nuovo assolvimento dell'onere di invio della richiesta all'istituto assicuratore mediante lettera raccomandata», quale condizione di proponibilità dell'azione nel nuovo giudizio (Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 1996, in Giur. merito 1996, 648, nota di Resta).

Una volta inviata la richiesta scritta di cui all'art. 145 Cod. Ass. e trascorso il previsto spatium deliberandi, il danneggiato non è soggetto ad alcun termine di decadenza per l'introduzione dell'azione risarcitoria. Ne consegue che quando, a seguito della richiesta di risarcimento, l'azione sia stata esercitata in giudizio, la conclusione di quest'ultimo in modo non satisfattivo della pretesa risarcitoria del danneggiato, per ragioni che non precludano la possibilità di esercitare nuovamente l'azione, non comporta la necessità di inviare una nuova richiesta scritta all'assicuratore (Cass. civ., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 23907, in Giust. civ. Mass. 2010, 11, 1507).

L'onere di previa richiesta scritta sussiste a carico del danneggiato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, non potendosi ritenere assolto tale onere mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato (Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23696, in Giust. civ. Mass. 2005, 1).

Né tale onere può «essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la “vocatio in ius” all'inutile decorso del termine suindicato e fissando l'udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, sia perché la norma in questione esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione, sia perché la citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, con la conseguenza che, essendo la richiesta un presupposto processuale, essa deve preesistere alla domanda, dato che, diversamente, verrebbero in gran parte frustrate le finalità della disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo, a prevenire la lite, ad evitare spese improduttive ed a limitare il contenzioso in materia» (Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15733, in Giust. civ. Mass. 2010, 7-8, 1001) .

La richiesta ex art. 145 Cod. Ass. costituisce in mora l'assicuratore, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.

La procedura stragiudiziale di liquidazione del danno

Prevede il primo comma dell'art. 148 Cod. Ass., come novellato dalla l. n. 27/2012 e, successivamente, dal d.l. n. 179/2012 (convertito in l. n. 221/2012), che in caso di sinistri con soli danni alle cose, il danneggiato deve inviare all'impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro la richiesta risarcitoria, in cui devono essere indicati: gli aventi diritto al risarcimento e il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, deve formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero deve comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare un'offerta. Tale termine é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stradale.

È, inoltre, previsto che il danneggiato possa procedere alla riparazione delle cose danneggiate:

  • solo dopo che sia trascorso il termine sopra indicato (60 giorni o 30 nel caso di sottoscrizione del modulo di denuncia), entro il quale devono essere, comunque, completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'impresa di assicurazione, ovvero;
  • dopo il completamento delle operazioni di accertamento del danno, nel caso in cui le stesse si siano concluse prima della scadenza del suddetto termine.

Se le cose danneggiate non sono state messe a disposizione per l'ispezione nei termini sopra indicati, ovvero sono state riparate prima dell'ispezione, l'assicuratore, ai fini dell'offerta di risarcimento, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno soltanto previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati, fermo restando il diritto dell'assicurato al risarcimento anche se ritiene di non procedere alla riparazione.

Nell'ipotesi di danni anche alle persone (lesioni o decesso), la richiesta risarcitoria deve indicare i dati anagrafici e fiscali delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute), nonché la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro stradale.

La richiesta deve essere, inoltre, accompagnata dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione che il richiedente non ha diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia.

Entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione, l'assicuratore deve formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento.

L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite in ordine alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, fermo restando il rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 della norma in esame (art. 148, comma 4, Cod. Ass.).

In caso di richiesta incompleta l'assicuratore richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni, con conseguente nuova decorrenza dei sopraindicati termini dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi (art. 148, comma 4, Cod. Ass.).

Il d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni, nella l. n. 27/2012 ha introdotto il comma 2-bis, ai sensi del quale l'impresa di assicurazione, ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni fraudolenti, provvede a consultare le banche dati sinistri di cui all'art. 135 Cod. Ass.

Nel caso in cui, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività – come definiti dall'art. 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 (pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2010) – l'impresa di assicurazione, che sospetti l'esistenza di una truffa a suo danno, può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 della norma in esame, di non formulare l'offerta risarcitoria, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

Detta comunicazione è trasmessa dall'assicuratore al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa di assicurazione deve informare il danneggiato delle sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

All'esito degli approfondimenti esperiti, l'assicuratore può non formulare offerta di risarcimento se, entro il termine di cui sopra (ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione della sua decisione), presenta querela, nelle ipotesi in cui essa è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione relativa alle determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

In tal caso, è prevista la sospensione dei termini di cui ai primi due commi dell'art. 148 Cod. Ass., mentre il termine per la presentazione della querela, ex art. 124, comma 1 c.p., decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato di proporre l'azione di risarcimento nei termini previsti dall'art. 145 Cod. Ass., nonché di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'art. 146 Cod.Ass., salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

In pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 148 Cod. Ass., il danneggiato, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al primo comma, o del danno alla persona, da parte dell'impresa di assicurazione. Se ciò accade, sono sospesi i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di formulare tale offerta (art. 148, comma 3, Cod. Ass.).

Nell'ipotesi in cui il danneggiato dichiari di accettare l'offerta formulata dall'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a versargli la somma proposta entro quindici giorni dall'accettazione.

Se, invece, il danneggiato dichiari di non accettarla, l'assicuratore, sempre entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, corrisponde la somma offerta al danneggiato, che si considera versata a titolo di «acconto» ed è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice proponga il risarcimento e il danneggiato non risponde, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, essa è tenuta comunque a corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui sopra.

Se l'assicuratore non risponde entro i termini sopraindicati inoltrando la proposta di risarcimento o indicando le motivazioni per cui non ritiene di risarcire il danneggiato, o ancora se quest'ultimo non intende accettare l'offerta proposta, potrà essere instaurata un'azione di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile del sinistro, convenendo in giudizio anche quest'ultimo.

L'art. 148, comma 11, Cod. Ass. prevede che l'assicuratore, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza legale, è tenuto a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Se l'assicuratore ha provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato

Ai sensi dell'art. 144, comma 2, Cod. Ass., l'assicuratore non può opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, avendo soltanto il diritto di agire in rivalsa nei confronti di quest'ultimo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Tale norma si applica anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno in forza della mera richiesta avanzata dal danneggiato ovvero abbia transatto senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato (cfr. Trib. Roma, 27 novembre 2012, in Resp. civ. e prev. 2013, 3, 997).

La Corte di Cassazione ha precisato che la disposizione de qua «concerne le sole eccezioni relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato» (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14410, in Giust. civ. Mass. 2011, 6, 977).

Diritto di accesso del danneggiato a banche dati pubbliche e ai documenti in possesso dell'assicuratore del responsabile

Il danneggiato ha diritto di ottenere dal «Centro di informazione italiano» di cui all'art. 154 Cod. Ass. le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha cagionato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa (art. 142-bis Cod. Ass.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 146, comma 1, Cod. Ass., «fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».

Il comma 2 del suddetto articolo prevede la sospensione di tale diritto in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa di assicurazione e il richiedente. Non è, invece, consentito l'esercizio di tale diritto quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Litisconsorzio necessario

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore con azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., deve essere chiamato in causa, quale litisconsorte necessario, il responsabile del danno (art. 144, comma 3, Cod. Ass.), da individuarsi non nel conducente, bensì nel proprietario del veicolo assicurato indicato come responsabile del fatto (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238, in Giust. civ. Mass. 2010, 12, 1599).

La partecipazione al giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificato «dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, mentre l'opponibilità da parte dell'assicurato al proprietario del veicolo dell'accertamento della responsabilità è collegato alla qualità di parte del rapporto assicurativo rivestita da quest'ultimo, ed è finalizzata a consentire l'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto. La medesima finalità sussiste anche qualora la sentenza ritenga infondata la domanda, perché in tal caso la presenza del proprietario-assicurato in giudizio consente all'assicuratore di opporre l'accertamento in un eventuale nuovo processo instaurato dal danneggiato nei confronti del proprietario, ove questi lo chiami in giudizio per essere garantito» (Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2005, n. 26041, in Giust. civ. Mass. 2005, 11).

Qualora il responsabile del danno non sia stato convenuto in giudizio, occorre integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2003, n. 18724, in Giust. civ. Mass. 2003, 12).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute o meno nel modulo «C.A.I.», non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, devono essere liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c. (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238, cit.).

Se il danneggiato propone soltanto l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante, ma non cita anche l'assicuratore, è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo: sarà il danneggiante a decidere se chiamare o meno in garanzia l'assicuratore e il danneggiato assumerà il rischio dell'insolvenza del convenuto ove ciò non avvenga (Trib. Benevento, 9 gennaio 2009, n. 1, in Guida al diritto 2009, 11, 55, s.m.).

Responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per la r.c.a.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, il danneggiato che intenda invocare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile per c.d. mala gestio impropria non ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell'assicuratore stesso all'integrale risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15397, in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 968), ovvero implicitamente avanzata tutte le volte che il danneggiato, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell'assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2008, n. 20058, in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1185).

Tale orientamento è stato criticato in dottrina, in quanto lesivo del diritto di difesa dei convenuti, oltre ad avere l'effetto di determinare una disparità di trattamento rispetto a quanto accade negli altri giudizi, ritenendo ammissibile una domanda che l'attore probabilmente non ha mai inteso formulare, nonché una «deresponsabilizzazione dei legali malaccorti» che non abbiano formulato tempestivamente la domanda di condanna per mala gestio (M. Rossetti, L'assicurazioni obbligatoria della R.C.A., Torino, 2010, 723 e s.).

Valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nel modulo «CAI»

Nel giudizio instaurato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ex art. 144 cod. ass., l'onere probatorio gravante sul danneggiato è attenuato dal disposto dell'art. 143, comma 2, Cod. Ass., ai sensi del quale, quando il modulo per la denuncia di sinistro sia sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (modulo «C.A.I. - Constatazione amichevole di incidente»), «si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

Il modulo «C.A.I.» costituisce una presunzione «iuris tantum» ed è, come tale, superabile con prova contraria, la quale può consistere anche in un'altra presunzione che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate (Trib. Roma, sez. XIII, 23 dicembre 2006, in Redazione Giuffrè 2009).

Termine di prescrizione

Per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, il legislatore non ha operato con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, comma 2, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante (art. 144, comma 4 Cod. Ass.), al fine di impedire l'estinzione anticipata dell' azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2010, n. 4943, in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2002, n. 320, in Giust. civ. Mass. 2002, 50).

Casistica
  • In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, a norma dell'art. 23 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, e in particolare, dall'azione di rivalsa ex art.18 della legge citata. Ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (…) (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22757, in Guida al diritto 2013, 47, 76).
  • Ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, il danneggiato, il quale abbia proposto azione diretta contro l'assicuratore del responsabile del sinistro nel ragionevole affidamento della veridicità del contrassegno assicurativo da questi esibito, è esonerato dall'onere di accertare se il contratto di assicurazione del danneggiante sia ancora vigente o se, invece, sia stato sciolto. Infatti, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del sinistro è l'autenticità del contrassegno e non già la validità del rapporto assicurativo (art. 127 Cod. Ass. e art. 1901 c.c.) (Cass. civ., sez. VI, 5 luglio 2012, n. 11295, in Riv. giur. circol. trasp. 2012, 4; v., inoltre, Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130, in Resp. civ. e prev. 2011, 6, 1394).
  • Ai sensi degli art. 1 e 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni. (...) (Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8090, in Giust. civ. Mass. 2013; v., inoltre, Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9441, in Giust. civ. Mass. 2012, 6, 770).
Sommario