Rivalsa degli assicuratori sociali

Lilia Papoff
14 Gennaio 2020

La rivalsa dell'assicuratore sociale nei confronti del responsabile del danno opera in virtù di specifiche previsioni normative che consentono la surroga nei diritti del danneggiato assicurato che ha percepito gli indennizzi, oppure riconoscono un diritto di regresso in relazione alle somme erogate, o, comunque, il recupero delle stesse.
Inquadramento

La rivalsa dell'assicuratore sociale nei confronti del responsabile del danno opera in virtù di specifiche previsioni normative che consentono la surroga nei diritti del danneggiato assicurato che ha percepito gli indennizzi, oppure riconoscono un diritto di regresso in relazione alle somme erogate, o, comunque, il recupero delle stesse.

La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato garantisce il rispetto del principio di responsabilità del danneggiante e la realizzazione della causa indennitaria dell'assicurazione che è contraria alla possibilità che il danneggiato ottenga sia l'indennizzo che il risarcimento.

L'azione di regresso si svolge invece nell'ambito del rapporto assicurativo - di cui sono parti il datore di lavoro quale assicurato e l'INAIL quale assicurante - previsto a tutela dei rischi occasionati dal rapporto di lavoro, ed è regolata dal d.P.R. n. 1124/1965 (T.U. INAIL) e opera in favore dell'istituto assicuratore nei casi in cui il datore di lavoro, in quanto penalmente responsabile per l'infortunio, non sia esonerato da responsabilità civile.

Gli assicuratori sociali

I principali istituti di assicurazione sociale obbligatoria sono l'INPS e l'INAIL, creati per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità (art. 38, comma 2 Cost.).

L'INPS assicura obbligatoriamente i lavoratori dipendenti e alcune categorie di lavoratori autonomi dai rischi da invalidità e malattia, mediante l'erogazione di assegni, pensioni e indennità (v. principalmente L. n. 222/1984).

L'INAIL assicura specificamente infortuni, malattie professionali, o morte avvenuti sul lavoro, compresi i c.d. infortuni in itinere.

Vi sono poi enti pubblici minori per settori specifici di competenza, nonché enti previdenziali privatizzati che gestiscono comunque forme di assicurazione obbligatoria (art. 1 d.lgs. n. 509/1994).

Gli assicuratori sociali, nei casi previsti dalla legge, hanno diritto di rivalsa, quando l'infortunio o malattia derivi da fatto del terzo, nei confronti di quest'ultimo.

Il meccanismo generale della surroga

L'art. 1916 c.c. regola in generale la surroga nel rapporto assicurativo e consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo di surrogarsi, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, realizzandosi una successione nel credito risarcitorio del danneggiato.

La surroga ha a oggetto l'importo dei ratei già pagati, cumulato col valore capitale della rendita liquidata.

Il trasferimento dei diritti dell'assicurato all'assicuratore opera automaticamente e non è subordinato a una manifestazione di volontà (c.d. denuntiatio) da parte di quest'ultimo nei confronti del terzo responsabile. Tale principio, affermato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stato ritenuto più in linea con la ratio della surrogazione, impedendo la possibilità per l'assicurato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per l'intero nei confronti del terzo responsabile (Cass. civ., Sez. Un., n. 12565/2018).

La successione nel credito maturato dall'assicurato consente al terzo responsabile di opporre all'assicuratore le medesime eccezioni che sarebbero spettate nei confronti del danneggiato prima della surroga, come l'inesistenza dell'obbligazione risarcitoria, una transazione, la decadenza o la prescrizione del credito risarcitorio (Cass. civ., n. 3193/1979; Cass. civ., n. 24509/2019).

Il responsabile del danno non può però far valere il concorso di colpa del danneggiato ai fini di una riduzione proporzionale della surroga, potendo il concorso operare solo come limite complessivo alla rivalsa (Cass. civ., n. 4020/2006).

Non ha invece rilievo il rapporto assicurativo, non potendo quindi il terzo responsabile eccepire all'assicuratore sociale che il danno non deriva da un infortunio sul lavoro, e rilevando invece solo le eccezioni attinenti ai presupposti dell'azione di surroga, come nel caso di non coincidenza dell'oggetto della surroga rispetto al credito che l'assicurato poteva far valere nei confronti del responsabile (Cass. civ., Sez. Un. n. 8620/2015).

Ipotesi speciali di rivalsa. La surroga dell'assicuratore sociale nel cod. ass.

L'art. 142, comma 1,D.lgs. n. 209/2005 (Cod. Ass.) attribuisce all'assicuratore sociale il diritto di surroga direttamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato.

Tale norma trova applicazione anche nel caso di indennizzi corrisposti dall'INAIL per gli infortuni in itinere, avendo l'art. 12 d.lgs. n. 38/2000 esteso all'Istituto l'obbligo di indennizzo per i danni occasionati dagli spostamenti necessitati per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Le azioni ex art. 142 Cod. Ass. ed ex art. 1916 c.c. sono alternative tra loro, nel senso che l'assicuratore sociale può scegliere se agire nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile o nei confronti del diretto responsabile civile (Cass. civ., n. 14941/2012).

La surroga ex art. 142 Cod. Ass. è impedita nel caso in cui sia già intervenuto il pagamento dell'assicurato, purché siano osservati gli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

Difatti, prima di liquidare il danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a chiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di assicuratori sociali.

Nel caso in cui invece la dichiarazione sia positiva, l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'assicuratore sociale e, trascorsi quarantacinque giorni senza che l'ente abbia dichiarato di volersi surrogare, potrà essere disposta la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.

Altrimenti si procederà alla liquidazione solo previo accantonamento di una somma, a valere sul risarcimento dovuto, idonea a garantire l'esercizio della surroga.

Nella procedura del c.d. risarcimento diretto (art. 149 Cod. Ass.) la comunicazione della volontà di surroga deve essere rivolta anche all'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato.

Segue. La rivalsa dell'INPS

La L. n. 222/1984 pone a carico dell'INPS l'assegno ordinario di invalidità (art. 1) e la pensione ordinaria di inabilità (art. 2) in relazione all'erogazione dei quali il successivo art. 14 consente la surroga nei diritti degli assicurati verso i responsabili del danno e i loro assicuratori.

L'art. 41 della l. n. 183/2010 prevede poi, in generale, per le indennità spettanti agli invalidi civili e corrisposte in conseguenza del fatto illecito di terzi, il recupero da parte dell'INPS nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. In questo caso il legislatore però utilizza il termine generico di recupero e non invece di surroga.

Il meccanismo di tale recupero è disciplinato dal successivo art. 42. Il medico è tenuto a dare segnalazione nei certificati di malattia destinati all'INPS dei casi di infermità derivante da responsabilità di terzi. In ogni caso l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS che entro i successivi quindici giorni deve trasmettere all'impresa un certificato attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare l'importo così certificato.

Per le somme erogate a titolo di indennità di malattia, in assenza di richiami da parte della legislazione speciale, trova applicazione la norma generale codicistica di cui all'art. 1916 c.c.

Segue. Il regresso dell'INAIL

L'azione di regresso, ex art. 11 del T.U. INAIL, nei confronti del datore di lavoro è consentita nei casi in cui quest'ultimo non benefici dell'esonero da responsabilità civile ai sensi del precedente art. 10, quando cioè egli o i suoi incaricati abbiano riportato condanna penale per un reato procedibile d'ufficio dal quale è derivato l'infortunio.

L'accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro si fonda sulla verifica della violazione delle norme antinfortunistiche e più in generale dell'art. 2087 c.c., norma che regola la fattispecie contrattuale del rapporto di lavoro, obbligando il datore di lavoro ad adottare le misure idonee ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore, sicché la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. (Cass. civ., n. 1918/2015)

Il quarto comma dell'art. 11 T.U. INAIL prevede l'esercizio del regresso contro l'infortunato, quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale.

L'autonomia del titolo dell'azione di regresso, fondata sul rapporto di assicurazione sociale, a differenza della surrogazione che presuppone la successione nel credito risarcitorio del danneggiato, comporta l'inopponibilità all'assicuratore sociale delle eccezioni che il responsabile civile avrebbe potuto opporre al danneggiato.

Ambito e limiti della rivalsa

Nel regresso dell'INAIL

A norma dell'art. 66 del T.U. INAIL le prestazioni indennitarie sono dovute per l'inabilità temporanea e permanente, in favore dei superstiti in caso di morte, per cure mediche e chirurgiche e fornitura degli apparecchi di protesi.

Inoltre, in base all'art. 13 d. lgs. n. 38/2000, in caso di danno biologico, per le menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 15 % è dovuto un indennizzo erogato in capitale, mentre per quelle di grado maggiore l'indennizzo è erogato in forma di rendita, maggiorata di un'ulteriore quota commisurata alla retribuzione del lavoratore, destinata a compensare le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione.

L'INAIL potrà quindi agire in regresso per le somme pagate a tali titoli (art. 11 T.U. INAIL), fornendo prova della congruità dell'indennità corrisposta tramite apposita attestazione, atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità (Cass. civ., n. 1841/2015).

Al lavoratore danneggiato spetta comunque il risarcimento per il c.d. danno differenziale (art. 10 T.U. INAIL) che rappresenta la eventuale differenza quantitativa tra risarcimento e indennizzo, essendo quest'ultimo liquidato dall'INAIL secondo criteri normativamente predeterminati.

Il giudice deve pertanto procedere, ai fini della liquidazione del risarcimento, a una comparazione delle poste indennitarie e di quelle risarcitorie per scomputare le somme dovute dall'INAIL a titolo di indennizzo e oggetto di rivalsa.

Non è però pacifico il criterio di raffronto utilizzabile. Le principali alternative che emergono in giurisprudenza sono le seguenti.

a) Scorporo integrale. Dal totale del danno, patrimoniale e non patrimoniale, liquidabile in sede civilistica va complessivamente sottratto il totale delle indennità riconosciute (p.es. l'indennizzo riconosciuto per incapacità lavorativa presunta, anche se non liquidato in sede civilistica per mancanza di prova, può essere diffalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale civilistico).

La surroga dell'assicuratore sociale può quindi incidere sull'intero ammontare del risarcimento civilistico.

b) Scomputo per poste omogenee. Si fonda sulla concezione bipolare del danno. Il raffronto avviene tra risarcimento non patrimoniale civilistico e componente biologica dell'indennizzo, oppure tra le componenti patrimoniali del risarcimento e dell'indennizzo.

La rivalsa dell'assicuratore potrà operare solo nei confini della medesima tipologia di danno.

c) Scomputo per singoli tipi di poste. Anche all'interno dell'ambito delle categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale il raffronto viene operato tra poste del medesimo tipo, così ad esempio l'indennizzo per danno biologico permanente può essere scomputato solo dalla corrispondente voce di risarcimento.

Devono essere quindi escluse dalla rivalsa le voci di danno non indennizzate dall'assicuratore sociale, c.d. danni complementari, individuabili nel danno biologico temporaneo, biologico in franchigia (fino al 5%), patrimoniale in franchigia (fino al 15%), morale e pregiudizi esistenziali, danno tanatologico o da morte iure proprio e jure successionis, personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico (Cass. civ., n. 4972/2018).

Tale elencazione risulta in linea con i principi sintetizzati nel c.d. Decalogo sul danno non patrimoniale proposto dalla Corte di Cassazione con ordinanzan. 7513/2018, dove si distingue il danno biologico in senso stretto dai pregiudizi che non hanno fondamento medico legale.

La limitazione della rivalsa all'ambito dei danni oggetto di indennizzo è apparsa ad alcuni coerente con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 485/1991 che aveva escluso dal regresso le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico in quanto all'epoca non indennizzabile.

Il metodo dello scorporo integrale è sembrato però per un breve arco di tempo l'opzione prescelta dal legislatore con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1126 della l. 145/2018, agli artt. 10 e 11, primo comma, del T.U. INAIL, poi abrogate dall'art. 3 sexies, comma 1, d.l. n. 34/2019, con conseguente reviviscenza del testo previgente.

È rimasto invece l'inserimento - ad opera dell'art. 1, comma 1126 cit., lettera g) - nell'articolo 11 del T.U. INAIL, di un ulteriore comma che consente al giudice la riduzione della somma dovuta a titolo di regresso, tenendo conto della condotta del datore di lavoro precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo. Si tratta di una norma di carattere premiale per il datore di lavoro che incide, limitandolo, sul diritto di regresso, ma non sui diritti risarcitori del lavoratore.

Nella surroga

La surroga, in quanto successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato, presuppone che l'indennizzo sia anche un danno risarcibile. Con particolare riferimento agli importi pagati a titolo di rendita per danno patrimoniale presunto occorre quindi provare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali (Cass. civ., n. 21961/2018).

Come il regresso anche la surroga non può superare quanto liquidato in concreto per le varie ragioni di indennizzo. Lo scomputo delle somme erogate seguirà i medesimi criteri già illustrati a proposito del regresso. Anche per l'art. 142 comma 2 Cod Ass. il principio dello scorporo integrale è stato solo temporaneamente introdotto ad opera dell'art. 1, comma 1126, l. n. 145/2018, poi abrogato.

Il comma 4 dell'art. 142 Cod. Ass. prevede comunque espressamente che l'assicuratore sociale non possa esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ipotesi che può verificarsi soprattutto quando il massimale assicurativo è incapiente.

Tale norma appare sancire la perdurante validità del principio in base al quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 28 l. n. 990/1969 (precedente formulazione dell'art. 142 Cod. Ass.), nella parte in cui non escludeva dalla surroga i danni alla persona, al tempo non indennizzati (C. Cost. n. 319/1989), e dell'art. 1916 c.c. nella parte in cui consentiva all'assicuratore di avvalersi, ai fini della surroga, anche delle somme dovute dal terzo danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico, non formante oggetto della copertura assicurativa (C.Cost. n. 356/1991).

Si tratta di pronunce ormai parzialmente superate dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 con cui è stato riconosciuto l'indennizzo INAIL del danno biologico da infortunio sul lavoro.

Nel settore previdenziale di competenza dell'INPS invece l'indennizzo è tuttora limitato alle conseguenze di natura patrimoniale.

In assenza di norme specifiche che, come nel testo unico INAIL, limitano il risarcimento del lavoratore indennizzato dall'assicuratore sociale, al c.d. danno differenziale, in astratto il lavoratore potrebbe ottenere due volte l'importo risarcitorio, sia dall'assicuratore sociale che dal responsabile civile o dal suo assicuratore.

Solo di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto un contrasto circa l'applicabilità del principio della compensatio lucri cum damnoin relazione ad alcune fattispecie di assicurazione sociale.

La Cassazione è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: in tema di compensatio lucri cum damno la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che a esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.

Sulla base di questi principi:

- devono detrarsi dall'ammontare del risarcimento dovuto alla vittima di infortunio in itinere il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall'Inail (Cass. civ., Sez. Un. n. 12566/2018), nonché le rendite liquidate ai congiunti superstiti dello stesso (Cass. civ., n. 14362/2019);

- devono detrarsi dall'ammontare del risarcimento dovuto alla vittima dell'illecito il valore capitale dell'indennità di accompagnamento ad essa erogata dall'Inps (Cass. civ., Sez. Un., n. 12567/2018), l'indennità di malattia e la pensione di invalidità (Cass. civ., n. 18050/2019);

- non deve detrarsi la pensione di reversibilità, erogata ai familiari superstiti, dal risarcimento loro spettante per la morte della vittima dell'illecito, trattandosi di prestazione con funzione previdenziale che rinviene la sua causa necessaria nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi (Cass. civ., n. 12564/2018).

LIMITI DELLA RIVALSA E DIFFERENZIALE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Raffronto tra poste complessive o scorporo globale

Il risarcimento è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'ente previdenziale, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto (Cass. civ., n. 10035/2004; Trib. Lecce, 29 aprile 2016; Trib. Vicenza n. 1231/2014).

Raffronto tra poste omogenee

Dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso (Cass. civ. n. 13222/2015; Cass. civ., n. 20807/2016)

Raffronto tra singoli tipi di poste. Esclusione dalla surroga dei danni complementari.

Dai danni non riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari") non può essere detratto quanto indennizzabile dall'INAIL (Cass. civ., n. 9166/2017)

Aspetti processuali

Nonostante la rivalsa presupponga l'erogazione dell'indennizzo, l'assicuratore sociale citato in giudizio dall'assicurato può comunque chiamare in causa il danneggiante o il suo assicuratore per ottenere una sentenza condizionale di condanna (Cass. civ., n. 19320/2018).

Il regresso ex art. 11 T.U. INAIL può essere esercitato indifferentemente nel processo penale o nel processo civile. Difatti, in base ai princìpi processuali attualmente vigenti, eliminata la c.d. pregiudiziale penale, è consentito l'accertamento incidentale della responsabilità penale da parte del giudice civile.

L'art. 61 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che il Pubblico Ministero dia immediata notizia all'INAIL dell'esercizio dell'azione penale a carico del datore di lavoro ai fini della eventuale costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione di regresso. Con tale comunicazione la sentenza penale diventa opponibile all'INAIL sia nel caso di partecipazione al processo penale sia nel caso in cui l'assicuratore scelga comunque di agire in sede civile.

La prova che le erogazioni assicurative, di cui l'INAIL chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente (Cass. civ., n.12198/2016; Cass. civ., n. 389/1987).

Nel giudizio civile risarcitorio instaurato dal danneggiato l'indennizzo dovuto dall'INAIL deve essere scomputato d'ufficio ai fini del riconoscimento del differenziale mediante una operazione contabile, a prescindere dall'effettivo pagamento; il datore di lavoro, anche se non esonerato, non può mai rispondere direttamente delle somme spettanti a titolo di indennizzo (Cass. civ., 13819/2017).

Il giudice civile riconoscerà i c.d. danni complementari (differenziale c.d. qualitativo), nonché il differenziale c.d. quantitativo quando verificherà, anche incidentalmente, l'esistenza di un reato procedibile d'ufficio (Cass. civ., n. 9166/2017; Cass. civ., n. 20932/2018).

Anche l'effettivo esercizio della surroga non è condizione per l'operatività della compensatio lucri cum damno. Il pagamento o la liquidazione comportano il trasferimento del diritto in capo all'assicuratore sociale e la corrispondente perdita della legittimazione in capo all'assicurato (Cass. civ., n. 12565/2018).

Casistica

OPERATIVITÀ DELLA SURROGA

L'art. 1916 c.c. condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità, senza richiedere la previa comunicazione da parte dell'assicuratore dell'intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato (Cass. civ., Sez. Un., n. 12565/2018; Cass. civ., n. 24509/2019)

SURROGA: SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO

Transazione

Prescrizione e decadenza

Concorso di colpa

Rapporto assicurativo

Successivamente alla costituzione della rendita da parte dell'assicuratore la transazione tra responsabile civile e vittima non è opponibile all'assicuratore, perché l'INAIL è ormai il titolare del credito risarcitorio (Cass. civ., n. 24509/2019)

Il terzo responsabile può opporre all'assicuratore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato-assicurato, ivi comprese quelle di prescrizione e decadenza (Cass. civ., n. 3193/1979)

L'assicuratore che agisce in surroga ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa il quale opera, invece, come limite della rivalsa (Cass. civ., n. 4020/2006)

Il terzo responsabile non può eccepire all'assicuratore sociale che il danno non deriva da un infortunio sul lavoro, ma può opporre tutte e sole le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento ovvero quelle attinenti ai presupposti dell'azione di surroga (Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015).

SURROGA E COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

La detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e che ad esso si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa (Cass. civ., Sez. Un. n. 12564/2018; Cass. civ., Sez. Un. n. 12566/2018; Cass. civ., Sez. Un. n. 12567/2018).

LIMITI DELLA RIVALSA E DANNO “DIFFERENZIALE”

Rivalsa limitata nei confini della medesima tipologia di danno

Esclusione dalla surroga delle voci di danno “complementare”

Va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (Cass.civ., n. 13222/2015, Cass. civ., n. 20807/2016).

Dai danni non riconducibili alla copertura assicurativa ("danni complementari") non può essere detratto quanto indennizzato dall'Inail (Cass. civ., n. 9166/2017)

REGRESSO

Onere della prova del quantum

Scomputo dell'indennizzo dal risarcimento

Individuazione dei danni complementari e determinazione del differenziale

In tema di rivalsa ex art. 11 T.U. INAIL, la prova che le erogazioni assicurative superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente (Cass. civ., n. 12198/2016).

Nel giudizio civile risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti del datore di lavoro le somme dovute dall'INAIL a titolo di indennizzo devono essere scomputate d'ufficio ai fini del riconoscimento del differenziale anche se il regresso non è stato esercitato, mediante una operazione contabile che prescinde pure dal già avvenuto pagamento dell'indennizzo. (Cass. civ., n. 13819/2017).

A fronte di una domanda risarcitoria del lavoratore il giudice adito potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del T.U. INAIL, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e alla determinazione dell'eventuale danno differenziale (Cass. civ., n. 9166/2017 e Cass. civ., n. 2093220/18).

Sommario