SurrogazioneFonte: Cod. Civ. Articolo 1916
27 Ottobre 2016
Inquadramento BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE La surrogazione è la sostituzione dell'assicuratore al proprio assicurato nei diritti risarcitori verso il terzo responsabile, per recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo. La natura del diritto di sostituzione, rilevante ai fini dell'individuazione del momento in cui si verifica il subentro dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, è stata per lunghi anni oggetto di dispute dottrinali e giurisprudenziali. Oggi si può dire che abbia preso il sopravvento la soluzione maggiormente condivisa, che è quella che ravvisa nella surrogazione una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel credito dell'assicurato, realizzante una forma particolare di successione nel credito, con esclusione di qualsiasi automatismo (Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015). La finalità della surroga è controversa: da un lato vi sono alcuni autori che privilegiano la tutela del principio indennitario, con ciò evitando che il sinistro possa tramutarsi in una occasione di lucro per l'assicurato, essendo vietata la possibilità di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno (Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova 2012, vol. II, pagg. 69 ss.), dall'altro vi è chi concede maggior risalto alla finalità di agevolazione dell'attività assicurativa e quindi alla possibilità di diminuzione dei premi conseguente al contenimento del costo dell'operazione con il recupero dell'indennizzo corrisposto a mezzo dell'azione surrogatoria (Volpe Putzolu, Manuale Di Diritto Delle Assicurazioni, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 169 ss.). Un terzo indirizzo ritiene che l'azione surrogatoria tuteli una complessità di diritti e non solo il principio indennitario, sottolineando, altresì, come lo scopo primario della norma sia la regolamentazione dei rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pagg. 260 ss.) La scelta della tesi si riverbera anche nel ritenere o meno ammissibile il cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno. Sul punto, negli ultimi tempi, la giurisprudenza si è divisa in due contrastanti orientamenti: il primo, e più risalente, prevede che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito devono escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo trovare rilievo il principio della compensatio lucri cum damno, dato che prestazione previdenziale e danno scaturiscono da fonti differenti (Cass. civ., sent. n. 20548/2014); il secondo e più recente (Cass. civ., sent. n. 13537/2014) prevede che in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità. Da detta impostazione consegue l'impossibilità di cumulo tra risarcimento e indennizzo, rendendo possibile all'assicuratore sociale di esercitare l'azione di surrogazione dei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale (per una puntuale cognizione dell'evoluzione di dottrina e giurisprudenza sul punto si veda: Maurizio Hazan, La natura della polizza infortuni, il principio indennitario ed il “divieto di” cumulo di risarcimento e indennizzo, in Ri.Da.Re.; Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pagg. 257 ss.). La problematica, in fine, con ordinanza 5 marzo 2015, n. 4447, è stata rimessa al vaglio della Suprema Corte a Sezioni Unite,che con sentenza Cass. civ., n. 13372/2016, si è limitata a rilevare l'impossibilità di affrontare le questioni sottoposte, non essendo stata valutata, nei precedenti gradi di giudizio, «la premessa maggiore dello sviluppo argomentativo, vale a dire l'esame dell'entità del danno e della sua risarcibilità». Presupposti della surroga
L'operatività della surrogazione è condizionata a taluni presupposti:
Per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo in forza di valido contratto assicurativo, è evidente che l'assicurato deve essere titolare di un diritto di credito in conseguenza di un fatto illecito o di un inadempimento di un terzo, e che il conseguente danno deva rientrare nell'oggetto della copertura assicurativa. In mancanza delle predette condizioni, non sorge l'obbligo dell'assicuratore di erogare l'indennizzo e quindi neppure il conseguente diritto alla surroga ex art. 1916 c.c.. Per ragioni di economia processuale, è stato tuttavia consentito all'assicuratore di proporre in giudizio la domanda di surrogazione nei confronti di un terzo anche se non ha materialmente già indennizzato l'assicurato; il giudice, infatti, può emettere una sentenza di condanna a carico del responsabile civile, condizionata all'effettivo pagamento da parte dell'assicuratore (Cass., sent. n. 13342/2004; idem, Cass., n. 10968/2004) Il secondo presupposto, concerne la comunicazione dell'assicuratore al responsabile civile dell'intenzione di surrogarsi, comportando la non automaticità dell'acquisizione del diritto di surroga per il sol fatto dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo (Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015; Cass., sent., n. 11457/2007). La comunicazione ha effetto solo se è stata fatta dopo l'avvenuto pagamento dell'indennità. In caso di omessa comunicazione da parte dell'assicuratore o di comunicazione effettuata prima del pagamento, l'assicurato si troverà nella condizione di poter chiedere il risarcimento del danno al responsabile anche nel caso in cui avesse già riscosso l'indennizzo assicurativo (Cass., sent., n. 5165/1994). Il perfezionamento della comunicazione al terzo, comporta il subingresso dell'assicuratore nella posizione dell'assicurato, con la conseguente perdita da parte di quest'ultimo della legittimazione ad agire per far valere i suoi diritti verso il responsabile, se non per l'eventuale parte di danno residua in quanto non oggetto dell'indennizzo assicurativo (Cass., sent. n. 5165/1994). Può ben configurarsi l'ipotesi, pertanto, che l'assicurato e l'assicuratore propongano contemporaneamente un giudizio contro il responsabile civile, il primo in via diretta e il secondo in via surrogatoria. Trattandosi di atto recettizio, la comunicazione si ritiene conosciuta «nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario se questo non prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della dichiarazione medesima» (Cass., sent., n. 4984/1987). La comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile ha anche una valenza interruttiva della prescrizione del diritto dell'assicuratore all'azione in surroga dell'assicurato (Cass., sent. n. 11457/2007). È bene precisare che stante il subentro dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, rimane applicabile il termine prescrizionale previsto dalla legge con riguardo al diritto fatto valere nei confronti del responsabile del fatto illecito e dell'inadempimento; anche il termine di decorrenza, pertanto, inizierà a decorrere dal fatto illecito/inadempimento e non dal pagamento dell'indennizzo. Non trova, pertanto, applicazione, l'art. 2952 c.c. riguardante i rapporti assicurativi (Cass., sent. n. 4347/2009). I limiti quantitativi della surrogazione e il conflitto di interesse tra assicurato e assicuratore
La norma in commento dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa. In punto quantum, quindi, l'assicuratore non può ripetere dal responsabile se non le somme che ha erogato all'assicurato, alle quali potranno aggiungersi le spese sostenute, purchè causalmente collegate al precipuo scopo; ma neppure può chiedere una somma superiore all'effettivo credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile. Vedremo in seguito – nel paragrafo «Eccezioni opponibili dal responsabile civile all'assicuratore» - come incide sul punto il concorso di colpa dell'assicurato nella causazione del sinistro. Come già rilevato, può accadere che sia l'assicuratore che l'assicurato abbiano diritto di pretendere delle somme dal responsabile: il primo in surrogazione e il secondo per quella parte di danno non coperta dalla polizza assicurativa. Quid iuris, nel caso in cui il patrimonio del responsabile (o il massimale di polizza se c'è l'assicurazione) non sia sufficientemente capiente rispetto al totale dei crediti vantati: prevale il diritto dell'assicuratore o dell'assicurato? Dopo decenni di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, la soluzione ha iniziato a delinearsi in seguito alla pronuncia della Corte Cost. n. 319/1989. La decisione, pur non concernendo direttamente l'art. 1916 c.c., ha comportato l'illegittimità dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 della l. n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, nella parte in cui non si esclude che l'azione possa essere esercitata in pregiudizio del diritto di credito al risarcimento del danno alla persona vantato dal danneggiato. Successivamente, la Corte Costituzionale ha ribadito e ampliato la pronuncia sopra richiamata, prima con sentenza n. 356/1991 e poi con la n. 37/1994, con le quali ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all'assicuratore di esercitare l'azione surrogatoria nei confronti del terzo responsabile anche per le somme da questo dovute all'assicurato a titolo di danno biologico, estendendo il principio, con la seconda pronuncia, anche ai danni morali. In seguito, i giudici di legittimità si sono allineati ai giudici costituzionali (Cass., sent., n. 13173/1992) statuendo definitivamente che la surrogazione può essere esercitata solo nei limiti delle «somme dovute dal responsabile per titoli di danno che costituiscono oggetto della garanzia assicurativa prestata dall'assicuratore», senza pregiudizio del diritto del danneggiato all'integrale risarcimento del danno, principio oggi recepito dall'art. 142, comma 4,Cod. Ass. (Diritto di surroga dell'assicuratore sociale). Ciò precisato, mentre può dirsi risolto il problema del conflitto d'interessi rispetto alla concorrente pretesa dell'assicuratore in surroga e del danneggiato che richiede il risarcimento di un danno costituzionalmente garantito quale il danno alla persona, con privilegio del diritto di quest'ultimo rispetto a quello dell'assicuratore (Cass., sent. n. 1083/2011), non altrettanto può dirsi in altri particolari casi. Secondo un autore, infatti, non pare che secondo lo stato dell'arte possa dirsi tutelato appieno il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento del danno, rispetto al diritto di surroga dell'assicuratore, in caso di incapienza del patrimonio del responsabile (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 284 ss.). Altro autore, invece, ritiene che il contrasto in caso patrimonio non sufficiente a garantire i diritti di credito dell'assicuratore e dell'assicurato-danneggiato, se ben interpretata la giurisprudenza costituzionale, possa essere agevolmente risolto. In particolare, si rileva che ove il diritto surrogatorio e il diritto dell'assicurato abbiano ad oggetto danni omogenei (entrambi chiedono il risarcimento del danno biologico, o morale ecc.) anche l'assicuratore ha diritto di richiedere la ripetizione di quanto erogato, fatto salvo il concorso dell'assicurato-danneggiato in sede esecutiva (Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova 2012, vol. II, pagg. 87 ss.) Il terzo comma della norma in commento, dispone che l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. La ratio della norma sta nel fatto che sino a quando l'assicuratore non subentra all'assicurato, è solo quest'ultimo che può disporre del diritto e pertanto, secondo i principi generali di buona fede e correttezza nei rapporti di cui agli artt. 1175 e 1358 c.c., l'assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie a salvaguardare l'aspettativa dell'assicuratore. Il pregiudizio alla surrogazione si verifica, principalmente, quando il danneggiato perfeziona un accordo transattivo dopo aver ricevuto l'indennizzo e prima che l'assicuratore comunichi al terzo di volersi surrogare. In questo caso, l'assicuratore potrà ripetere dal danneggiato che ha incassato il risarcimento e l'indennizzo, quanto ricevuto in eccesso. La norma non precisa quale può essere la conseguenza in capo all'assicurato per il pregiudizio arrecato all'assicuratore; la giurisprudenza ha però chiarito in numerose pronunce, che il danneggiato mantiene il diritto all'indennizzo, osservando che l'assicuratore potrà sempre richiedere il risarcimento dei danni (Cass., sent. n. 347/1998). La questione appare, comunque, di poca rilevanza, in quanto con ogni evidenza, il pregiudizio subito dall'assicuratore per la impossibilità di compiere l'azione surrogatoria non può che essere pari all'indennizzo erogato, che esso ha il diritto di recuperare. In ogni caso, l'assicuratore pregiudicato del diritto alla surroga, può omettere di erogare l'indennizzo, compiendo la compensazione con il danno subito (Cass., sent, n. 14688/2012). La rinuncia alla surrogazione
La rinuncia preventiva alla surrogazione può essere prevista a favore del terzo responsabile civile, oppure a favore dell'assicurato-danneggiato. Nella prima ipotesi, il responsabile è liberato dall'azione surrogatoria dell'assicuratore; la questione non ha destato problematiche né in dottrina né in giurisprudenza. Più controversa è la liceità della rinuncia a favore dell'assicurato, così consentendogli di cumulare l'indennizzo al risarcimento a fronte di una maggiorazione del premio. Sul punto rimandiamo a quanto già in precedenza osservato nel capitolo intitolato: Finalità della surroga. In linea di principio, subentrando l'assicuratore nei diritti dell'assicurato, il terzo responsabile può opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare all'assicurato-danneggiato, purché si tratti di fatti preesistenti alla surroga. Il terzo, però, non può opporre le eccezioni inerenti il contratto tra assicurato e assicuratore, che invece potranno entrare in gioco nel caso di azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato. Un autore, sul presupposto che la rinuncia all'azione surrogatoria può essere pattuita anche in favore del responsabile, ritiene possibile che quest'ultimo ne eccepisca la sussistenza qualora subisca la predetta azione (Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, CEDAM, 2012, vol. II, pag. 84). In merito al concorso di colpa dell'assicurato nella causazione del sinistro, questo non può essere eccepito all'assicuratore che agisce in surroga; quest'ultimo, infatti, ha diritto di ripetere tutti gli importi erogati. Il concorso di colpa dell'assicurato/danneggiato, rientra però in gioco per calcolare il limite massimo del complessivo risarcimento del danno dovuto dal responsabile, che non può mai superare la somma dovuta, tenuto conto dell'apporto causale del danneggiato. Ciò vuol dire, che il concorso di colpa dell'assicurato va a diminuire il risarcimento globalmente dovuto dal terzo, e non l'indennità corrisposta dall'assicuratore. Pertanto, se quanto dovuto all'assicuratore che agisce in surroga fosse superiore al risarcimento globalmente dovuto al danneggiato – tenuto conto dell'apporto causale di quest'ultimo – il responsabile non potrà essere condannato a corrispondere tutte le somme erogate dall'assicuratore, bensì i soli importi corrispondenti all'effettivo danno causato (Cass., sent., n. 18181/2010; Cass., sent., n. 6091/1994; Cass., sent., n. 1824/1982). All'assicuratore non può neppure essere opposto in compensazione il credito che il responsabile vanta nei confronti dell'assicurato, per danni causati in occasione del medesimo sinistro (Cass., sent., n. 14941/2012; Cass., sent., n. 1824/1982). Un limite per l'assicuratore è previsto anche dal secondo comma dell'art. 1916 c.c. e concerne i casi – salvo quelli causati da dolo – in cui il responsabile sia un parente o affine stabilmente convivente con l'assicurato (incluso il coniuge come da Corte Cost., n. 117/1975) o un domestico. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, abbiamo già sopra osservato (nella sezione riguardante I presupposti della surroga) come l'assicuratore, subentrando nei diritti del danneggiato, giovi degli stessi termini prescrizionali di quest'ultimo, senza che possa essergli eccepita l'applicabilità dell'art. 2952 c.c. riguardante i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. La giurisprudenza, inoltre, ha avuto modo di precisare che il diritto dell'assicuratore resta inquadrabile nei crediti di valore, senza che il precedente pagamento dell'indennizzo ne comporti una commutazione in credito di valuta (di recente, Cass., sent., n. 5594/2015). Il terzo responsabile potrà altresì eccepire la carenza dei presupposti dell'azione surrogatoria, così come i limiti della surrogazione e il conflitto d'interesse con l'assicuratore, trattati nella omonima sezione. Il responsabile civile, invece, non essendo parte del contratto assicurativo, non può farne valere le relative eccezioni; essendo legittimato, invece, ad eccepire la carenza dei presupposti dell'azione surrogatoria, può, di conseguenza, contestare la nullità del contratto, l'inesistenza del rischio o l'errato pagamento a persona non legittimata (Cass., sent., n. 20901/2013; Cass., sent., n.5668/2010). Orientamenti a confronto
Onere della prova
L'assicuratore che intende agire ex art. 1916 c.c. deve provare la sussistenza dei presupposti dell'azione, e quindi dimostrare l'esistenza del contratto assicurativo, il pagamento dell'indennizzo e la comunicazione al terzo di voler surrogarsi all'assicurato (Cass., sent., n. 20901/2013). Trattandosi, però, di subentro dell'assicuratore nei diritti del danneggiato, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, dovrà anche darsi prova del fatto illecito, del conseguente danno e del nesso causale secondo le regole generali della responsabilità civile. Di converso, il terzo responsabile, per sottrarsi all'obbligazione, deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, del concorso di colpa del danneggiato, oppure, in ipotesi di responsabilità da contratto, di aver ben adempiuto ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Aspetti processuali
In primo luogo si evidenzia l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con l'assicurato in quanto, abbiamo visto in precedenza, la surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile dà luogo ad una forma di successione a titolo particolare tra l'assicurato e l'assicuratore. Ciò comporta la legittimazione esclusiva di quest'ultimo ad agire nei confronti del terzo responsabile senza che necessiti l'integrazione del contraddittorio con il danneggiato-assicurato (Cass. sent., n. 4494/1995). Esiste, invece, contrasto in giurisprudenza sul fatto che sussista un rapporto di connessione o continenza tra la domanda risarcitoria dell'assicurato e quella dell'assicuratore che agisce in surroga (Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, CEDAM, Padova 2012, vol. II, pagg. 116 ss.). La legittimazione attiva spetta all'assicuratore ove possegga i presupposti per l'esercizio dell'azione già in precedenza evidenziati. Legittimato passivamente è il responsabile del danno; controverso è se sia legittimato anche il suo assicuratore quando vi sia la possibilità di azione diretta. In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore, vi è una decisione dei Supremi Giudici del 1991 n. 7218 che, contrariamente ad una più recente del 1998 n. 6338, ne negava la possibilità. Si osserva che le problematiche connesse a questioni di procedibilità o proponibilità dell'azione, subentrando l'assicuratore nei diritti del danneggiato, gli potranno essere opposte. Il caso particolare concernente la possibilità che il diritto alla surroga si perfezioni in corso di causa, viene risolto dalla dottrina con l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. (Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova 2012, vol. II, pagg. 112 ss.; Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 286). Per quanto riguarda, in fine, i limiti dell'azione surrogatoria esercitabile da un ente previdenziale di uno stato diverso da quello nel cui territorio si è verificato il danno, il collegio, nell'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite (sentenza n. 13372/2016), si è così espresso:
Casistica
|