Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

Giuseppe Sileci
30 Aprile 2019

Con il contratto di assicurazione, l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.). Se invece è assicurata la responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza ...
Inquadramento normativo

Con il contratto di assicurazione, l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).

Se invece è assicurata la responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (art. 1917 c.c.).

In generale, l'assicuratore può legittimamente rifiutarsi di indennizzare il danno quando è stato cagionato da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario (art. 1900 c.c.).

La norma ammette, però, che le parti regolino diversamente gli effetti della colpa grave: l'assicuratore, infatti, non è obbligato salvo patto contrario.

In linea di principio, quindi, se l'evento dedotto nel contratto è stato provocato dal soggetto che aveva interesse alla copertura assicurativa e se il sinistro è stato la conseguenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, l'assicuratore non è tenuto ad indennizzare il danno.

La ragione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di scoraggiare quei comportamenti gravemente negligenti che, manifestando un assoluto disinteresse ad evitare che il sinistro si verifichi, incidono sulla «comunione di interessi (a che il sinistro non si verifichi) che, almeno sino al momento del sinistro, deve unire nel contratto i soggetti predetti e l'assicuratore» (BRACCIODIETA A., Il contratto di assicurazione – disposizioni generali – in Il Codice Civile Commentario fondato e diretto da Pietro Schlesinger, Giuffrè, 2012, pag. 183).

Tuttavia, la legge, oltre ad ammette una diversa convenzione tra le parti nel caso – come detto – di colpa grave, prevede anche delle eccezioni.

  • Dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l'assicurato

A mente del comma 2 dell'art. 1900 c.c., l'assicuratore non potrà rifiutarsi di eseguire la prestazione se il sinistro è stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Secondo un certo orientamento dottrinale, tra assicuratore ed assicurato deve sussistere un comune interesse ad evitare che il sinistro si verifichi; in tale prospettiva dovrebbe dunque leggersi la previsione normativa che esclude l'obbligo dell'assicuratore quando l'evento è stato causato da dolo o colpa grave di determinati soggetti, e cioè il contraente – l'assicurato – il beneficiario, e parimenti si spiegherebbe perché analoga limitazione non operi se il fatto dannoso è imputabile ad una persona del cui operato l'assicurato deve rispondere (e dunque innanzitutto il dipendente ma anche l'incapace, il minore, l'allievo / apprendista, il domestico / commesso, l'ausiliario e – come ha avuto modo di chiarire ultimamente Cass. civ., sez. III, sent., 27 gennaio 2015 n. 1430 – il terzo quando legato contrattualmente all'assicurato, quale è il noleggiatore di un veicolo rispetto al proprietario che ne abbia assicurato il rischio del furto) giacché in tali casi l'autore del fatto non avrebbe un interesse contrario all'avveramento del sinistro e dunque la sua condotta non sarebbe in nulla diversa da quella del terzo che con dolo o colpa grave abbia arrecato un pregiudizio all'assicurato e che dunque obblighi l'assicuratore ad intervenire per eliminare le conseguenze pregiudizievoli (FANELLI G., Le assicurazioni, Tomo I, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale Cicu – Messineo, Giuffré, 1973, pag. 78 ss.).

  • Atti commessi con dolo o colpa grave per dovere di solidarietà umana o a tutela degli interessi comuni dell'assicuratore

Il terzo comma dell'art. 1900 c.c. prevede che l'assicuratore è sempre obbligato ad indennizzare il danno quando il sinistro sia la conseguenza di atti del contraente, dell'assicurato e del beneficiario compiuti per dovere di solidarietà umana ovvero al fine di tutelare interessi comuni all'assicuratore.

Per “solidarietà umana” deve intendersi quell'atto che, «pur non essendo oggetto di un dovere giuridico, costituisce adempimento di un dovere morale, dettato dalle regole della convivenza civile generalmente condivise in una determinata comunità ed in un determinato momento storico» (ROSSETTI M., in Le Assicurazioni, a cura di La Torre A., Giuffré 2007, pag. 133).

Ricorre, invece, la tutela degli interessi comuni quando l'assicurato si adopera per limitare le conseguenze dannose di un precedente sinistro ovvero per adempiere l'obbligo di salvataggio espressamente contemplato dall'art. 1914 c.c.

A mente di tale ultima disposizione, infatti, l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute al fine di evitare o diminuire il danno e l'assicuratore risponde anche dei danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto dei mezzi adoperati dall'assicurato allo scopo di contenere i danni, a meno che non provi l'uso sconsiderato di detti mezzi.

Ed in entrambe le ipotesi non è consentito il patto contrario che, se previsto, sarebbe radicalmente nullo perché contrario a norma imperativa.

  • Colpa grave nell'assicurazione della responsabilità civile

Se ad essere assicurata è la responsabilità civile, ossia se l'assicuratore si è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il periodo di efficacia del contratto, deve pagare ad un terzo, l'assicurato ha diritto di essere manlevato nel caso di colpa (anche grave) ma non se il danno è derivato da un suo fatto doloso.

Tanto è espressamente previsto dall'art. 1917 comma 1 c.c. e questo diverso trattamento della “colpa” ha la sua spiegazione nella speciale finalità dell'assicurazione della responsabilità civile.

Infatti, «a differenza dell'assicurazione contro i danni, ove l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del danno subito da un suo determinato bene a seguito di un sinistro, in quella per la responsabilità civile detto interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore, di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito per lo più di un tetto massimo detto massimale» (Cass. civ., sez. I, sent., 17 luglio 1993 n. 7971).

È bene precisare infine che, in assenza di specificazione, sarà indifferente il grado di intensità della colpa perché l'assicuratore sarà sempre obbligato a tenere indenne l'assicurato, anche per un fatto commesso con colpa grave.

Il dolo

Il “dolo” non è definito dal codice civile e dunque, per descrivere l'elemento soggettivo della condotta, occorre fare riferimento all'art. 43 c.p., a mente del quale «Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

Quindi, tanto l'azione o l'omissione quanto l'evento dannoso debbono essere previsti e voluti.

Se il dolo intenzionale, che si ha quando l'agente ha volutamente posto in essere una data condotta al fine di perseguire l'evento dal quale è derivato un danno a terzi, non crea particolari problemi interpretativi, ferme tutte le difficoltà, però, di darne la prova, meno agevole è la soluzione, e dunque stabilire se operi o meno la copertura assicurativa, tutte le volte in cui l'elemento intenzionale è più sfumato e si è in presenza di una condotta a confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.

La questione, certamente ininfluente nel caso di assicurazione contro i danni dal momento che anche la colpa grave dell'assicurato (e tale è certamente la colpa cosciente) libera l'assicuratore dall'obbligo d liquidare l'indennizzo, è invece estremamente rilevante nell'ambito della assicurazione della responsabilità civile poiché, come detto, l'art. 1917 c.c. esclude la copertura assicurativa solo se i danni sono stati provocati da fatti dolosi.

La linea di demarcazione, che separa il dolo eventuale dalla colpa cosciente, è stata recentemente tracciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato il seguente principio: «In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo» (Cass. pen., Sez. Un., sent., 24 aprile 2014 n. 38343).

Principi ribaditi ancora recentemente (Cass. pen., sez. I, sent., 13 dicembre 2017 n. 21732) ed applicati dalla giurisprudenza di merito, la quale ha escluso il dolo eventuale nell'azione consistente nel lancio di una lattina di birra ancora piena del suo liquido ed in uno spazio aperto senza prevedere la possibilità, poi avveratasi, di arrecare danni a terzi (Trib. Trento 2 novembre 2015 n. 1013).

Per la Cassazione civile, però e prima dell'arresto a Sezioni Unite Penali, «ai fini della configurabilità del dolo nell'illecito contrattuale, è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione, accettando il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria, senza che occorra l'ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di arrecare il danno»; ed inoltre che «anche l'atteggiamento psichico caratterizzato da dolo eventuale, in quanto espressione di intima accettazione del rischio e di indifferenza al verificarsi dell'evento dannoso, è sufficiente ed idoneo ad escludere la copertura assicurativa ex art. 1917 comma 1 c.c.» (Cass. civ., sez. III, sent., 24 aprile 2008 n. 10659 che ha ritenuto dolosa, e non meramente negligente, la condotta dell'avvocato che informi il proprio cliente sull'andamento di una causa inesistente, facendo così maturare la prescrizione del diritto).

Quanto alla rilevanza del dolo eventuale ai fini della inoperatività della assicurazione della responsabilità civile, in un precedente meno recente la Suprema Corte ha precisato (si trattava di un incidente di caccia) che «qualora il cacciatore, in violazione dell'art. 30 del T.U. sulla caccia, sparando in direzione di un fondo in attività di coltivazione senza penetrarvi, abbia colpito una persona che vi lavorava, occorre accertare se il cacciatore abbia sparato senza vedere la persona, ma accettando il rischio di colpirla (dolo eventuale), oppure l'abbia colpita, pur avendola vista distintamente, per difetto di precisione nella mira, poiché solo in questo secondo caso non è ravvisabile alcun nesso causale tra il comportamento colposo del cacciatore e le infrazione eventualmente commesse, e l'assicurazione deve rispondere dei danni» (Cass. civ., sez. I, sent., 13 novembre 1980 n. 5136).

La esatta definizione dell'elemento psicologico è altrettanto rilevante nell'ambito della circolazione stradale perché l'assicuratore, non potendo opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto o dalla legge, potrà agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Ebbene, ha recentemente affermato la Cassazione penale che «in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte)» (Cass. pen., sez. IV, sent., 8 marzo 2018 n. 14663).

Nel recente passato, la Cassazione penale ha ritenuto connotata da dolo eventuale la condotta:

a) del conducente che, alla guida di un furgone rubato, per sottrarsi all'arresto superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi e travolgeva un'auto provocando la morte di un passeggero (Cass. pen., sez. V, sent., 27 settembre 2012 n. 42973);

b) dell'imputato che aveva continuato a viaggiare in autostrada contromano di notte ad elevatissima velocità, non compiendo alcuna manovra per evitare l'urto con altri veicoli, nonostante le ripetute segnalazioni visive e acustiche, ed aumentando sempre più la sua velocità per raggiungere al più presto il casello dal quale intendeva uscire dall'autostrada, così causando un grave incidente mortale (Cass. pen., sez. I, sent., 30 maggio 2012 n. 23588).

Viceversa, è stata giudicata colposa la condotta:

a) del conducente che abbia provocato un sinistro stradale mortale mettendosi alla guida di un autoveicolo in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti (Cass. pen, sez. I, sent., 5 aprile 2013 n. 20465);

b) di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato (Cass. pen, sez. IV, sent., 30 luglio 2012 n. 39898);

c) di un automobilista che, alla guida di un'automobile di grossa cilindrata, attraversando ad elevata velocità due incroci con semaforo rosso in zona centrale di una grande città e in orario di intensa circolazione, aveva investito un motorino con due giovani a bordo e ne aveva provocato la morte a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto (Cass. pen., sez. IV, sent., 24 marzo 2010 n. 11222);

d) di un centauro che, procedendo spavaldamente a forte velocità ed in posizione di "impennamento" alla guida di un motoveicolo, aveva finito per invadere l'opposta corsia di marcia, così cagionando un incidente con grave danno alle persone (Cass. pen., sez. IV, sent., 9 luglio 2009 n. 28231);

e) di un soggetto di giovane età, non particolarmente esperto nella guida e in accertato stato di ebbrezza, che, a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata, al termine di un litigio, era ripartito a forte velocità, sgommando, e aveva perso il controllo dell'autovettura, investendo due passanti - uno dei quali successivamente deceduto - che si trovavano sul marciapiedi, senza riuscire a tentare una frenata "in extremis" (Cass. pen., sez. IV, sent., 10 febbraio 2009 n. 13083).

Potrebbe anche accadere, però, che gli assicurati o i beneficiari siano più d'uno e che ad uno solo di questi sia imputabile l'evento a titolo di dolo: in tal caso sarebbe anche contrario alle finalità della norma se agli altri assicurati e/o beneficiari fosse negato il diritto all'indennizzo.

Conseguentemente, è stato affermato che qualora uno dei beneficiari di una assicurazione infortuni a favore di terzo comprensivo dell'evento morte provochi intenzionalmente la morte dell'assicurato, l'assicuratore può legittimamente rifiutarsi di liquidare l'indennizzo all'autore del delitto ma non anche agli altri beneficiari, sebbene l'ammontare complessivo dell'indennizzo debba essere decurtato della quota parte spettante al beneficiario indegno (Trib. Roma 12 maggio 1998).

Più recentemente, la Cassazione, in un caso di assicurazione contro i danni a favore di una pluralità di terzi ciascuno proprietario dei beni assicurati, ha affermato che «ciascuno degli assicurati è terzo rispetto agli altri e non può, pertanto, incidere, col proprio fatto, sia esso doloso o colposo, sul diritto all'indennizzo spettante agli altri, a meno che il fatto non sia posto in essere per far beneficiare l'altro assicurato dell'indennizzo previsto» (Cass. civ., sez. III, sent., 25 novembre 2005 n. 24901).

La colpa grave

La colpa grave, rilevante ai sensi dell'art. 1900 c.c., invece è definita dalla unanime giurisprudenza come quel «comportamento consapevole di chi, pur senza la volontà di danneggiare altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti» (Cass. civ., sez. III, sent., 13 ottobre 2009 n. 21679; in senso conforme Cass. civ., sez. III, sent., 19 novembre 2001 n. 14456; Trib. Treviso 15 marzo 2011).

Conseguentemente, la giurisprudenza ha ravvisato la colpa grave: a) nell'aver lasciato l'auto incustodita all'interno di un parcheggio con le chiavi infilate (Trib. Roma 30 giugno 2002); b) nell'aver agevolato il furto dell'auto , che era chiusa nel box, dimenticando le chiavi dell'appartamento nella serratura esterna della porta di ingresso e quindi consentendo ai malviventi di impossessarsi delle chiavi del detto box (Trib. Roma 18 marzo 2004); nell'avere dimenticato una seconda chiave nell'abitacolo del furgone così consentendo ai ladri, che si erano introdotti all'interno dell'abitacolo dopo avere infranto il cristallo della portiera lato guida, di aprire, disattivando l'antifurto, anche il vano di carico ove era custodita la merce trafugata (Trib. Bari 3 febbraio 2017 n. 632).

La colpa grave è stata invece esclusa nel caso di furto dell'autovettura assicurata mediante sottrazione delle chiavi dall'abitazione dell'assicurato che non era chiusa a chiave ma al cui interno vi era un familiare del medesimo assicurato (Trib. Cagliari 27 agosto 2002); di furto di autovettura posteggiata dal proprietario a breve distanza, senza mai perderla di vista, con il motore acceso e la chiave inserita (Trib. Savona 14 marzo 2007); di furto di alcuni oggetti di valore che l'assicurato non si era premurato di chiudere sotto chiave e che si trovavano all'interno di un ufficio al quale accedevano solo soggetti determinati (Trib. Milano 7 settembre 2017 n. 9030).

Il dolo o la colpa grave dei dipendenti

Abbiamo visto che la regola di carattere generale, secondo la quale l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato e risarcire il danno viene meno se l'evento dannoso è imputabile a dolo o colpa grave del contraente dell'assicurato e del beneficiario, soffre un'eccezione quando il fatto è dipeso da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere.

In particolare, prevede il comma 2 dell'art. 1900 c.c. che «l'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere».

Sebbene la norma in esame sia intitolata «sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato e del dipendente», il comma 2 fa genericamente riferimento al fatto ascrivibile alle persone delle cui azioni «l'assicurato deve rispondere».

La formulazione letterale della disposizione amplia la platea dei soggetti il cui fatto illecito obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato, tanto che – come detto – la giurisprudenza lo ha esteso al caso in cui il terzo sia legato contrattualmente all'assicurato, quale è il noleggiatore di un veicolo rispetto al proprietario che ne abbia assicurato il rischio del furto (Cass. civ., sez. III, sent., 27 gennaio 2015 n. 1430).

Tra queste persone debbono dunque annoverarsi anche i “dipendenti” sia perché di essi si parla nel titolo della norma sia perché l'obbligo del datore di lavoro di rispondere delle azioni dei prestatori d'opera si desume da altre disposizioni.

Intanto dall'art. 2049 c.c., a mente del quale «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

La norma è stata interpretata nel senso che «ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto» (Trib. Roma 12 dicembre 2018 n. 23799).

È altresì pacifico che «la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo» (Cass. civ., sez. III, sent., 22 settembre 2017 n. 22058).

Conseguentemente, «non è possibile ritenere operativa la previsione dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) a carico del datore di lavoro se il fatto illecito del dipendente è avvenuto senza alcun collegamento funzionale con l'attività lavorativa» (Cass. civ., sez. VI, ord., 30 giugno 2016 n. 13425).

Si tratta di una responsabilità extracontrattuale ed oggettiva del datore di lavoro, che però risponde delle azioni dei lavoratori dipendenti di cui si avvale anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., a mente del quale «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».

Orbene, il comma 2 dell'art. 1900 c.c. obbliga l'assicuratore a risarcire sempre il danno nel caso in cui il sinistro sia dipeso dal fatto colposo o doloso del dipendente dell'assicurato.

È rimessa all'autonomia delle parti la possibilità, però, di escludere convenzionalmente la copertura assicurativa, trattandosi di norma non inderogabile, ma la relativa clausola, limitando la responsabilità dell'assicuratore oltre le ipotesi di legge, è vessatoria e dunque non è valida se non espressamente approvata per iscritto (Cass. civ., sez. I, sent. 18 ottobre 1990 n. 10170).

Il comma 2 dell'art. 1900 c.c. limita l'estensione della assicurazione ai sinistri cagionati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato (e non anche il contraente o il beneficiario) deve rispondere.

Secondo autorevole dottrina (LA TORRE A., Responsabilità e autoresponsabilità nell'assicurazione, in Scritti di diritto assicurativo, Giuffrè, 1979, pagg. 441 e ss.), la ratio della norma dovrebbe ricercarsi nel modo di operare della copertura assicurativa, ed in particolare nella relazione di alterità o meno di taluni soggetti rispetto all'interesse assicurato.

Questa relazione di alterità si può ravvisare nel contraente e nel beneficiario, i quali – provocando il sinistro con dolo o colpa grave (ma anche colpa lieve) arrecano pregiudizio all'assicurato; essi, dunque, debbono rispondere del danno direttamente nei confronti dell'assicurato ed indirettamente nei confronti dell'assicuratore che, avendo indennizzato il danneggiato, si sia surrogato nei suoi diritti verso il terzo responsabile civile.

Per la medesima ragione, di quel danno dovranno risponderne tanto il contraente quanto il beneficiario se il sinistro è stato cagionato da un loro dipendente o ausiliario, e ciò quei soggetti il cui illecito operare obbliga colui che di costoro si avvale.

Ben diverso è il caso in cui, invece, il sinistro sia stato cagionato (con dolo o colpa grave) dalle persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere: qui – è stato osservato - «la lesione dell'interesse ad opera dei suoi dipendenti o preposti si atteggia come un sinistro proveniente da una sfera estranea all'assicurato, il quale ovviamente non può rispondere dei primi anche verso se stesso» (LA TORRE A., Responsabilità e autoresponsabilità nell'assicurazione, cit.).

Vi è da chiedersi, infine, se anche nel caso dell'assicurazione della responsabilità civile, regolata dall'art. 1917 c.c., l'assicuratore sia obbligato a risarcire il danno che sia stato provocato da un sinistro cagionato con dolo o colpa grave da persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere.

L'art. 1917 c.c, facendo eccezione alla regola generale stabilita dal primo comma dell'art. 1900 c.c., esclude la copertura assicurativa nel caso dei soli danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato e dunque la prevede in tutti i casi di colpa, anche grave se le parti non hanno stabilito diversamente; se il comma 2 dell'art. 1900 c.c. fosse applicabile anche all'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore – che potrebbe legittimamente rifiutarsi di risarcire il danno a terzi causato da dolo dell'assicurato – sarebbe invece obbligato a tenerlo indenne se l'evento fosse causato dal fatto doloso del dipendente dell'assicurato o di persona della quale questi si avvale.

Poiché sarebbe evidente la incongruenza, è stato ritenuto che «tutti i fatti dolosi in dipendenza dei quali sorge la responsabilità dell'assicurato, ne sia questi o no l'autore materiale, restano fuori del rischio coperto dall'assicuratore di responsabilità civile, che, per specialità di materia e di regolamentazione legislativa, rifiuta l'integrazione della disciplina dettata dall'art. 1900 comma 2 c.c.» (LA TORRE A., op. ult. cit., pag. 446).

L'onere della prova

In linea di principio, l'assicurato o il beneficiario, verificandosi il rischio previsto in polizza, debbono dimostrare la esistenza di una valida copertura assicurativa e l'avveramento dell'evento; graverà invece sull'assicuratore, qualora intenda eccepire la sussistenza del dolo o della colpa grave, l'onere di provare l'elemento soggettivo il cui accertamento preclude la liquidazione dell'indennizzo.

Al riguardo non si rinvengono incertezze nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito; così è stato affermato che «la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario, che a norma dell'art. 1900 c.c. esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore» (Cass. civ., sez. I, sent., 8 aprile 1981 n. 2005; ma nei medesimi termini anche Trib. Palermo 3 novembre 1983).

Si tratta della puntuale applicazione dell'art. 2697 c.c. che, disciplinando l'onere della prova, addossa la dimostrazione dei fatti costitutivi su colui il quale intenda fare valere in giudizio un diritto e – specularmente – pone a carico dell'altra parte la prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del reclamato diritto.

Ed è difficile negare che il dolo o la colpa grave dell'assicurato, del beneficiario e del contraente si atteggiano quali circostanze fattuali in presenza delle quali l'assicuratore può legittimamente rifiutarsi di liquidare il danno.

Vi è da chiedersi, a questo punto, se sia consentito alle parti di regolare diversamente la distribuzione dell'onere della prova sulla esistenza o meno del dolo o della colpa.

Di regola, l'art. 2698 c.c. ammette i patti che derogano al criterio legale dell'onere della prova o invertendolo o modificandolo, con la sola eccezione dei diritti indisponibili e dei patti che rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto: in tali casi, infatti, la clausola sarà irrimediabilmente nulla.

Dunque, in linea di principio e se non ricorre uno dei due casi espressamente contemplati dal codice civile, un contratto di assicurazione potrebbe espressamente prevedere che gravi sull'assicurato l'onere di dimostrare che l'evento non è dipeso dal suo fatto doloso o gravemente colposo.

Nella prassi, le imprese di assicurazione sono solite inserire tra le condizioni generali di contratto la clausola che subordina la liquidazione dell'indennizzo, quando è stato assicurato il rischio del furto e/o della rapina e/o incendio, alla condizione che dagli atti del procedimento penale non emerga il dolo o la colpa grave dell'assicurato, gravando il medesimo assicurato dell'onere di presentare la documentazione attestante gli esiti del procedimento penale.

Tale clausola è stata giudicata valida perché «contiene un patto di inversione della prova che non ha per effetto di rendere eccessivamente difficile, per l'assicurato, l'esercizio del diritto all'indennità e perciò non viola l'art. 2698 c.c., potendo detto onere essere correttamente adempiuto con la produzione della certificazione circa l'effettivo oggetto e gli effettivi destinatari dell'indagine giudiziaria» (App. Napoli 27 marzo 1982).

Più recentemente anche la Suprema Corte si è occupata della clausola in questione non per delibarne la eventuale nullità quanto per il senso da attribuirgli: in quel caso l'assicuratore lamentava che i giudici del merito non avevano correttamente applicato la clausola secondo la quale, se aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennità sarà effettuato solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dalla suddetta clausola, e cioè il dolo o la colpa grave dell'assicurato e dei soggetti ivi indicati.

La Cassazione ha confermato le sentenza osservando che i giudici di prime cure avevano esattamente interpretato la clausola contrattuale chiarendo che le parti avevano voluto dire che «per procedura giudiziaria si intende il processo penale, l'unico del resto istituzionalmente destinato a indagare sulla causa del sinistro, ai fini dell'accertamento delle ipotesi delittuose di incendio doloso o colposo previste dagli artt. 423,424 e 449 c.p.; che il decreto di archiviazione è esattamente l'opposto del processo penale, corrispondendo alla sua mancata instaurazione; che quindi, in mancanza di un processo penale teso all'accertamento della causa del sinistro, non opera l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicurato ma l'ordinario onere a carico dell'assicuratore, alla stregua del quale, non rispondendo l'assicuratore, a norma dell'art. 1900 comma 1 c.c., per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell'assicurato, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, a lui tocca provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo» (Cass. civ., sez. III, sent., 7 aprile 2005 n. 7242).

Come detto, la Corte non scrutina la clausola sotto il profilo della nullità, ma non può negarsi che, almeno incidentalmente, ne affermi la validità.

In un altro caso, invece, è stato affermato che «la clausola del contratto di assicurazione contro il furto, che pone a carico dell'assicurato l'onere di provare di avere correttamente chiuso i locali assicurati, ovvero che il furto sia avvenuto con l'uso di chiavi false, è nulla ex art. 2698 c.c., perché rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto scaturente dal contratto di assicurazione» (App. Roma 8 giugno 2000).

La questione, oggi, deve essere riesaminata alla luce della normativa dettata dal Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206) ed in particolare alla luce dell'art. 33 che, definendo vessatorie quelle clausole inserite nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, al comma 2 lett. t – tra le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria – indica quelle che prevedono «limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova».

Dunque, l'eventuale inserimento nel contratto di assicurazione di una qualche clausola che, per ciò che concerne la prova del dolo o della colpa grave, faccia gravare il relativo onere sull'assicurato, ferma la nullità di cui all'art. 2698 c.c. tutte le volte che questa renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, sarà conforme alla legislazione consumeristica solo se, a mente dell'art. 34 Cod. consumo, la previsione sia stata oggetto di trattativa individuale; e tanto a maggior ragione se la clausola in questione è inserita in un contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.

Quanto alla prova delle trattative, la Cassazione ha chiarito che «nelle controversie relative ai contratti tra un consumatore ed un professionista, anche in relazione a quelli non conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme una serie di rapporti, incombe al professionista (il quale, non importa se in veste di attore o convenuto, intenda valersi o difendere la legittimità di una clausola di deroga al foro del consumatore ovvero di qualsiasi altra clausola corrispondente a quelle ritenute vessatorie) dare la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività, ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore (nella specie, la Corte non ha ritenuto idonee ai fini della prova positiva delle trattative, né l'aggiunta a penna di una clausola nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto né la mera approvazione per iscritto)» (Cass. civ., sez. III, sent., 26 settembre 2008 n. 24262); e più recentemente la Suprema Corte ha precisato che «ai sensi dell'interpretazione sistematica e funzionale dell'art. 33 e, in particolare, commi 4 e 5 dell'art. 34 d.lg. n. 206 del 2005 incombe al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33 comma 2 lett. u) è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33 comma 1, (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto. In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.», aggiungendo che «L'onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2 attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina posta dall'art. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal codice del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la vessatorietà d.lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33 ss. può invece attenere anche al rapporto contrattuale che come nella specie sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare» (Cass. civ., sez. III, sent., 20 marzo 2010 n. 6802).

Il patto contrario

Come detto, l'art. 1900 comma 1 c.c. ammette la possibilità che le parti regolino diversamente gli effetti della sola colpa grave, rimanendo invece sempre escluso il diritto all'indennizzo quando il sinistro è stato cagionato dal dolo del contraente, dell'assicurato e del beneficiario.

Il concreto atteggiarsi di questi patti in deroga ha dato luogo a qualche problema interpretativo.

Così è stato stabilito che «in una assicurazione contro gli infortuni la deroga all'art. 1900 c.c., con estensione della copertura assicurativa agli infortuni causati da imprudenza o negligenza grave dell'assicurato non può riferirsi a sinistri dovuti a colpa grave del beneficiario» (App. Torino 10 novembre 1978); principio successivamente espresso anche dalla Cassazione, la quale ha precisato che nulla deve liquidarsi al beneficiario, se la polizza prevedeva l'estensione della copertura assicurativa ai sinistri cagionati con colpa grave del solo contraente assicurato, quando invece l'evento è dipeso dalla colpa grave del beneficiario (Cass. civ., sez. I, sent., 8 aprile 1981 n. 2005).

È suscettibile di deroga anche il disposto dell'art. 1900, comma 2, c.c., potendo le parti prevedere la clausola che escluda l'obbligo dell'assicuratore quando il sinistro è stato provocato da colpa grave dei dipendenti dell'assicurato: in questi casi la clausola, ove predisposta dall'assicuratore, è vessatoria, perché ne limita la responsabilità oltre le ipotesi previste dalla legge, ed è nulla se non approvata specificamente per iscritto dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. civ., sez. I, sent., 8 giugno 1988 n. 3890; nei medesimi termini, anche qualora la clausola escluda la sussistenza dell'obbligo dell'assicuratore se il sinistro è dipeso non solo da colpa grave ma anche da dolo del dipendente dell'assicurato, cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 18 ottobre 1990 n. 10170).

Tuttavia, e per le medesime ragioni brevemente tratteggiate trattando delle eccezioni convenzionali ai criteri legali di riparto dell'onere della prova quando venga dedotto ed eccepito il dolo o la colpa grave, dovrebbe oggi ritenersi non più sufficiente la specifica approvazione per iscritto di tali clausole quando sono inserite in un contratto stipulato tra il consumatore ed il professionista: se ai sensi dell'art. 33 d.lgs n. 206/2005 (Codice del consumo) si considerano vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, la giurisprudenza formatasi in epoca anteriore alla introduzione nel c.c. degli art. 1469-bis e ss. e sopra richiamata offre sufficienti argomenti per affermare che una deroga in senso peggiorativo per l'assicurato dell'art. 1900 comma 2 c.c. potrebbe incidere in maniera rilevante sull'equilibrio delle reciproche prestazioni contrattuali.

Occorre aggiungere, però, che questo esito potrebbe non essere così scontato al lume dell'art. 34 del Codice del consumo: la norma, infatti, stabilisce che per accertare la vessatorietà di una clausola (per la quale non operi la presunzione di all'art. 33 e cioè che non sia espressamente menzionata in detto articolo) occorrerà tenere conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e si dovrà fare riferimento sia alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione sia alle altre clausole del contratto.

Ebbene, poiché l'eventuale patto, che esclude l'obbligo dell'assicuratore se il sinistro è stato provocato da dolo o colpa grave imputabile a persone delle quali l'assicurato debba rispondere, non sarebbe una clausola la cui vessatorietà sia presunta (questa, infatti, non è tra quelle elencate dall'art. 33 comma 2 Codice del Consumo), non sarà agevole stabilire se un patto siffatto, che certamente incide sugli equilibri contrattuali, sia abusivo: si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso in cui, a fronte di una negoziale limitazione dell'obbligo dell'assicuratore, l'assicurato abbia pagato un premio molto più contenuto di quelli medi di mercato.

L'assicurazione obbligatoria della RCA

Se, in linea di principio, sono esclusi dalla copertura dell'assicurazione della responsabilità civile quei danni provocati da fatti dolosi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli questa regola è derogata poiché di tali danni risponderà comunque l'assicuratore nei confronti del danneggiato, sia pure con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Tanto non è espressamente previsto dalla legge perché l'art. 122 del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) si limita a stabilire che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione se non sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91 comma 2 del Codice della Strada.

Dunque, la norma non esplicita affatto se l'assicuratore debba risarcire ugualmente i danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e che siano imputabili al fatto doloso dell'assicurato.

La giurisprudenza, già in epoca anteriore alla entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, però aveva stabilito che l'assicuratore non potesse rifiutarsi di risarcire i danni provocati con dolo dall'assicurato.

Aveva ritenuto la Cassazione, infatti, che l'art. 1 della l. n. 990/1969 non distingueva tra fatti dolosi e colposi, bensì – nel definire i fatti che dovessero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria – si era limitato a richiamare la responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., la quale non solo non esclude esplicitamente i fatti dolosi ma deriva il suo contenuto direttamente dall'art. 2043 c.c., a mente del quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona danno ingiusto obbliga al risarcimento; dalla correlazione sistematica di queste norme, quindi, la giurisprudenza aveva desunto il principio secondo il quale sono inclusi nell'assicurazione obbligatoria anche i fatti dolosi, senza che questi effetti possano essere paralizzati da un eventuale diverso patto che, in quanto contrario a norme imperative, non sarebbe stato opponibile al danneggiato (Cass. civ., sez. III, sent., 18 febbraio 1997 n. 1502).

Poiché l'art. 122 del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ha sostanzialmente recepito l'art. 1 della L. n. 990/1969, i principi sopra richiamati sono ancora attuali e sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente, la quale ha infatti affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile civile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera” (Cass. civ., sez. III, sent., 3 agosto 2017 n. 19368 che si segnala anche per i richiami alla giurisprudenza della Cassazione successiva alla pronuncia n. 1502 del 1997 sopra citata; infine, ancora più di recente sempre in senso conforme cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 6 marzo 2018 n. 5180).

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale

Negli ultimi anni il legislatore ha esteso a tutti gli esercenti le professioni intellettuali l'obbligo di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio” della loro attività (art. 3 comma 5 lett. (e del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011 n. 148).

La norma non specifica – a differenza di altre disposizioni che regolano l'assicurazione obbligatoria di determinate professioni – se il professionista debba stipulare una polizza che lo metta al riparo anche dei danni arrecati ai propri clienti per colpa grave.

La scelta del legislatore di non specificare se l'assicurazione debba estendersi anche ai fatti commessi con colpa grave non è trascurabile, anche perché la norma cui fare riferimento al fine di delineare l'ambito di estensione della copertura assicurativa, e cioè l'art. 1917 c.c., stabilisce espressamente che sono esclusi solo i danni derivanti da fatti dolosi.

La giurisprudenza, interpretando l'art. 1917 c.c., ha costantemente optato per una sua applicazione estensiva affermando che sono esclusi dalla copertura, oltre ai fatti dolosi, solo quelli dipendenti dal fortuito ovvero dalla forza maggiore: dunque, l'assicuratore dovrà tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli a lui derivanti da danni arrecati a terzi per colpa, anche grave, la quale potrà essere esclusa solo se le parti hanno voluto delimitare il rischio prevedendo espressamente la inoperatività della garanzia assicurativa per determinati tipi di colpa (Cass. civ., sez. VI, ord., 11 agosto 2017 n. 20070; Cass. civ., sez. III, sent., 26 febbraio 2013 n. 4799; Cass. civ., sez. III, sent., 10 aprile 1995 n. 4118; App. Firenze 15 aprile 1991; Trib. Monza 17 settembre 2012; Trib. Nocera Inferiore 25 febbraio 1999).

Dunque, l'assicuratore sarà senz'altro tenuto a tenere indenne il professionista anche nel caso di colpa grave, salva diversa volontà delle parti.

L'avvocato ed il medico sono invece obbligati ad assicurarsi espressamene anche per i danni derivanti da loro colpa grave.

Tanto è stabilito, quanto alla professione forense, dall'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 (che ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della l. 31 dicembre 2012 n. 247) e, per quanto concerne le professioni sanitarie, dall'art. 10 comma 2 della l. 8 marzo 2017 n. 24.

Per ragione di completezza, occorre precisare che l'art. 1 comma 8 del D.M. 22 settembre 2016 richiede che l'assicurazione della responsabilità civile stipulata dall'avvocato preveda pure la copertura dei danni imputabili a fatti colposi o dolosi dei suoi collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

La espressa previsione normativa, secondo la quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico e dell'avvocato deve comprendere anche i danni derivanti da colpa grave del professionista non assolve però alla funzione di estendere il rischio assicurato.

In assenza di patti contrari, infatti, anche le altre categorie professionali saranno assicurate per la responsabilità civile derivante da colpa grave; ciò che però è consentito a queste, e cioè di negoziare clausole che prevedano la esclusione della garanzia assicurativa nel caso di colpa grave, non sarebbe possibile all'avvocato ed al medico.

In altri termini, le clausole che limitino l'obbligo dell'assicuratore ai soli danni arrecati con colpa dal medico e dall'avvocato e che escludano il detto obbligo qualora il danno sia derivato da colpa grave, sarebbero nulle perché contrarie a norme imperative e sarebbero sostituite di diritto ai sensi del comma 2 dell'art. 1419 c.c. (Cass. civ., sez. III, sent., 25 novembre 2005 n. 24893 che ha dichiarato nulla la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli che preveda la inoperatività della garanzia per i danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato ed ha stabilito che questa debba essere sostituita di diritto dalla disposizione di cui all'art. 1 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977 n. 39, che estende la copertura assicurativa obbligatoria alla responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto; ma anche App. Cagliari 26 ottobre 2015 n. 452, secondo la quale «la previsione dell'obbligatorietà della stipulazione di assicurazione della responsabilità civile risponde alla ratio di tutelare in maniera effettiva i terzi, per ragioni di sicurezza sociale, pertanto l'autonomia privata non può introdurre clausole che diminuiscono la tutela del terzo come voluta dalla legge. Tali clausole, ove presenti, sono nulle, con conseguente ripristino della norma imperativa violata»).

Come detto, all'avvocato è fatto obbligo, a mente dell'art. 1 comma 8 del D.M. 22 settembre 2016, di assicurarsi contro i danni imputabili a fatti colposi o dolosi dei suoi collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

La disposizione in questione offre un solido argomento a favore della tesi secondo la quale «tutti i fatti dolosi in dipendenza dei quali sorge la responsabilità dell'assicurato, ne sia questi o no l'autore materiale, restano fuori dal rischio coperto dall'assicuratore di responsabilità civile che, per specialità di materia e di regolamentazione legislativa, rifiuta l'integrazione della disciplina dettata dall'art. 1900 comma 2 c.c.» (LA TORRE A., Responsabilità e autoresponsabilità nell'assicurazione, in Scritti di diritto assicurativo, Giuffré, 1979, pag. 446).

Invero, se la regola stabilita dal comma 2 dell'art. 1900 c.c. fosse stata applicabile anche all'assicurazione della responsabilità civile, quanto previsto dalla norma in esame sarebbe stato del tutto pleonastico.

L'assicurazione sulla vita

Rimane da trattare il particolare regime previsto dal Codice civile quando l'assicuratore si sia obbligato a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

All'assicurazione sulla vita il Codice dedica alcune disposizioni specifiche e tra questa ve ne è una che disciplina la particolare ipotesi del suicidio dell'assicurato.

Il comma 1 dell'art. 1927 c.c. stabilisce infatti che «in caso di suicidio dell'assicurato avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme dovute, salvo patto contrario».

Si tratta di disposizione che costituisce una evidente deroga alla regola generale.

Come si è visto, infatti, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato viene meno tutte le volte in cui la genesi del danno sia da imputare al dolo del medesimo assicurato.

Nell'assicurazione sulla vita, invece, anche l'atto intenzionale dell'assicurato che, suicidandosi, determina la verificazione dell'evento dedotto in polizza, non preclude il diritto dei beneficiari al pagamento della somma di denaro prevista nel caso di morte dell'assicurato se tra l'evento e la stipula dell'assicurazione sono decorsi due anni.

La ragione di questo speciale trattamento del dolo deve individuarsi innanzitutto nella peculiare finalità dell'assicurazione sulla vita, la quale – secondo l'orientamento prevalente – non soggiace al principio indennitario, nel senso che l'obbligo dell'assicuratore a pagare un capitale o una rendita viene ad esistenza nel momento in cui si verifica un evento attinente alla vita umana ed espressamente previsto dalle parti, a prescindere dall'interesse dell'assicurato al risarcimento: interesse la cui esistenza è requisito essenziale nelle assicurazioni contro i danni tanto che in sua assenza il contratto è radicalmente nullo ai sensi dell'art. 1904 c.c. (si pensi al caso di scuola di chi assicuri un bene inesistente).

In considerazione di questa peculiare funzione assolta dallo strumento negoziale dell'assicurazione sulla vita, ha dunque ritenuto il legislatore che fosse sufficiente mantenere fermo l'obbligo dell'assicuratore dopo due anni intercorsi tra la stipula del contratto ed il verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, confidando innanzitutto sullo spirito di conservazione del medesimo assicurato e poi sul fatto che due anni sarebbero un intervallo temporale abbastanza ragionevole al fine di escludere l'eventuale intento “fraudolento” dell'assicurato nel momento in cui stipula una polizza vita.

Ovviamente, sarà rimessa alla libera determinazione delle parti l'eventuale patto contrario e dunque la possibilità di escludere la suddetta “franchigia” ovvero di estenderla.

A maggior ragione, l'assicuratore non potrebbe rifiutarsi di pagare il capitale o la rendita ai beneficiari se a causare la morte fosse stata la colpa grave del medesimo assicurato: è stato ritenuto dalla dottrina, infatti, che la deroga ai limiti stabiliti dall'art. 1900 c.c. (che esclude l'indennizzo nel caso di danno causato da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato e del beneficiario) debba operare anche quando l'evento morte sia stato occasionato dalla grave avventatezza ed imprudenza dell'assicurato (LA TORRE A., I sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato, in Scritti di diritto assicurativo, Giuffré, 1979, pagg. 381 e ss.), sebbene altri autori abbiano interpretato in maniera più restrittiva l'art. 1927 c.c.: la sua interpretazione letterale (la norma fa riferimento al solo suicidio che è atto doloso) non consentirebbe di estenderlo a quei fatti che non sono dolosi ma meramente accidentali (FANELLI G., Assicurazioni sulla vita, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1958, pag. 1389).

Ovviamente, soggiacerebbe alla regola generale stabilita dall'art. 1900 c.c. il caso in cui a provocare la morte dell'assicurato fosse il fatto doloso o gravemente colposo del beneficiario, salva la possibilità per le parti – così come previsto dalla norma – di stabilire diversamente per i casi di colpa grave.

Poiché l'assicurazione sulla vita è quel contratto con il quale l'assicuratore si obbliga a pagare all'assicurato una determinata somma di denaro, sotto forma di capitale o di rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, non era pacifico, almeno sino all'intervento delle Sezioni Unite, se dovesse inquadrarsi in questo schema l'assicurazione che preveda il diritto dell'assicurato al pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un infortunio.

Le Cassazione, però, ha precisato che «una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidante permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale»(Cass. civ., Sez. Un., sent., 10 aprile 2002 n. 5119).

Non è chiaro, però, se dal principio di carattere generale enunciato dalle Sezioni Unite si possano desumere argomenti a favore dell'applicabilità dell'art. 1927 c.c. all'assicurazione contro gli infortuni.

La giurisprudenza di merito ha escluso l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo in un caso in cui non era stato dimostrato che l'assicurato fosse morto in seguito ad un infortunio, e cioè un evento imprevedibile ed occasionale, ed era stato invece accertato che la morte era stata provocata da un gesto deliberato e volontario del medesimo assicurato: secondo il Decidente, stipulando una assicurazione contro gli infortuni, le parti avevano voluto assicurare il rischio infortuni dal quale eventualmente potesse derivare la morte dell'assicurato e dunque, in assenza di un infortunio, inteso quale causa fortuita, esterna e violenta, l'evento morte non potrà essere coperto da tale polizza (Trib. Vicenza 25 marzo 2010; negli stessi termini anche App. Milano 3 gennaio 1989).

La stessa Suprema Corte, in un suo precedente risalente, aveva però stabilito che «il contratto di assicurazione contro gli infortuni, che comprenda il caso di morte dell'assicurato, copre anche il rischio di suicidio, che avvenga dopo il periodo previsto dall'art. 1927 c.c., se il contratto non dispone diversamente» (Cass. civ., sez. I, sent., 22 ottobre 1976 n. 3741 in Il Foro Italiano, p. I, 1977, pagg. 2322 ss.).

Diversa, invece, sarebbe la opinione delle Sezioni Unite sopra richiamate, le quali, dovendo stabilire se si applicava l'art. 1910 c.c. anche all'assicurazione contro gli infortuni, dopo avere ritenuto che la norma in questione operi senz'altro nell'assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali perché questa è caratterizzata dalla natura indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, l'ha escluso quando è assicurato l'infortunio mortale, affrettandosi a precisare – però – che «d'altra parte, nel caso di assicurazioni plurime che includano tra i rischi anche l'infortunio mortale, qualora il contraente giunga a porre fine volontariamente alla sua vita, ed il beneficiario richieda a tutti l'indennizzo, ciascun assicuratore avrà adeguata tutela nell'art. 1900, compreso tra le disposizioni generali in materia di assicurazione, secondo il quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo dell'assicurato» (Cass. civ., Sez. Un., sent., 10 aprile 2002 n. 5119).

In effetti, la classificazione operata dalla Corte Suprema, la quale ha individuato nell'assicurazione contro gli infortuni i tratti propri di un contratto misto, non autorizzerebbe l'applicazione indiscriminata delle norme che regolano l'assicurazione sulla vita quando l'evento assicurato sia l'infortunio mortale perché la ratio di alcune di queste norme (e tra queste si può annoverare senz'altro proprio l'art. 1927 c.c.) “è intimamente connaturata alla peculiare struttura tecnico-giuridica dell'assicurazione sulla vita in senso stretto” (BUGIOLACCHI L., Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione contro gli infortuni tra innovazione e tradizione: natura indennitaria della sola garanzia contro gli infortuni non mortali e carattere misto della disciplina applicabile, in Resp. civ. e prev., 2002, pagg. 687 e ss.; Cass. civ., sez. I, sent., 13 maggio 1977 n. 1883, in Il Foro Italiano, p. I, 1978, pagg. 996 e ss.).

Orientamenti a confronto

Nell'assicurazione contro gli infortuni che preveda anche il rischio morte il suicidio dell'assicurato esclude la copertura assicurativa

In materia di polizze stipulate contro gli infortuni, si deve rilevare che tali polizze vanno ad assicurare il "rischio infortuni" dal quale eventualmente possa derivare la morte dell'assicurato, sicché in assenza di un infortunio, inteso quale causa fortuita, esterna e violenta, l'evento morte non potrà essere coperto da tali polizze. Ne deriva che, nel caso di specie, in cui è mancata la prova che la morte dell'assicurato potesse ricondursi ad un evento imprevedibile ed occasionale, il giudice ha escluso la configurabilità dell'evento fortuito, in quanto l'evento morte dell'assicurato era riconducibile piuttosto ad un gesto deliberato e volontario dello stesso, deciso a togliersi la vita, con la conseguenza che l'assicurazione non dovrà versare alcun tipo di indennizzo (Trib. Vicenza 25 marzo 2010).

Nell'assicurazione contro gli infortuni che preveda anche il rischio morte il suicidio dell'assicurato non esclude la copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione contro gli infortuni, che comprenda il caso di morte dell'assicurato, copre anche il rischio di suicidio, che avvenga dopo il periodo previsto dall'art. 1927 c.c., se il contratto non dispone diversamente (Cass. civ.22 ottobre 1976 n. 3741)

Casistica

Assicurazione contro il furto ed ipotesi di colpa grave dell'assicurato

Lasciare una macchina incustodita all'interno di un parcheggio e con le chiavi infilate è una condotta gravemente colposa, ed esonera l'assicuratore, contro il furto, dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, ex art. 1900 c.c. (Trib. Roma 30 giugno 2002)

Assicurazione contro il furto ed altra ipotesi di colpa grave dell'assicurato

Non è indennizzabile il furto di autoveicolo, commesso previo furto in appartamento delle chiavi del box ove il veicolo era custodito, ove risulti che il furto in appartamento sia stato agevolato dalla condotta del proprietario, il quale abbia dimenticato le chiavi di casa inserite nella parte esterna della serratura (Trib. Roma 18 marzo 2004).

Assicurazione contro il furto ed ulteriore ipotesi di colpa grave dell'assicurato

In tema di assicurazione contro il furto, è da considerarsi gravemente colposa la condotta dell'assicurato ogni volta che essa assuma una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito. Nella specie, ricorre la colpa grave dell'attore danneggiato che ha lasciato una copia delle chiavi nell'abitacolo del veicolo. Ciò costituisce sicuramente una condotta da ritenersi causa sufficiente a determinare l'evento, o comunque tale da averlo agevolato, il che giustifica l'applicazione del principio contenuto nella citata disposizione. Tanto è sufficiente ad escludere l'operatività della polizza per cui la domanda di parte attrice, per le ragioni esposte, deve essere respinta (Trib. Bari 3 febbraio 2017 n. 632).

Assicurazione contro il furto ed ipotesi di colpa lieve dell'assicurato

La circostanza che il furto della vettura assicurata, regolarmente chiusa a chiave, sia avvenuto previa asportazione delle relative chiavi dall'interno dell'abitazione dell'assicurato, al momento non chiusa a chiave, ma con all'interno un familiare dello stesso, non integra gli estremi della colpa grave dello stesso assicurato, idonea ad escludere la garanzia assicurativa (Trib. Cagliari 27 agosto 2002).

Assicurazione contro il furto ed altra ipotesi di colpa lieve dell'assicurato

In tema di assicurazione contro i danni, l'assicuratore risponde del furto di un'autovettura posteggiata dal proprietario a breve distanza, senza mai perderla di vista, con il motore acceso e la chiave inserita (Trib. Savona 14 marzo 2007).

Assicurazione contro il furto ed ulteriore ipotesi di colpa lieve dell'assicurato

L'omissione di una condotta particolarmente scrupolosa, quale chiudere sotto chiave gli oggetti di valore all'interno di un ufficio, al quale possano accedere solo soggetti determinati, non integra gli estremi della colpa grave, che è necessaria per escludere la copertura assicurativa furto (Trib. Milano 7 settembre 2017 n. 9030).

Circolazione stradale e differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte) (Cass. pen. 8 marzo 2018 n. 14663)

Circolazione stradale ed ipotesi di dolo eventuale

Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto. (Fattispecie in tema di sinistro stradale in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario del conducente di un furgone, da lui rubato che, per sottrarsi all'arresto, superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi e travolgeva un'auto provocando la morte di un passeggero) (Cass. pen. 27 settembre 2012 n. 42973).

Circolazione stradale ed altra ipotesi di dolo eventuale

La sussistenza dell'elemento psicologico di natura dolosa può essere desunta dalle concrete modalità del fatto, quando dalle stesse si evinca la chiara accettazione del rischio di cagionare l'evento (confermata, nelle specie, la configurabilità del dolo eventuale nella condotta dell'imputato che aveva continuato a viaggiare in autostrada contromano di notte ad elevatissima velocità, non compiendo alcuna manovra per evitare l'urto con altri veicoli, nonostante le ripetute segnalazioni visive e acustiche, ed aumentando sempre più la sua velocità per raggiungere al più presto il casello dal quale intendeva uscire dall'autostrada. Tale condotta aveva causato un grave incidente mortale) (Cass. pen. 30 maggio 2012 n. 23588).

Circolazione stradale ed ipotesi di colpa cosciente

In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l'alterazione psicofisica del responsabile dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale (Cass. pen. 5 aprile 2013 n. 20465).

Circolazione stradale ed altra ipotesi di colpa cosciente

La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato) (Cass. pen. 30 luglio 2012 n. 39898).

Circolazione stradale ed ulteriore ipotesi di colpa cosciente

Risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento il conducente di un'automobile di grossa cilindrata il quale, attraversando ad elevata velocità due incroci con semaforo rosso in zona centrale di una grande città e in orario di intensa circolazione, investa un motorino con due giovani a bordo e ne provochi la morte a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto (Cass. pen. 24 marzo 2010 n. 11222).

Assicurazione della responsabilità civile ed ipotesi di colpa cosciente

Posto che non vi sono elementi tali da far ritenere che vi possa essere stata una volontà del convenuto nel voler colpire la minore, sotto il profilo della sussistenza di un dolo di natura eventuale, ma semmai una colpa cosciente consistente nella mancanza di volontà del relativo evento lesivo nei confronti della minore, ma nell'accettazione che il medesimo potesse avvenire vista la violazione di regole cautelari e precauzionali, l'eccezione sollevata dalla società assicurativa nel senso di azione caratterizzata da dolo eventuale con la conseguenza che andava esclusa l'operatività della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 1900 e 1917 c.c., si rileva priva di fondamento (Trib. Trento 2 novembre 2015 n. 1013).

Assicurazione della responsabilità civile ed ipotesi di dolo eventuale

Deve ritenersi dolosa e non meramente negligente la condotta dell'avvocato che informi il proprio cliente sull'andamento di una causa inesistente, facendo così maturare la prescrizione del diritto di quest'ultimo, atteso che, ai fini della configurabilità del dolo nell'illecito contrattuale, è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione, accettando il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria, senza che occorra l'ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di arrecare il danno. Di conseguenza il legale non potrà avvalersi della copertura assicurativa da responsabilità professionale per i danni che dovrà risarcire al suo assistito, qualora la polizza escluda, per legge, i danni derivanti da fatti dolosi (Cass. civ. 24 aprile 2008 n. 10659).

Sommario