Riparto dell'onere della prova nel contratto assicurativo

Marco Rodolfi
21 Luglio 2016

La questione del riparto dell'onere della prova tra assicurato ed assicuratore nel contratto assicurativo è complessa. In primo luogo, è peraltro necessario ricordare che i contratti di assicurazione si distinguono tra contratto di assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) e contratto di assicurazione sulla vita (artt. 1918-1927 c.c.).
Inquadramento

La questione del riparto dell'onere della prova tra assicurato ed assicuratore nel contratto assicurativo è complessa.

In primo luogo, è peraltro necessario ricordare che i contratti di assicurazione si distinguono tra contratto di assicurazione contro i danni (artt. 1904 - 1918 c.c.) e contratto di assicurazione sulla vita (artt. 1918 - 1927 c.c.).

All'interno delle due fattispecie analizzeremo le questioni della prova del contratto e della prova dell'adempimento.

Verranno infine trattate separatamente alcune questioni peculiari, come il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti le dichiarazioni inesatte e reticenti (artt. 1892 - 1893 c.c.).

La prova del contratto nell'assicurazione contro i danni

Nelle controversie relative ai contratti di assicurazione, l'onere di provare l'esistenza e l'efficacia del contratto grava sull'attore.

Il Legislatore richiede, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che il contratto di assicurazione venga provato per iscritto (forma scritta ad probationem).

La prova del contratto non potrà mai pertanto essere data per testimoni, salvo che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c.).

La giurisprudenza della Suprema Corte peraltro ha spesso interpretato il combinato disposto degli artt. 1888 e 2725 c.c. con una certa ampiezza.

Sono state infatti ritenute valide prove (scritte) del contratto di assicurazione:

  • le «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1875);
  • la polizza sottoscritta soltanto dall'assicuratore o la quietanza di pagamento del premio (Cass. civ., 16 aprile 1984, n. 2438);
  • la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato (Cass., 26 ottobre 1967, n. 2648);
  • più in generale, «qualsiasi documento» anche diverso dalla polizza, quando da esso sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (Cass., 18 aprile 1975, n. 1486; Cass., 17 maggio 1972, n. 1501, inedita; Cass., 5 maggio 1967, n. 888; Cass. 7 agosto 1964, n. 2258; Cass. 10 aprile 1961, n. 760).

Possibilità di fornire la prova del contratto di assicurazione a mezzo di testimoni: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Orientamento decisamente contrario, dal momento che: «la prova del rischio dedotto in un contratto di assicurazione contro gli infortuni non può essere data oralmente, in via sostitutiva od integrativa dello scritto, neanche con riferimento alle attività cui le parti intesero collegarlo salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento»

Cass., 21 febbraio 1966, n. 525

Orientamento favorevole, arrivando addirittura a confermare una sentenza di merito la quale aveva ritenuto provato in base al «fatto notorio», ex art. 115 c.p.c., che l'assicurazione stipulata dai gioiellieri contro il rischio di furto e rapina prevedesse la formula «a primo rischio assoluto, pur pagando un premio più elevato rispetto a quello dei contratti ex art. 1907 c.c., nell'intento di evitare contestazioni con l'impresa assicuratrice in caso di furto parziale della merce esistente

Cass. civ., 19 aprile 2001, n. 5809; Cass., 7 ottobre 1967, n. 2299 e Cass. 30 aprile 1966, n. 1106, hanno a loro volta ammesso che potesse provarsi per testimoni quale fosse l'ambito oggettivo dei danni coperti da una polizza contro i danni

La prova dell'adempimento nel contratto di assicurazione contro i danni

Una volta provata l'esistenza del contratto, l'attore non ha l'onere di provare l'inadempimento del convenuto.

In qualsiasi controversia contrattuale, infatti, è regola generale che l'attore debba provare soltanto l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto provare che l'inadempimento dedotto dall'attore non vi è stato, ovvero che — pur essendovi stato — non è dipeso da propria colpa (art. 1218 c.c.).

Tali princìpi si applicano alle controversie contrattuali di qualsiasi natura e, dunque, nel caso sia di domande di risoluzione, che di adempimento (vedi Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Di conseguenza, se attore è l'assicuratore, non ha l'onere di provare — poniamo — il mancato pagamento del premio; mentre se attore è l'assicurato non ha l'onere di provare il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tuttavia quando la domanda di condanna all'adempimento (ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento) sia introdotta dall'assicurato, e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.

Ove, poi, l'assicurazione copra più rischi contemporaneamente (come nel caso della polizza in abbonamento o della c.d. «polizza aperta»: ad esempio l'assicurazione contro i rischi di responsabilità ed incendio derivanti dalla proprietà di una flotta di autoveicoli), è onere dell'attore provare quale sia quello, tra i vari corpi o cespiti indicati nel contratto, che ha causato il sinistro o ne è stato danneggiato: «In tema di assicurazione, l'art. 1888 c.c. prescrive che il contratto dev'essere provato per iscritto da chi intende avvalersene. Ne consegue che il contraente, per avvalersi della copertura assicurativa, anche quando sia assicurato per più veicoli presso la stessa compagnia con la forma della "polizza aperta", ha l'onere di indicare all'assicuratore, unitamente al contratto, quale sia il mezzo coinvolto nel sinistro, così da consentire all'assicuratore stesso di verificare l'esistenza e la validità della polizza» (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2003, n. 15054).

L'onere di fornire in giudizio la prova della sussistenza delle condizioni di operatività della polizza (oggetto, limiti e massimali), secondo giurisprudenza unanime, in sintesi, incombe non sull'assicuratore, ma sull'assicurato.

In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, onde è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia: “Poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile” (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426; in senso conforme Cass. n. 12306/1997).

Al riguardo la giurisprudenza ha anche affermato che: «quando venga domandato l'adempimento di un contratto, in materia di assicurazione contro i danni, non è dato distinguere, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, tra clausole generali e speciali del contratto stesso, dal momento che tutte inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intende giovarsi degli effetti relativi e conseguenti» (Cass. n. 1790/1998).

La Suprema Corte ha altresì precisato che: «L'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare la esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Deriva, da quanto precede, pertanto, che ove l'assicuratore contesti l'esistenza del bene oggetto della copertura assicurativa, compete all'assicurato fornire detta prova» (Cass. n. 16831/2003; in senso conforme anche Cass. n. 6108/2006 e, di recente, in tema di rilevabilità d'ufficio del limite del massimale di garanzia Cass. 17 maggio 2011, n. 10811).

Da ultimo: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Rigetta, App. Firenze, 3 settembre 2009) (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4234; in senso conforme Trib. Bari, Sez. III, 8 giugno 2012).

Spetterà, invece, all'assicuratore il quale neghi che il fatto verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo: «Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un'assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all'indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l'onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l'assicuratore avrà l'onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali. (Rigetta, App. Torino, 16 gennaio 2007)» (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548).

In applicazione di questi principi, ad esempio:

  • nell'assicurazione contro gli incendi, quando sia esclusa la copertura dei fatti dolosi, l'assicurato ha l'onere di provare l'avveramento dell'incendio e il danno da esso causato, mentre l'assicuratore ha l'onere di provare la natura dolosa di esso;
  • nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, quando sia esclusa l'indennizzabilità dei sinistri causati dall'assicurato in stato di ebbrezza, l'assicurato ha l'onere di provare l'esistenza del sinistro e della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, mentre l'assicuratore ha l'onere di provare che al momento del fatto il responsabile guidava ubriaco.

L'attore non ha, per contro, alcun onere di provare la colpa del convenuto inadempiente.

Una volta dimostrata l'esistenza del contratto, la colpa del convenuto si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., e sarà onere di quest'ultimo dimostrare pertanto di avere puntualmente adempiuto, ovvero che l'adempimento non era dovuto, od ancora che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Nell'ipotesi, infine, di assicurazione plurima, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la richiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se essa ricorre: «In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del comma 3 dell'art. 1910 c.c., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa)» (Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1999, n. 8826).

La prova del contratto e dell'adempimento nel contratto di assicurazione sulla vita

I princìpi richiamati in tema di contratto di assicurazione contro i danni trovano applicazione anche nelle controversie scaturenti dal contratto di assicurazione sulla vita, quando attore sia l'assicuratore.

Quando, invece, attore sia l'assicurato, il codice delle assicurazioni contiene una norma ad hoc, l'art. 178, il quale prescrive che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita (...), spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».

Tale previsione peraltro appare inutile, alla luce del generale disposto dell'art. 1218 c.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che statuiscono chiaramente come: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)» (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Infatti, in qualsiasi controversia contrattuale, chi domandi il risarcimento del danno da inadempimento (e l'avere agito negligentemente è un'ipotesi di inadempimento contrattuale) come già visto, non deve provare la colpa (e cioè la mancanza di diligenza) del convenuto, la quale si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c..

Pertanto, quand'anche l'art. 178 Cod. Ass. non esistesse, nessun dubbio potrebbe nutrirsi sul fatto che nel giudizio di risarcimento del danno proposto dall'assicurato (o beneficiario) sia onere dell'assicuratore provare di avere diligentemente adempiuto le proprie obbligazioni.

Riparto dell'onere della prova nelle controversie relative alle dichiarazioni inesatte e reticenti ex artt. 1892-1893 c.c.

L'azione di annullamento del contratto, ex art. 1892 c.c., prevede che l'assicuratore abbia l'onere di dimostrare l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni del contraente ed il dolo o la colpa grave del medesimo contraente.

In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che: «In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Giudice di merito aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente rimasto reticente sia sul precedente furto del quale la vettura assicurata era stata già oggetto, sia sul fatto che la stessa era stata ridotta a rottame tanto da poter essere acquistata per una somma irrisoria, sia sulle spese che si erano rese necessarie per ripristinarne la piena funzionalità)» (Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2011, n. 25582).

Onere di dimostrare la sussistenza del terzo requisito (la rilevanza delle inesattezze o delle reticenze):

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Orientamento prevalente: la valutazione della rilevanza deve essere oggettiva e non soggettiva (cioè fondarsi sulla effettiva natura della reticenza, e non sul rilievo che ad essa pretenda di attribuire l'assicuratore)

Da ciò ne consegue che il Giudice è tenuto a valutare quale incidenza le circostanze taciute avrebbero potuto avere sulla prestazione del consenso da parte dell'assicuratore per così dire “medio”: «In tema di dichiarazioni inesatte dell'assicurato, agli effetti di cui all'art. 1892 c. c., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza delle dette dichiarazioni, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese, mentre è compito del giudice valutare, in via ipotetica, quale incidenza le circostanze taciute avrebbero potuto avere sulla prestazione del consenso da parte dell'assicuratore» (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1990, n. 7456).

Per la giurisprudenza di merito: «In tema di assicurazione, la reticenza del contraente su un aspetto che influisce sulla valutazione del rischio può comportare la perdita dell'indennizzo solo a condizione che detto comportamento abbia oggettivamente influito sulla percezione e valutazione del rischio assicurato da parte della compagnia assicuratrice» (Trib. Monza, sez. I, 10 aprile 2012).

Secondo questa interpretazione l'assicuratore non deve provare che la conoscenza delle circostanze sottaciute avrebbe potuto indurlo a diverse determinazioni in merito alla conclusione del contratto (vedi anche Cass. 18 gennaio 1979, n. 348 e Cass. 5 luglio 1973 n. 1881).

Parte della giurisprudenza di merito è invece di diverso avvis

Il requisito della rilevanza deve essere provato dall'assicuratore, il quale deve quindi dimostrare che, ove avesse conosciuto tali circostanze, non avrebbe stipulato, oppure avrebbe stipulato a condizioni diverse. Questa prova non può ritenersi in re ipsa nel fatto stesso della reticenza, a meno che essa sia macroscopica (vedi Trib. Roma 28 ottobre 1996)

Si segnala peraltro che laddove la polizza preveda la compilazione di uno specifico questionario: «L'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato tramite la compilazione di un questionario» (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2010, n. 16406).

Il contraente convenuto in un giudizio di annullamento della polizza (ovvero attore nel giudizio promosso per il pagamento di un indennizzo, ma al quale l'assicuratore abbia opposto l'inesattezza o la reticenza) avrà invece l'onere di provare l'insussistenza della reticenza o della inesattezza oppure che l'assicuratore al momento della stipula del contratto avesse conoscenza (direttamente o indirettamente) del reale stato delle cose, nonostante le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato.

La prova di questa conoscenza, ovviamente, non ha ad oggetto un elemento del contratto, ma un mero stato di fatto. Non è pertanto soggetta ai limiti di prova di cui agli art. 2712 c.c. e potrà essere fornita con ogni mezzo: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato non costituiscono causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1892 c. c., se risulti che l'assicuratore era ugualmente a conoscenza della reale situazione di fatto; tale conoscenza, acquisita direttamente o a mezzo di rappresentante, al fine di valutare il rischio nella sua effettività da parte dello assicuratore, ha per oggetto una circostanza di fatto e non un patto del contratto di assicurazione e, pertanto, non è soggetta ai limiti di prova di cui agli artt. 2721 ss. c. c. e può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, compresa quella per testi” (Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1987, n. 8352).

Casistica

La prova del contratto nell'assicurazione contro i danni

Sono state ritenute valide prove (scritte) del contratto di assicurazione:

  • le «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1875);
  • la polizza sottoscritta soltanto dall'assicuratore o la quietanza di pagamento del premio (Cass. civ., 16 aprile 1984, n. 2438);
  • la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato (Cass. 26.10.1967, n. 2648);
  • più in generale, «qualsiasi documento» anche diverso dalla polizza, quando da esso sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (Cass., 18 aprile 1975, n. 1486; Cass., 17 maggio 1972, n. 1501, inedita; Cass., 5 maggio 1967, n. 888; Cass., 7 agosto 1964, n. 2258; Cass., 10 aprile 1961, n. 760).

La prova dell'adempimento nel contratto di assicurazione contro i danni: a) onere dell'assicurato

Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, onde è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia: “Poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile” (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426; in senso conforme Cass. n. 12306/1997).

la prova dell'adempimento nel contratto di assicurazione contro i danni: b) onere dell'assicuratore

Spetterà, invece, all'assicuratore il quale neghi che il fatto verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo:

«

Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un'assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all'indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l'onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l'assicuratore avrà l'onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali. (Rigetta, App. Torino, 16 gennaio 2007)

»

(Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548).

La prova del contratto e dell'adempimento nel contratto di assicurazione sulla vita

«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto

e

stintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)» (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

La prova nelle controversie relative alle dichiarazioni inesatte e reticenti ex artt. 1892-1893 c.c.

«In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Giudice di merito aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente rimasto reticente sia sul precedente furto del quale la vettura assicurata era stata già oggetto, sia sul fatto che la stessa era stata ridotta a rottame tanto da poter essere acquistata per una somma irrisoria, sia sulle spese che si erano rese necessarie per ripristinarne la piena funzionalità)» (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25582).

Sommario