Dichiarazioni inesatte e reticenti

Filippo Martini
30 Maggio 2016

Ogni contratto di assicurazione presenta peculiarità proprie fin dalla fase precontrattuale. La determinazione del rischio che l'assicuratore andrà ad assumere su di sé, fornendo la garanzia all'assicurato di conservazione del suo patrimonio dalle conseguenze pregiudizievoli conseguenti ad eventi della vita, costituisce l'essenza stessa del contratto e, in ultima analisi, l'elemento oggettivo, ovvero la “causa” del contratto, che nel contesto specifico è detto rischio.
Inquadramento

Ogni contratto di assicurazione presenta peculiarità proprie fin dalla fase precontrattuale.

La determinazione del rischio che l'assicuratore andrà ad assumere su di sé, fornendo la garanzia all'assicurato di conservazione del suo patrimonio dalle conseguenze pregiudizievoli conseguenti ad eventi della vita, costituisce l'essenza stessa del contratto e, in ultima analisi, l'elemento oggettivo, ovvero la “causa” del contratto, che nel contesto specifico è detto rischio.

Che il “rischio” sia l'elemento centrale del contratto è reso palese da tutta la normativa assicurativa che fa di tale elemento oggettivo il perno stesso e, come detto, la causa essenziale della sua validità.

Così si pensi alle norme che determinano modifiche sostanziali nella valenza del contratto di assicurazione per effetto della inesistenza del rischio (art. 1895 c.c.), della sua cessazione (art. 1896 c.c.), diminuzione (art. 1897 c.c.) o dell'aggravamento (art. 1898 c.c.).

Ma la natura ed il contenuto del rischio assicurativo assumono rilievo basilare anche nella fase oggetto del seguente approfondimento: la formazione del contratto come espressione ed incontro delle volontà dei contraenti, da raggiungere con la piena consapevolezza (descrizione) delle potenzialità di rischio che l'assicurazione assumerà su di sé nella vita futura dell'assicurato.

Il rischio, insomma, acquisisce una duplice visione e funzione, generando una dicotomia di interesse sinallagmatico tra proponente il servizio e fruitore.

L'assicurato intende per rischio l'entità astratta e non prevenibile al momento della stipula della polizza dai quali effetti ignoti intende essere tutelato sul piano patrimoniale dalla impresa.

L'assicuratore intende invece conoscere preventivamente gli elementi di astrattezza che caratterizzano il rischio che andrà ad assicurare; questi elementi determinano l'alea patrimoniale e, in base agli stessi, l'assicuratore potrà calcolare (sul piano statistico ed attuariale) il premio assicurativo, ovvero la controprestazione economica che l'assicurato dovrà versare per ottenere la copertura.

Il rischio è dunque «possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto» (M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Vol. I, Padova 2011, 751).

In buona sostanza, l'assicuratore non sa, al momento della stipula della polizza, se il rischio diverrà concreto sinistro, mentre l'assicurato deve ignorare l'esistenza di elementi che già facciano presumere l'accadimento assicurato al momento della firma del contratto, a pena di annullamento della polizza e insussistenza dei suoi benefici, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., che disciplinano la c.d. “responsabilità precontrattuale” del contratto assicurativo.

La conoscenza quindi, da parte dell'assicurato prima della stipula, di fatti o circostanze tali che «l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose», determina ipotesi di responsabilità precontrattuale dalle conseguenze assai rilevanti per lo stesso contraente garantito, in termini di “annullamento” degli effetti del contratto (art. 1892 c.c.), ovvero di riduzione dell'indennizzo proporzionato alla gravità della omissione colpevole (art. 1893 c.c.).

Difformità fattispecie artt. 1892 e 1893 c.c.

La distinzione tra le fattispecie disciplinate dalle due norme in commento attiene di fatto all'elemento soggettivo caratterizzato dalla rappresentazione della realtà che l'assicurato riferisce all'assicuratore, in base alla quale quest'ultimo decide se ed in che misura assumere il rischio oggetto della polizza.

Il Codice Civile, pertanto, impone al contraente assicurato degli obblighi di comportamento in relazione alle dichiarazioni che renderà all'assicuratore prima della stipulazione del contratto ovvero in pendenza di rapporto e sancisce le conseguenze sul piano civilistico delle inesatte o reticenti informazioni fornite all'assicuratore (artt. 1892 e 1893 c.c.).

Se le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state rilasciate all'assicuratore con intento doloso da parte dell'assicurato o, comunque, con colpa grave, e l'assicuratore formalmente impugni il contratto entro tre mesi dalla conoscenza della circostanza, la conseguenza giuridica sarà l'annullamento del contratto.

Perché possa configurarsi dolo quale causa di annullabilità del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti a norma dell'art. 1892 c.c., è sufficiente, da parte dell'assicurato, la coscienza dell'inesattezza o della reticenza, nonché la volontà di rende re la dichiarazione inesatta o reticente.

Perché possa configurarsi colpa grave, per gli stessi effetti, si richiede che la dichiarazione falsa o reticente sia frutto di una grave negligenza dell'assicurato attinente al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o menzognera (Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9342)

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni:

a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;

b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;

c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore.

Quando invece le dichiarazioni inesatte o reticenti siano state rese solo per ragioni imputabili ad un comportamento dell'assicurato comunque non qualificabile come dolo o colpa grave, l'assicuratore potrà sempre recedere dal contratto (ancora nel termine di mesi tre) e la garanzia dovrà essere comunque prestata, ma nei limiti dell'importo determinato dalla proporzione con la differenza di premio che sarebbe stato applicato per un rischio reale diverso da quello dichiarato (Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16769).

In evidenza

Può essere dunque questo il caso di chi stipuli una polizza per la responsabilità professionale, senza riferire all'assicuratore, ad esempio, la conoscenza di una propria colpa in un caso specifico o, addirittura, l'essere a conoscenza di una pretesa risarcitoria già avanzata dal danneggiato.

L'elemento soggettivo della responsabilità precontrattuale in questione si pone dunque in termini di conoscenza o doverosa rappresentazione della realtà nota da parte dell'assicurato che costituisce oggetto di informazione per l'assicuratore; tale rappresentazione, se negata o sottaciuta in tutto od in parte, incide sulle dinamiche del contratto e, financo, sulla sua efficacia.

Onere della prova

Circa la dimostrazione della consapevolezza in capo all'assicurato delle circostanze precedenti che diedero poi vita ad eventi sinistrosi, la Suprema Corte afferma che: «l'assicuratore può dimostrare con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della sua dichiarazione fallace per la formazione del consenso» (Cass. civ., 17 dicembre 2004, n. 23504).

L'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione di annullamento grava sull'assicuratore, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare anche la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della dichiarazione inesatta o reticente sul proprio consenso e vi può adempiere con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.

Mentre presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilità dell'art. 1893 c.c. consiste in una qualificazione meno grave (quasi residuale) della condotta dell'assicurato, elemento che determina la riduzione proporzionale dell'indennità.

L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate siano state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto (così Cass. civ., 19 dicembre 2000, n.15939).

In conclusione, in presenza di condizioni in fatto che possano indurre una fattispecie di responsabilità precontrattuale dell'assicurato in forza degli articoli 1892 e 1893 c.c., l'onere della prova dovrà essere così distribuito:

- all'assicuratore incombe l'onere:

a) di dimostrare la conoscenza da parte dell'assicurato di fatti idonei a determinare l'insorgenza del sinistro prima della stipula della polizza e

b) l'incidenza di tale omissione (e della correlativa ignoranza da parte della impresa) sulla formazione del consenso alla stipula della polizza, nel senso della rilevanza della omissione ai fini della difformità sostanziale del rischio assunto col contratto, in luogo di un altro più grave.

- al contraente assicurato (al quale sia eccepita la non indennizzabilità del fatto a mente delle norme in argomento) spetterà invece l'onere di:

a) eccepire e provare l'insussistenza della reticenza o al sua inesattezza e

b) alternativamente, che al momento della stipula del contratto l'assicuratore era a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, e che fosse inoltre consapevole del loro valore determinante sulla natura del rischio.

Va poi rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), non è stato ritenuto necessario l'impiego di artifici, raggiri o altri elementi fraudolenti, al contrario di quanto invece è previsto in via generale dall'art. 1439 primo comma, per l'annullabilità dei contratti (Cass. civ., 12 maggio 1999, n. 4682 e Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9342).

Altra questione attiene al fatto che l'assicurato abbia omesso e sottaciuto circostanze non solo al momento della descrizione del rischio da assumere a garanzia, ma anche disattendendo una domanda contenuta in un questionario allegato dall'assicuratore alla polizza.

Accade sovente, infatti, che l'impresa di assicurazione ponga in sede di stipula all'assicurato una serie di domande che sono volte proprio a delimitare e conoscere il rischio oggetto della copertura.

Il punto qui è quello di comprendere non solo il valore in sé del questionario, ma anche la valenza stessa di una omissione da parte del contraente: tale elenco di domande sul genere di rischio dichiarato dall'assicurato ha carattere esaustivo o meramente indicativo delle circostanze da portare a conoscenza? E la semplice omissione sulla domanda costituisce già di per sé violazione della norma e responsabilità del contraente, ovvero occorre sempre dimostrare la rilevanza dell'omissione nel determinismo della volontà negoziale della impresa?

A queste domande crediamo dia risposta più esauriente una importante decisione della Corte di Cassazione (Cass., 19 gennaio 2001, n. 784) per la quale: «secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass., n. 5770/1998 e Cass., n. 4682/1999) affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 c.c. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, una effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell'assicuratore».

Dunque, «la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazione inesatte o reticenti, evidenzia, tuttavia, la intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, pertanto, va valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante per la formazione del consenso, della inesattezza o reticenza».

Tempi della impugnazione del contratto

Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., dunque, «sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull'oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l'assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso» (Cass. civ., 27 luglio 2001, n. 10292; Cass. civ., 15 giugno 2001, n. 8139 e Cass. civ., 29 marzo 2006, n. 7245).

In linea generale, la regola vuole che l'assicuratore abbia la facoltà di esercitare un vero e proprio diritto di recesso nella forma di una dichiarazione unilaterale che contenga la chiara espressione di volontà di avvalersi dell'opzione contemplata dalla norma: impugnazione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. o recesso dallo stesso vincolo ai sensi del successivo art. 1893 c.c.

Secondo la norma contemplata nell'art. 1892 c.c., dunque, l'assicuratore entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione resa con dolo o colpa grave, deve, a pena di decadenza, impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso.

La ratio della norma è evidente: l'assicuratore che, a conoscenza della circostanza sottaciuta, ometta di sciogliere il vincolo contrattuale rende palese l'intento di assumere su di sé anche il rischio relativo non conosciuto prima in sede di stipula.

Diviene, quindi, nel caso una accettazione tacita e per facta concludentia della nuova circostanza emersa a modifica della portata del rischio assicurato.

A mente dell'art. 1893 c.c. invece, ove l'assicuratore venga a conoscenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese senza dolo o colpa grave, lo stesso potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto sempre nel termine di tre mesi dal momento della conoscenza delle nuove circostanze.

Tuttavia si pone la domanda di cosa accada se l'assicuratore venga a conoscenza della reticenza (dolosa o colposa) dell'assicurato al momento di dover liquidare il danno e quindi dopo la verificazione del sinistro.

Supporta la soluzione tanto la norma stessa che l'interpretazione giurisprudenziale del precetto (contenuto rispettivamente nei commi 3 dell'art. 1892 e 2 dell'art. 1893 c.c.).

Se il sinistro si verifica dunque prima che l'assicuratore abbia appreso della reticenza o dell'inesattezza: «l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo».

In definitiva, se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato dopo il verificarsi del sinistro, egli può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata, se convenuto per il pagamento dell'indennizzo (in via di eccezione ex art. 1460 c.c.), sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato; ed in questi casi, si badi, non v'è bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass. 24 marzo 1997 n. 2576; Cass. 25 marzo 1999 n. 2815; Cass. 28 aprile 2010 n. 10194).

Per la giurisprudenza di merito, la Corte d'Appello di Milano ha avuto modo di precisare che «secondo il tradizionale insegnamento della SC in materia (cfr. Cass. sez. III; 2815/1999) "...l'onere imposto all'assicurazione dall'art. 1892, c. 2 c.c. di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti entro i tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto ed a più forte ragione, prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell'indennità, che egli invochi, anche mediante semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione» (App. Milano, sez. II civ., sent., 17 ottobre 2007, n. 2961).

Casistica

Omissione stato luoghi in rischio incendio

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d'incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell'annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l'assicurato avesse taciuto l'esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe).

Cass. civ., 4 marzo 2003, n. 3165

Patologie preesistenti sottaciute in polizza malattia

In tema di contratto di assicurazione che copra le spese da malattia, l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, in base a motivazione carente ed incongrua, aveva ritenuto irrilevanti le reticenze dell'assicurata in ordine alla specificazione, in apposito questionario, degli accertamenti diagnostici effettuati in epoca appena precedente alla stipula della polizza, indicati soltanto come "esami di routine", pretermettendo di valutare il contesto patologico che aveva dato luogo a detti accertamenti e conferendo, invece, improprio rilievo alla circostanza che gli stessi esami avevano poi avuto esito negativo).

Cass. civ., 11 giugno 2010, n. 14069

Conoscenza di fatti e polizza rc professionale

Ove l'avvocato abbia esercitato in giudizio il patrocinio contestato dal suo assistito, non vi è dubbio che – qualunque fosse la sua personale opinione sulla correttezza della propria condotta professionale – egli fosse pienamente a conoscenza (o dovesse esserlo in base alla lettura degli atti di causa) dei rilievi fatti dalle due corti in questione, che avevano ad oggetto le circostanze (condotte omissive processuali) sulle quali il primo giudice ha basato il riconoscimento della responsabilità professionale dell'avvocato.

App. Milano, 13 novembre 2007, n. 2961

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