Libro inventari

Sonia Pucci
04 Dicembre 2015

Per inventario si intende il documento che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa, e successivamente ogni anno, contenente l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché le attività e le passività dell'imprenditore estranee alla medesima.La sua omessa presentazione o mancanza può comportare l'assoggettamento ad accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria.
Inquadramento

Per inventario si intende il documento che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa, e successivamente ogni anno, contenente l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché le attività e le passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
La sua omessa presentazione o mancanza può comportare l'assoggettamento ad accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Introduzione

Il libro inventari è uno dei libri di contabilità obbligatori per legge previsti dall'art. 2214 c.c., che l'imprenditore deve redigere all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno con l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa.

Soggetti obbligati e modalità

I soggetti obbligati alla tenuta del libro inventari sono tutti gli imprenditori commerciali, con esclusione dei soggetti con la qualifica di piccolo imprenditore, che fiscalmente sono tenuti alla redazione di un bilancio d'esercizio.

In particolare:

  • imprenditori commerciali individuali;
  • società di persone;
  • società cooperative, banche popolari e banche di credito cooperativo;
  • mutue assicuratrici;
  • consorzi
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società consortili a responsabilità limitata

che adottano un regime di contabilità ordinario.

In evidenza: regime di contabilità ordinario

È il regime naturale e obbligatorio, oltre che per le società di capitali ed enti equiparati, per le imprese che nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi superiori ai seguenti limiti:

  • euro 400.000 per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi,
  • euro 700.000 per le imprese esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizi, quali cessioni di beni, produzione, ecc.

Per gli imprenditori che esercitano “attività miste”, vale a dire che svolgono contemporaneamente sia prestazioni di servizi sia altre attività, il limite dei ricavi varia a seconda che l'imprenditore tenga una contabilità unica ovvero una contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività.

Modalità di tenuta
Nella prassi, nel libro inventari vengono inserite le attività e le passività già esposte in bilancio con un certo grado di analiticità, tenendo presente che:

  • I crediti verso clienti possono essere registrati nel libro degli inventari fra le attività per il loro ammontare complessivo, ma in un eventuale controllo l'Amministrazione Finanziaria può richiedere l'elenco nominativo dei debitori;
  • Per la voce “cespiti” si potrebbe redigere o un inventario analitico per singolo bene o esporre per ogni categoria di beni la movimentazione intervenuta nell'esercizio (acquisto o dismissione).

Il libro degli inventari può essere costituito anche da un libro generale e più sezionali assoggettati alle stesse formalità di tenuta ovvero più liste, distinte o dettagli delle voci indicate per valori complessivi nel libro inventario generale e non soggette a particolari formalità di tenuta.
L'inventario si chiude con il bilancio d'esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e il conto dei profitti e delle perdite.
Il libro degli inventari non è più soggetto a bollatura, né a vidimazione (a partire dal 25 ottobre 2001), ma deve essere necessariamente numerato progressivamente in ogni pagina prima di essere messo in uso, con l'indicazione dell'anno di riferimento (ad esempio: pag. 1/2013, 2/2013, ecc.), a cura dell'interessato che direttamente attribuisce il numero progressivo ad ogni pagina prima dell'uso.
Inoltre, l'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

In evidenza: dal punto di vista fiscale

L'inventario deve indicare, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, anche le consistenze dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo, e se dall'inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria le distinte che sono servite per la compilazione dello stesso. La mancata esibizione rende la contabilità inattendibile e consente l'accertamento induttivo.

Adempimenti per la predisposizione

Sul libro degli inventari tenuto da

  • imprenditori commerciali individuali;
  • società di persone;
  • società cooperative, banche popolari e banche di credito cooperativo;
  • mutue assicuratrici;
  • consorzi.

dovrà essere applicata una marca da bollo da € 32,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, come previsto dall'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.

Invece, sul libro degli inventari tenuti da:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società consortili a responsabilità limitata.

si deve applicare una marca da bollo da € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

L'imposta di bollo può essere pagata anche effettuando il versamento con il modello F23, in quanto la risoluzione n. 174/E del 31 ottobre 2001 dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da usare per il pagamento dell'imposta di bollo su libri e registri (458T).

Come precisato dalla Circolare 22 ottobre 2001, n. 92 dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo dovuta per la formalità di numerazione va assolta prima che il registro sia posto in uso.

Soppressione obbligo bollatura
Con l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001 n. 383, avvenuta il 25.10.2001, è stato soppresso l'obbligo della bollatura, divenuta conseguentemente facoltativa, di alcuni libri obbligatori.

In particolare la normativa ha modificato l'art. 2215 c.c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'I.V.A.), l'art. 22 del D.P.R. n. 600/73 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevedendo quanto segue:

  • soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) del libro giornale e del libro degli inventari (art. 2215 c.c.);
  • soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) dei registri IVA (art. 39 c.1 D.P.R. 633/1972);
  • soppressione dell'obbligo di bollatura (divenuta facoltativa) dei registri contabili previsti dal D.P.R. 600/73 (art. 22 del D.P.R. n. 600/73);
  • registro carico e scarico dei rifiuti (D.Lgs. 4/2008); in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il quale ha previsto che i registri di carico e scarico rifiuti devono essere bollati dalla Camera di commercio. In merito si precisa che essi non sono soggetti alla corresponsione della tassa di concessione governativa né all'assolvimento dell'imposta di bollo.

In ogni caso, qualora si decida di procedere alla bollatura, è dovuta la tassa di CC.GG. e l'imposta di bollo. Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l' unità locale.

Normativa fiscale

La normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, le annotazioni da effettuarsi nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite sul libro degli inventari, con conseguente esonero dalla tenuta del libro dei cespiti.
L'imprenditore che passa dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria deve redigere un prospetto iniziale, come disciplinato dal D.P.R. 689/74.

Esso costituisce l'inventario iniziale con rilevanza fiscale, e deve essere riportato sul libro inventari entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di imposta precedente.
L'articolo 2217, comma 2, c.c., precisa che l'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dei redditi.

Riportiamo di seguito una tabella esplicativa dei termini per la sottoscrizione dell'inventario.

SOGGETTI

TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI

SOTTOSCRIZIONE INVENTARIO

PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA e

30/09/20XX

30/12/20XX

SOCIET

À

DI PERSONE

SOGGETTI IRES

entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello si chiusura del periodo di imposta (30/09/20XX se il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)

entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (30/12/20XX se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare)

SOGGETTI IRES che approvano il bilancio oltre 120gg dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 c.c.

Accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria

La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha sancito, con la sentenza n. 8273/03, che la mancanza dell'inventario, anche in caso di bilancio regolarmente redatto, legittima il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria (come ribadito anche dalla sentenza n. 6623/11).

Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa redazione dell'inventario d'inizio e fine esercizio, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa, ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (le cc. dd. “presunzioni semplici”).

Ciò deriva dal fatto che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il bilancio e l'inventario sono prospetti distinti, perché hanno finalità e contenuto distinti, quindi l'omessa redazione dell'inventario non è sanabile con la redazione del bilancio.

Esempio di inventario – Sezione immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

112.500,00

Automezzi

210.000,00

Saldo all'1/1/n

190.000,00

Acquisto Fiat Ducato nuovo telaio AB123456

30.000,00

Vendita Ford Transit targato AA 001 AA

-10.000,00

Arredamento

5.000,00

Saldo all'1/1/n

5.000,00

Fondi ammortamento

-102.500,00

F. amm. Automezzi

-100.000,00

F. amm. Arredamento

-2.500,00

Reati tributari

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha recentemente aggiornato il D.Lgs. n. 74/2000, recante la disciplina dei reati fiscali, i quali interessano anche le scritture contabili obbligatorie e, quindi, il libro inventari.


L'art. 2 relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punisce chiunque dichiara elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA. Affinché si consumi il reato, le fatture e i documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o devono essere tenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione.

L'art. 3 rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, punisce coloro che dichiarano elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi utilizzando documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti. Affinché si configuri il reato è necessario che i documenti utilizzati siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano tenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione. Inoltre, sono previste le seguenti soglie di punibilità:

  • l'imposta evasa è superiore a € 30.000;
  • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Infine, l'art. 10 punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA o di consentire l'evasione a terzi, distrugge od occulta, anche in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Riferimenti

Normativi

  • D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
  • Legge 18 ottobre 2001, n. 383
  • Art. 2214 c.c.
  • Art. 2729 c.c.
  • Artt. 14 D.P.R. n. 600/1973
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 5 dicembre 2012, n. 21785
  • Cass. civ., sez. trib., 23 marzo 2011, n. 6623
  • Cass. civ., sez. trib., 11 febbraio 2009, n. 3305
  • Cass. civ., sez. trib., 15 novembre 2007, n. 23694
  • Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2007, n. 669
  • Cass. civ., sez. trib., 26 maggio 2003, n. 8273
  • Cass. civ., sez. trib., 14 dicembre 2001, n. 15863

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 febbraio 2012, n. 5/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 marzo 2010, n. 14/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 ottobre 2001, n. 174/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 22 ottobre 2001, n. 92/E
Sommario