Estinzione delle società di personeFonte: Cod. Civ. Articolo 2312
16 Novembre 2016
Inquadramento
Verificatasi una causa di scioglimento ed esauritasi l'attività di liquidazione, la società si avvia verso l'estinzione, che consiste nella perdita della soggettività giuridica dell'ente. Con riferimento alle società di persone, il procedimento estintivo si realizza in forme diverse a seconda che la società sia o meno soggetta al regime pubblicitario legale. Per le società di persone non iscritte nel Registro delle Imprese, il momento estintivo è determinato in base al principio di effettività e coincide con la concreta cessazione dell'attività d'impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari. Diversamente, le società di persone regolari si estinguono al momento della cancellazione della propria iscrizione dal Registro delle Imprese, secondo l'interpretazione combinata degli artt. 2312 e 2495 c.c. offerta dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tale orientamento, infatti, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese deve considerarsi condizione necessaria per determinarne l'estinzione, pur non essendo a tal fine sufficiente, posto che la “sopravvivenza” dell'ente può essere comunque dimostrata dando prova dell'effettiva continuazione dell'attività d'impresa. Il processo estintivo, negli effetti, dà origine a un “fenomeno successorio” tra l'ente e i soci, i quali diventano titolari delle posizioni sostanziali e processuali della società non definite con la liquidazione né rinunciate. Resta salva, tuttavia, la possibilità che la società estinta e i suoi soci illimitatamente responsabili siano dichiarati falliti, purché la dichiarazione di fallimento intervenga entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 10 l. fall. L'estinzione della società consiste nella perdita della soggettività giuridica dell'ente societario, provocata dalla completa definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi che gli fanno capo. Il fenomeno estintivo, lungi dal costituire una fattispecie autonoma, può quindi considerarsi come l'effetto finale di una più complessa fattispecie procedimentale, che, traendo origine da una causa di scioglimento (artt. 2272, 2308 e 2323 c.c.), si realizza mediante l'esecuzione dell'attività liquidatoria (artt. 2275 ss. c.c.) e si conclude con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (art. 2311 c.c.). A tal riguardo, occorre svolgere una distinzione fondamentale tra società iscritte nel Registro delle Imprese (c.d. società regolari) e società che, pur non essendo iscritte nei registri pubblicitari, svolgono comunque un'attività d'impresa (c.d. società irregolari). Con riferimento alle società c.d. irregolari, infatti, il fenomeno estintivo si realizza con la mera conclusione della procedura liquidatoria e, quindi, con la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (Campobasso, Diritto Commerciale, II, Torino, 2010, 124). Tale rilievo trova giustificazione nella natura stessa delle società irregolari, che, sottratte a qualsiasi forma di pubblicità legale, determinano la propria esistenza in base all'effettivo svolgimento dell'attività sociale. Sulla base di tali premesse, è logica conseguenza ritenere che anche l'estinzione dell'ente societario dipenda da un evento del tutto sostanziale, ossia l'eliminazione di ogni rapporto giuridico riferibile alla società. Ne deriva, di converso, che la società deve considerarsi esistente fino alla conclusione effettiva della procedura di liquidazione, a nulla rilevando la cessazione materiale dell'attività commerciale (Cass. 8 settembre 2003, n. 13070). Il rilievo appena esposto comporta notevoli conseguenze anche in tema di procedure concorsuali. Secondo autorevole dottrina, infatti, l'omessa iscrizione nel Registro delle Imprese renderebbe inapplicabile alle società irregolari il disposto di cui all'art. 10 l. fall., in base al quale gli imprenditori collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla loro cancellazione dal registro pubblicitario. In base a tale opinione, quindi, la dichiarazione di fallimento delle società irregolari e dei loro soci illimitatamente responsabili potrebbe essere pronunciata senza limiti di tempo, anche dopo la cessazione dell'attività d'impresa, non essendovi alcun adempimento pubblicitario da cui far decorrere il relativo termine annuale (Campobasso, op. cit., 127; Fimmanò, Abuso di estinzione formale degli enti lucrativi e tutela dei creditori, in Riv. Not., 2013, 1147).
Diversamente dalle società irregolari, che si estinguono secondo un criterio di mera effettività, le società iscritte nel Registro delle Imprese si estinguono dopo che siano stati adempiuti specifici oneri pubblicitari. Approvato il bilancio finale di liquidazione, l'art. 2312 c.c. impone infatti ai liquidatori di domandare la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Giova sottolineare come tale obbligo incomba sui liquidatori non solo di s.n.c. e s.a.s. ma anche di società semplici, alla luce del regime di pubblicità legale previsto anche per tale tipo societario dall'art. 2 D.Lgs. 228/2001. In assenza di un termine espresso, si è ritenuto che i liquidatori debbano richiedere l'adempimento pubblicitario subito dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, compilando un apposito modulo (Modulo S3, quadri A, B e 6A) da indirizzare in forma telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ove lo scioglimento della società non abbia reso necessaria alcuna attività liquidatoria, la cancellazione deve essere comunque richiesta da un socio a ciò delegato, che produca apposita dichiarazione circa la compiuta definizione delle poste patrimoniali attive e passive. Ricevuta la domanda, l'Ufficio del Registro delle Imprese verifica la sussistenza dei presupposti legali per disporre la cancellazione, accertando nello specifico:
Contrariamente a quanto disposto per le società di capitali (art. 2492 c.c.), il legislatore non prescrive che il bilancio finale di liquidazione sia depositato presso il Registro delle Imprese. Occorre precisare che l'attività di controllo svolta dall'Ufficio ha ad oggetto la mera legalità formale dell'istanza e il rispetto dei suoi presupposti estrinseci, senza alcuna valutazione di merito circa la veridicità o correttezza intrinseca dei dati ivi riportati. Al medesimo giudizio è tenuto il Giudice del Registro, ove sia impugnato il rifiuto dell'Ufficio a disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese (Trib. Verona, 5 ottobre 2009, in Giur. It., 2010, 3, 612).
In assenza di un'apposita istanza dei liquidatori, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese può essere comunque disposta su iniziativa dell'Ufficio, ove ricorrano circostanze sintomatiche dell'assenza di attività sociale.
Ove l'Ufficio rilevi una di tali circostanze, anche su segnalazione di altro pubblico ufficio, la procedura impone una previa sollecitazione degli amministratori, i quali sono invitati a comunicare l'avvenuto scioglimento della società oppure a dimostrare il persistente esercizio dell'attività d'impresa. Decorso il termine di trenta giorni senza che vi sia stato alcun riscontro da parte degli amministratori, l'Ufficio trasmette gli atti al Presidente del Tribunale affinché verifichi la necessità di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale, mediante la nomina di un liquidatore giudiziario. Diversamente, se la liquidazione non è necessaria perché non sussistono rapporti pendenti, il fascicolo è trasmessoal Giudice del Registro, che dispone la cancellazione della società. Con riferimento agli oneri pubblicitari imposti dall'art. 2312 c.c., ci si è a lungo domandati se l'intervenuta cancellazione dell'ente abbia di per sé effetti estintivi o se invece l'estinzione della società dipenda piuttosto dalla completa definizione dei suoi rapporti giuridici. A tal riguardo, merita particolare attenzione l'esame dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza, che, prima delle pronunce risolutive della Corte di Cassazione nel 2010 e nel 2013, poteva dirsi divisa in due correnti interpretative. Secondo un primo orientamento, l'estinzione della società doveva ricondursi al concreto esaurimento di ogni rapporto giuridico riferibile all'ente, in maniera simile a quanto previsto per le società irregolari. Sulla base di tale premessa, si riteneva che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese avesse efficacia meramente dichiarativa, idonea cioè a far sorgere una mera presunzione di estinzione dell'ente, superabile dando prova della sopravvivenza di rapporti giuridici attivi o passivi in capo alla società. Ne conseguiva che, fin quando i rapporti giuridici riferibili all'ente non fossero stati del tutto definiti, la società manteneva la propria soggettività giuridica e, quindi, la propria capacità processuale in persona dei propri liquidatori (Cass. 15 gennaio 2007, n. 646; Cass. 1 luglio 2000, n. 8842; Cass. 12 giugno 2000, n. 7972). A tale opinione si contrapponeva un secondo orientamento, in base al quale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese avrebbe avuto efficacia costitutiva al pari di quanto disposto per le società di capitali dall'art. 2495 c.c., con conseguente e irrimediabile estinzione dell'ente e della sua soggettività giuridica una volta intervenuta la cancellazione (Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192). Il contrasto interpretativo è stato risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, pronunciandosi sul tema nel 2010 e 2013, hanno ricostruito il fenomeno estintivo delle società di persone tenuto conto anche di quanto disposto per le società di capitali. Con le pronunce del 2010 (Cass. Sez. Unite 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anzitutto stabilito come la cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese non possa avere l'efficacia costitutiva di cui all'art. 2495 c.c., alla luce delle profonde differenze che sussistono nei procedimenti costitutivi ed estintivi tra società di persone e società di capitali. Se, infatti, per le società di persone l'iscrizione pubblicitaria dell'atto costitutivo ha efficacia meramente dichiarativa, la medesima efficacia deve essere riconosciuta anche alla successiva cancellazione dal Registro delle Imprese. Sicché, ad avviso delle Sezioni Unite, la cancellazione delle società di persone ha efficacia di pubblicità dichiarativa e, quindi, ha l'effetto di creare una presunzione opponibile ai terzi circa l'estinzione della società. Nonostante tali premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese, pur avendo efficacia pubblicitaria diversa, debba produrre i medesimi effetti tanto per le società di persone quanto per quelle di capitali. Il regime di pubblicità legale, infatti, ha l'effetto di rendere l'estinzione comunque opponibile ai terzi, sicché deve ritenersi che anche per le società di persone la cancellazione determina la perdita della soggettività giuridica dell'ente e il trasferimento a favore dei soci dei rapporti giuridici ancora pendenti, in maniera simile a quanto previsto per le società di capitali dall'art. 2495 c.c.
Le statuizioni raggiunte dalle Sezioni Unite non sono prive di conseguenze pratiche, dal punto di vista tanto sostanziale quanto processuale. Sotto il profilo sostanziale, l'art. 2312, comma 2, c.c. stabilisce che, una volta disposta la cancellazione della società, i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i propri diritti nei confronti dei soci nonché dei liquidatori, ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi ultimi. Alla luce dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), si può quindi ritenere che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determini una sorta di “fenomeno successorio” tra l'ente e i soci, che acquistano la titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive sopravvissute o sopravvenute alla liquidazione.
In definitiva, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese i soci succedono all'ente estinto in tutti i suoi rapporti, attivi o passivi, che non siano stati definiti durante la fase liquidatoria e che non siano stati oggetto di rinuncia, neppure implicita. Con particolare riferimento alle poste passive, giova sottolineare come i soci subentrino nella medesima obbligazione che faceva capo alla società, assumendosene responsabilità diretta senza poter opporre il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui agli artt. 2268 e 2304 c.c. Pur in assenza di un'espressa previsione normativa, si è ritenuto che la responsabilità dei soci abbia natura solidale, non essendo derogato il regime di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c. Ne deriva che, a fronte del pagamento di un debito sociale residuo, il socio escusso ben potrà rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci condebitori (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4380). Di converso, a seguito della cancellazione i creditori della società hanno titolo per agire direttamente nei confronti dei soci, potendone aggredire il patrimonio seppur in concorso con gli altri creditori personali. La cancellazione dal Registro delle Imprese, infatti, determina l'estinzione del diritto di prelazione dei creditori sul patrimonio sociale, salvo che la cancellazione sia avvenuta in frode dei creditori e che questi abbiano esperito apposita azione revocatoria (Ferri, Commento sub art. 2312 c.c., in Commentario Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1993, 460). In giurisprudenza, si è precisato inoltre che, ove i creditori siano muniti di un titolo esecutivo nei confronti della società, questo può essere utilizzato per avviare la procedura esecutiva anche nei confronti dei soci, in analogia con quanto disposto dall'art. 447 c.p.c. (Cass. 8 agosto 2013, n. 18923). Quanto invece ai liquidatori, le opinioni in dottrina si dividono tra chi ritiene che la loro responsabilità si fondi sulla lesione del diritto di credito altrui e abbia quindi natura aquiliana (Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 90) e chi invece la considera di natura contrattuale, per inadempimento all'obbligo di liquidare la società con la diligenza professionale richiesta dall'incarico (Pasquariello-Platania, La cancellazione (della cancellazione) della società. Strategie di tutela del credito, in Società, 2014, 837). Tra i sostenitori di quest'ultima tesi, vi è chi ritiene che il liquidatore possa fondatamente svolgere azione di rivalsa nei confronti dei soci, per aver estinto con il proprio patrimonio un'obbligazione facente capo alla società (Ferri, op. cit., 460). La cancellazione della società dal Registro delle Imprese comporta effetti di rilievo anche sotto il profilo processuale. Secondo la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, infatti, l'estinzione della società implica la perdita della capacità processuale dell'ente, che, intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, non può più agire né essere convenuto in giudizio. Con riferimento ai processi già pendenti, invece, la cancellazione della società costituisce un evento interruttivo ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c., in ragione del quale la posizione processuale dell'ente si trasferisce in capo ai soci, in qualità di litisconsorti necessari (Cass. 6 novembre 2013, n. 24955). Ne deriva che, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il processo si interrompe e deve essere riassunto o proseguito da o nei confronti dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 110 c.p.c. (Cass. 6 luglio 2016, n. 13792). Ove invece l'evento interruttivo si verifichi durante la fase decisoria e non possa essere rilevato, si ritiene che la sentenza debba essere notificata ai soci, al fine di consentire loro il ricorso ad eventuali mezzi di impugnazione (Cass. Sez. Unite 12 marzo 2013, n. 6071). Diverso, invece, è il caso in cui la società si estingua nel corso del giudizio in Cassazione, dopo essersi regolarmente costituita. In quest'ipotesi, infatti, la cancellazione dal Registro delle Imprese non determina l'interruzione del processo, essendo quest'ultimo dominato dall'impulso d'ufficio (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3323).
A mente dell'art. 10 l. fall., l'estinzione della società non preclude che la stessa possa essere dichiarata fallita, a patto che la dichiarazione di fallimento intervenga entro un anno dalla cancellazione della società e che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In questo caso, giova ricordare che il fallimento della società estinta determina il fallimento anche dei suoi soci illimitatamente responsabili, in applicazione del disposto di cui all'art. 147 l. fall. In caso di cancellazione d'ufficio, l'art. 10, comma 2, l. fall. fa salva la facoltà per i creditori o il Pubblico Ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività sociale, che costituisce quindi il momento a partire dal quale far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.
La conservazione dei documenti
Da ultimo, la cancellazione della società non estingue l'obbligo di conservazione delle scritture contabili imposto dall'art. 2302 c.c. L'art. 2312 c.c., ai suoi ultimi due commi, dispone infatti che le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci devono essere depositati presso una persona designata dalla maggioranza e devono essere conservati per il periodo di dieci anni a decorrere dalla cancellazione dal Registro delle Imprese. Trattasi della documentazione individuata dall'art. 2214 c.c., ossia:
La persona incaricata della conservazione dei documenti deve essere designata dalla maggioranza dei soci in base alla loro partecipazione agli utili e deve essere da questi retribuita (Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario Schlesinger, Milano, 1995, 469); ove non si formi alcuna maggioranza, la nomina è demandata al Tribunale ai sensi dell'art. 736 c.c. Diversamente, la documentazione relativa ai beni attribuiti ai soci è consegnata a questi ultimi, che sono onerati allo stesso modo di curarne la conservazione per i dieci anni successivi alla cancellazione della società (Ferri, op. cit., 463). Riferimenti
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