Liquidazione di società di personeFonte: Cod. Civ. Articolo 2272
10 Maggio 2016
Inquadramento
L'attività di liquidazione, cronologicamente successiva al verificarsi di una causa di scioglimento, può essere definita come l'insieme delle operazioni volte alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società, al fine di ottenerne la cancellazione dal Registro delle imprese e, quindi, l'estinzione. Più nel dettaglio, il procedimento di liquidazione si compie attraverso la conversione dell'attivo patrimoniale in denaro, il pagamento dei debiti sociali e, da ultimo, la ripartizione dell'eventuale attivo tra i soci. Secondo la tecnica normativa tipica delle società di persone, la fase di liquidazione è espressamente disciplinata dal legislatore per le società semplici agli artt. 2272-2283 c.c., richiamati in quanto compatibili per le s.n.c. e s.a.s., alle quali si applicano le ulteriori disposizioni speciali degli artt. 2309-2312 c.c. Quanto alle concrete modalità di esecuzione, l'art. 2275 c.c. consente ai soci di: procedere autonomamente alla liquidazione, secondo quanto concordato nel contratto sociale o al momento dello scioglimento della società (c.d. divisione consensuale); demandare l'attività a uno o più liquidatori, nominati all'unanimità o, in caso di disaccordo, dal Tribunale (c.d. liquidazione formale). In questa seconda ipotesi, l'attività di liquidazione si svolge secondo le fasi espressamente disciplinate del legislatore, che fissa altresì poteri e doveri dei liquidatori, responsabili per eventuali negligenze verso la società e i terzi. Conclusa la propria attività, i liquidatori procedono alla redazione del bilancio finale e del piano di riparto, alla cui approvazione consegue la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua definitiva estinzione. Verificatasi una causa di scioglimento (artt. 2272, 2308, 2323 c.c.), il legislatore prescrive che la società entri in stato di liquidazione, in una fase cioè volta non più all'esercizio dell'attività d'impresa, quanto piuttosto alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, all'adempimento delle obbligazioni sociali e, da ultimo, alla ripartizione dell'eventuale attivo tra i soci, cui spetta il rimborso dei conferimenti e l'assegnazione delle ulteriori eccedenze. La fase di liquidazione, cronologicamente successiva all'accertamento dello stato di scioglimento della società e antecedente alla sua cancellazione dal registro imprese, è quindi preordinata alla definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, presupposto essenziale perché l'ente societario possa dirsi estinto. Nelle società di persone, la fase di liquidazione è disciplinata dal legislatore agli artt. 2275-2283 c.c., espressamente disposti per le società semplici e richiamati dagli artt. 2293 e 2315 c.c. anche per le s.n.c. e s.a.s., soggette alle ulteriori disposizioni speciali di cui agli artt. 2309-2312 c.c. In particolare, l'art. 2275 c.c. prevede che la procedura di liquidazione possa svolgersi secondo due modalità:
L'art. 2275 c.c. costituisce norma a carattere dispositivo, atteso che la procedura legale ivi prevista non trova applicazione ove sussista un diverso accordo delle parti. In tal caso, i soci godono di ampia autonomia nel determinare le modalità di liquidazione, ferma restando la necessità di depositare, unitamente alla richiesta di cancellazione della società dal registro imprese, apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta definizione delle poste patrimoniali attive e passive (Modello S3 Camera di Commercio).
Nonostante il dibattito dottrinale sul punto (Candian, Temi, 1952, 422; Greco, Sulla necessità del procedimento legale di liquidazione per le società soggette a registrazione, 1951, III, 99), si deve ritenere che la procedura legale di liquidazione sia derogabile anche per le società registrate (s.n.c. e s.a.s.), alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la liquidazione è una fase facoltativa posta nell'interesse dei soli soci, i quali possono evitarla pervenendo a una divisione concordata del patrimonio sociale (Cass. 3 marzo 2000, n. 2376; Cass. 29 maggio 2003, n. 8599; Trib. Napoli 18 aprile 2007).
A riguardo, giova sottolineare come la procedura di liquidazione debba ritenersi “facoltativa” solo nelle forme e non, invece, nella sua effettiva esecuzione, che rimane presupposto essenziale e necessario perché si possa addivenire all'estinzione della società (Campobasso, Diritto Commerciale, II, Torino, 2010, 121; Niccolini, Interessi pubblici ed interessi privati nella estinzione delle società, Milano, 1990, 685). È questa la conclusione che emerge anche dall'analisi delle pronunce giurisprudenziali sul punto, che definiscono il procedimento di liquidazione come “facoltativo” solo nella misura in cui, anziché attraverso le forme legali, i rapporti giuridici pendenti siano stati definiti dai soci secondo modalità alternative (Cass. 20 dicembre 1985, n. 6525; Cass. 22 novembre 1980, n. 6212; Cass. 27 gennaio 1992, n. 860; Cass. 3 marzo 2000, n. 2376; Cass. 23 dicembre 2000, n. 16175).
È ammissibile, da ultimo, che i soci decidano di revocare lo stato di liquidazione della società, onde proseguire nell'attività d'impresa. Presupposto di efficacia della revoca, oltre che la rimozione della causa di scioglimento, è il voto unanime di tutti i soci. Non manca, tuttavia, chi ritiene efficace la revoca anche se votata solo da alcuni soci, purché ai dissenzienti sia riconosciuto il diritto di recesso per giusta causa (Salafia, Liquidatori di società: poteri, in Società, 2007, 6, 665). La revoca dello stato di liquidazione comporta la reviviscenza dell'ente dissolto allo stato antecedente lo scioglimento della società, nonché la decadenza di diritto dei liquidatori, cui subentrano gli amministratori contestualmente nominati.
Il procedimento di liquidazione legale: nomina dei liquidatori e cause di revoca
Ove manchi uno specifico accordo delle parti, la fase di liquidazione si svolge secondo la procedura formale delineata dal legislatore, idealmente sintetizzabile in tre fasi:
Quanto alla nomina dei liquidatori, l'art. 2275 c.c. dispone che questi siano nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. La nomina dei liquidatori spetta quindi in primo luogo ai soci, i quali possono individuarne i nominativi già nello statuto sociale oppure, successivamente, con deliberazione presa all'unanimità. È ammessa, tuttavia, l'ipotesi in cui lo statuto individui procedure di nomina alternative, attribuendo il relativo diritto alla maggioranza dei soci (Trib. Milano 23 settembre 1975) oppure a un terzo (Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 832; Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1987, 319). La funzione di liquidatore può essere assunta dagli stessi soci o da soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, a cui l'incarico è conferito a tempo determinato o indeterminato (Comitato Triveneto dei Notai, massima O.A.10/2014) e a titolo presuntivamente oneroso, salvo diverso accordo delle parti (Trib. Milano, 16 giugno 2011). Diversamente, in caso di disaccordo tra i soci, la nomina dell'organo di liquidazione è demandata al Presidente del Tribunale, che provvede con decreto motivato in sede di volontaria giurisdizione (art. 737 c.p.c.).
In caso di s.n.c. e s.a.s., l'art. 2309 c.c. prescrive che i liquidatori procedano a depositare presso il Registro delle imprese la delibera o il provvedimento di nomina, entro trenta giorni dalla sua assunzione, con efficacia di pubblicità dichiarativa verso i terzi. Allo stesso modo, deve essere depositato qualsiasi atto successivo che modifichi la composizione o i poteri dei liquidatori. L'omesso adempimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta di un terzo se il deposito avviene entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine (art. 2630 c.c.). Ai sensi dell'art. 2275, comma 2 c.c., i liquidatori possono essere revocati dai soci con voto unanime o, se ricorre una giusta causa, dal Tribunale su domanda di uno o più soci. In quest'ultima ipotesi, si è ritenuto che il giudizio abbia natura contenziosa (Trib. Milano 12 gennaio 1990) e richieda la partecipazione del liquidatore revocato e di tutti i soci quali litisconsorti necessari (Cass. 10 gennaio 1991, n. 173). Tra le altre, sono state considerate giuste cause di revoca il comportamento inerte del liquidatore (Trib. Milano 20 novembre 2000) e la mancata predisposizione del bilancio e dell'inventario (App. Milano 28 settembre 2004). Accettato l'incarico, i liquidatori assumono tutti i poteri necessari alla liquidazione (art. 2778 c.c.), nonché i doveri e le responsabilità proprie degli amministratori e, di conseguenza, del mandatario (artt. 2260 e 2276 c.c.).
Il trasferimento di poteri e di obblighi si accompagna a un vero e proprio “passaggio di consegne”, in cui il legislatore impone agli amministratori di consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali, nonché il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto (art. 2277 c.c.). Nello specifico, il rendiconto di gestione consiste in un bilancio infrannuale, in cui gli amministratori sono chiamati a dare conto dell'attività di gestione svolta dall'inizio dell'esercizio alla data di messa in liquidazione (Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm., 1982, I, 835). La funzione del documento, infatti, sta nell'evidenziare il risultato di gestione di periodo, onde integrare i dati dell'ultimo rendiconto approvato (Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999, 250). In particolare, il rendiconto rappresenta l'ultimo documento relativo all'impresa in attività, sicché le poste devono essere valutate secondo la prospettiva di continuità aziendale.
Diversa è invece la funzione dell'inventario, che liquidatori e amministratori sono chiamati a redigere congiuntamente, al fine di documentare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (art. 2277, comma 2 c.c.). Mentre infatti il rendiconto di gestione è volto a determinare il reddito della frazione di periodo, l'inventario assolve a finalità essenzialmente ricognitive, in quanto volto a documentare la consistenza patrimoniale della società al momento dello scioglimento e, quindi, ad accertare se la procedura liquidatoria si apra con un patrimonio netto positivo o negativo (Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 158). La differente funzione spiega anche i diversi criteri valutativi da impiegare, alla luce dell'intervenuto scioglimento della società e della cessata prospettiva di continuità aziendale. Ne deriva, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di capitalizzare oneri pluriennali tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, così come la necessaria valutazione dei beni al valore di mercato anziché di utilizzo (Principio Contabile OIC n. 5).
Successivamente alla redazione dell'inventario, il procedimento di liquidazione entra nella fase propriamente operativa, in cui i liquidatori sono chiamati a compiere gli atti necessari per la definizione dei rapporti giuridici pendenti tra la società e i terzi. In particolare, la liquidazione si compone di tre attività, strettamente connesse tra loro:
Quanto alla conversione dell'attivo patrimoniale in denaro, l'art. 2278 c.c. attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, con ciò intendendosi non solo quelli strettamente indispensabili per la definizione dei rapporti sociali, ma anche quelli ritenuti più utili e opportuni a soddisfare le esigenze liquidatorie (Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Milano, 1947, 573). In particolare, il legislatore attribuisce ai liquidatori il potere di vendere i beni sociali in blocco, compiere transazioni e raggiungere compromessi, lasciando tuttavia ai soci la facoltà di disporre diversamente sul punto. Compete ai liquidatori, infine, il potere di rappresentare la società, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale (artt. 2278 e 2310 c.c.). Nell'esercizio dei propri poteri, i liquidatori devono astenersi dal compiere nuove operazioni gestorie, a pena di rispondere personalmente e solidalmente degli affari intrapresi (art. 2279 c.c.). Secondo l'opinione pressoché unanime in dottrina, devono considerarsi “nuove operazioni” tutte quelle iniziative non specificamente dirette alla definizione dei rapporti pendenti e, quindi, tutte quelle operazioni che non sono in rapporto di “mezzo a fine” rispetto all'attività di liquidazione (Campobasso, op. cit., 122). Di converso, non sono da ritenersi “nuove” le attività esecutive di impegni già assunti prima dello scioglimento, trattandosi di atti meramente conservativi del patrimonio sociale (Caselli, Oggetto sociale e atti ultra vires, Padova, 1970, 65).
La violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni espone i liquidatori a responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (art. 2279 c.c.). Nel silenzio della norma, l'interpretazione prevalente ritiene che la responsabilità dei liquidatori sorga solo nei confronti dei terzi e non verso la società, per la quale non sarebbe ipotizzabile alcun danno in assenza di un atto opponibile (Ferri, op. cit., 265). In tale ipotesi, infatti, il liquidatore è equiparato a un falsus procurator, il quale, operando al di fuori dei poteri di rappresentanza, non può vincolare la società (Maisano, Lo scioglimento delle società, Milano, 1970, 233). Resta salva, tuttavia, l'ipotesi in cuilo stato di liquidazione non sia opponibile al contraente per omesso assolvimento degli oneri pubblicitari: in tal caso, si ritiene che l'atto concluso dal liquidatore vincoli anche la società, a tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi (Campobasso, op. cit., 122; Cottino, op. cit., 256). Quanto agli effetti dell'atto compiuto ultra vires, la giurisprudenza reputa che lo stesso non debba considerarsi nullo ma inefficace, ben potendo la società, dopo aver revocato lo stato di liquidazione, ratificarne gli effetti e imputarli a se stessa (Cass. 1 ottobre 1975, n. 3092). Quanto al danno risarcibile, l'opinione unanime lo identifica con l'interesse negativo ex art. 1398 c.c., salvo chi ritiene che il liquidatore sia responsabile anche per l'adempimento dell'obbligazione assunta (Ferri, op. cit., 287). Il pagamento dei debiti sociali
Parallelamente alla conversione dell'attivo patrimoniale, i liquidatori devono procedere ad estinguere i debiti sociali, utilizzando le risorse disponibili e, ove queste siano insufficienti, domandando ulteriori versamenti ai soci (art. 2280 c.c.). L'adempimento delle obbligazioni sociali è dunque garantito in primo luogo dal patrimonio sociale, che, da strumento necessario allo svolgimento dell'attività d'impresa, diventa risorsa finalizzata al soddisfacimento prioritario dei creditori sociali. Può dirsi, infatti, che sul patrimonio sociale gravi un preciso vincolo di destinazione, che trova la propria fonte nel divieto per i liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali, fintanto che i creditori non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280, comma 1 c.c). Trattasi di divieto imperativo e inderogabile, posto a tutela dei creditori e del loro diritto ad essere soddisfatti dalla liquidazione del patrimonio sociale. Ne deriva, quindi, la nullità di ogni diversa convenzione dei soci sul punto (Cass. 18 gennaio 1988, n. 326; Cass. 31 agosto 2005, n. 17585). L'eventuale ripartizione dei beni tra i soci prima del pagamento dei creditori è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni, a querela della persona offesa, a condizione che dalla condotta illecita sia derivato un danno al creditore (art. 2633 c.c.). Diversamente, sul fronte civilistico, è dubbia la qualificazione degli atti dispositivi posti in violazione del divieto: a chi li ritiene nulli (Minervini, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cosiddette sopravvenienze passive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 1009) si affianca chi li ritiene meramente revocabili, ove liquidatori e soci siano in concorso fraudolento tra loro e abbiano consapevolezza del danno arrecato (Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1987, 334).
Nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le ulteriori somme necessarie alla liquidazione, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione alla partecipazione di ciascuno alle perdite (art. 2280, comma 2 c.c.). La richiesta di ulteriori versamenti costituisce un atto discrezionale del liquidatore, che presuppone anche solo la temporanea necessità di fondi per l'adempimento dei debiti sociali (Cottino, op. cit., 258). Pertanto, i liquidatori non sono tenuti a dimostrare lo stato di indisponibilità finanziaria, essendo rimesso ai soci l'onere di provare la sussistenza di adeguate risorse, sulla base dei documenti messi a disposizione nel corso della liquidazione (Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, 424). La ripartizione del residuo attivo tra i soci
Estinti i debiti sociali, il legislatore prescrive che l'eventuale attivo residuo sia destinato al rimborso dei conferimenti e che l'eventuale ulteriore eccedenza sia ripartita tra i soci in proporzione della partecipazione di ciascuno ai guadagni (art. 2282 c.c.). Il rimborso dei conferimenti deve essere effettuato al loro valore nominale e, salvo diversa disposizione dei soci, in denaro.
A tal riguardo, i conferimenti che non hanno ad oggetto somme di denaro sono rimborsati secondo il valore indicato nel contratto sociale oppure, in mancanza, secondo il valore che essi avevano al momento in cui furono eseguiti (art. 2282, comma 2 c.c.). Secondo un'opinione dottrinale, il rimborso non è invece dovuto ove i soci non abbiano quantificato il valore del conferimento nel contratto sociale, con l'espressa intenzione di non attribuire al conferimento alcun valore capitale (Ferri, op. ult. cit., 302). Da tale primo rimborso sono esclusi i soci conferitari d'opera, che, a seguito dello scioglimento della società, devono ritenersi liberati dall'obbligo assunto in sede di conferimento. Ove l'attivo residuo non sia sufficiente al rimborso integrale dei conferimenti, si ritiene che la differenza in negativo dia origine a una perdita, da imputarsi a ciascun socio in proporzione della propria partecipazione alle perdite (Bolaffi, op. cit., 619).
Diversamente, ove il rimborso dei conferimenti non esaurisca l'attivo, l'eccedenza patrimoniale deve essere ripartita tra tutti i soci – ivi compresi gli eventuali conferitari d'opera – in proporzione della parte di ciascuno ai guadagni (art. 2282 c.c.). Il residuo attivo è distribuito di regola in denaro, salvo che i soci preferiscano ripartire i beni in natura, nel qual caso si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (art. 2283 c.c.).
Si ritiene ammissibile, in ogni caso, l'inserimento di una clausola programmatica nello statuto, con la quale i soci determinino criteri di riparto dell'attivo diversi da quelli previsti dalla legge (Comitato Triveneto dei Notai, massima n. O.A.6/2014). La chiusura della liquidazione: redazione del bilancio finale e del piano di riparto
La procedura di liquidazione si conclude secondo formalità differenti a seconda che si tratti di società semplice o di società registrata (s.n.c. e s.a.s.). In caso di s.n.c. e s.a.s., il legislatore prescrive che i liquidatori concludano la propria attività redigendo il bilancio finale e proponendo ai soci il piano di riparto (artt. 2311 e 2315 c.c.). Nello specifico, il bilancio finale di liquidazione consiste in un rendiconto conclusivo dell'attività svolta dal liquidatore, al fine di rendere edotti i soci delle operazioni compiute. In particolare, il documento si compone di un conto economico, in cui sono esposte le entrate e le uscite della liquidazione, e di una situazione patrimoniale finale, in cui è quantificato il denaro in cassa e gli altri eventuali beni in natura (Campobasso, op. cit., 123). Diversamente, il piano di riparto consiste in una proposta di divisione fra i soci dell'attivo residuo, che deve essere redatta solo ove la liquidazione si sia conclusa con un'eccedenza patrimoniale. In tal caso, i liquidatori propongono ai soci un piano di suddivisione delle attività residue, offrendone anche una valutazione economica ove la ripartizione dei beni debba svolgersi in natura.
Entrambi i documenti sono oggetto di approvazione tacita, ove non siano stati impugnati da nessun socio entro due mesi dalla comunicazione a mezzo raccomandata (art. 2311, comma 2 c.c.). L'impugnazione, che deve avvenire necessariamente per vie giudiziali, dà avvio a un giudizio di rendiconto ex art. 264 c.p.c. (Auletta-Salanitro, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2012, 136). Il meccanismo di approvazione tacita, tuttavia, non esclude l'ammissibilità di un'approvazione espressa e unanime, cui consegue l'anticipata decadenza da ogni diritto di impugnativa (Kustermann, Delle società-Commentario, Milano, 1988, 145). In caso di società semplici, la procedura di liquidazione si conclude senza alcuna formalità. Va segnalata, tuttavia, l'opinione in dottrina di chi ritiene che i liquidatori siano comunque obbligati a redigere il bilancio finale, in omaggio al generale diritto dei soci al rendiconto di cui all'art. 2261 c.c. (Buonocore, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2013, 456), o comunque in applicazione dell'art. 1713 c.c., che impone al mandatario l'obbligo del rendiconto (Campobasso, op. cit., 123; Di Sabato, op. cit., 153). Sempre in applicazione del diritto di cui all'art. 2261 c.c., si ritiene inoltre che, ove la procedura di liquidazione si protragga per più di un anno, i liquidatori siano tenuti a redigere bilanci intermedi di liquidazione a cadenza annuale, tanto nelle società semplici quanto in quelle registrate (Trib. Milano 1 settembre 1986, in Società, 1987, 159). Con l'approvazione del bilancio, i liquidatori si intendono liberati di fronte ai soci (art. 2311 c.c.) e devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 c.c.). Nessun effetto liberatorio, invece, si produce nei confronti dei creditori sociali, che possono rivalersi sui liquidatori ove il mancato pagamento dei propri crediti sia dipeso da loro condotta colposa (artt. 2312 e 2324 c.c.). Riferimenti
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