Pignoramento successivo

03 Ottobre 2016

La partecipazione di più creditori nell'ambito del processo esecutivo individuale può realizzarsi in diverse forme: 1) tramite il contestuale pignoramento dello stesso bene del comune debitore da parte di più creditori (c.d. pignoramento cumulativo); 2) mediante il successivo pignoramento di un bene già fatto oggetto di pignoramento (c.d. pignoramento successivo); 3) depositando ricorso per intervento all'interno di una procedura da altri iniziata ai sensi degli artt. 499 e seguenti del codice di rito.
Concorso di creditori

La partecipazione di più creditori nell'ambito del processo esecutivo individuale può realizzarsi in diverse forme:

1) tramite il contestuale pignoramento dello stesso bene del comune debitore da parte di più creditori (c.d. pignoramento cumulativo, di cui al comma 1 dell'art. 493);

2) mediante il successivo pignoramento di un bene già fatto oggetto di pignoramento (c.d. pignoramento successivo, previsto dal comma 2 dello stesso art. 493);

3) depositando ricorso per intervento all'interno di una procedura da altri iniziata ai sensi degli artt. 499 e seguenti del codice di rito.

Mentre le ultime due ipotesi realizzano un'ipotesi di concorso successiva, la prima dà luogo ad un atto concorsuale di carattere originario.

Sebbene diversi nelle forme e in parte negli effetti, le tre modalità di ingresso nel processo esecutivo presentano un minimo comun denominatore, rappresentato dalla possibilità per il creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato sul bene pignorato.

Pignoramento successivo

Stabilisce l'art. 493, comma 2, che il pignoramento successivo può essere richiesto da uno o da più altri creditori, in via separata o fra di loro cumulata. Tale facoltà è riconosciuta anche al medesimo creditore primo pignorante, il quale potrà avere lo stesso interesse degli altri creditori a pignorare di nuovo lo stesso bene già in precedenza da lui pignorato, ad esempio laddove ritenga il primo pignoramento affetto da un vizio. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo; non essendo invocabile il disposto dell'art. 39 c.p.c., la cui applicazione postula la pendenza di più cause identiche, alla pluralità di procedure esecutive può ovviarsi con la riunione ex art. 493, senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, perché in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 c.p.c. può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008 n. 23847).

Dal complesso degli artt. 493, 524, 550 e 561 si desume che il pignoramento successivo è ammissibile in tutti i tipi di espropriazione.

Nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, in virtù dell'art. 524, l'ufficiale giudiziario che trovi un pignoramento già compiuto ne dà atto nel processo verbale, indicando i beni precedentemente pignorati, e procede poi, ove ve ne siano, al pignoramento di altri beni, ovvero all'attestazione che non ve ne sono: il processo verbale viene quindi depositato in cancelleria ed inserito nel fascicolo del primo pignoramento.

Nell'espropriazione immobiliare, invece, stabilisce l'art. 561 che il conservatore dei registri immobiliari, laddove rinvenga che l'esistenza di un precedente pignoramento già trascritto sugli stessi beni, ha l'obbligo di farne menzione nella nota di trascrizione che restituisce: l'atto notificato ex art. 555, dopo il deposito in cancelleria, è inserito nel fascicolo formato per il primo pignoramento.

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi, ai sensi dell'art. 550, il terzo deve dichiarare i pignoramenti che già siano stati eseguiti presso di lui: anche in questo caso, il processo verbale di tale dichiarazione viene inserito nel fascicolo relativo alla prima procedura già pendente.

Nell'ambito di tale espropriazione, è stato affermato che il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che lo stesso credito è stato oggetto di più pignoramenti, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione di uno di essi (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20595).

Più in generale, nel caso in cui la riunione delle procedure espropriative per qualsiasi ragione non venga disposta, spetterà al giudice dell'esecuzione, che abbia avuto notizia della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi sullo stesso bene, provvedere d'ufficio al cumulo (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1973, n. 1703, in Giust. civ., 1973, I, 1275). Trattandosi di un atto ordinatorio, manifestazione del potere di direzione del processo e non di un atto esecutivo in senso stretto, detto provvedimento potrà essere disposto non solo dal giudice dell'esecuzione, ma anche dal tribunale che sia stato adito in sede di opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1985, n. 6549, in Foro it., 1986, I, 2226).

CONSEGUENZE DELLA MANCATA RIUNIONE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Nel caso di omessa riunione, escluso che possa dichiararsi la nullità dei procedimenti, si ritiene secondo un indirizzo più risalente che sorga in capo ai creditori eventualmente danneggiati solo la facoltà di agire in via risarcitoria nei confronti dei soggetti che abbiano omesso le attività funzionali alla riunione.

Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1979 n. 1492.

Più di recente, è stato invece affermato che se al processo partecipano solo alcuni dei creditori pignoranti, l'eventuale procedimento di assegnazione o di distribuzione del giudice dell'esecuzione è invalido e può essere oggetto di opposizione ex art. 617.

Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2010 n. 17029, in Riv. dir. proc., 2011, 1527.

L'omessa riunione comporta il rischio che si proceda a più vendite forzate dello stesso bene: per determinare quale tra di esse debba prevalere, sembra si debba distinguere a seconda della tipologia del cespite pignorato: se il bene venduto è una cosa mobile, la consegna del bene all'aggiudicatario dovrebbe privare di efficacia eventuali vendite successive, anche se rese in procedure instaurate con pignoramento anteriore; in caso di beni immobili, crediti o universalità, per il combinato disposto degli artt. 2919 e 2914 c.c. dovrebbe prevalere il trasferimento eseguito nel procedimento esecutivo iniziato per primo (Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2011, 109).

Laddoveil pignoramento successivo ex art. 493, comma 2, sia caduto anche su beni non vincolati con il primo pignoramento, la riunione dei procedimenti può aver luogo solo nel caso in cui il secondo pignoramento possa produrre gli effetti di un intervento tempestivo (Garbagnati, Il concorso di creditori nel processo di espropriazione, Milano, 1959, 37); diversamente, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 524, ultimo comma, e 561, ultimo comma, il processo esecutivo iniziato con il secondo pignoramento dovrebbe scindersi in due procedimenti, il primo dei quali andrà a fondersi con quello iniziato dal primo procedente, mentre il secondo si svolgerà autonomamente.

Differenza con il pignoramento cumulativo

Dal raffronto tra il primo e il secondo comma della norma si desume che il pignoramento successivo consiste nella facoltà di pignorare beni già pignorati, a differenza del pignoramento cumulativo, il quale altro non è che un pignoramento unico compiuto ad istanza di più creditori sul medesimo bene.

Entrambe le norme realizzano il medesimo obiettivo: quello di realizzare l'economia processuale, favorendo il concorso tra i creditori ed evitando al contempo le complicazioni legate alla sovrapposizione tra più procedure esecutive.

Al pari del pignoramento successivo, anche quello cumulativo può essere disposto in tutte le procedure espropriative. A favore di tale conclusione depone la collocazione dell'art. 493, primo comma fra le disposizioni generali in materia. Non manca tuttavia chi sostiene che il pignoramento cumulativo riguardi solo l'espropriazione mobiliare, giacché solo in quella sede esiste una specifica previsione sull'unione di pignoramenti, l'art. 523 (Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2010, 180); sennonché, è stato osservato che l'art. 523 si riferisce ad una ipotesi parzialmente diversa, giacché riguarda due pignoramenti, il primo dei quali non ancora concluso, per cui detto articolo disciplina una ipotesi di concorso solo casuale (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 153).

Effetti del pignoramento successivo (e di quello cumulativo)

Stabilisce il comma 3 dell'art. 493 che «ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo». Sul punto sono necessarie alcune osservazioni. Afferma la giurisprudenza che l'unità processuale giova e non nuoce ai singoli procedimenti riuniti (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1990, n. 3348, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 204). Ciò significa che se in linea generale ogni procedimento espropriativo, pur se formalmente riunito agli altri, va autonomamente considerato, alcuni effetti (sostanziali e/o processuali) cagionati dal compimento di un singolo atto esecutivo si estenderanno anche agli altri creditori pignoranti successivi o cumulativi.

Dal punto di vista processuale, ad esempio, l'unicità del procedimento fa sì che l'istanza di vendita presentata da uno qualsiasi dei creditori cumulati impedisca l'inefficacia del pignoramento per decorrenza del termine di cui all'art. 497, con riferimento anche a tutti gli altri. A questo effetto positivo farà tuttavia da contraltare quello negativo rappresentato dall'eventualità che l'istanza di vendita proposta dal singolo creditore sia affetta da qualche vizio: in tal caso, non pare dubbio che il vizio non possa non colpire tutti i creditori (ANDRIOLI, 87; BUCOLO, 264).

Dal punto di vista sostanziale, è affermazione comune che gli effetti sostanziali di cui agli artt. 2913 ss. c.c. (i.e. l'inopponibilità ai creditori degli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al perfezionamento del pignoramento) decorrono dal primo pignoramento (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1990, n. 3348, cit.).

L'autonomia dei distinti pignoramenti (pur se cumulati in un unico procedimento esecutivo) si manifesta con riferimento alle vicende pregiudizievoli che possono investire uno dei singoli pignoramenti riuniti.

CASISTICA

L'opposizione all'esecuzione promossa contro uno soltanto dei creditori non tocca le posizioni degli altri, che non saranno nemmeno interessati dall'eventuale sospensione disposta dal giudice.

SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1966, 157.

Analogamente, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti, con la conseguenza che l'integrità o meno del contraddittorio deve essere accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione.

Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2011, n. 11885.

Infine, l'accertamento di diritti prevalenti di terzi sull'oggetto dell'esecuzione, in esito ad un'opposizione ex art. 619 promossa contro il primo pignoramento, non estende i suoi effetti invalidanti anche ai pignoramenti successivi.

Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2001, n. 3256, in Riv. esec. forz., 2002, 119.

Più in generale, eventuali ipotesi di invalidità, inefficacia o caducazione del primo pignoramento non si estenderanno agli altri, a meno che l'evento che ha determinato il venir meno del primo pignoramento sia comune anche agli altri, come accade nel caso in cui sia stato staggito un bene impignorabile (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531, in Riv. esec. forz., 2009, 311).

Dunque, per un principio di economia processuale, il pignorante successivo fruisce degli effetti favorevoli degli atti del processo esecutivo compiuti dagli altri, anche quando il pignoramento iniziale venga meno (Trib. Potenza, 6 agosto 2003).

Pignoramento successivo ed intervento dei creditori titolati

Per effetto del pignoramento successivo, il creditore si viene a trovare in una posizione analoga a quella di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Secondo l'insegnamento tradizionalmente sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza, il pignoramento successivo va tuttavia tenuto distinto dall'intervento dei creditori: a differenza del creditore che procede a pignoramento successivo, il potere del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo di provocare gli atti dell'espropriazione è esercitato in subordine al valido esercizio di quello spettante al soggetto procedente: «il creditore che interviene con titolo esecutivo “sale sul carro” del creditore pignorante: il compimento di atti dell'esecuzione forzata da parte del primo non ha effetti quando il titolo del secondo sia posto nel nulla» (Verde, Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti, Napoli, 1964, 117-118.). Ne consegue che gli atti posti in essere dai creditori muniti di titolo sono travolti dalla riforma del titolo esecutivo utilizzato dal creditore procedente per porre in essere il primo atto di quel processo (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531, cit.).

Dette affermazioni sono state tuttavia oggetto di un recente ripensamento da parte della Corte di Cassazione, a mente della quale la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61). La Cassazione giunge a tale conclusione partendo dalla premessa che sia il creditore pignorante, sia quello interveniente (munito di titolo) sono titolari dell'azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito e che ciascuno di essi esercita nel processo esecutivo. Pertanto, nel caso in cui nel processo esecutivo individuale siano intervenuti altri creditori muniti di titolo, è possibile attribuire alle attività esecutive di volta in volta compiute una rilevanza avente carattere oggettivo, nel senso che diventa irrilevante stabilire chi, tra tutti i soggetti parimenti dotati di poteri di impulso processuale, le abbia concretamente poste in essere, purché al momento in cui esse sono state compiute uno dei creditori fosse munito di un valido titolo esecutivo. Da queste basi la Cassazione opera un revirement della sua precedente posizione affermando l'equivalenza quanto agli effetti tra l'intervento e il pignoramento successivo: preso atto dell'intervenuta «oggettivizzazione» degli atti compiuti nel corso della procedura espropriativa, appare poi plausibile prospettare la conclusione secondo cui nell'eventualità in cui venga meno il titolo esecutivo del creditore procedente, il pignoramento non viene a sua volta caducato «a fronte della presenza di altri creditori intervenuti titolati, il cui titolo esecutivo è in grado di legittimare il permanere della compressione della sfera patrimoniale del debitore ».

In evidenza

Va però precisato che la salvezza della procedura esecutiva può ipotizzarsi solo nell'eventualità in cui l'azione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un valido titolo esecutivo, solo successivamente caducato. Diverso è il caso in cui il pignoramento sia stato posto in essere un soggetto privo di titolo esecutivo: in questo caso «l'originaria mancanza di titolo esecutivo o l'invalidità originaria del pignoramento minano la legittimità stessa dell'esecuzione e la rendono viziata sin dall'origine. Sicché, agli interventi manca lo stesso presupposto legittimante al quale validamente riferirsi».(Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61, cit.).

Riferimenti

Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957;

Bonsignori, L'esecuzione forzata, Torino 1996; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova 1994;

Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano 2010;

Dalmotto, Questioni in tema di effetti del sequestro conservativo e di pignoramenti successivi uniti in unico processo esecutivo, in NGCC 1991, I, 207;

Garbagnati, Il concorso di creditori nel processo di espropriazione, Milano 1959;

La China, L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano 1970;

Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2011;

Verde, Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti, Napoli, 1964.

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