Liquidazione di società di capitali

Tiziana Cappelletti
13 Settembre 2017

La liquidazione è una fase della vita sociale che sopraggiunge a seguito dell'accertamento, da parte degli amministratori, del verificarsi di una causa di scioglimento della società. Contestualmente, incombe in capo agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci affinché assuma le proprie determinazioni in merito a tutti gli aspetti che concernono la liquidazione della società. Gli amministratori possono omettere la convocazione dell'assemblea solo qualora l'atto costitutivo o lo statuto contengano già la disciplina della fase liquidatoria della società, in caso contrario la disciplina codicistica prevede un potere suppletivo in capo all'Autorità Giudiziaria.
Inquadramento

La liquidazione è una fase della vita sociale che sopraggiunge a seguito dell'accertamento, da parte degli amministratori, del verificarsi di una causa di scioglimento della società (ai sensi dell'art. 2484 c.c.).

In capo agli amministratori incombe infatti (art. 2487 c.c.), contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci affinchè assuma le proprie determinazioni in merito a tutti gli aspetti che concernono la liquidazione della società, così come delineati alle lettere a, b, c del I comma dell'art. 2487 c.c. . Gli amministratori possono omettere la convocazione dell'assemblea solo qualora l'atto costitutivo o lo statuto contengano già la disciplina della fase liquidatoria della società.

La disciplina codicistica prevede un potere suppletivo in capo all'Autorità Giudiziaria qualora gli amministratori omettano la convocazione dell'assemblea dei soci e lo statuto o l'atto costitutivo non disciplinino già al loro interno la fase liquidatoria.

I liquidatori assumono i loro pieni poteri, concretamente, a seguito del “passaggio delle consegne” da parte degli amministratori (art. 2487 bis c.c.), sono soggetti a revoca da parte dell'Assemblea, oppure dell'Autorità Giudiziaria qualora sussista una giusta causa, così come anche lo stato di liquidazione medesimo può essere revocato (art. 2487 ter c.c.) da parte dell'Assemblea deliberante (previa eliminazione della causa di scioglimento della società accertata in precedenza).

I liquidatori devono esercitare le proprie funzioni con professionalità e diligenza qualificata e sono responsabili per i danni eventualmente cagionati ai soci, alla società, ai creditori, qualora non si dimostrino in tal senso adempienti (art. 2489 c.c.), con riguardo anche ai “particolari doveri e poteri” loro ascritti ai sensi dell'art. 2491 c.c.

La fase di liquidazione della società è inoltre caratterizzata dalla redazione di specifici bilanci: quelli “in fase di liquidazione” (art. 2490 c.c.) e quello “finale di liquidazione” (art. 2492 c.c.), che devono essere predisposti dai liquidatori nei termini e secondo le modalità previste ex lege.

Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese: la società, a questo punto, è estinta.

La liquidazione si configura dunque come quella fase della vita sociale che inizia dopo la verificazione e l'accertamento di una causa di scioglimento e che, gradatamente, conduce la persona giuridica alla sua estinzione passando attraverso una serie di adempimenti intermedi, necessari e specifici, che competono ai liquidatori.

L'inizio della fase liquidatoria

Verificatasi una causa di scioglimento della società di capitali, ai sensi dell'art. 2484 c.c. e accertato - nelle forme di legge - il suo verificarsi da parte degli amministratori, si apre la fase di liquidazione del patrimonio sociale sussistente.

L'art. 2487 c.c. prevede innanzitutto dei casi nei quali gli amministratori non devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi la liquidazione della società, non essendovene bisogno:

  • nel caso di scioglimento della società per il verificarsi delle cause contemplate ai numeri 2,4,6 dell'art. 2484 c.c. qualora l'assemblea, all'uopo precedentemente convocata, abbia già deliberato anche sulla liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c. alle lettere a,b,c;
  • nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto contengano già la disciplina della futura, eventuale, fase liquidatoria.

All'infuori di tali ipotesi, gli amministratori devono invece convocare l'assemblea dei soci affinchè deliberi la liquidazione, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento della società.

L'art. 2487 c.c. prevede altresì il potere sostitutivo dell'Autorità Giudiziaria nei casi in cui (i) gli amministratori omettano la convocazione dell'assemblea, (ii) l'assemblea, pur convocata, non si costituisca o non assuma le dovute deliberazioni sulla liquidazione. Da porre in evidenza che il potere suppletivo del Tribunale nel caso sub (i) deve essere esercitato attraverso la convocazione dell'Assemblea precedentemente omessa dagli amministratori e, solo nel caso in cui quest'ultima non si costituisca o non deliberi, il Tribunale potrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

Quanto al decreto (di volontaria giurisdizione) con il quale il Tribunale provvede, successivamente, alla nomina dei liquidatori, essonon è suscettibile di ricorso in Cassazione, non essendo un provvedimento definitivo (possibile revoca del liquidatore ad opera dell'assemblea o – se sussiste una giusta causa - del Tribunale medesimo) né avendo contenuto decisorio. Qualora, invece, sussista controversia circa la verificazione della causa di scioglimento della società così come accertata dagli amministratori, coloro che ne hanno interesse potranno opporsi al decreto del Tribunale di nomina dei liquidatori incardinando un giudizio ordinario di cognizione che accerti la sussistenza, nel caso concreto, di una causa di scioglimento (art. 32 d.lgs. n. 5 del 17.01.03).

In tale ipotesi, esiste peraltro il rischio che, nelle more della pronuncia della sentenza, il procedimento liquidatorio si concluda e che, di conseguenza, sia impossibile revocare lo stato di liquidazione nonostante la sentenza accerti l'insussistenza (ex ante) di una causa di scioglimento della società. L'unico rimedio esperibile da parte dei danneggiati sarà dunque l'azione di risarcimento contro gli amministratori che avevano - erroneamente - accertato il verificarsi della causa di scioglimento e, in tal modo, dato avvio a un'illegittima fase di liquidazione della società.

Da porre in evidenza che l'Assemblea, dopo aver deliberato lo stato di liquidazione della società, mantiene due tipi di poteri:

  • di modifica delle delibere in precedenza assunte circa la liquidazione, ovviamente con le dovute maggioranze, che sono quelle necessarie per la modificazione dello statuto o dell'atto costitutivo: per le S.r.l. quelle indicate nel III comma dell'art. 2479-bis c.c. e per le S.p.A. quelle di cui al II comma dell'art. 2368 c.c. (per l'assemblea straordinaria). Ad esempio: passaggio da un liquidatore solo ad una pluralità di liquidatori o viceversa, sostituzione di uno o più liquidatori cessati con altro/i, ampliamento/riduzione dei poteri dei liquidatori, modifiche all'attribuzione del potere di rappresentanza della società tra i liquidatori.
  • di revoca dei liquidatori.

In quest'ultimo caso, qualora non provveda l'Assemblea ma sussista una “giusta causa” di revoca, i soci, i sindaci o anche il pubblico ministero possono depositare la relativa istanza al Tribunale: trattasi di un ulteriore potere suppletivo attribuito dall'art. 2487 c.c. all'Autorità Giudiziaria.

Per “giusta causa” si intende la violazione (grave) dei doveri imposti ai liquidatori dalla legge e/o dall'atto costitutivo. In particolare, Trib. Milano, Sez. Spec. in materia d'impresa, 8 ottobre 2013, R.G.n. 59927/13,ha posto in evidenza come la giusta causa di revoca del liquidatore sussista quando quest'ultimo eserciti poteri non attribuitigli dall'Assemblea in occasione della nomina, in tal modo facendo venir meno il rapporto fiduciario che lo lega alla società e ai soci.

I soci potranno in questi casi instaurare un giudizio, di natura conteziosa, teso all'accertamento della permanenza del rapporto fiduciario con il liquidatore e della sopravvenienza della giusta causa per lo scioglimento del mandato.

In merito, di recente si è espresso, con la sentenza n. 5831 del 10/05/2016, il Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, adito al fine di disporre la revoca del liquidatore in carica e la nomina di un nuovo liquidatore a causa delle gravi inadempienze contestategli. Il Tribunale ribadisce la natura contenziosa del relativo procedimento “come già sostenuto da questa Sezione specializzata, la revoca del liquidatore per giusta causa può, ed anzi deve, essere richiesta tramite l'attivazione di un procedimento contenzioso ove si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della causa di revoca stessa, onde a ragione la presente causa è stata radicata avanti a questo giudice” e ritiene sussistere una giusta causa di revoca del liquidatore in carica sulla base “dell'ingiustificato protrarsi da oltre dieci anni della fase liquidatoria, della quale nulla è dato sapere, con i costi presuntivamente ad essa relativi, e soprattutto della totale inerzia in ordine al deposito dei bilanci intermedi ed eventualmente finale, la cui predisposizione e sottoposizione ai soci era e rimane dovuta ex art. 2490 c.c., convince il Tribunale della sussistenza di una giusta causa per la sua rimozione dalla carica”.

Il Tribunale respinge invece l'ulteriore domanda di nomina giudiziale del nuovo liquidatore: “non può essere accolta l'istanza di nomina in questa sede alla LATERE s.r.l. di un liquidatore, posto che il potere riconosciuto in tal senso al Tribunale dall'art. 2487 co. 2° c.c. ha carattere eccezionale e sostitutivo per l'ipotesi in cui i soci non vogliano o non possano procedervi, laddove ora ben potrà la M. convocare (ex art. 2479 co. 1° c.c.) apposita assemblea con tale ordine del giorno ed ottenere -a fronte della maggioranza assoluta da essa detenuta- la nomina di liquidatore di sua fiducia”.

Per quanto riguarda l'efficacia della nomina dei nuovi liquidatori, il Tribunale di Roma, in persona dell'Ufficio del Giudice del registro delle imprese, dott. Guido Romano, con la sentenza depositata il 13 marzo 2018, precisa che, a differenza dei primi liquidatori nominati, che sostituiscono gli amministratori, essa decorre dal momento dell'accettazione dell'incarico e non dall'iscrizione della nomina nel Registro delle Impese: “l'efficacia della sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, si ha dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati. In altre parole, a differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487 bis c. 3 c.c.), la sostituzione del liquidatore è efficace prima o anche in assenza dell'iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese”.

Il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori

I liquidatori, una volta nominati, dopo aver accettato la carica (che può avvenire anche per facta concludentia) devono provvedere a iscrivere l'avvenuta nomina, con specificazione dei poteri loro attribuiti, nel Registro delle Imprese e devono anche curare di aggiornare tale iscrizione con le eventuali successive modifiche.

In caso di organo liquidatorio plurisoggettivo, al quale sia stato conferito il potere di operare congiuntamente al suo interno, ciascun liquidatore deve provvedere a iscrivere la propria nomina, ma tale adempimento potrà essere effettuato dai singoli liquidatori soltanto a seguito dell'avvenuta accettazione della nomina da parte di tutti gli altri designati (in senso conforme a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. per il mandato plurisoggettivo). Da sottolineare che l'obbligo di iscrizione sussiste anche nel caso in cui siano stati nominati quali liquidatori coloro che ricoprivano in precedenza la carica di amministratori.

Da questo momento (anzi, ancor prima, dal momento della nomina dei liquidatori e, secondo taluni, sin dal momento dell'scrizione del verificarsi della causa di scioglimento ad opera degli amministratori) la denominazione della società dovrà essere modificata con l'aggiunta della locuzione “in liquidazione” e la società sarà rappresentata dai liquidatori (da tutti o da alcuni a seconda dei poteri loro conferiti) e non più dagli amministratori, sia per quanto concerne i rapporti sostanziali che quelli processuali.

Infatti, gli amministratori cessano dalla loro carica, con risoluzione del rapporto di amministrazione che li legava alla società, al momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese e devono consegnare a questi ultimi:

  • i libri sociali (libri e scritture contabili);
  • la situazione dei conti alla data di iscrizione nel Registro della Imprese della dichiarazione con la quale gli amministratori hanno accertato il verificarsi della causa medesima (nell'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 c.c, alla data dell'iscrizione della delibera assembleare);
  • un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio.

Quanto alle formalità connesse al passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori, l'u.c. dell'art. 2487-bis c.c. stabilisce che debba essere redatto apposito verbale che certifichi l'avvenuta traditio.

L'articolo in commento nulla prevede, invece, circa il termine entro il quale deve essere redatto il verbale di consegna: potrebbero infatti verificarsi comportamenti omissivi od ostruzionistici da parte degli amministratori, volti a non consegnare ai liquidatori quanto dovuto.

In questo caso, essendo i liquidatori investiti dell'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio sociale sin dal momento dell'accettazione della nomina, sarà loro interesse agire tempestivamente – se necessario anche ricorrendo alla tutela giudiziale in via cautelare – per non essere eventualmente ritenuti corresponsabili di possibili danni cagionati alla società dalla ritardata/omessa consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto sulla loro gestione.

Nel silenzio della norma codicistica circa il contenuto che devono avere la “situazione dei conti” e il “rendiconto sulla gestione” degli amministratori, la dottrina ritiene che la prima costituisca una sorta di inventario che indica la consistenza economica della società e debba contenere una rappresentazione delle attività e delle passività della società al momento di efficacia dello scioglimento; il rendiconto sulla gestione deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e indicare le operazioni che gli amministratori hanno posto in essere a seguito dell'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio sino alla cessazione dalla carica.

La revoca dello stato di liquidazione

Quanto ai limiti temporali per la revoca de qua, la norma codicistica prevede che essa possa essere deliberata in ogni momento.

La delibera di revoca dello stato di liquidazione potrà essere adottata, però, soltanto a seguito dell'eliminazione della causa di scioglimento precedentemente accertata dagli amministratori: per questo motivo, i liquidatori dovranno redigere un apposito bilancio, prima della convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare la revoca dello stato di liquidazione, da sottoporre ai soci mettendoli così in grado di valutare scientemente sia le prospettive concrete di ripresa dell'attività sociale che il tipo di delibera da adottare per eliminare la specifica causa di scioglimento precedentemente accertata.

Una volta adottata, anche in questo caso con le maggioranze necessarie per le modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo, la delibera di revoca deve essere sottoposta a specifici adempimenti pubblicitari (rinvio ex lege all'art. 2436 c.c.).

La revoca diviene infatti efficace trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, a meno che (i) i creditori sociali non abbiano già prestato il loro consenso alla revoca della liquidazione oppure (ii) i creditori dissenzienti siano già stati pagati.

All'interno dei 60 giorni anzidetti, i creditori sociali anteriori alla liquidazione possono fare opposizione alla revoca della medesima: in questo caso, la norma in commento rinvia all'art. 2445 c.c., che prevede la facoltà del Tribunale di disporre comunque la revoca dello stato di liquidazione qualora:

  • ritenga infondato il pericolo di pregiudizio rappresentato dai creditori oppostisi alla revoca, oppure,
  • qualora la società abbia prestato idonea garanzia per l'eventuale pregiudizio subendo da parte dei creditori sociali.

Da evidenziare che, una volta revocato lo stato di liquidazione, gli amministratori precedentemente in carica non riacquistano automaticamente le proprie funzioni ma l'organo amministrativo deve essere ex novo ricostituito.

Per quanto riguarda gli effetti della revoca dello stato di liquidazione sulla compagine sociale, è bene ricordare che, nelle S.p.A, l'art. 2437 c.c. alla lettera d) attribuisce al socio dissenziente la facoltà di recedere dal rapporto sociale mentre, nelle S.r.l., è l'art. 2473 c.c. ad attribuire il medesimo diritto al socio dissenziente.

I poteri degli organi sociali nella fase di liquidazione

L'art. 2488 c.c. prevede che la disciplina di funzionamento degli organi sociali, amministrativi e di controllo, protragga la sua efficacia anche in fase liquidatoria, “in quanto compatibile” con lo stato di liquidazione.

Ci si potrebbe dunque interrogare circa il contenuto delle delibere che possono essere adottate dall'assemblea in fase di liquidazione, nel caso in cui esse non abbiano un tipico contenuto liquidatorio.

Da un esame della giurisprudenza in materia, vengono complessivamente ritenute adottabili le delibere che sono strumentali all'esercizio del potere/dovere di gestire e governare la società anche nella fase di liquidazione, come ad esempio quelle che stabiliscono il trasferimento della sede sociale, il cambiamento della denominazione sociale, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Non potrà, invece, essere ritenuta compatibile con lo stato di liquidazione una delibera che, ad esempio, disponga un aumento di capitale a titolo gratuito poiché, in questo caso, con il passaggio delle riserve a capitale, si avrebbe un rafforzamento delle capacità patrimoniali della società in chiaro contrasto con le finalità liquidatorie.

Quanto all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n.15474) ha di recente chiarito che, anche in fase di liquidazione, è sempre e comunque necessaria l'adozione della relativa delibera assembleare che autorizza l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 2393 c.c.:“Come è noto, l'art. 2393 c.c. prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione assembleare richiesta dalla disposizione codicistica ora richiamata per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità è un elemento indispensabile al fine di integrare la legittimazione di colui che, in qualità di legale rappresentante della società, agisce nel processo. Gli amministratori o i liquidatori, che di regola autonomamente dispongono del potere di deliberare ed esperire le iniziative processuali della società, nel caso di questa particolare azione ne sono invece sprovvisti (cfr., Cass., 6 giugno 2003, n. 9090)”.

Quanto all'applicazione dell'art. 2409 c.c. anche ai liquidatori, tale norma è loro estensibile, nel caso in cui abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società e, pertanto, i soci potranno esperire la relativa azione giudiziale. L'elemento caratterizzante le “gravi irregolarità” è il carattere dannoso degli atti compiuti, riscontrabile nella violazione di norme di legge, capaci di procurare un danno (anche solo potenziale) al patrimonio sociale o un grave turbamento all'attività sociale: in tal senso di esprime App. Venezia, Sez. I, 9 luglio 2014, R.G.n. 110/2014.

A differenza del procedimento eventualmente instaurato contro i liquidatori ex art. 2487 u.c. c.c., il giudizio ai sensi dell'art. 2409 c.c. non necessariamente si deve conclude con la revoca del liquidatore, anche qualora vengano accertate le gravi irregolarità commesse, potendosi anche definire con l'adozione di provvedimenti diversi, ad hoc, diretti alla sola eliminazione delle irregolarità accertate.

In fase di liquidazione non vengono meno neanche le disposizioni relative ai diritti dei soci (ad es. per quanto riguarda il trasferimento e la circolazione delle partecipazioni, il diritto di informazione, controllo, ispezione) e dei creditori particolari del socio (ad es. per quanto riguarda il divieto di soddisfarsi aggredendo il bene conferito alla società dal socio debitore).

I poteri, gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori

L'art. 2489 c.c. attribuisce ai liquidatori la facoltà di compiere “tutti gli atti utili” per la liquidazione della società. I liquidatori potranno (e dovranno) quindi attivarsi per portare avanti ogni operazione che, direttamente o indirettamente, sia più utile ad una liquidazione fruttuosa, nell'interesse dei soci e dei creditori sociali. Si considerano “utili” alla liquidazione gli atti (conservativi) volti alla realizzazione dell'attivo e all'eliminazione del passivo, in modo da rendere possibile il riparto finale del residuo.

Sul punto si esprime di recente la Suprema Corte, Sez. I civile, con la sentenza n. 13867 del 1 giugno 2017: “Nello svolgimento del proprio mandato, il liquidatore può porre in essere tutti gli atti ritenuti utili per la liquidazione della società, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2489 c.c., che contempla anche quelli volti alla conservazione del patrimonio per tutta la durata della liquidazione stessa e finalizzati al miglior realizzo possibile. L'inserimento, da parte dell'assemblea dei soci nella delibera di nomina del liquidatore, di specifiche indicazioni, è atto facoltativo e non necessario. Eventuali limitazioni, imposte dall'assemblea ai poteri del liquidatore, dovranno essere pubblicizzate mediante iscrizione nel registro delle imprese, al fine di informare i terzi che i poteri del liquidatore sono meno ampi di quanto atteso”; “In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest'ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società”.

L'obiettivo in fase di liquidazione deve essere quindi la massimizzazione della realizzazione del patrimonio sociale, per riuscire a pagare i creditori e a distribuire l'eventuale surplus tra i soci.

Il liquidatore deve, quindi, procedere all'attività di liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società mediante la conversione in denaro dei beni; alla riscossione dei crediti e alla definizione dei rapporti pendenti; all'eliminazione del passivo mediante la puntuale ricognizione dei debiti ed il loro pagamento con il ricavato del realizzo dell'attivo.

Ai liquidatori è quindi consentito anche compiere “nuove operazioni” qualora esse abbiano come obiettivo quello poc'anzi indicato e siano quindi comunque vincolate alla prospettiva estintiva della società.

Eventuali divieti al compimento di particolari operazioni possono essere dunque imposti al liquidatore solo per disposizione statutaria oppure nella delibera assembleare di nomina, qualora esse disciplinino anche i poteri dei liquidatori. Ad esempio, la delibera assembleare di nomina potrà attribuire il potere di rappresentanza processuale e sostanziale della società a tutti oppure soltanto a uno o alcuni dei liquidatori, in via congiuntiva o disgiuntiva tra loro.

Il secondo comma dell'art. 2489 c.c. impone ai liquidatori un obbligo di professionalità e diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, prevedendo la loro responsabilità (analoga a quella degli amministratori) per i danni eventualmente cagionati a causa della violazione di tali obblighi.

La diligenza attesa dal liquidatore sarà una diligenza qualificata, adeguata al ruolo ricoperto, caratterizzata da una preventiva informazione del liquidatore circa tutti gli elementi utili a ricostruire il quadro societario al momento del suo subentro in carica, che gli consenta di meditare sulle operazioni più utili alla liquidazione e di intraprendere le azioni opportune senza mettere a rischio il patrimonio sociale esistente per propria negligenza, imperizia, ignoranza. La diligenza e la professionalità del liquidatore si estrinsecano pertanto nell'accertare la reale situazione patrimoniale della società dopo aver analizzato le effettive attività e passività sociali, approfondendo in maniera critica le risultanze dei libri sociali e dei registri contabili loro consegnati dagli amministratori.

La responsabilità dei liquidatori verso la società, i soci, i creditori sociali, per inadempimenti dolosi o colposi connessi alla carica ricoperta, viene modellata in analogia a quella degli amministratori, per espressa previsione dell'art. 2489 c.c., e sarà quindi di natura contrattuale: il liquidatore chiamato in giudizio dovrà quindi provare la non imputabilità a sé medesimo del fatto dannoso lamentato dall'attore, mentre quest'ultimo dovrà provare l'inadempimento del liquidatore, il danno e il nesso causale fra il primo e il danno verificatosi.

Vi è, infatti, da porre in evidenza come, successivamente nel tempo, la giurisprudenza si sia oggi assestata aderendo al principio della “concorsualità liquidatoria” che afferma la necessità di rispettare la par condicio creditorum anche in fase di liquidazione volontaria.

Tale conclusione fa perno sulla ritenuta finalità principale della procedura liquidatoria, da ravvisarsi nella definizione dei rapporti esistenti tra la società ed i creditori. Nell'espletamento del loro incarico, i liquidatori dovrebbero essere considerati oltre che mandatari della società, anche e soprattutto mandatari ex lege dei creditori sociali.

Una volta constatata l'incapienza del patrimonio sociale per l'integrale pagamento dei creditori man mano che i rispettivi crediti giungono a scadenza, il liquidatore diligente dovrebbe, allora, prendere atto dell'impossibilità di eseguire correttamente e compiutamente l'incarico e - anziché provvedere a pagare ugualmente, in tutto o in parte, senza un criterio percentuale perequativo i creditori man mano che si presentano, pur sapendo di non poterli pagare tutti – dovrebbe promuovere senza indugio una procedura concorsuale per il soddisfacimento paritetico di tutti i creditori; sempre che non riesca a raggiungere lo stesso risultato con un regolamento convenzionale cui abbiano consentito tutti i creditori. Il liquidatore che operi pagamenti preferenziali di alcuni creditori a discapito di altri a fronte dell'incapienza della società dovrà, pertanto, rispondere del danno da questi ultimi subito ai sensi dell'art. 2489, co.II, c.c. (Così si esprime Trib. Genova, 2 aprile 2013, n. 1125. Aderisce al principio suddetto anche il Tribunale di Milano, Sez. Spec. in materia di impresa B con:sentenza n. 9972 del 6 agosto 2014; sentenza n. 7265 del 12 giugno 2015; sentenza n. 10635 del 23 settembre 2015, e molte altre conformi).

Da ultimo, sul tema, si è espressa la Corte di Cassazione civile, Sez. III, con la sentenza del 15 gennaio 2020, n.521, confermando la necessità di rispettare, anche in fase di liquidazione, il criterio della par condicio creditorum secondo la graduatoria dei crediti in base ai rispettivi privilegi e stabilendo che, qualora il liquidatore ometta di considerare un credito privilegiato già sussistente in fase liquidatoria, il danno lamentato dal creditore pretermesso debba essere valutato facendo riferimento all'ordine preferenziale di pagamento che tale credito avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui gli altri debiti sociali, di pari grado, sono stati invece soddisfatti; in particolare, quanto all'onere della prova, secondo la S.C., nel caso in cui, cancellata la società dal Registro delle Imprese, il creditore pretermesso agisca nei confronti del liquidatore lamentando il mancato pagamento del suo credito privilegiato, egli dovrà dimostrare che il suo credito era esistente, liquido ed esigibile e il danno subito, determinato dall'inadempimento del liquidatore all'obbligo di considerarne il grado di priorità rispetto ad altri crediti andati soddisfatti nel corso della liquidazione, mentre grava sul liquidatore l'onere della prova circa l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza pretermissione dei crediti all'epoca coesistenti di pari grado.

I poteri e i doveri “particolari” dei liquidatori

Il (i) potere dei liquidatori di distribuire ai soci acconti sul risultato della liquidazione e il (ii) potere di richiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sono facoltà che il legislatore ha enucleato e disposto all'interno di un'apposita norma ad hoc in quanto, a differenza delle altre facoltà connesse alla funzione di liquidatore (art. 2489 c.c.), queste sono esercitabili soltanto eventualmente, essendo subordinate al verificarsi di due condizioni specifiche:

  • la disponibilità nel patrimonio sociale delle somme necessarie a soddisfare tutti i creditori sociali;
  • l'insufficienza delle risorse patrimoniali della società a soddisfare i creditori sociali.

La ratio della norma è infatti quella di tutelare l'interesse dei creditori sociali una tempestiva e integrale soddisfazione.

La norma stabilisce che i liquidatori debbano riferirsi al bilancio per valutare la sussistenza nel caso specifico delle due condizioni sopra indicate: oltre allo stato patrimoniale, dovrà essere adeguatamente esaminata la relazione sulla gestione, che ha la funzione specifica di illustrare l'andamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione.

All'ultimo comma, l'art. 2491 c.c. stabiliscela responsabilità personale e solidale dei liquidatori per eventuali danni cagionati ai creditori sociali esercitando i poteri “particolari” innanzi descritti in mancanza delle condizioni specifiche il cui esercizio è subordinato. Tale illegittimo comportamento dei liquidatori, oltre a esporli a una responsabilità civile verso i creditori sociali danneggiati, comporta anche una loro responsabilità penale ai sensi dell'art. 2633 c.c. (“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”).

I bilanci in fase di liquidazione, il bilancio finale di liquidazione e la sua approvazione

Prima della riforma del diritto societario nel 2003, la disciplina normativa non prevedeva la redazione dei bilanci durante la liquidazione della società. Tali adempimenti erano, però, già allora ritenuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina opportuni e assai utili nell'ottica liquidatoria, qualora tale fase si protraesse oltre un anno dal suo inizio Infatti, tali documenti consentono ai soci di avere un'adeguata informazione circa la situazione patrimoniale della società e di controllare l'operato dei liquidatori, anche eventualmente al fine di chiederne la revoca.

Anche i bilanci redatti durante la liquidazione devono rispettare i principi di verità, chiarezza e correttezza.

Il principio di prudenza, al quale i liquidatori devono improntare in generale il proprio operato, risulta rispettato qualora, ad esempio, nei bilanci infra liquidazione siano iscritti gli utili solo se realmente conseguiti e nelle poste passive siano annotate le perdite, anche se potenziali, riferite a situazioni in atto pendenti non ancora definite al momento della redazione del bilancio.

Con riferimento alla struttura del bilancio infra liquidazione, da porre in evidenza in particolare che, nel conto economico, in ossequio al principio del “true and fair value” devono essere indicati esclusivamente gli utili sussistenti alla data di chiusura dell'esercizio mentre devono essere omessi i valori non ancora realizzati; inoltre, l'applicazione del criterio del presumibile realizzo impone di iscrivere tra le attività solo i beni (materiali e immateriali) e le attività finanziarie suscettibili di essere cedute sul mercato, nonché i crediti che possono essere incassati. Dovranno, invece, essere eliminate dall'attivo le voci relative ai costi pluriennali che in precedenza venivano ammortizzati gradualmente (fondo ammortamento e fondo rischi ordinari, costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo) e i costi non potranno essere più capitalizzati, essendo tale operazione giustificata solo dalla previsione di utilizzo del bene o del servizio in plurimi esercizi futuri, in contrasto, quindi, con il fine liquidatorio.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del patrimonio sociale, l'art. 2490 c.c. specifica che i liquidatori, nel primo bilancio successivo alla loro nomina, debbano indicare “le variazioni dei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, le ragioni e le conseguenze di tali variazioni”.

Tale previsione è necessitata dallo specifico contesto nel quale sono redatti i bilanci annuali di liquidazione, che è evidentemente diverso rispetto a quello di normale funzionamento della società, motivo per cui ad esempio, risulta inapplicabile il principio della “continuità”. I beni sociali non potranno, quindi, essere iscritti dai liquidatori in bilancio al loro costo storico d'acquisto, quanto invece secondo il valore presunto a seguito della loro cessione: il criterio del “presumibile realizzo” si sostituisce dunque a quello del “costo”.

E' evidente l'aleatorietà intrinseca di un siffatto criterio di valutazione, ma si mostra come il più adeguato alla specificità della fase liquidatoria.

Il comma 5 dell'art. 2490 c.c. ha altresì previsto la possibilità di continuazione dell'attività d'impresa anche in fase di liquidazione: in questo caso, i liquidatori, nella redazione dei bilanci, dovranno curare di tenere separate, indicandole all'interno di un'apposita sezione, le poste di bilancio riferite al ramo d'impresa che prosegue la propria attività. In riferimento a tali poste, i criteri di valutazione adottatati saranno quelli ordinari per il bilancio d'esercizio (di sfruttamento dei beni nell'attività d'impresa e non della loro prevedibile dismissione).

Una volta compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (se sussistente), così come dispone l'art. 2492 c.c. . La funzione del bilancio finale di liquidazione è la medesima dei bilanci infra liquidazione, e cioè quella informativa verso i soci, ai quali devono essere rese note le modalità con le quali si sono svolte le attività della liquidazione e sono stati dismessi i beni costituenti il patrimonio sociale. A tal fine, assume grande importanza il principio di chiarezza nella redazione del bilancio finale di liquidazione.

All'interno dello stato patrimoniale figurerà quindi essenzialmente, all'attivo, la voce “importo attivo realizzato”, che indicherà solo le disponibilità liquide realizzate, contrapposta alla voce, al passivo, ”importo da distribuire ai soci o a ciascuna azione”.

Nel conto economico compariranno i costi sostenuti e i ricavi realizzati nell'arco di tempo intercorso tra la chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e il momento nel quale risultano esaurite le operazioni di liquidazione: dal conto economico emergerà quindi il risultato complessivo della gestione svolta dai liquidatori. Nel bilancio finale di liquidazione, all'interno del conto economico, si trovano dunque i valori concretamente esistenti nel patrimonio sociale e non, come avviene nei bilanci infra liquidazione, le valutazioni dei liquidatori di tali valori. Nel silenzio della legge, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere opportuna la redazione anche della nota integrativa.

I liquidatori dovranno altresì redigere il piano di riparto dell'attivo risultante a fine liquidazione, che metta in luce le quota spettanti a ciascun socio o a ciascuna azione a seconda del tipo dio società di capitali. LA redazione del piano di riparto potrebbe risultare più complicata per i liquidatori nel caso in cui vi siano soci che godano di particolari diritti in relazione alla distribuzione degli utili oppure qualora i soci abbiano eseguito conferimenti non proporzionali alle azioni possedute.

L'art. 2492 c.c. stabilisce che il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, (ed anche il piano di riparto e la nota integrativa) debba essere corredato della relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, prima di essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Contro il bilancio finale di liquidazione, ogni socio (non i creditori sociali: cfr. Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa B, 18 settembre 2015, n. 10496) può fare reclamo all'Autorità Giudiziaria, entro tre mesi dal suo deposito, con atto di citazione da depositarsi innanzi al Tribunale nel cui circondario ha sede la società, convenuta in giudizio.

Da sottolineare che, qualora i soci non abbiano impugnati i bilanci infra liquidazione, il bilancio finale potrà essere reclamato soltanto per quanto concerne i valori realizzati dai liquidatori successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio e/o con riguardo al valore delle singole quote così come proposto dal liquidatore nel piano di riparto dell'attivo residuo.

Nel caso in cui più soci facciano reclamo singolarmente, i ricorsi verranno riuniti e decisi in un unico procedimento che avrà inizio decorsi 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione.

La sentenza che decide sui reclami fa stato anche nei confronti dei soci che non hanno impugnato il bilancio in quanto anch'essi facenti parte della cerchia dei soggetti legittimati attivi all'azione.

Qualora, invece, entro tre mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione, nessun socio proponga reclamo avverso il medesimo, quest'ultimo si intende approvato: si tratta, dunque, di un'approvazione tacita (art. 2493 c.c.). La norma non lo precisa, ma l'approvazione tacita del bilancio si estende anche al piano di riparto al medesimo collegato.

A seguito dell'approvazione tacita del bilancio finale e del piano di riparto, i liquidatori “sono liberati di fronte ai soci”. I liquidatori non potranno quindi più essere ritenuti responsabili di fronte ai soci per operazioni attinenti alla gestione sociale compiute durante la liquidazione

Il secondo comma dell'art. 2493 c.c. stabilisce un'ulteriore modalità attraverso la quale il bilancio finale s'intende approvato: indipendentemente dal fatto che siano decorsi 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione, quest'ultimo si intende approvato qualora l'attivo sia stato ripartito tra tutti i soci e questi abbiano rilasciato al liquidatore quietanza di pagamento per le rispettive quote.

L'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. prevede che, qualora la società in liquidazione non depositi i bilanci per tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.

Ebbene, al riguardo, il Tribunale di Milano, in persona del Giudice del Registro delle Imprese, ha affermato, con sentenza depositata il 19 gennaio 2019, che la norma in questione non ha una ratio sanzionatoria quanto invece è volta a stabilire una presunzione, facendo salvo il diritto della società, in persona del suo liquidatore, di fornire elementi probatori indicativi della necessità di proseguire la fase liquidatoria pur in mancanza del deposito dei bilanci per un triennio, come nell'ipotesi in cui tale omissione sia dipesa dalla mancata approvazione dei bilanci da parte dei soci e non, piuttosto, dalla mancata redazione degli stessi.

Gli adempimenti finali dei liquidatori

L'art. 2494 c.c. disciplina l'ipotesi in cui i soci non riscuotano - entro 90 giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione - le somme di propria spettanza a seguito del riparto effettuato dai liquidatori.

In questo caso, la norma prevede che i liquidatori (l'art. 2494 non li cita espressamente ma è pacifico il richiamo agli stessi) debbano depositare tali somme presso una banca indicando i riferimenti le generalità del socio non riscuotente oppure il numero delle azioni al portatore.

La ratio della norma è quella di contemperare il diritto di ciascun socio a percepire la propria quota di liquidazione con l'esigenza che la cancellazione della società non sia procrastinata a causa della mancata riscossione delle somme di spettanza da parte dei soci.

Trattasi di un'ipotesi particolare di deposito liberatorio (art. 1210 c.c.), che prescinde da una preventiva offerta reale o da un'intimazione e non è subordinata all'accettazione del creditore (il socio) né alla comunicazione al medesimo, né all'approvazione giudiziale.

Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono proporre istanza di cancellazione della società al Registro delle Imprese (art. 2495 c.c.).

La norma de qua non specifica il termine entro il quale i liquidatori debbano compiere tale adempimento.

Dal momento, però, che sui liquidatori, come in precedenza evidenziato, incombe un dovere di diligenza e professionalità (qualificata), si ritiene unanimemente che i liquidatori debbano presentare la domanda di cancellazione entro il tempo strettamente, e ragionevolmente, necessario alla predisposizione di tale istanza.

Il legislatore del 2003, introducendo al II comma dell'art. 2495 c.c. la locuzione Ferma restando la cancellazione della società” ha voluto definitivamente riconoscere l'efficacia costitutiva della cancellazione. Infatti, in precedenza, sussisteva un contrasto tra dottrina e giurisprudenza al riguardo in quanto, mentre secondo la prima la cancellazione della società era condizione necessaria e sufficiente per la sua estinzione, la seconda riteneva invece che la società non potesse considerarsi estinta fintanto che non fossero stati definiti tutti i rapporti pendenti che coinvolgevano la società medesima (cancellazione con efficacia meramente dichiarativa).

La conseguenza dell'impostazione giurisprudenziale anzidetta era che i creditori sociali insoddisfatti venivano considerati legittimati ad agire non solo nei confronti dei soci e dei liquidatori, così come previsto dal II comma della norma in questione, ma anche della società cancellata, considerata non estinta se ancora coinvolta in rapporti giuridici non esauriti.

Ebbene, dopo la riforma del 2003, ai sensi del II comma dell'art. 2495 c.c., i creditori sociali insoddisfatti posso agire soltanto contro i soci, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione approvato oppure nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento dei crediti sia dovuto a loro colpa (o dolo, ovviamente).

L'azione eventualmente esperita dal creditore contro il socio è inquadrabile come (i) ripetizione d'indebito (art. 2280 c.c.) in quanto il socio avrebbe ricevuto una (indebita) quota di liquidazione pur essendovi delle passività ancora da liquidare, oppure è assimilabile (ii) all'azione esercitabile dalla società (una volta estinta, alla medesima si sostituirebbero i creditori sociali) contro i soci. Nella prima ipotesi (i) dovrebbe applicarsi il termine di prescrizione decennale come previsto dall'art. 2946 c.c. mentre, nella seconda (ii), trattandosi di azione che deriva dai rapporti di società, si dovrebbe applicare il termine di prescrizione quinquiennale di cui all'art. 2949 c.c., in analogia a quanto accade per la prescrizione dell'azione dei creditori contro i liquidatori, come si vedrà di seguito.

Quanto all'azione eventualmente promossa dal creditore sociale insoddisfatto contro il liquidatore, la responsabilità di quest'ultimo è di tipo extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo ed è dunque onere del creditore dimostrare (in tal senso: Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa B, 23 settembre 2015, n. 10635; Trib. Cagliari, sez. I, sentenza 21 aprile 2016, n. 1281: Gli elementi costitutivi di tale responsabilità aquiliana dei liquidatori nei confronti dei creditori per la lesione del diritto di credito da questi vantato verso una società oramai estinta sono rappresentati, sotto il profilo oggettivo, dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cancellazione della società e dal mancato pagamento del credito durante la fase della liquidazione e, sotto quello causale e soggettivo, dalla riconducibilità di tale lesione del diritto di credito alla condotta quantomeno colposa dei liquidatori”):

- la consapevolezza del liquidatore circa l'esistenza del credito, oppure

- la conoscibilità del credito attraverso la diligenza e professionalità (qualificata) che incombe sul liquidatore;

- la sussistenza di una massa attiva, all'esito della liquidazione, che sarebbe stata sufficiente a soddisfare – anche solo parzialmente – il proprio credito, oppure

- la condotta colposa (o dolosa) del liquidatore che ha reso impossibile la formazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio credito (in tal senso, si richiama quanto innanzi evidenziato circa l'onere del liquidatore di rispettare il principio della par condicio creditorum anche nella fase di liquidazione volontaria della società);

- il pregiudizio subìto;

- il nesso causale tra tale pregiudizio e il comportamento del liquidatore.

L'azione nei confronti dei liquidatori è cumulabile a quella esperita contro i soci.

Dalla qualificazione come extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali, discende l'applicazione del termine di prescrizione quinquiennale per l'esperimento della relativa azione (art. 2949 c.c.) a partire dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società (allorquando si concretizza la lesione al creditore sociale rimasto insoddisfatto).

L'art. 2495 c.c. prescrive infine che la domanda di risarcimento debba essere proposta dai creditori sociali entro 1 anno dalla cancellazione, con notifica presso la sede della società estinta.

Riferimenti

Normativi

  • art. 2484 c.c.
  • art. 2485 c.c.
  • art. 2487 c.c.
  • art. 2487-bis c.c.
  • art. 2487-ter c.c.
  • art. 2488 c.c.
  • art. 2489 c.c.
  • art. 2491 s.s. c.c.

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., 15 gennaio 2020, n. 521
  • Trib. Milano, 19 gennaio 2019
  • Trib. Milano, Sez. Impresa, 16 aprile 2015, ord.
  • Trib. Genova, 2 aprile 2013, n. 1125, sent.
  • Trib. Milano, 12 giugno 2015, n. 7265, sent.
  • Trib. Milano, 18 settembre 2015, n. 10496, sent.
  • Trib. Milano, 10 maggio 2016, n. 5831, sent.
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