15 Dicembre 2015

La denuncia di sinistro è l'avviso che l'assicurato/beneficiario deve indirizzare all'assicuratore entro tre giorni del verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza. La finalità della denuncia è quella di mettere l'assicuratore nella condizione di intervenire con tempestività sia per diminuire le conseguenze dannose, sia per verificare nell'immediatezza le possibili cause dell'evento, riducendo la possibilità che le tracce si deteriorino o spariscano a causa del trascorre del tempo.

Inquadramento

Scheda in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione

La denuncia di sinistro è l'avviso che l'assicurato/beneficiario deve indirizzare all'assicuratore entro tre giorni del verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

La finalità della denuncia è quella di mettere l'assicuratore nella condizione di intervenire con tempestività sia per diminuire le conseguenze dannose, sia per verificare nell'immediatezza le possibili cause dell'evento, riducendo la possibilità che le tracce si deteriorino o spariscano a causa del trascorre del tempo.

Nozione di sinistro

In ambito assicurativo il sinistro è l'evento dal quale può conseguire un danno ed è la condizione che determina il sorgere dell'obbligazione indennitaria (art. 1882 c.c.).

Nell'assicurazione della responsabilità civile, di sinistro si può parlare ogniqualvolta si verifica o un fatto illecito o un inadempimento dal quale è conseguito un danno. Per fatto illecito si deve intendere ogni azione od omissione dalla quale è derivato un “danno”, inteso come peggioramento del mondo esteriore rispetto a colui che aveva un interesse a mantenere intatta la situazione pregressa dello stato delle cose. Naturalmente, in ambito contrattuale, l'azione od omissione può essere collegata ad un erroneo adempimento della prestazione concordata; da ciò consegue la possibilità che il sinistro corrisponda ad un inadempimento totale o parziale.

Quando sorge l'obbligo di denunciare il sinistro

L'art. 1913 c.c. identifica il verificarsi del sinistro quale condizione dalla quale discende l'obbligo per l'assicurato di inviare la denuncia all'assicuratore.

Abbiamo visto che per sinistro, è da intendersi il fatto oggetto della copertura assicurativa e che nella polizza che copre la responsabilità civile il sinistro è l'accadimento del fatto (l'allagamento, l'incidente stradale, l'errore professionale) dal quale potrebbero conseguire i danni coperti dalla garanzia assicurativa.

La denuncia, pertanto, è svincolata dall'effettivo verificarsi di tutti o di alcuni dei danni garantiti con il contratto assicurativo, interessando unicamente il verificarsi dell'evento garantito.

Quanto sopra detto è applicabile ai contratti assicurativi della responsabilità civile cosiddetti loss occurrence.

Nel caso in cui, invece, la polizza sia di tipo claims made, muta il momento indicativo del verificarsi della condizione dalla quale inizia a decorrere il termine per compiere la denuncia: non ha più rilevanza, infatti, il verificarsi del fatto illecito, bensì il ricevimento, da parte dell'assicurato, della domanda di risarcimento del danno formulata dal danneggiato.

In ogni caso, ai fini di identificare il momento del sorgere dell'obbligazione di denuncia, è necessario valutare caso per caso, ben considerando le specifiche previsioni del contratto assicurativo.

L'obbligo di denunciare il sinistro ricorre anche nell'assicurazione contro gli infortuni (Cass., sent. n. 5435/2005).

Chi è obbligato e a chi deve essere indirizzata la denuncia di sinistro

Obbligato a denunciare il sinistro è il beneficiario del contratto assicurativo, ovverossia il soggetto che deve ricevere l'indennizzo e ciò a prescindere da chi abbia effettivamente stipulato il contratto.

Destinatario dell'avviso può essere, secondo quanto previsto dall'art. 1913 c.c., l'assicuratore o l'agente se autorizzato a concludere il contratto.

In presenza di assicurazioni plurime (art. 1910 c.c.), il sinistro deve essere denunciato a tutti gli assicuratori, dando avviso che il medesimo rischio è coperto anche da altre assicurazioni.

Se si tratta di coassicurazione (art. 1911 c.c.), ove previsto dalla delega, la denuncia nei confronti dell'impresa delegataria ha effetto anche nei confronti delle compagnie deleganti (Cass. sent. n. 8551/1993; conf. idem, 9194/2003).

Anche nell'assicurazione della responsabilità civile si ritiene sussistere l'obbligo della denuncia di sinistro entro tre giorni dal sinistro (Cass., sent., n. 1196/1989).

L'avviso può essere omesso quando l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro tre giorni dal sinistro alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Termini, forma e contenuto

Come sopra detto, la norma prevede che la denuncia debba essere effettuata entro tre giorni dal sinistro, salvo quanto disposto per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame dove si prevede un termine di ventiquattro ore dal fatto.

Le parti, contrattualmente, possono comunque prevedere termini diversi, superiori o inferiori (salvo il termine previsto dal secondo comma che non può essere, evidentemente, accorciato).

Trattasi di termine “libero” e perentorio, pertanto il giorno del sinistro non si considera (dies a quo non computatur) e ciò che conta è la data dell'invio e non del ricevimento (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 231).

Nessuna forma particolare è prevista dalla legge, ma il contratto di assicurazione ben può imporla, senza che necessiti la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. (Cass., sent., n. 3881/1992).

Per quanto riguarda il contenuto della denuncia, la legge prevede unicamente l'obbligo di dare avviso del sinistro, senza nulla aggiungere in ordine all'eventuale necessità di indicazione di particolari circostanze. Pertanto, salvo particolari condizioni pattizie, l'assicurato dovrà solo riferire in ordine al verificarsi della condizione oggetto della garanzia assicurativa.

Certamente l'assicuratore dovrà essere messo nella condizione di individuare il contratto che l'assicurato intende attivare, oltre che il fatto storico posto a condizione del sorgere dell'obbligazione.

La denuncia di sinistro non è idonea ad interrompere anche il termine prescrizionale, a meno che non contenga anche l'esplicita richiesta dell'indennizzo (Cass. sent. n. 1642/2000).

Una più recente sentenza, però, in tema di polizza assicurativa per malattia ed infortuni, ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione anche una mera denuncia di sinistro e ciò «alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, che devono far presumere l'implicita volontà di esercitare i diritti contemplati nel contratto stesso, sul presupposto del verificarsi di determinate condizioni, così da integrare un atto di costituzione in mora, ex art. 1219 c.c., utile ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma ultimo, c.c.» (Cass., sent., n. 18709/2010).

Ove il fatto generatore del danno continui nel tempo, l'obbligo di denuncia sorge immediatamente e non al termine del fenomeno (Cass. sent., n. 29209/2008).

Conseguenze in caso di denuncia non conforme

Secondo dottrina e giurisprudenza, le irregolarità colpose commesse nella denuncia di sinistro, ove sia provato il pregiudizio dell'assicuratore, non possono che comportare quanto previsto dall'art. 1915 c.c. e cioè la riduzione dell'indennità (Trib. Napoli, n. 3488/2014); quelle dolose, invece, comportano la perdita del diritto, sempre che sia data prova della consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (App. Napoli, 11 luglio 2013, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2014, 1; contra, Cass., sent., n. 14759/2007).

Una sentenza del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 21 giugno 2012 in banca dati de jure, Giuffrè Editore), ha stabilito il limite del disposto dell'art. 1915 c.c. anche in caso i patti di polizza prevedano sanzioni più gravose.

Inoltre, la giurisprudenza unitamente alla dottrina (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano 2014, pag. 232; Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova 2012, vol. II, pagg. 46 ss.) hanno previsto che a prescindere dalla correttezza o meno della denuncia di sinistro, se questa ha raggiunto il suo scopo, consentendo all'assicuratore di compiere i necessari accertamenti, nessuna sanzione può essere comminata all'assicurato (Cass., sent., n. 2493/1978).

Del resto, come sopra detto, la ragione dei termini stretti della denuncia di sinistro consta proprio nel consentire all'assicuratore di intervenire con tempestività onde limitare i danni e accertare le cause dell'evento.

Orientamenti a confronto

A favore:

Contro:

Avviso di sinistro come atto interruttivo della prescrizione

Cass., sent. n. 1642/2000: «L'avviso scritto di sinistro, di cui all'art. 1913 c.c., costituisce manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità ed è quindi atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il suo tenore specifico sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa»; idem, Cass., sent., n. 18709/2010.

Cass., sent. n. 7276/1993: «L'avviso di sinistro comunicato dall'assicurato all'assicuratore ai sensi dell'art. 1913 c.c., benché privo degli effetti di un atto di costituzione in mora (…)».

Denuncia di sinistro quale obbligo, e non onere, dell'assicurato

Cass., sent., n. 1335/2015: «Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore (…)».

Cass., sent., n. 4889/1998: «L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro (…)».

Omessa denuncia dolosa e conseguente perdita del diritto

Appello, Napoli, 11 luglio 2013: «(…) affinché l'assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915, comma 1, c.c. (perdita del diritto all'indennità) non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, in quanto all'uopo è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, con onere della prova a carico dell'assicuratore (…)».

Trib. Napoli, n. 3488/2014: «l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso (…)».

Onere della prova

È onere dell'assicurato provare con ogni mezzo di aver adempiuto l'obbligo di denuncia di sinistro nei termini e nei modi previsti nel contratto.

È, invece, onere dell'assicuratore che eccepisce la tardività colposa della denuncia, dimostrare il conseguente pregiudizio sofferto se intende ridurre l'indennità spettante all'assicurato; nel caso si supponga la dolosa omissione della denuncia, l'assicuratore dovrà dimostrare che l'assicurato era consapevole dell'obbligo di avviso e la sua volontà di non volerlo osservare (Cass. sent., n. 29209/2008).

Aspetti processuali

In tema di denuncia di sinistro, onde stabilirne termini e modalità è necessario verificare cosa prevedono i patti di polizza.

In alcuni casi, ad esempio, è richiesta la denuncia anche in presenza di un fatto illecito o inadempimento, dal quale solo potenzialmente potrebbe conseguire un danno. Evidente, pertanto, che in alcune fattispecie di polizza la denuncia può essere necessaria anche quando il danno non si è ancora verificato.

Abbiamo visto, inoltre, che per accertare quale sia la condizione dal verificarsi della quale consegue l'obbligo dell'assicurato di dare avviso all'assicuratore è necessario comprendere, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, se trattasi di polizza loss occurence, piuttosto che claims made: nel primo caso, infatti, il termine di tre giorni decorre dal fatto illecito, nel secondo, dal ricevimento della richiesta di risarcimento del danno.

Nell'ambito della denuncia di sinistro stradale predisposta secondo le modalità previste dal codice delle assicurazioni private, la giurisprudenza ne ha attribuito il valore di confessione stragiudiziale nel rapporto tra responsabile e danneggiato, mentre nel rapporto tra responsabile e assicuratore la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 2733, comma 3, c.c. (Cass., sent., n. 13019/2006).

Casistica

CASISTICA

Ritardo colposo dell'avviso di sinistro

Cass. sent., n. 29209/2008: «Nell'assicurazione contro i rischi di "mancato freddo" l'assicuratore può rifiutare integralmente il pagamento dell'indennizzo, ove dimostri che il ritardo colposo dell'assicurato nel dargli l'avviso di sinistro ha determinato lo scongelamento e la perdita di merce che, in caso di tempestivo avviso, poteva essere ricongelata e recuperata senza alcuna perdita».

Decorrenza dell'obbligo di avviso

Cass. sent., n. 29209/2008: «Nell'assicurazione contro i danni l'obbligo di avviso, al pari di quello di salvataggio, sorge a carico dell'assicurato non appena abbia cominciato a manifestarsi la lesione dell'interesse esposto al rischio».

Polizza infortuni e obbligo di avviso

Cass., sent., n. 5435/2005: «All'assicurazione contro gli infortuni non mortali trovano applicazione gli art. 1913 e 1915 c.c., dettati in materia di assicurazione contro i danni, con la conseguenza che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza; qualora l'assicurato non adempia l'obbligo dell'avviso perde il diritto all'indennità».

Coassicurazione e denuncia sinistro

Cass., sent., n. 8551/1993: «l'assicurato, nei contratti di assicurazione contro i danni, allorché denuncia l'avvenuto sinistro e richiede l'indennizzo all'assicuratore, manifesta la volontà di esercitare i diritti derivanti dal contratto mediante una comunicazione inerente al contratto medesimo; pertanto, se, in una polizza stipulata in coassicurazione, la clausola di delega attribuisce il potere di ricevere tutte le "comunicazioni contrattuali" al coassicuratore delegatario, essa conferisce a quest'ultimo anche il potere di ricevere la denuncia del sinistro e la richiesta di indennizzo. La ricezione di quest'atto interrompe la prescrizione del diritto di indennizzo anche nei confronti dell'altro coassicuratore».

Forma della denuncia

Cass., sent., n. 3881/1992: «La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e, quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto.

Prescrizione e denuncia sinistro

Cass. sent. n. 1642/00: «L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisce anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa».

Cass., sent., n. 18709/2010: «In tema di polizza assicurativa per malattia ed infortuni, l'atto scritto con il quale l'assicurato, a termini di contratto, denunci all'assicuratore il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia (c.d. avviso di sinistro) è idoneo ad esprimere, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti contemplati nel contratto stesso, sul presupposto del verificarsi di determinate condizioni, così da integrare un atto di costituzione in mora, ex art. 1219 c.c., utile ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma ultimo, c.c.».

Fatto dannoso continuato e denuncia sinistro

Cass. sent., n. 29209/2008: «Nell'assicurazione contro i danni l'obbligo di avviso, al pari di quello di salvataggio, sorge a carico dell'assicurato non appena abbia cominciato a manifestarsi la lesione dell'interesse esposto al rischio».

Denuncia non conforme

Trib. Napoli, n. 3488/2014: «In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c».

Appello, Napoli, 11 luglio 2013: L'inadempimento dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazione non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. In merito deve rilevarsi che, affinché l'assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915, comma 1, c.c. (perdita del diritto all'indennità) non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, in quanto all'uopo è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, con onere della prova a carico dell'assicuratore. Ne consegue che per l'assicuratore, ai fini di far dichiarare la perdita del diritto all'indennità per violazione dolosa dell'obbligo di tempestivo avviso di sinistro, non è sufficiente invocare tale violazione».

Assicurazione della responsabilità civile

Cass., sent., n. 1196/1989: «Nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c. che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.».

RC auto e denuncia

Cass., sent., n. 13019/2006: «In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell'art. 5 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv., con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c., dal principio sancito dall'art. 2733, comma ultimo, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confidente».

Sommario