Assicurazione della responsabilità civile

Giuseppe Sileci
18 Aprile 2014

L'assicurazione della responsabilità civile è quel contratto mediante il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto debba pagare ad un terzo per un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e che sia dipendente dalla responsabilità dedotta nel contratto. Non sono compresi nella copertura assicurativa quei danni che siano stati provocati da fatti dolosi.
Nozione

L'assicurazione della responsabilità civile è quel contratto mediante il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto debba pagare ad un terzo per un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e che sia dipendente dalla responsabilità dedotta nel contratto.

Non sono compresi nella copertura assicurativa quei danni che siano stati provocati da fatti dolosi.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente, l'assicurazione della responsabilità civile è una species della assicurazione contro i danni perché, stipulando il contratto, l'assicurato intende garantirsi dal rischio che il suo patrimonio possa depauperarsi in conseguenza di una sua condotta colposa (Cass. civ., sez. III, sent., 20 novembre 2012 n. 20322; Cass. civ., sez. III, sent., 10 novembre 2003 n. 16826).

La condotta può consistere nell'inadempimento di un obbligo contrattuale o nel compimento di un fatto illecito (omissivo e/o commissivo), ma deve essere necessariamente colposa, ossia involontaria, stante la espressa esclusione dall'ambito di copertura dei fatti dolosi (merita essere segnalata una recente pronuncia con la quale Suprema Corte ha affermato che l'eventuale condanna penale per delitto doloso, dal quale sia derivata la morte di una persona quale conseguenza non voluta, non esclude automaticamente la copertura assicurativa perché il giudice civile dovrà accertare se la condotta lesiva possa essere apprezzata autonomamente come azione colposa rispetto all'evento morte, distinta da quella dolosa penalmente affermata (Cass. civ., sez. III, sent., 17 dicembre 2009 n. 26505).

Il fatto colposo

Circa la nozione di “fatto colposo”, a non pochi dubbi interpretativi hanno dato luogo le definizioni contrattuali.

Molto spesso, infatti, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare a terzi per danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali”.

Alla tesi, per la verità isolata e meno recente (Cass. civ., sez. I, sent., 4 febbraio 1992 n. 1214), di quanti ritengono che la accidentalità dovrebbe implicare la esclusione della copertura assicurativa tutte le volte in cui il danno sia stato causato da comportamenti umani, anche se involontari, si è opposta la unanime giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, la quale ha invece interpretato l'aggettivo “accidentali” nel senso che la fonte del danno deve sempre essere una condotta umana colposa, anche grave (Cass. civ., sez. III, sent., 26 febbraio 2013 n. 4799; App. Torino 12 marzo 2004, in Giur. Mer., 2004, 1125; Trib. Monza 17 settembre 2012, in Resp. Civ. Prev. 2013, 1, 288).

È stato correttamente osservato, infatti, che se si intendessero per “fatti accidentali” quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore, si ammetterebbe la possibilità di assicurare un rischio inesistente perché si garantirebbe l'assicurato dalla eventualità che possa derivargli un pregiudizio alla consistenza del suo patrimonio da fatti a lui non imputabili e dei quali, dunque, non potrebbe essere chiamato a rispondere (App. Firenze 16 agosto 2010, in Resp. Civ. Prev. 2011, 2, 488; Trib. Piacenza 14 febbraio 2012, in Resp. Civ. e Prev. 2012, 3, 988; M. Sanna, La clausola di accidentalità nell'assicurazione della responsabilità civile, in Resp. Civ. Prev. 2005, 2, 499).

Pertanto, tutte le volte in cui si verificherà il rischio assicurato, ossia la lesione di un altrui diritto quale conseguenza di un fatto colposo commesso dall'assicurato e correlato alla attività assicurata (l'esercizio di una professione o di una impresa commerciale ovvero la proprietà di un bene o di un animale), l'assicuratore dovrà tenere indenne l'autore del fatto lesivo, ossia dovrà sopportare le conseguenze economiche del sinistro.

E ciò anche qualora l'evento dannoso sia imputabile a più soggetti e solo uno dei coobbligati abbia stipulato una polizza per assicurarsi contro la responsabilità civile (Cass. civ., sez. III, sent., 20 novembre 2012 n. 20322; Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2012 n. 8686).

Occorre dire, a tale ultimo riguardo, che si sta affermando la prassi di inserire tra le condizioni generali di contratto la clausola con la quale si limita la copertura assicurativa alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato e si escludono le ipotesi di responsabilità solidale: prima ancora di indagare la natura vessatoria o meno della pattuizione, ci sarebbe da chiedersi se una tal previsione sia compatibile con la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

La clausola “claims made”

Negli ultimi anni si sono diffusi contratti nei quali sono state inserite clausole che hanno spostato l'operatività della copertura assicurativa dal momento in cui il fatto colposo è stato commesso al momento in cui il terzo, che da quella condotta illecita ha ricevuto un pregiudizio, abbia fatto pervenire all'assicurato una richiesta di risarcimento: se l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria durante il periodo di tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione, l'assicuratore è obbligato a manlevarlo indipendentemente da quando il fatto che ha generato il danno sia stato commesso.

Si tratta delle clausole “a richiesta fatta” (c.d. “claims made”) che, per un verso, rappresentano la risposta del mercato dei servizi assicurativi alla esigenza di garantire adeguata copertura a tutta una nuova serie di rischi (i rischi c.d. lungolatenti) e, per altro verso, hanno dato adito a numerose questioni interpretative, a cominciare da quella concernente la loro validità (L. Bugiolacchi, I mobili confini del tipo assicurativo: considerazioni in tema di assicurazione della r.c. con clausola claims made, in Resp. Civ. Prev., 2012, 3, 922).

Infatti, se la Corte di Cassazione ammette che l'assicurazione possa coprire i sinistri denunciati nel corso della vigenza contrattuale, anche se per fatti verificatisi anteriormente alla stipula della polizza, precisando che in tal caso, ed in ossequio al principio della libertà contrattuale, si è in presenza di un contratto atipico pienamente lecito, sebbene la pattuizione debba essere espressamente approvata per iscritto in ragione della sua natura vessatoria (Cass. civ., sez. III, sent., 15 marzo 2005 n. 5624), la giurisprudenza di merito non sempre si è uniformata al suddetto orientamento, ritenendo che la clausola “a richiesta fatta” sia radicalmente nulla sia per mancanza di causa sia perché altera il regime della prescrizione (Trib. Genova 8 aprile 2008, in Dir. Econ. Assicurazione, 2010, 3, 774; Trib. Roma 1 marzo 2006, in Redazione Giuffrè, 2007).

Più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il proprio indirizzo (Cass. civ., sez. III, sent., 22 marzo 2013 n. 7273), pur precisando – tuttavia – che spetta al giudice del merito accertare la natura vessatoria della clausola in oggetto (mentre in un primo momento il patto era stato ritenuto vessatorio in re ipsa); la giurisprudenza di merito, invece, ha escluso la atipicità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile nel quale sia stata inserita la clausola “claims made” (Trib. Milano 10 gennaio 2012, in Resp. Civ. Prev. 2012, 3, 916) ed ha ritenuto valida la clausola quando è “pura”, e cioè quando l'assicurazione garantisce e tiene indenne l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli dei sinistri per i quali egli abbia ricevuto una richiesta di risarcimento durante il periodo di efficacia della polizza ed indipendentemente dalla data di verificazione del fatto dannoso (Trib. Genova 23 gennaio 2012, in Redazione Giuffrè 2012; Trib. Milano 18 marzo 2010, in Dir. ed Econ. dell'Assicurazione 2010, 3, 778).

Le clausole vessatorie

Per quanto riguarda le clausole che richiedono una specifica approvazione per iscritto, sono vessatorie, per costante giurisprudenza, quelle che limitano la responsabilità, ossia quelle che delimitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento ovvero quelle che escludono il rischio garantito (Cass. civ., sez. III, sent., 26 giugno 2012 n. 10619; secondo Cass. civ., sez. III, sent., 7 aprile 2010 n. 8235, tuttavia, non sono vessatorie le pattuizioni che delimitano il rischio stabilendo quali siano il contenuto ed i limiti della copertura assicurativa, a meno che la delimitazione del rischio non sia talmente ampia da finire per escludere in toto il rischio assicurato: in questo caso i Giudici di legittimità hanno ritenuto molto ampia quella clausola, inserita in una polizza stipulata da una impresa edile, che escludeva dalla copertura assicurativa “i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”. In dottrina: V. Del Re, Assicurazione della responsabilità civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullità della clausola ex art. 1229 c.c.?, in Resp. Civ. Prev. 2010, 6, 1262; I. Clemente, Oggetto del contratto di assicurazione e clausole limitative del rischio: la sottile linea rossa, in Dir. ed Econ. dell'Assicurazione 2010, 4, 1207).

Viceversa, non necessitano di apposita approvazione espressa le clausole che attengono all'oggetto del contratto, e cioè quelle che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, perché in tal caso esse assolvono la funzione di specificare il rischio garantito (Cass. civ., sez. III, sent., 10 novembre 2009 n. 23741).

Più in generale, sono state ritenute vessatorie le clausole: che consentono il recesso solo del professionista (Trib. Genova 12 marzo 2012, in Redazione Giuffrè 2012); che sospendono la liquidazione dell'indennizzo nel caso in cui l'assicurato non abbia provveduto ad effettuare la regolazione del premio (Cass. civ., sez. III, sent., n. 11 giugno 2010 n. 14065; Cass. civ., sez. III, sent., 18 febbraio 2005 n. 3370. In dottrina C. Sollai, La nuova impostazione della Corte di cassazione in ordine alla vessatorietà delle c.d. clausole di regolazione del premio nell'assicurazione della r.c., in Resp. Civ. Prev. 2006, 4, 680); che escludono la restituzione, anche parziale, del premio fuori dai casi di invalidità della polizza (Giudice di pace Genova 23 gennaio 2009, in Banca Borsa Titoli di Credito 2009, 5, II, 660); che consentano ad entrambe le parti di recedere liberamente al verificarsi di un sinistro che sia stato denunziato (Trib. Napoli 14 giugno 2003 in Giur. Nap. 2004, 49. Ma in senso contrario Trib. Genova 24 febbraio 2000, in Assicurazioni 2000, II, 234); che escludono i sinistri derivati da colpa grave dei dipendenti dell'assicurato (Cass. civ., sez. I, sent., 08 giugno 1988 n. 3890).

Invece, sono state qualificate non vessatorie le clausole: che, in un contratto di assicurazione a favore di terzo, attribuiscono al contraente e non al terzo, il diritto di azionare le ragioni nascenti dal contratto (Cass. civ., sez. III, sent., 31 gennaio 2012 n. 1362); che richiedono l'uso della lettera raccomandata per le comunicazioni da parte dell'assicurato (Cass. civ., sez. III, sent., 26 aprile 2010 n. 9916); che fissano la misura del massimale (Cass. civ., sez. III, sent., 19 dicembre 2008 n. 29899); che escludono la copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza (Trib. Torino 01 ottobre 2008, in Redazione Giuffrè 2008); che escludono dal novero dei terzi i prossimi congiunti dell'assicurato ovvero, se questo è una società, chi occupa cariche sociali (Trib. Milano 31 dicembre 2005, in Giustizia a Milano 2006, 1, 4); che prevedono una franchigia a carico dell'assicurato (Trib. Napoli 14 giugno 2003, in Giur. Nap. 2004, 49); che riproducono il contenuto di specifiche disposizioni di legge (Trib. Cagliari 27 agosto 2002, in Rass. Giur. Sarda 2004, 731).

Il massimale

L'obbligo dell'assicuratore, ove si verifichi l'evento previsto tra i rischi, non potrà eccedere il limite del massimale, la cui clausola - attraverso la quale se ne determina l'ammontare – non è vessatoria.

Merita di essere segnalata una recente pronuncia della Suprema Corte in materia di massimali plurimi: la Cassazione ha ritenuto che l'indennizzo debba essere mantenuto nei limiti del massimale previsto per i danni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato, e non nei limiti di quello previsto per il terzo danneggiato, se a richiedere la liquidazione dell'indennizzo sono i prossimi congiunti di un operaio deceduto che non lamentano di aver patito personalmente malattie del corpo o della mente in seguito al sinistro (Cass. civ., sez. III, sent., 19 febbraio 2013 n. 4043 con nota di M. Giusti, in Resp. Civ. Prev. 2013, 3, 828).

La prescrizione

Il diritto alla liquidazione dell'indennizzo è soggetto al termine di prescrizione di due anni: l'art. 2952 comma 1 c.c., infatti, è stato modificato dall'art. 3, comma 2-ter del d.l. 28 agosto 2008 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 2008 n. 166 che ha allungato a due anni l'originario termine annuale per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, mantenendo in un anno, invece, il termine di prescrizione del diritto dell'assicuratore al pagamento delle rate di premio.

Nella assicurazione della responsabilità civile, la legge fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione (norma pacificamente interpretata nel suo senso letterale dalla giurisprudenza: Trib. Roma 13 novembre 2005, in Redazione Giuffré 2008; Trib. Milano 25 gennaio 2006 n. 895, in Giustizia a Milano, 3, 19, il quale ha precisato che l'assicurato, al quale sia stato chiesto stragiudizalmente il risarcimento del danno, non deve attendere l'avvio del giudizio da parte del danneggiato prima di portare a conoscenza dell'assicuratore il sinistro).

Quindi, in deroga a quanto previsto in genere per il contratto di assicurazione, per il quale il dies a quo è quello del giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nella assicurazione della responsabilità civile questo momento non coincide con il termine di decorrenza della prescrizione.

Inoltre, dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del terzo ovvero dell'avvio dell'azione giudiziale, il termine rimane sospeso finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile ovvero il diritto del danneggiato non si è prescritto (App. Roma, sez. II, 15 marzo 2012 n. 1440, in Guida al diritto 2012, 24, 84).

Ovviamente, non qualunque comunicazione che provenga dal danneggiato è idonea a fare iniziare la decorrenza della prescrizione, avendo la giurisprudenza chiarito che occorre una effettiva richiesta di risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, sent., 28 novembre 2007 n. 24733: nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto decorrente la prescrizione dalla richiesta giudiziale del danneggiato, non rilevando come idonea una precedente lettera dello stesso che aveva semplicemente alluso alla possibilità di richiesta di risarcimento).

E' stato anche chiarito che la richiesta di risarcimento deve pervenire sempre all'assicurato, affinché inizi a decorrere il termine di prescrizione del diritto ad essere tenuto indenne, e che l'atto di costituzione in mora indirizzato al contraente, nel caso di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, è ininfluente (Cass. civ., sez. III, sent., 13 luglio 2011 n. 15376).

Se le condizioni generali di contratto prevedono che le comunicazioni all'assicuratore debbono avvenire con una forma particolare (lettera raccomandata a mezzo del servizio postale), la notizia data all'assicuratore con modalità diverse della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato non è atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (Cass. civ., sez. III, sent., 26 marzo 2001 n. 4350).

Dubbi esistono sul contenuto della comunicazione mediante la quale si porta a conoscenza dell'assicuratore la richiesta risarcitoria di un terzo: secondo un certo indirizzo, l'avviso ex art. 1913 c.c., con il quale l'assicurato denuncia il sinistro, costituisce anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto ad essere tenuto indenne, a meno che il tenore dell'avviso sia tale da far escludere l'intenzione dell'assicurato di manifestare la volontà di essere garantito (Cass. civ., sez. III, sent., 14 febbraio 2000 n. 1642); secondo un più recente orientamento, invece, la semplice denuncia è sempre atto di per sé inidoneo a produrre gli effetti previsti dall'art. 2952 c.c. (Trib. Bari 8 aprile 2010, in Resp. Civ. Prev. 2010, 10, 2113).

Le parti del contratto (l'elemento soggettivo)

Di regola, le parti di un contratto di assicurazione sono il contraente/assicurato e l'assicuratore. E' ben possibile, però, che contraente ed assicurato non coincidano così come è possibile che più imprese di assicurazione garantiscano quote del medesimo rischio ovvero che questo sia assicurato con distinte compagnie assicurative.

Capita con una certa frequenza, infatti, che il contraente non assicuri le conseguenze patrimoniali negative dipendenti da una propria condotta colposa (o dalla sola propria condotta), ma anche e/o esclusivamente il fatto colposo di un terzo che rimane estraneo alla fase di conclusione del contratto e che, invece, acquista tutti i diritti che dal quel contratto discendono, in primis il diritto di essere tenuto indenne qualora si verifichi il sinistro.

Ciò trova il suo appiglio normativo nell'art. 1891 c.c., che disciplina la fattispecie dell'assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta (per una definizione cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 4 maggio 2005 n. 9284; in dottrina F. Fusco, Assicurazione per conto altrui e assicurazione della responsabilità civile: interpretazione, qualificazione e frustrazione dello scopo del contratto, in Dir. ed Econ. dell'Assicurazione 2004, 4, 1265), ma occorre precisare che solo lo schema negoziale dell'assicurazione per conto altrui è compatibile con quello della responsabilità civile: la giurisprudenza ha chiarito, infatti, che con la assicurazione per conto di chi spetta si garantisce l'assicurato dal danneggiamento di un bene con il quale esista una relazione che ne giustifichi l'assicurazione ed indipendentemente dalla addebitabilità dell'evento, con la ulteriore conseguenza che dalla medesima polizza non può derivare la copertura assicurativa della responsabilità civile, per la quale è richiesta una apposita pattuizione (Cass. civ., sez. III, sent., 10 novembre 2003 n. 16826).

Ulteriore corollario della assicurazione per conto altrui è la netta separazione tra obblighi e diritti: i primi rimangono a carico del contraente, fatta eccezione per quelli che devono essere necessariamente adempiuti dall'assicurato, i secondi invece spettano all'assicurato, ed il contraente non può esercitarli senza espresso consenso del titolare.

Applicando questi principi, la giurisprudenza ha sussunto nell'ambito della assicurazione per conto altrui la polizza con la quale la impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese ha assicurato la responsabilità civile delle singole aziende partecipanti, ritenendo queste ultime titolari dei diritti che scaturiscono dal contratto (Cass. civ., sez. I, sent., 07 giugno 2012 n. 9240) mentre ha escluso che vi possa essere dissociazione tra condominio e condominio quando la polizza sia stata stipulata dall'amministratore condominiale per garantire le parti condominiali di un edificio: in questo secondo caso la Cassazione ha negato la legittimazione attiva del condominio non tanto sul presupposto che assicurato fosse l'ente di gestione quanto sul rilievo che sempre e soltanto in capo all'amministratore del detto ente è la rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. civ., sez. III, sent., 20 febbraio 2009 n. 4245).

L'assicurazione presso diversi assicuratori e la coassicurazione

E' possibile che il medesimo rischio sia assicurato da più imprese ovvero che la medesima assicurazione e/o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate: nel primo caso ricorrerà l'ipotesi della assicurazione presso diversi assicuratori, disciplinata dall'art. 1910 c.c., mentre nel secondo caso si parlerà di coassicurazione ex art. 1911 c.c.

In linea di principio, l'assicurazione plurima di un medesimo rischio è ammissibile anche quando il rischio garantito è quello derivante dalla responsabilità civile verso terzi (Trib. Milano 24 luglio 2008, in Giustizia a Milano, 2008, 9, 60) e ricorre anche quando non vi sia coincidenza tra gli stipulanti, purchè sia identico l'assicurato: è stato ritenuto, infatti, che debba applicarsi l'art. 1910 c.c. anche nel caso in cui il medesimo rischio sia stato garantito da due polizze, una stipulata direttamente dall'assicurato (in quel caso un medico) e l'altra da un terzo per conto altrui, e cioè la azienda ospedaliera a copertura della responsabilità civile del medico con essa in rapporto di lavoro dipendente. (Cass. civ., sez. III, sent., 19 maggio 2008 n. 12691).

In questo caso l'assicurato ha l'obbligo di avvisare ciascun assicuratore della esistenza di più assicurazioni e la omissione di questo avviso, se dolosa, legittima le imprese a non pagare l'indennità; ed analogo avviso è tenuto a dare l'assicurato ai singoli assicuratori ove si verifichi il sinistro: la ragione è quella di evitare una indebita locupletazione da parte dell'assicurato (Cass. civ., sez. III, sent., 06 luglio 2006 n. 15372).

L'assicuratore, che abbia pagato l'indennizzo, ha poi diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. In tal caso, la insolvenza di uno degli assicuratori è suddivisa tra gli altri.

Ben diversa è la fattispecie regolata dall'art. 1911 c.c., a mente del quale l'assicurazione di un medesimo rischio può essere ripartita tra più assicuratori per quote determinate.

Ciascun assicuratore è obbligato al pagamento dello indennizzo nei limiti della propria quota anche qualora sia unico il contratto di assicurazione.

La norma esclude, quindi, che possa sussistere un vincolo di solidarietà passiva tra i diversi assicuratori e preclude all'assicurato di chiedere ad uno di questi il pagamento dell'intero.

E la natura parziaria della coassicurazione non è stata messa in dubbio neppure quando il contratto preveda una clausola di delega, mediante la quale le imprese che hanno coassicurato il rischio affidano ad una di esse la gestione del contratto (Cass. civ., sez. I, sent., 14 giugno 1982, in Giust. Civ. Mass. 1982, fas. 6).

In questi casi, però, la prassi ha dato luogo ad alcuni problemi interpretativi in merito ai quali sembra registrarsi qualche incertezza nella giurisprudenza.

Recentemente, infatti, è stato chiarito che, ferma restando la autonomia dei singoli rapporti – sul piano sostanziale e processuale – tra assicurato e coassicuratori, se nel contratto è stata inserita la clausola di delega o di guida l'assicurato può agire nei confronti della impresa delegataria e chiedere la condanna al pagamento della sua quota di indennizzo ed anche delle quote assicurate dalle altre imprese, a condizione però che la domanda giudiziaria indichi espressamente che la società delegataria sia chiamata a rispondere nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori per la parte di rischio eccedente la quota da essa garantita (Cass.

c

iv., sez. lav., sent., 23

febbraio

2012 n. 2709

;

Cass.

c

iv., sez. III, sent., 12

luglio

2005 n. 14590

).

In effetti, però, giurisprudenza meno recente aveva subordinato la azione giudiziaria nei confronti della impresa delegata, e la condanna di quest'ultima anche al pagamento dell'indennizzo eccedente la sua quota, alla esistenza non di una qualsivoglia clausola di delega, bensì alla espressa attribuzione alla delegataria della rappresentanza processuale (Cass. civ., sez. III, sent., 21 novembre 1978 n. 5425; Trib. Milano 2 novembre 2005, in Giustizia a Milano 2005, 11, 77).

La presenza di una clausola di delega ha spesso avuto riflessi anche sul regime della prescrizione perché la natura parziaria della obbligazione assunta dalle singole imprese di coassicurazione implica la inidoneità dell'atto di diffida, indirizzato ad una di essa, ad interrompere il termine della prescrizione. E ciò anche quando i coassicuratori hanno delegato uno di loro ma non gli abbiano espressamente conferito, oltre alla gestione della polizza, anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali (Cass.

c

iv., sez. III, sent., 30

giugno

2013 n. 13661

;

Cass. Civ., sez. III, sent., 28

gennaio

2005 n. 1754

).

Il pagamento dell'indennizzo

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore assume obblighi solo nei confronti dell'assicurato e mai verso il terzo danneggiato (Cass. civ., sez. III, sent., 12 aprile 2006 n. 8622): quest'ultimo, quindi, non ha azione nei confronti dell'assicuratore, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (uno di questi è la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione auto).

La norma prevede, però, che l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto a favore del terzo se l'assicuratore lo richiede.

Il danneggiato non può legittimamente rifiutare il pagamento, dovendo applicarsi l'art. 1180 c.c. che disciplina l'adempimento del terzo (Cass. civ., sez. III, sent., 5 dicembre 2011 n. 26019).

L'eventuale ritardo del pagamento dello indennizzo da parte dell'assicuratore non è senza conseguenze: se il ritardo è dipeso da inerzia, negligenza o malafede (Cass. civ., sez. III, sent., 29 novembre 2009 n. 25222) e se questo contegno, qualificato dalla giurisprudenza alla stregua di un inadempimento contrattuale, ha procurato un pregiudizio di natura patrimoniale all'assicurato (facendo lievitare l'entità dell'indennizzo oltre il valore del massimale), sussiste “mala gestio” dell'assicuratore, il quale, pertanto, sarà obbligato a tenere indenne l'assicurato anche in misura eccedente il massimale (Cass. civ., sez. III, sent., 28 giugno 2010 n. 15397).

La condanna dell'assicuratore per mala gestio presuppone una espressa domanda dell'assicurato (Cass. civ., sez. III, sent., 30 settembre 2011 n. 18649; Cass. civ., sez. lav., sent., 9 settembre 2008 n. 23113; Cass. civ., sez. III, sent., 25 maggio 2004 n. 10036) ed è subordinata allo accertamento, mediante una valutazione ex ante, di un comportamento contrario alla diligenza: ed in tal senso è stato ritenuto diligente il rifiuto dell'assicuratore di pagare quando la richiesta è manifestamente eccessiva ovvero quando la responsabilità dell'assicurato è seriamente contestabile (Cass. civ., sez. III, sent., 28 novembre 2007 n. 24747).

Le spese di lite

L'assicurato ha anche diritto ad essere tenuto indenne delle spese che egli abbia sostenuto per resistere all'azione del danneggiato, ma nei limiti di un quarto della somma assicurata: l'assicuratore, dunque, sarà obbligato a rimborsare all'assicurato questo costo ma l'ammontare di questo rimborso non potrà eccedere la suddetta proporzione.

Nel caso in cui al danneggiato sia dovuta una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali andranno ripartite tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse, e cioè avendo riguardo alla differenza tra il massimale e la somma dovuta in forza dell'accertamento giudiziale, giacché nello stesso rapporto va ripartito il carico delle spese tra assicurato ed assicuratore (Cass. civ., sez. III, sent., 25 luglio 1981 n. 4810).

La chiamata in causa dell'assicuratore

Infine, sebbene il danneggiato non abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore, quest'ultimo può ben essere chiamato in causa dal danneggiante assicurato che sia stato citato in giudizio per rispondere dei danni.

Per unanime giurisprudenza, questa è una tipica ipotesi di garanzia impropria perché fondata su un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (Cass. civ., sez. III, sent., n. 22 marzo 2013 n. 7273).

In questo caso, la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo chiamato in causa, ma occorre, perché questo effetto vi sia, che il danneggiante formuli una autonoma ed espressa istanza (Cass. civ., sez. III, sent., 08 novembre 2007 n. 23308).

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