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Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati

02 Gennaio 2019

Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati è previsto dall'art. 642 c.p. che prevede diverse fattispecie di reato. Il testo attuale è stato introdotto dall'art. 24 della l. 273/2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) che ha aggiunto delle nuove condotte punibili. Prima della riforma, la norma era applicabile solo alle assicurazioni contro gli infortuni. A seguito della nuova...
Inquadramento

Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati è collocato nel Titolo XIII del Libro II, Capo II del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode e, nello specifico, è previsto dall'art. 642 c.p. che prevede diverse fattispecie di reato.

Il testo attuale è stato introdotto dall'art. 24 della l. 273/2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) che ha aggiunto delle nuove condotte punibili.

Prima della riforma, la norma era applicabile solo alle assicurazioni contro gli infortuni. A seguito della nuova formulazione, invece, è applicabile a tutte le tipologie di contratti di assicurazione, obbligatori e facoltativi, e contro danni sia a cose che a persone.

Testo originario

Prima delle modifiche apportate dalla l. 273/2002, l'art. 642 c.p. prevedeva solo due forme di frode assicurativa: la fraudolenta distruzione della cosa propria e la mutilazione fraudolenta della propria persona (per tale fattispecie cfr. bussola Mutilazione fraudolenta della propria persona).

Nello specifico, il comma 1 disponeva che «chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00».

Il comma 2 disponeva che «alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio»

La circostanza aggravante secondo la quale «se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata», era prevista dal comma 3.

A norma del comma 4 «le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa».

A seguito della sostituzione operata dalla suddetta legge, le fattispecie previste sono diventate cinque: il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro al comma 2.

Bene giuridico protetto

Secondo una parte della dottrina, trattandosi di reato monoffensivo, il bene giuridico tutelato si identifica nel patrimonio delle imprese assicurative; secondo altra parte, invece, trattandosi di reato plurioffensivo, esso si identifica anche nell'efficienza dell'economia nazionale e nell'interesse dei singoli assicurati che, a seguito delle frodi assicurative alle quali consegue l'aumento di infortuni dolosi, sono costretti a subire l'aumento dei premi assicurativi.

I soggetti

Nelle ipotesi di distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose di proprietà (fraudolento danneggiamento di beni - comma 1 prima parte), trattandosi di reato proprio, soggetto attivo, nonostante la norma si riferisca a chiunque, deve ritenersi colui che ha stipulato un valido contratto di assicurazione su un bene proprio o sulla propria persona. Invece, nelle ipotesi di falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione (comma 1 seconda parte) e di denuncia di un sinistro non accaduto o distruzione, falsificazione, alterazione, precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro (comma 2 seconda parte), soggetto attivo può essere chiunque.

Soggetto passivo può essere esclusivamente l'ente, pubblico o privato, che opera l'attività di assicurazione sul territorio nazionale.

Oggetto materiale

Il delitto richiede che tra l'agente e la parte offesa sussista un valido contratto di assicurazione per cui l'azione del primo induca l'assicuratore a risarcirgli il danno. È necessario, inoltre, che la cosa assicurata sia di proprietà dell'agente e che l'oggetto del contratto copra i rischi realizzati attraverso la condotta fraudolenta; in caso contrario il soggetto attivo non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. per inesistenza dell'oggetto dell'azione.

Condotta

L'art. 642 c.p. prevede diverse condotte:

a) quelle di cui al comma 1 prima parte, che consistono nel distruggere, disperdere, deteriorare od occultare cose di proprietà dell'agente stesso (danneggiamento dei beni assicurati) con il fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo da parte dell'assicurazione o un qualche altro tipo di vantaggio derivante dal contratto di assicurazione.

Per distruzione si deve intendere l'annientamento totale della cosa nella funzione strumentale dei bisogni e delle esigenze del soggetto che esercita un diritto sulla stessa.

La dispersione consiste nel far uscire la cosa mobile dalla sfera di disponibilità dell'avente diritto in modo che questi non possa più recuperarla o posso farlo con notevoli difficoltà.

Il deterioramento consiste nel porre in essere azioni con le quali la cosa viene modificata in peggio diminuendone il valore o l'utilizzabilità.

Per occultamento deve intendersi il nascondimento della cosa o qualsiasi azione che abbia come scopo quello di renderla irriconoscibile. Tale azione può sostanziarsi anche in una condotta meramente omissiva (Fattispecie di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata onde conseguire il relativo indennizzo, già in precedenza disposto – Cass. pen., Sez. II, n. 24340/2010);

- quelle previste dal comma 1 seconda parte, che consistono nel falsificare o alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

Secondo parte della dottrina, tale fattispecie integra un'ipotesi di falso materiale; secondo altra parte, invece, integra un'ipotesi di falso ideologico.

Per falsificazione deve intendersi il porre in essere una falsità materiale sul documento nella sua interezza ovvero contraffare la polizza o la documentazione.

L'alterazione consiste in qualsiasi modificazione che viene fatta su un documento già formato precedentemente.

b) Quelle previste dal comma 2 seconda parte, consistono nel denunciare un sinistro non accaduto o nel distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Tale fattispecie integra un'ipotesi di falso ideologico.

La nozione di sinistro si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (Cass. pen., Sez. II, n. 21816 del 26 febbraio 2014: Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura; Cass. pen., Sez. II, n. 503 del 23 marzo 1966: fattispecie in cui l'imputato, al fine di conseguire il prezzo pattuito con l'assicuratore per il caso di furto della propria automobile, abbia fatto demolire il veicolo e presentato all'assicuratore una denuncia di furto).

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato è il dolo specifico che si identifica nella rappresentazione dei presupposti del reato e nella coscienza e volontà di porre in essere le diverse condotte previste dalla norma, accompagnate dalla consapevolezza dell'esistenza di un valido contratto di assicurazione grazie al quale si possa conseguire il fine di ricevere, per sé o per altri, un indennizzo dall'assicurazione o un qualsiasi altro vantaggio derivante dal contratto di assicurazione.

Inoltre, per l'integrazione del reato, è necessario che il profitto che si vuole conseguire sia ingiusto.

Consumazione e tentativo

Il delitto ex art. 642 c.p. si consuma non appena l'autore distrugga, disperda, deteriori od occulti la cosa assicurata oppure denunci un sinistro non accaduto o distrugga, falsifichi, alteri o precostituisca elementi di prova o documentazione relativi al sinistro al fine di ottenerne l'indennizzo o altro vantaggio dall'assicurazione, non essendo necessario l'effettivo conseguimento di quest'ultimo.

Essendo un reato a consumazione anticipata, quindi, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio (che, come specificato dalla norma, non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione) ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e sia idonea a raggiungere lo scopo (Cass. pen.,Sez. II, 21 gennaio 2016, n. 8105).

Alla luce di ciò, gli ulteriori atti volti al conseguimento dell'indennizzo non assumono un'autonoma configurazione di reato, ma solo se concretatisi nel raggiungimento di quello scopo, vengono ad integrare la specifica circostanza aggravante prevista dal comma 2; anche in questo caso, il momento consumativo del reato va individuato nel momento in cui si realizzano le condotte previste dalla norma (Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 1998, n. 8064).

In ogni caso, la punibilità è subordinata alla verifica dell'idoneità degli atti a raggiungere il fine che l'agente si è prefissato; ad esempio, il reato non sarà configurabile qualora il contratto di assicurazione sia scaduto.

Secondo parte della dottrina, il tentativo non sarebbe configurabile in quanto incompatibile con la natura di reato di pericolo a consumazione anticipata; secondo altra parte, invece, sarebbe ammissibile in quanto la condotta può essere frazionata.

L'istituto della desistenza volontaria dall'azione ex art. 56, comma 3 c.p., ove non si ritenga configurabile un frazionamento della condotta, non può trovare applicazione nel caso dei reati di cui al comma 1 e 2 dell'art 642 c.p., i quali, trattandosi di delitti di pericolo e consumandosi con il semplice fatto di distruggere, disperdere, deteriorare o occultare le proprie cose, denunciare un sinistro non accaduto o distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo o altro vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, prescindono dal danno effettivo e cioè dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, essendo tale danno espressamente considerato dalla legge come aggravante (art. 642, comma 2, ultima parte c.p.).

Fatto commesso all'estero

Il comma 3 dell'art. 642 c.p. prevede la punibilità del reato anche se il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano che esercita la sua attività in Italia.

Si è in presenza di una deroga ai limiti dell'efficacia territoriale della legge penale italiana sui delitti commessi all'estero imposti dagli artt. 9 e 10 c.p.

In evidenza

Sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato (Fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 c.p. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero) (Cass. pen., Sez. II, 20 settembre 2011, n. 46665).

Circostanze aggravanti

L'art. 642, comma 2 ultima parte c.p. prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto comune che comporta, ai sensi dell'art. 64 c.p., un aumento di pena fino ad 1/3 qualora il colpevole consegua l'indennizzo assicurativo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione ed è riferibile sia alle fattispecie previste dal comma 1 che a quelle previste dal comma 2.

Secondo la dottrina, l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) non è applicabile in quanto non è possibile effettuare una valutazione rispetto ad un elemento che non è costitutivo del reato. Di diverso avviso, invece, la Suprema Corte secondo la quale l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente, qualora il giudice abbia valutato che il danno patrimoniale che si sarebbe potuto cagionare alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità, anche se il reato non sia stato portato a compimento e non sia stato conseguito l'intento, alla luce della natura del reato che è a consumazione anticipata.

In evidenza

L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 dal reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 c. p.) (Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 1987, n. 548)

Circostanze attenuanti

In conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza per l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., si può affermare che è applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) qualora il giudice abbia valutato che il danno patrimoniale che si sarebbe potuto cagionare alla persona offesa sarebbe stato di speciale tenuità, anche se il reato non sia stato portato a compimento e non sia stato conseguito l'intento, alla luce della natura del reato che è a consumazione anticipata.

Rapporto con altri reati

Tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 642, comma 1 e 2, c.p., qualora ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cass. Sez. II, n. 1856/2014).

L'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. in quanto, nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Cass. pen., Sez. VI, n. 2506/2003); pertanto il concorso tra i due reati è escluso.

In evidenza

Ove un terzo, estraneo al rapporto assicurativo, all'insaputa dell'assicurato commetta una simulazione di infortunio al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione, risponde di truffa, consumata o tentata, nei confronti dell'assicurato e non già del delitto di cui all'art 642 c.p., essendo egli del tutto estraneo al rapporto assicurativo. (Cass. Sez. I, n. 361/1967)

Integra il reato di cui all'art. 642 c.p. e non quello di truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.), la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cass. pen., Sez. II, n. 25128 del 14/04/2016).

Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 c.p. e quello di cui all'art. 423, comma 2 (incendio della cosa propria), aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2 c.p. (l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato) allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 c.p. (Cass. pen., Sez. I, n. 39767/2018).

In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, poiché impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, qualora il fatto sia commesso dall'agente assicurativo, anche quello di truffa ai danni del cliente e della compagnia assicuratrice (Cass. Sez. II, n. 22906/2012).

È configurabile il concorso di reati tra l'art. 642 c.p. e il reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. quando vengono poste in essere le condotte previste dal comma 1.

In evidenza

Qualora il colpevole, in attuazione di un'unica preordinata risoluzione criminosa, volta a frodare la società assicuratrice, abbia distrutto, incendiandola, la propria autovettura, ed abbia falsamente denunziato ai carabinieri il furto dell'auto stessa, i delitti di fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 c.p.) e di simulazione di reato (art 367 c.p.) sono legati da un unico disegno criminoso, ed è perciò applicabile la continuazione tra reati eterogenei (art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) (Cass. pen., Sez. VI, n. 7061/1974)

Quando, invece, vengono poste in essere le condotte previste dal comma 2 (denunciare un sinistro non accaduto o distruggere, falsificare, alterare o precostituire elementi di prova o documentazione relativi al sinistro) poiché essi sono ritenuti atti propedeutici all'apertura di una pratica di indennizzo, esse sono considerate ipotesi speciali di simulazione di reato; pertanto, in questo caso, se il reato ex art. 642 c.p. si configura attraverso tali condotte, esso non concorre con quello previsto dall'art. 367 c.p..

La fattispecie prevista dall'art.642, comma 1 c.p. non concorre con il delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p.in quanto l'oggetto materiale della condotta del primo reato è costituito da un bene di proprietà del soggetto agente, invece il reato di danneggiamento prevede che il bene danneggiato sia di proprietà altrui.

Profili processuali

Procedibilità. Tutte le fattispecie di reato sono procedibili a querela di parte a norma del comma 2 ultima parte, in quanto, la modifica apportata a tale comma dall'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal comma 1 e 2 della succitata disposizione del codice penale (Cass. pen., Sez. VI, n. 23256/2012).

La previsione della perseguibilità a querela, conseguente alla modifica suddetta, comporta che, in forza dell'art. 2, comma 4 c.p. il giudice accerti l'esistenza della condizione di procedibilità anche per i reati commessi anteriormente alla intervenuta modifica (Cass. pen.,Sez. II, n. 40399/2008).

In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma 2 c.p., il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce (Cass. Sez. II, n. 24075 del 27/04/2017).

A norma del comma 3, anche quando il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano che esercita la sua attività nel territorio dello Stato, il reato è procedibile a querela.

Competenza territoriale. La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p., si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. Sez. II, n. 48925 del 12/10/2016).

Certificato di chiusa inchiesta. L'art. 150-bis, comma 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (codice delle assicurazioni private), introdotto dall'art. 34ter, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, dispone che “nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta”.

Casistica

Associazione per delinquere

Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi) (Cass. pen., Sez. II, n. 53000/2016)

Falsificazione integrale della polizza e del contrassegno assicurativo

Non risponde del reato di cui all'art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale). (Cass. pen., Sez. II, n. 41261/2006)

contratto di leasing

L'oggetto materiale del delitto di cui al comma 1 dell'art. 642 c.p. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo ( Fattispecie nella quale l'imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in "leasing", che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene, ha osservato in motivazione che il fatto, previa una corrispondente configurazione nel capo d'accusa, avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita) (Cass. pen., Sez. VI, n. 23810/2004)

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