ISA – Indici sintetici di affidabilità

Federica Perli
06 Novembre 2017

Gli indici sintetici di affidabilità sono stati istituiti dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016 che, nel convertire il cosiddetto “Decreto fiscale” (D.L. n. 193/2016), ha previsto l'art. 7-bis. La norma in argomento introducendo gli ISA acronimo, appunto, di “Indici Sintetici di Affidabilità” archivia, sostanzialmente, gli studi di settore e i parametri.L'art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 è stato poi abrogato e sostituito dall'art. 9-bis del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017.Gli ISA rappresentano uno strumento finalizzato a determinare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale e, su una scala da 1 a 10, determina il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente. Il grado di affidabilità ottenuto consente, o non consente, l'accesso al regime premiale che riconosce al contribuente meritevole, determinati benefici tra i quali l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
Introduzione

Cosa sono gli ISA?

Ai sensi del comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 gli Indici Sintetici di Affidabilità, elaborati per coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, hanno l'obiettivo di:

  • CONSENTIRE l'emersione spontanea delle basi imponibili;
  • STIMOLARE l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
  • RAFFORZARE la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Lo strumento in argomento è volto a determinare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale e, su una scala da 1 a 10, determina il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente soggetto a tale regime.

Il grado di affidabilità ottenuto consente, o non consente, l'accesso al regime premiale di cui si dirà più avanti.

Predisposizione degli ISA

I commi da 2 a 4 dell'art. 9-bis in argomento, determinano le modalità attraverso le quali gli Indici Sintetici di Affidabilità devono essere approvati, integrati e revisionati, oltre a fornire indicazioni circa i dati che rilevano ai fini della progettazione, realizzazione e costruzione degli stessi.

In particolare l'approvazione degli ISA avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Eventuali integrazioni che tengano conto di determinate situazioni straordinarie legate a particolari settori o attività, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Il comma 2 prevede poi che entro il mese di gennaio di ciascun anno, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individui le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici oppure debba esserne effettuata la revisione.

Periodo d'imposta 2017

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con Provvedimento del 22 settembre 2017 il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha individuato i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno elaborati e che potranno essere applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Per l'elenco delle attività interessate, si rimanda all'allegato 1 del Provvedimento 22 settembre 2017.

N.B. il comma 931 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (cosiddetta Legge di Bilancio 2018), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, ha prorogato l'entrata in vigore degli ISA al periodo d'imposta 2018 .

Le fonti informative alle quali i soggetti preposti all'elaborazione degli ISA devono attingere sono:

  • DICHIARAZIONI FISCALI previste dall'ordinamento vigente;
  • DATI DISPONIBILI presso:
    • anagrafe tributaria;
    • agenzie fiscali;
    • Istituto nazionale della previdenza sociale;
    • Ispettorato nazionale del lavoro;
    • corpo della guardia di finanza;
    • altre fonti.

Commissione degli esperti

E' prevista la nomina, da parte del Ministero tramite decreto, di una commissione di esperti che ha il compito di intervenire nella fase di:

  • ELABORAZIONE per esprimere il proprio parere sull'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà cui si riferisce;
  • SCELTA delle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 9-bis in argomento, gli ISA non si applicano nei seguenti casi:

  • nel periodo d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • qualora il contribuente dichiari ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici;
  • in tutte le ulteriori ipotesi di esclusione previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinate tipologie di contribuenti.
Regime premiale

Il grado di affidabilità ottenuto attraverso l'applicazione degli ISA consente, o non consente, l'accesso al regime premiale che riconosce al contribuente meritevole i seguenti benefici:

  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti non superiore a 50.000 euro annui con riferimento all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP;

  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui;

  • l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica;

  • l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

  • l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

  • l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Profilo sanzionatorio

Ai sensi del comma 16 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 sono previste sanzioni a carico dei contribuenti che omettono la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli ISA, o comunicano dati inesatti o incompleti, in particolare si applica la sanzione pecuniarie di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 graduata secondo il comportamento del contribuente).

Per il contribuente è prevista, tuttavia, la possibilità di correggere spontaneamente l'errore commesso, prima della constatazione della violazione, attraverso la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle informazioni in possesso di quest'ultima.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Ufficio può, previo contraddittorio, procedere all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Archiviazione degli studi di settore e dei parametri

Come dice chiaramente il comma 18 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, parametri e studi di settore cesseranno di produrre effetti nei confronti dei soggetti per i quali si applicheranno gli indici sintetici di affidabilità.

Riferimenti

Riferimenti normativi

  • Art.1 comma 931, L. n. 205/2017 ( cosiddetta Legge di Bilancio 2018)
  • Ag. Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017

Prassi

  • Ag. Entrate, Comunicato stampa 22 settembre 2017
  • CNDCEC, Nota Informativa, 23 ottobre 2017, n. 51
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